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Sentenza 14 febbraio 2023
Sentenza 14 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/02/2023, n. 4587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4587 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 10996-2018 proposto da: PEL CAR S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA IPPOLITO NIEVO n. 61D, presso lo studio dell'avv. STEFANIA ONORATO, rappresentato e difeso dall'avv. STEFANO CAPPELLU
- ricorrente -
contro AN FE DI & FIGLI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Civile Sent. Sez. 2 Num. 4587 Anno 2023 Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA Relatore: OLIVA STEFANO Data pubblicazione: 14/02/2023 2 di 6 SA SS UR e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 166/2018 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 24/01/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/01/2023 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VA ST DE, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avv. ANNA RITA CELESTE, in sostituzione dell’avv. STEFANO CAPPELLU, per parte ricorrente, la quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso FATTI DI CAUSA Con atto di citazione ritualmente notificato, EL S.r.l. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 337/2011, emesso dal Tribunale di Catania, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di CE RA AC & LI S.r.l., della somma di € 341.059,26 oltre accessori, a fronte della fornitura di conglomerato bituminoso, provata da fatture con relativi documenti di trasporto. L’opponente deduceva di non aver mai ricevuto le forniture oggetto della domanda di pagamento, avendo ordinato, e pagato, una sola partita di conglomerato bituminoso, oggetto della fattura n. 371/2010. Contestava le firme apposte sui documenti di trasporto, affermando di non conoscerle e che esse non erano state apposte dal personale addetto alla ricezione della merce. Con sentenza n. 40/2017 il Tribunale rigettava l’opposizione. Con la sentenza impugnata, n. 166/2018, la Corte di Appello di Catania rigettava il gravame interposto da EL S.r.l. avverso la decisione di prima istanza. 3 di 6 Propone ricorso per la cassazione di tale decisione EL S.r.l., affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso CE RA AC & LI S.r.l. Il ricorso, chiamato una prima volta all’adunanza camerale del 23.5.2019 innanzi la sesta sezione di questa Corte, è stato rinviato, all’esito della camera di consiglio, a nuovo ruolo per la trattazione in udienza pubblica, con ordinanza interlocutoria n. 26093/2019. Il P.G., nella persona del Sostituto Dott. Giovanni Battista Nardecchia, ha depositato conclusioni scritte invocando il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la società ricorrente lamenta la violazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe reso motivazione affetta da irriducibile contrasto logico, dapprima dando atto che la società opponente aveva disconosciuto tutti i documenti di trasporto, ai quali dunque non poteva essere attribuita efficacia di piena prova dell’esistenza del contratto, ma soltanto valore indiziario, e poi valorizzando, proprio ai fini della prova del rapporto negoziale, uno dei detti documenti, e precisamente quello relativo alla fattura n. 371/2010, riconosciuta e pagata dalla società opponente. Con il secondo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2702, 2697, 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto provata la consegna della merce, sulla base dei documenti di trasporto che erano stati disconosciuti da EL S.r.l. Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono infondate. La Corte di Appello non è incorsa in alcun irriducibile contrasto logico, poiché non ha dapprima affermato l’irrilevanza, ai 4 di 6 fini della prova, dei documenti di trasporto disconosciuti dalla società ricorrente, e poi invece ritenuta raggiunta quella prova sulla base dei predetti documenti. Piuttosto, il giudice di merito ha affermato, correttamente, che i documenti di trasporto dei quali EL S.r.l. aveva disconosciuto la sottoscrizione, pur non potendo costituire piena prova, potevano comunque essere utilizzati come elementi indiziari: trattandosi di documenti non firmati dalla parte che aveva dichiarato di non riconoscerne la sottoscrizione, infatti, la loro utilizzazione ai fini istruttori non era subordinata al preventivo ricorso al procedimento di verificazione della firma (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. del 31/10/2014, Rv. 633325 e Cass. Sez. U, Sentenza n. del 23/06/2010, Rv. 613799). Partendo da tale premessa logica, come detto coerente con gli insegnamenti di questa Corte, il giudice di seconda istanza ha dato atto che una delle fatture non era stata contestata, avendo EL S.r.l. dichiarato di aver ordinato, pagato e ricevuto la merce in essa indicata;
ha quindi condotto un raffronto tra le firme apposte sui documenti di trasporto relativi, rispettivamente, alla fattura non disconosciuta ed alle altre, ricavandone che tutti i predetti documenti indicavano che la merce era stata consegnata alla stessa persona (PP TO); ed ha, conclusivamente, ritenuto conseguita la prova presuntiva della consegna del materiale. Trattasi di ragionamento non affetto da alcun irriducibile contrasto logico, ma –anzi– in sé coerente e condivisibile: esso, infatti, si risolve nella valutazione della portata indiziaria dei documenti di trasporto contestati da EL S.r.l., condotta in relazione agli altri elementi di fatto emergenti dall’istruttoria e dalle dichiarazioni e scelte processuali delle parti. In questo senso, la scelta di EL S.r.l., di riconoscere la fornitura di cui alla fattura n. 371/2010, dichiarando di averla saldata, non rappresenta un fatto secondario, ma costituisce un elemento decisivo ai fini della configurazione della prova presuntiva 5 di 6 dell’esistenza del rapporto nel cui ambito si inquadrano le prestazioni oggetto di causa. Ne consegue che, anche per quanto attiene al ricorso alla presunzione, che presuppone l’osservanza del criterio della cd. “prudenza” (nel senso che possono essere ammesse presunzioni soltanto sulla base di circostanze gravi, precise e concordanti) l’iter logico-argomentativo seguito dalla Corte distrettuale si sottrae alle censure proposte dalla parte ricorrente. In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
PQM
la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 8.000, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, in data 24 gennaio 2023. Il Presidente (R.M. Di Virgilio) Il consigliere relatore 6 di 6 (S. Oliva)
- ricorrente -
contro AN FE DI & FIGLI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Civile Sent. Sez. 2 Num. 4587 Anno 2023 Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA Relatore: OLIVA STEFANO Data pubblicazione: 14/02/2023 2 di 6 SA SS UR e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 166/2018 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 24/01/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/01/2023 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VA ST DE, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avv. ANNA RITA CELESTE, in sostituzione dell’avv. STEFANO CAPPELLU, per parte ricorrente, la quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso FATTI DI CAUSA Con atto di citazione ritualmente notificato, EL S.r.l. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 337/2011, emesso dal Tribunale di Catania, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di CE RA AC & LI S.r.l., della somma di € 341.059,26 oltre accessori, a fronte della fornitura di conglomerato bituminoso, provata da fatture con relativi documenti di trasporto. L’opponente deduceva di non aver mai ricevuto le forniture oggetto della domanda di pagamento, avendo ordinato, e pagato, una sola partita di conglomerato bituminoso, oggetto della fattura n. 371/2010. Contestava le firme apposte sui documenti di trasporto, affermando di non conoscerle e che esse non erano state apposte dal personale addetto alla ricezione della merce. Con sentenza n. 40/2017 il Tribunale rigettava l’opposizione. Con la sentenza impugnata, n. 166/2018, la Corte di Appello di Catania rigettava il gravame interposto da EL S.r.l. avverso la decisione di prima istanza. 3 di 6 Propone ricorso per la cassazione di tale decisione EL S.r.l., affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso CE RA AC & LI S.r.l. Il ricorso, chiamato una prima volta all’adunanza camerale del 23.5.2019 innanzi la sesta sezione di questa Corte, è stato rinviato, all’esito della camera di consiglio, a nuovo ruolo per la trattazione in udienza pubblica, con ordinanza interlocutoria n. 26093/2019. Il P.G., nella persona del Sostituto Dott. Giovanni Battista Nardecchia, ha depositato conclusioni scritte invocando il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la società ricorrente lamenta la violazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe reso motivazione affetta da irriducibile contrasto logico, dapprima dando atto che la società opponente aveva disconosciuto tutti i documenti di trasporto, ai quali dunque non poteva essere attribuita efficacia di piena prova dell’esistenza del contratto, ma soltanto valore indiziario, e poi valorizzando, proprio ai fini della prova del rapporto negoziale, uno dei detti documenti, e precisamente quello relativo alla fattura n. 371/2010, riconosciuta e pagata dalla società opponente. Con il secondo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2702, 2697, 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto provata la consegna della merce, sulla base dei documenti di trasporto che erano stati disconosciuti da EL S.r.l. Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono infondate. La Corte di Appello non è incorsa in alcun irriducibile contrasto logico, poiché non ha dapprima affermato l’irrilevanza, ai 4 di 6 fini della prova, dei documenti di trasporto disconosciuti dalla società ricorrente, e poi invece ritenuta raggiunta quella prova sulla base dei predetti documenti. Piuttosto, il giudice di merito ha affermato, correttamente, che i documenti di trasporto dei quali EL S.r.l. aveva disconosciuto la sottoscrizione, pur non potendo costituire piena prova, potevano comunque essere utilizzati come elementi indiziari: trattandosi di documenti non firmati dalla parte che aveva dichiarato di non riconoscerne la sottoscrizione, infatti, la loro utilizzazione ai fini istruttori non era subordinata al preventivo ricorso al procedimento di verificazione della firma (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. del 31/10/2014, Rv. 633325 e Cass. Sez. U, Sentenza n. del 23/06/2010, Rv. 613799). Partendo da tale premessa logica, come detto coerente con gli insegnamenti di questa Corte, il giudice di seconda istanza ha dato atto che una delle fatture non era stata contestata, avendo EL S.r.l. dichiarato di aver ordinato, pagato e ricevuto la merce in essa indicata;
ha quindi condotto un raffronto tra le firme apposte sui documenti di trasporto relativi, rispettivamente, alla fattura non disconosciuta ed alle altre, ricavandone che tutti i predetti documenti indicavano che la merce era stata consegnata alla stessa persona (PP TO); ed ha, conclusivamente, ritenuto conseguita la prova presuntiva della consegna del materiale. Trattasi di ragionamento non affetto da alcun irriducibile contrasto logico, ma –anzi– in sé coerente e condivisibile: esso, infatti, si risolve nella valutazione della portata indiziaria dei documenti di trasporto contestati da EL S.r.l., condotta in relazione agli altri elementi di fatto emergenti dall’istruttoria e dalle dichiarazioni e scelte processuali delle parti. In questo senso, la scelta di EL S.r.l., di riconoscere la fornitura di cui alla fattura n. 371/2010, dichiarando di averla saldata, non rappresenta un fatto secondario, ma costituisce un elemento decisivo ai fini della configurazione della prova presuntiva 5 di 6 dell’esistenza del rapporto nel cui ambito si inquadrano le prestazioni oggetto di causa. Ne consegue che, anche per quanto attiene al ricorso alla presunzione, che presuppone l’osservanza del criterio della cd. “prudenza” (nel senso che possono essere ammesse presunzioni soltanto sulla base di circostanze gravi, precise e concordanti) l’iter logico-argomentativo seguito dalla Corte distrettuale si sottrae alle censure proposte dalla parte ricorrente. In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
PQM
la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 8.000, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, in data 24 gennaio 2023. Il Presidente (R.M. Di Virgilio) Il consigliere relatore 6 di 6 (S. Oliva)