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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 11/12/2024, n. 1451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1451 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. Salvatore La Valle, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 11 dicembre 2024, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4075/2018 R.G., vertente
T R A
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Bova Parte_1 C.F._1
Marina, alla via Tenente Pugliese n. 36/b, presso lo studio dell'avvocato Antonino
CONDEMI, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo, pec:
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- Ricorrente –
E
(P.I.: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, alla Via Gebbione n.
9-G, presso lo studio dell'avv. Antonella SMIRIGLIA FAVA, giusta procura speciale in atti, in esecuzione della deliberazione della Commissione Straordinaria n. 44 del 17.12.2019, pec:
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- Convenuto –
OGGETTO: inquadramento giuridico – differenze retributive
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'avvocato Condemi per il ricorrente: “A) accertare e dichiarare il diritto del Sig.
al pagamento delle differenze retributive tra la Categoria B1 e la Categoria Parte_1
B3 (stipendio base+13^ mensilità) dall'1.01.2009 al 31.12.20218, pari ad €9.976,29, come da prospetto calcoli allegato (ALL.3), o alla diversa somma che dovesse essere accertata in
Pag. 1 a 6 giudizio come dovuta ,oltre interessi legali, oltre quelle che matureranno fino all'effettivo soddisfo e oltre oneri fiscali e previdenziali, ed ogni altro diritto fatto salvo;
B) accertare e dichiarare il diritto del Sig. all'inquadramento giuridico ed economico Parte_1
nella Categoria B3 a decorrere dall'1.01.2009 e fino al raggiungimento del collocamento a riposo;
C)condannare il in persona del Sindaco, legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”.
L'avvocato SMIRIGLIA FAVA per il convenuto: “Da ritenersi formulate in CP_1
via gradata e con riserva di gravame:
1. Ritenere e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese per i motivi e le ragioni già esposte al punto n. 1 2. Ritenere e dichiarare l'intervenuta decadenza dall'azione per mancato esercizio del diritto nel termine semestrale, per le ragioni di cui al punto 2 3. Ritenere e dichiarare inammissibile, improcedibile e/o rigettare il ricorso ed ogni declaratoria e domanda proposta nei confronti del anche per le Controparte_1
ragioni di cui al punto n. 3 4. Rigettare le richieste istruttorie in quanto superflue ed irrilevanti come precisato al punto n. 4 5. Con vittoria di spese e competenze di causa”.
ESPOSIZIONE DEI FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20 dicembre 2018, , premesso di aver Parte_1
prestato servizio presso il comune di in qualità di lavoratore L.S.U., con le mansioni CP_1
di vigile urbano ex 5° livello, dal 1.07.1996 al 23.03.200; ha esposto che: dal 24.03.2001 è stato assegnato all'unità organizzativa Tecnico-Manutentiva con mansioni di autista del compattatore per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, giusta delibera G.C. n.40 del 23.03.2001, con inquadramento nell'ex5^ q.f. Cat B3, categoria che ha mantenuto fino al 30.04.2008; che con delibera del 27.07.2007 il comune di ha approvato la nuova dotazione organica CP_1
prevedendo, attraverso la stabilizzazione degli LSU, la copertura di un posto di autista mezzi
N.U.; che con delibera n. 54 del 24.04.2008 la giunta comunale lo ha assunto a tempo pieno ed indeterminato con decorrenza dal 01.05.2008 con la qualifica di autista di mezzi per la nettezza urbana con inquadramento nella cat. B1 del CCNL enti locali;
che al momento dell'assunzione a tempo indeterminato quale autista di mezzi pesanti, qualifica già riconosciuta dall'ente nel periodo dal 24.03.2001 al 30.04.2008, sarebbe dovuto rientrare nella categoria B3 anche in considerazione del fatto che per la conduzione del compattatore
è necessario essere titolare della patente di categoria C;
che ha svolto l'attività lavorativa per sei giorni settimanali ovvero 36 ore lavorative con riposo nella giornata di domenica;
che ha
Pag. 2 a 6 chiesto l'intervento dell'Ispettorato territoriale di Reggio Calabria al fine di ottenere le differenze retributive tra la categoria B1 e la categoria B3 a decorrere dal 1.01.2009 al
31.12.2017 per un totale di €9.537,48 oltre alle somme maturate successivamente con conseguente inquadramento giuridico ed economico nella categoria B3; che l' Controparte_2
a seguito dell'esito negativo del tentativo di conciliazione non ha riconosciuto le
[...]
richieste avanzate come da nota prot. n. 0028670 del 24.10.2018.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito il convenuto ed ha CP_1 eccepito: preliminarmente l'intervenuta prescrizione, ai sensi degli artt. 2946 e 2947 c.c., del preteso diritto di inquadramento della qualifica superiore giacché l'erroneo inquadramento risalirebbe al 01.05.2008 mentre la domanda è stata azionata il 17.12.2012; che la richiesta di tentativo di conciliazione all' non è atto idoneo ad Controparte_3
interrompere i termini di prescrizione;
che la domanda di inquadramento nella categoria B3 è altresì inammissibile per il decorso del termine semestrale anche ai sensi dell'art. 2113 c.c.; che nel merito la domanda è infondata in quanto la parte ricorrente ha avuto diversi inquadramenti in relazione alle diverse mansioni espletate, difatti dall'01.07.1996 al
23.03.2001 ha prestato attività lavorativa quale lavoratore socialmente utile con mansioni di vigile urbano ex 5° livello, dal 24.03.2001 al 30.04.2008 pur continuando ad appartenere al ruolo di LSU è stato assegnato all'unità operativa tecnico manutentiva con mansioni di autista del compattatore per la raccolta dei rifiuti solidi urbani con inquadramento nella categoria B3; che è stato assunto per la prima volta a tempo pieno ed indeterminato a decorrere dal
01.05.2008 e tenuto conto della nuova dotazione organica e del programma di fabbisogno del personale è stato possibile inserirlo unicamente nelle categoria B1, quale unico posto di autista mezzi della nettezza urbana;
che pertanto, i rapporti lavorativi antecedenti all'01.05.2008 non possono essere considerati utili ai fini di un diverso inquadramento contrattuale. Ha pertanto concluso come riportato.
La causa è stata istruita documentalmente.
All'udienza del 9 luglio 2021 il precedente giudice istruttore, dott.ssa Laura Vincenza
Amato, ha rigettato la richiesta prova per testi formulata dalla parte ricorrente.
All'esito dell'odierna udienza, ascoltata la discussione orale tra le parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
Pag. 3 a 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente è stata dipendente del con contratto di lavoro Controparte_1
subordinato a tempo indeterminato con le mansioni di autista del compattatore per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, con inquadramento nella categoria B1 del CCNL Enti locali.
Rivendica il proprio diritto ad essere inquadrato, a far data dal 1.1.2009, nella categoria B3 in luogo di quella assegnata dall'Amministrazione datrice di B1.
In via pregiudiziale deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione.
In tal senso, va rilevato che il decreto emesso dal giudice istruttore ai sensi dell'art. 415 ha fissato come data di udienza quella del 7 febbraio 2020 e che il convenuto si è costituito direttamente in tale data. In ragione della tardività della costituzione rispetto al termine di cui all'art. 416 cpc, deve dunque dichiararsi l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione in esame, poiché la parte è incorsa nella decadenza processuale di cui al comma 2 della citata norma. Ed infatti, ricordato che l'eccezione in esame ha pacificamente natura sostanziale, ed
è da intendersi in senso stretto, va quindi dato corso al consolidato insegnamento per il quale
“nel rito del lavoro, l'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, è soggetta alla preclusione di cui all'art. 416 cod. proc. civ., sicché la tardività della relativa deduzione può essere rilevata dal giudice anche d'ufficio” (Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza,
24/11/2008, n. 27866).
Chiarito quanto sopra, nel merito la domanda è fondata.
La contrattazione collettiva applicabile ratione temporis, in ragione di quanto disposto dalla revisione della disciplina del sistema di classificazione professionale del personale degli enti locali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato del 31/03/1999, ha disposto, quale declaratoria dell'invocata categoria B, che appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: buone conoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola dell'obbligo generalmente accompagnato da corsi di formazione specialistici) ed un grado di esperienza discreto;
contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi; discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili;
relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale, relazioni con gli utenti di natura diretta, e che trova, nell'esemplificazione dei profili, il conduttore di macchine complesse,
Pag. 4 a 6 quali scuolabus e macchine operatrici che richiedono specifiche abilitazioni o patenti. Con la medesima intesa contrattuale le parti hanno inoltre stabilito all'art. 13, comma 1, che: “
1. Il trattamento tabellare iniziale del personale inserito nelle categorie A, B, C e D è indicato nella tabella allegato B. Esso corrisponde alla posizione economica iniziale di ogni categoria, salvo che per i profili delle categorie B e D di cui all'art. 3, comma 7, per i quali il trattamento tabellare iniziale corrisponde, rispettivamente, ai valori economici complessivi indicati nelle posizioni B3 e D3”.
Ebbene, il lavoratore allega di essere adibito alle mansioni di autisti dell'autoveicolo destinato al compattamento dei rifiuti soliti urbani, per il quale è in possesso dei titoli necessari, ossia del diploma di maturità e della patente della categoria C.
In ragione di quanto esposto, egli merita, in applicazione della richiamata disciplina contrattuale, il riconoscimento delle differenze retributive tra la categoria B1 e la categoria
B3, alla quale avrebbe dovuto essere associato dal 1.1.2009 e fino all'avvenuta messa in quiescenza. Non rilevano infatti nella fattispecie in esame i precedenti rapporti lavorativi intercorsi anteriormente tra le parti in forza di distinti titoli contrattuali.
Né dal resto tale sintetica ricostruzione è stata contestata dalle parti né in ordine alla causa petendi né in ordine al quantum richiesto.
È in applicazione di tale principio, del resto, che non sono ammesse le richieste istanze istruttorie. Ed infatti il convenuto nulla ha dedotto in ordine ai fatti posti a fondamento della domanda. L'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste in relazione agli atti processuali e pertanto l'omessa eccezione o deduzione delle circostanze allegate e provate in ricorso, da parte del convenuto, determina, come conseguenza, che esse siano valutate come sussistenti.
Il ricorso, pertanto, è accolto.
Alla luce del calcolo svolto da parte ricorrente, logicamente motivato nei suoi vari passaggi e presupposti, non oggetto di contestazione neppure generica dalla parte datoriale, va dichiarato il diritto all'inquadramento giuridico ed economico nella categoria B3 CCNL
Enti Locali a decorrere dal 1.1.2009 e sino al raggiungimento del collocamento a riposo, con conseguente condanna del in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento delle differenze retributive maturate dall'1.1.2009 al 31.12.2018 pari
Pag. 5 a 6 ad €9.976,29, oltre quanto successivamente maturato per il medesimo titolo, con interessi e rivalutazione come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza ed esse sono liquidate, visto il DM 55/2014 così come modificato dal DM147/2022, attesa la natura lavoristica della materia trattata, secondo lo scaglione di riferimento parametrato nei valori minimi, attesa la non particolare complessità delle questioni esaminate, in complessivi €3.100, di cui €2.700,00 per compensi ed €400,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1.- accoglie il ricorso proposto da ed accerta e dichiara il dichiara Parte_1 il diritto all'inquadramento giuridico ed economico nella categoria B3 CCNL Enti Locali a decorrere dal 1.1.2009 e sino al raggiungimento del collocamento a riposo;
2.- condanna per l'effetto il in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento delle differenze retributive maturate dall'1.1.2009 al 31.12.2018 pari ad €9.976,29, oltre quanto successivamente maturato per il medesimo titolo, con interessi e rivalutazione come per legge;
3.- condanna il al pagamento delle spese di lite che si liquidano in Controparte_1 complessivi €3.100,00 di cui €2.700,00 per compensi ed €400,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge
Indica in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.
Locri, 11 dicembre 2024
Il Giudice
Salvatore La Valle
Pag. 6 a 6