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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 03/02/2026, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 642/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
AI LU, Presidente
CC ES, Relatore
GALEOTA ANTONIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3157/2024 depositato il 26/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Scio - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14018/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
20 e pubblicata il 27/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229018690622 CAMERA COMMERC 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229018690622 IRPEF-ALTRO 2005 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: riformare integralmente la Sentenza n. 14018/2023, depositata il
27/11/2023, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado del Lazio – Roma,
Sezione n. 20 (R.G. n. 16911/2022), e per l'effetto accogliere integralmente l'appello proposto per tutti i motivi in narrativa, dichiarando ed accertando l'annullamento dell'Intimazione di pagamento n. 09720229018690622/000, notificata il 07/06/2022;
Resistente/Appellato: dichiarare la cessata la materia del contendere per le partite di ruolo di cui alla cartella n 097201100905849820000; nel merito rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto con ogni conseguenza in merito alle spese e competenze del giudizio;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte appellante, contribuente inciso da un'intimazione di pagamento n. 09720229018690622/000, pervenuta in data 07/06/2022 dall'Agenzia Entrate Riscosssione (AGER), riferita a due Cartelle di pagamento (la n. 09720110090584982000, notificata il 31/05/2011, relativa ad un presunto mancato versamento alla Camera di Commercio del diritto annuale per l'anno 2008, oltre sanzioni ed interessi e la n. 09720110115555078000, notificata il 04/06/2011, relativa a omesso pagamento IRPEF e addizionale
IRPEF, oltre interessi e sanzioni, relativa all'anno 2005), con il presente mezzo di gravame ha impugnato la sentenza n. 14018/20/2023, depositata il 27/11/23, con cui l'adita Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Roma rigettava il ricorso proposto per l'annullamento dei predetti atti della riscossione con condanna alle spese del contribuente.
Allo scopo la parte istante si affida alla prospettazione dei seguenti motivi di appello:
- VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE EX ART. 132, SECONDO COMMA, N. (4), C.P.C.. ASSENZA DI
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA in quanto la decisione gravata risulterebbe essere priva di una chiara e logica motivazione;
- VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 7, LEGGE N.
241/90, NONCHE' DELL'ART. 24 COST., stante la mancata allegazione all'atto di intimazione delle cartelle di pagamento sottese;
- DUPLICAZIONE DELLA PRETESA DEL TRIBUTO IRPEF PER L'ANNO 2005, GIA' RICHIESTO E
RIENTRANTE IN UN ATTO IMPOSITIVO ANNULLATO, atteso che il contribuente aveva già precedentemente ricevuto e vittoriosamente impugnato una pretesa avente lo stesso oggetto del ruolo contenuto nell'Intimazione oggi impugnata (IRPEF 2005); quindi, certamente tale circostanza sarebbe di per sé idonea ad ingenerare una qualche confusione ed un dubbio sulla legittimità della pretesa;
- PRESCRIZIONE DEL CREDITO VANTATO. ERROR IN IUDICANDO DA PARTE DEL GIUDICE DI
PRIME CURE, poiché il computo del termine prescrizionale quinquennale invocato sarebbe stato ingiustamente condizionato dal riferimento alla disciplina emergenziale di cui all'art. 68 del D.L. n. 18 del
2020;
- PRESCRIZIONE QUINQUENNALE DELLE SANZIONI E DEGLI INTERESSI PRESENTI
NELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO IMPUGNATA.
Con atto di controdeduzioni è stata eccepita, in rito, la parziale cessazione della materia del contendere per le partite di ruolo oggetto della cartella n 097201100905849820000 che risultano annullate in virtù della legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) che ha previsto l'annullamento automatico (circostanza rilevata anche dalla parte istante con successiva memoria del 9.1.2026); nel merito si rileva l'infondatezza delle censure prospettate sia con riferimento al preteso obbligo di allegazione delle cartelle presupposte, sia in merito alla duplicazione della pretesa erariale stante la mancata impugnazione nei termini della relativa cartella per IRPEF anno 2005, sia, infine, per la pretesa prescrizione che sarebbe soggetta, come di norma, al termine decennale da computarsi secondo la disciplina emergenziale debitamente richiamata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre esaminare la motivazione posta a base della decisione gravata al fine di verificare se la stessa sia di per sé in grado di resistere alle doglianze esposte nell'attuale grado, tenendo conto che permane l'interesse all'impugnazione dell'atto di intimazione soltanto con riguardo alla cartella di pagamento n. 09720110115555078000, notificata il 04/06/2011, relativa a omesso pagamento IRPEF e addizionale IRPEF, oltre interessi e sanzioni, per l'anno 2005.
In fatto, come enunciato nella decisione di primo grado e come ribadito in appello dallo stesso contribuente, si invoca la duplicazione di imposta atteso che la pretesa erariale sarebbe contenuta nell'Intimazione di pagamento n. 09720149079393280, notificata in data 17/07/14, dell'importo di Euro
19.447,88, per mancato versamento di saldo IRAP, IRPEF ed I.V.A., oltre interessi e sanzioni per l'anno
2005, e per un mancato versamento di regolazioni premio INAIL per l'anno 2006 e sanzioni per l'anno
2008, ruoli ricompresi nella Cartella di pagamento numero 09720080286547866000, notificata il
26/02/2009, avverso cui l'esponente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale del Lazio sulla base di diversi motivi tra cui l'intervenuta prescrizione della pretesa erariale sottesa alla
Cartella di pagamento, nonchè al decorso termine di decadenza dell'azione di riscossione. All'esito dell'udienza in Camera di Consiglio del 01/12/17, la Commissione Tributaria Provinciale adita, Sezione
36, accoglieva il ricorso del contribuente dichiarando l'annullamento del provvedimento impugnato, emettendo relativa Sentenza n. 5846/17, depositata il 07/03/17. Tale sentenza veniva impugnata dall'odierna convenuta, dinanzi la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, ma tale giudicante anche in questo caso confermava la sentenza di primo grado, annullando l'atto impositivo ed emettendo relativa sentenza n. 7732/1/18 del 25/09/2018, depositata l'8/11/2018 - ormai passata in giudicato.
Le ragioni del diniego della domanda giudiziale proposta al giudice di prime cure si riassumono nei termini che seguono.
Rileva la Corte come l'intimazione di pagamento 09720149079393280, notificata in data 17/07/14, aveva ad oggetto la Cartella di pagamento numero 09720080286547866000, notificata il 26/02/2009. Per contro l'intimazione n. 9720229018690622000, notificata in data 07/06/2022, ha ad oggetto, rispettivamente, la
Cartella n. 09720110090584982000, relativa a diritti camerali, notificata il 31/05/2011, e la Cartella di pagamento n. 09720110115555078000, relativa ad IRPEF, notificata il 04/06/2011. I due tributi, Irpef e diritto camerale, hanno entrambi prescrizione decennale e la notifica dell'intimazione, intervenuta in data
07/06/2022, va ritenuta tempestiva. Infatti il periodo emergenziale ID è stato caratterizzato da precisi interventi normativi che hanno avuto l'obiettivo di sospendere la riscossione coattiva dal 8 marzo 2020 al
31 agosto 2021. La norma di riferimento è contenuta nell'articolo 68 del dl 18/2020 (cosiddetto decreto cura Italia) e dispone la sospensione per ben 542 giorni dei termini di versamento delle somme richieste mediante cartelle, ingiunzioni e accertamenti esecutivi. Ciò posto, poiché non risulta che le cartelle di pagamento intimate siano state impugnate, il ricorso va ritenuto infondato e va respinto.
Possono essere condivise a pieno le motivazioni sopra esposte dato che, seppure argomentate senza seguire l'ordine di prospettazione delle censure riportate nell'atto introduttivo del giudizio, sono comunque chiare, logiche e conseguenziali ed in particolare conformi alla giurisprudenza di legittimità e di merito in materia secondo le riflessioni in seguito indicate. Va, in ogni caso, rilevato che il giudice adito avrebbe omesso, senza però pregiudicare l'esito del giudizio di primo grado, quelle doglianze di natura meramente formale rivolte al contenuto dello stesso atto di intimazione, quale la mancata allegazione delle cartelle di pagamento sottese.
Il rilievo è di poco conto atteso che la procedura di riscossione segue una scansione procedimentale ben definita che presuppone, all'atto della notifica dell'intimazione di pagamento, l'avvenuta notifica delle cartelle esattoriale presupposte. Ciò induce a ritenere, come da giurisprudenza pacifica sul punto, che il mero richiamo al numero ed al sintetico contenuto della cartella sia già sufficiente all'organo della riscossione per rendere edotto il contribuente della pretesa erariale posta in esecuzione.
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha precisato che “Nel regime introdotto dall'art. 7 L. 27 luglio 2000 n.
212, l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche per relationem, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all'atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato e la cui indicazione consente al contribuente ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento” (cfr. Cass. del 25 marzo 2011, n. 6914; Cass. 29 gennaio 2008, n. 1906).
Infatti, secondo l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 21066 del 4 luglio 2022, in conformità del costante indirizzo giurisprudenziale di legittimità (vedi cass. sez. 5 n.2227/2018) l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata né va allegata la cartella precedentemente notificata, essendo sufficiente indicare gli estremi della stessa, come desumibile dal modello ministeriale già richiamato.
Del pari irrilevante processualmente risulta la doglianza relativa ad una supposta duplicazione di imposta.
Infatti, al riguardo nella decisione impugnata si rappresenta la dirimente circostanza che l'atto di intimazione n 09720149079393280 notificato in data 17.07.2014 aveva ad oggetto la cartella n
09720080286547866000 notificata in data 26.02.2009, cartella diversa da quelle
(09720110090584982000 e 09720110115555078000) oggetto dell'atto di intimazione impugnato.
Ciò implica che la censura, non solo è stata argomentata in termini generici e non compiuti, ma andava prospettata in sede di impugnazione della seconda cartella debitamente notificata.
Sul tema della prescrizione il giudice di primo grado ha correttamente applicato i criteri di computo della prescrizione decennale unitamente ai termini di sospensione per la vigenza della disciplina emergenziale da COVID.
Non può non condividersi quanto eccepito dalla parte resistente nell'attuale giudizio, secondo cui in ogni caso, l'eccezione di prescrizione ex adverso sollevata si appalesa del tutto infondata in quanto ai fini del computo del termine prescrizionale va aggiunto che, l'art. 67 D.L. n. 18/2020 e poi le successive modifiche sino alla L. n 106/2021 hanno disposto a far data dall'08/03/2020 e sino al 31/08/2021 il blocco della notificazione degli atti della riscossione con la conseguenza che, essendo venuta meno per previsione normativa la possibilità per l'agente della riscossione di procedere con la notificazione degli atti, per il corrispondente periodo il decorso della prescrizione deve intendersi ovviamente sospeso essendo la prescrizione una sanzione “all'inattività colpevole”.
Giova, però, rilevare che se per l'imposta IRPEF il termine prescrizionale è quello ordinario, per le sanzioni e gli interessi non può applicarsi lo stesso criterio di computo. Secondo un recente orientamento della Corte di Cassazione Civile, Sezione Tributaria, espresso nell'Ordinanza del 27 febbraio 2024 n. 5220.
Con particolare riferimento agli interessi, essi sono infatti regolati – secondo la giurisprudenza largamente prevalente di questa Corte – da una norma di diritto comune quale l'art. 2948, n. 4, cod. civ., secondo cui l'obbligazione relativa riveste natura autonoma rispetto al debito principale e soggiace al generalizzato termine di prescrizione quinquennale fissato dalla suddetta disposizione (Cass., Sez. VI, 14 settembre
2022, n. 27055; Cass., Sez. VI, 28 aprile 2022, n. 13258; Cass., Sez. VI, 8 marzo 2022, n. 7486; Cass.,
Sez. VI, 24 gennaio 2022, n. 1980; Cass., Sez. V, 3 ottobre 2021, n. 31283; Cass., Sez. V, 15 ottobre
2020, n. 22351; Cass., Sez. V, 10 luglio 2020, n. 20955; Cass., Sez. V, 27 novembre 2019, n. 30901;
Cass., Sez. VI, 25 luglio 2014, n. 17020; Cass., Sez. V, 14 marzo 2007, n. 5954; in termini analoghi
Cass., Sez. II, 27 novembre 2009, n. 25047; Cass., Sez. III, 21 marzo 2013, n. 7127).
Quanto alle sanzioni, l'espressa previsione del termine quinquennale è stata oggetto di applicazione, da ultimo, da parte di Cass. 24/01/2023, n. 2095. Viceversa anche per gli accessori si applica il termine decennale, previsto dall'art. 2953, cod. civ., ma esclusivamente allorché essi siano oggetto di pronuncia giudiziale, come appunto affermato con riguardo alle sanzioni proprio dalla pronuncia citata dalla difesa erariale a sostegno della propria tesi. Sennonché, nella specie è escluso che gli accessori siano stati accertati giudizialmente, ed anzi la stessa CTR aveva chiarito correttamente che la prescrizione decennale era limitata per essi al caso della previa pronuncia giudiziale.
Assume pertanto rilievo quanto prospettato in sede di appello dalla parte istante;
le Cartelle de quo sono state precedentemente notificate rispettivamente il 31/05/2011 ed il 04/06/2011, mentre l'intimazione di pagamento è stata notificata oltre undici anni dopo la notifica delle cartelle.
Ciò implica che già prima dell'applicabilità della disciplina emergenziale era decorso il termine della prescrizione quinquennale
Per le ragioni sopra espresse e per la giurisprudenza consolidata, l'appello del contribuente va accolto soltanto per l'aspetto dell'invocata prescrizione quinquennale applicabile alle sanzioni ed a gli interessi riferibili alla cartella esattoriale per la quale permane l'interesse all'impugnazione con riforma della decisione di primo grado ed annullamento parziale dell'intimazione di pagamento impugnata.
Le spese di lite possono essere compensate per entrambi i gradi in ragione della reciproca soccombenza delle parti costituite.
P.Q.M.
va dichiara la parziale cessazione della materia del contendere nei sensi di cui in parte motiva ed, inoltre,
l'appello del contribuente va accolto solo in parte e nei termini di cui in motivazione.
Compensa per entrambi i gradi le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 gennaio 2026.
IL PRESIDENTE IL RELATORE
LU AI ES CC
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
AI LU, Presidente
CC ES, Relatore
GALEOTA ANTONIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3157/2024 depositato il 26/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Scio - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14018/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
20 e pubblicata il 27/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229018690622 CAMERA COMMERC 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229018690622 IRPEF-ALTRO 2005 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: riformare integralmente la Sentenza n. 14018/2023, depositata il
27/11/2023, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado del Lazio – Roma,
Sezione n. 20 (R.G. n. 16911/2022), e per l'effetto accogliere integralmente l'appello proposto per tutti i motivi in narrativa, dichiarando ed accertando l'annullamento dell'Intimazione di pagamento n. 09720229018690622/000, notificata il 07/06/2022;
Resistente/Appellato: dichiarare la cessata la materia del contendere per le partite di ruolo di cui alla cartella n 097201100905849820000; nel merito rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto con ogni conseguenza in merito alle spese e competenze del giudizio;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte appellante, contribuente inciso da un'intimazione di pagamento n. 09720229018690622/000, pervenuta in data 07/06/2022 dall'Agenzia Entrate Riscosssione (AGER), riferita a due Cartelle di pagamento (la n. 09720110090584982000, notificata il 31/05/2011, relativa ad un presunto mancato versamento alla Camera di Commercio del diritto annuale per l'anno 2008, oltre sanzioni ed interessi e la n. 09720110115555078000, notificata il 04/06/2011, relativa a omesso pagamento IRPEF e addizionale
IRPEF, oltre interessi e sanzioni, relativa all'anno 2005), con il presente mezzo di gravame ha impugnato la sentenza n. 14018/20/2023, depositata il 27/11/23, con cui l'adita Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Roma rigettava il ricorso proposto per l'annullamento dei predetti atti della riscossione con condanna alle spese del contribuente.
Allo scopo la parte istante si affida alla prospettazione dei seguenti motivi di appello:
- VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE EX ART. 132, SECONDO COMMA, N. (4), C.P.C.. ASSENZA DI
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA in quanto la decisione gravata risulterebbe essere priva di una chiara e logica motivazione;
- VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 7, LEGGE N.
241/90, NONCHE' DELL'ART. 24 COST., stante la mancata allegazione all'atto di intimazione delle cartelle di pagamento sottese;
- DUPLICAZIONE DELLA PRETESA DEL TRIBUTO IRPEF PER L'ANNO 2005, GIA' RICHIESTO E
RIENTRANTE IN UN ATTO IMPOSITIVO ANNULLATO, atteso che il contribuente aveva già precedentemente ricevuto e vittoriosamente impugnato una pretesa avente lo stesso oggetto del ruolo contenuto nell'Intimazione oggi impugnata (IRPEF 2005); quindi, certamente tale circostanza sarebbe di per sé idonea ad ingenerare una qualche confusione ed un dubbio sulla legittimità della pretesa;
- PRESCRIZIONE DEL CREDITO VANTATO. ERROR IN IUDICANDO DA PARTE DEL GIUDICE DI
PRIME CURE, poiché il computo del termine prescrizionale quinquennale invocato sarebbe stato ingiustamente condizionato dal riferimento alla disciplina emergenziale di cui all'art. 68 del D.L. n. 18 del
2020;
- PRESCRIZIONE QUINQUENNALE DELLE SANZIONI E DEGLI INTERESSI PRESENTI
NELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO IMPUGNATA.
Con atto di controdeduzioni è stata eccepita, in rito, la parziale cessazione della materia del contendere per le partite di ruolo oggetto della cartella n 097201100905849820000 che risultano annullate in virtù della legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) che ha previsto l'annullamento automatico (circostanza rilevata anche dalla parte istante con successiva memoria del 9.1.2026); nel merito si rileva l'infondatezza delle censure prospettate sia con riferimento al preteso obbligo di allegazione delle cartelle presupposte, sia in merito alla duplicazione della pretesa erariale stante la mancata impugnazione nei termini della relativa cartella per IRPEF anno 2005, sia, infine, per la pretesa prescrizione che sarebbe soggetta, come di norma, al termine decennale da computarsi secondo la disciplina emergenziale debitamente richiamata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre esaminare la motivazione posta a base della decisione gravata al fine di verificare se la stessa sia di per sé in grado di resistere alle doglianze esposte nell'attuale grado, tenendo conto che permane l'interesse all'impugnazione dell'atto di intimazione soltanto con riguardo alla cartella di pagamento n. 09720110115555078000, notificata il 04/06/2011, relativa a omesso pagamento IRPEF e addizionale IRPEF, oltre interessi e sanzioni, per l'anno 2005.
In fatto, come enunciato nella decisione di primo grado e come ribadito in appello dallo stesso contribuente, si invoca la duplicazione di imposta atteso che la pretesa erariale sarebbe contenuta nell'Intimazione di pagamento n. 09720149079393280, notificata in data 17/07/14, dell'importo di Euro
19.447,88, per mancato versamento di saldo IRAP, IRPEF ed I.V.A., oltre interessi e sanzioni per l'anno
2005, e per un mancato versamento di regolazioni premio INAIL per l'anno 2006 e sanzioni per l'anno
2008, ruoli ricompresi nella Cartella di pagamento numero 09720080286547866000, notificata il
26/02/2009, avverso cui l'esponente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale del Lazio sulla base di diversi motivi tra cui l'intervenuta prescrizione della pretesa erariale sottesa alla
Cartella di pagamento, nonchè al decorso termine di decadenza dell'azione di riscossione. All'esito dell'udienza in Camera di Consiglio del 01/12/17, la Commissione Tributaria Provinciale adita, Sezione
36, accoglieva il ricorso del contribuente dichiarando l'annullamento del provvedimento impugnato, emettendo relativa Sentenza n. 5846/17, depositata il 07/03/17. Tale sentenza veniva impugnata dall'odierna convenuta, dinanzi la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, ma tale giudicante anche in questo caso confermava la sentenza di primo grado, annullando l'atto impositivo ed emettendo relativa sentenza n. 7732/1/18 del 25/09/2018, depositata l'8/11/2018 - ormai passata in giudicato.
Le ragioni del diniego della domanda giudiziale proposta al giudice di prime cure si riassumono nei termini che seguono.
Rileva la Corte come l'intimazione di pagamento 09720149079393280, notificata in data 17/07/14, aveva ad oggetto la Cartella di pagamento numero 09720080286547866000, notificata il 26/02/2009. Per contro l'intimazione n. 9720229018690622000, notificata in data 07/06/2022, ha ad oggetto, rispettivamente, la
Cartella n. 09720110090584982000, relativa a diritti camerali, notificata il 31/05/2011, e la Cartella di pagamento n. 09720110115555078000, relativa ad IRPEF, notificata il 04/06/2011. I due tributi, Irpef e diritto camerale, hanno entrambi prescrizione decennale e la notifica dell'intimazione, intervenuta in data
07/06/2022, va ritenuta tempestiva. Infatti il periodo emergenziale ID è stato caratterizzato da precisi interventi normativi che hanno avuto l'obiettivo di sospendere la riscossione coattiva dal 8 marzo 2020 al
31 agosto 2021. La norma di riferimento è contenuta nell'articolo 68 del dl 18/2020 (cosiddetto decreto cura Italia) e dispone la sospensione per ben 542 giorni dei termini di versamento delle somme richieste mediante cartelle, ingiunzioni e accertamenti esecutivi. Ciò posto, poiché non risulta che le cartelle di pagamento intimate siano state impugnate, il ricorso va ritenuto infondato e va respinto.
Possono essere condivise a pieno le motivazioni sopra esposte dato che, seppure argomentate senza seguire l'ordine di prospettazione delle censure riportate nell'atto introduttivo del giudizio, sono comunque chiare, logiche e conseguenziali ed in particolare conformi alla giurisprudenza di legittimità e di merito in materia secondo le riflessioni in seguito indicate. Va, in ogni caso, rilevato che il giudice adito avrebbe omesso, senza però pregiudicare l'esito del giudizio di primo grado, quelle doglianze di natura meramente formale rivolte al contenuto dello stesso atto di intimazione, quale la mancata allegazione delle cartelle di pagamento sottese.
Il rilievo è di poco conto atteso che la procedura di riscossione segue una scansione procedimentale ben definita che presuppone, all'atto della notifica dell'intimazione di pagamento, l'avvenuta notifica delle cartelle esattoriale presupposte. Ciò induce a ritenere, come da giurisprudenza pacifica sul punto, che il mero richiamo al numero ed al sintetico contenuto della cartella sia già sufficiente all'organo della riscossione per rendere edotto il contribuente della pretesa erariale posta in esecuzione.
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha precisato che “Nel regime introdotto dall'art. 7 L. 27 luglio 2000 n.
212, l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche per relationem, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all'atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato e la cui indicazione consente al contribuente ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento” (cfr. Cass. del 25 marzo 2011, n. 6914; Cass. 29 gennaio 2008, n. 1906).
Infatti, secondo l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 21066 del 4 luglio 2022, in conformità del costante indirizzo giurisprudenziale di legittimità (vedi cass. sez. 5 n.2227/2018) l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata né va allegata la cartella precedentemente notificata, essendo sufficiente indicare gli estremi della stessa, come desumibile dal modello ministeriale già richiamato.
Del pari irrilevante processualmente risulta la doglianza relativa ad una supposta duplicazione di imposta.
Infatti, al riguardo nella decisione impugnata si rappresenta la dirimente circostanza che l'atto di intimazione n 09720149079393280 notificato in data 17.07.2014 aveva ad oggetto la cartella n
09720080286547866000 notificata in data 26.02.2009, cartella diversa da quelle
(09720110090584982000 e 09720110115555078000) oggetto dell'atto di intimazione impugnato.
Ciò implica che la censura, non solo è stata argomentata in termini generici e non compiuti, ma andava prospettata in sede di impugnazione della seconda cartella debitamente notificata.
Sul tema della prescrizione il giudice di primo grado ha correttamente applicato i criteri di computo della prescrizione decennale unitamente ai termini di sospensione per la vigenza della disciplina emergenziale da COVID.
Non può non condividersi quanto eccepito dalla parte resistente nell'attuale giudizio, secondo cui in ogni caso, l'eccezione di prescrizione ex adverso sollevata si appalesa del tutto infondata in quanto ai fini del computo del termine prescrizionale va aggiunto che, l'art. 67 D.L. n. 18/2020 e poi le successive modifiche sino alla L. n 106/2021 hanno disposto a far data dall'08/03/2020 e sino al 31/08/2021 il blocco della notificazione degli atti della riscossione con la conseguenza che, essendo venuta meno per previsione normativa la possibilità per l'agente della riscossione di procedere con la notificazione degli atti, per il corrispondente periodo il decorso della prescrizione deve intendersi ovviamente sospeso essendo la prescrizione una sanzione “all'inattività colpevole”.
Giova, però, rilevare che se per l'imposta IRPEF il termine prescrizionale è quello ordinario, per le sanzioni e gli interessi non può applicarsi lo stesso criterio di computo. Secondo un recente orientamento della Corte di Cassazione Civile, Sezione Tributaria, espresso nell'Ordinanza del 27 febbraio 2024 n. 5220.
Con particolare riferimento agli interessi, essi sono infatti regolati – secondo la giurisprudenza largamente prevalente di questa Corte – da una norma di diritto comune quale l'art. 2948, n. 4, cod. civ., secondo cui l'obbligazione relativa riveste natura autonoma rispetto al debito principale e soggiace al generalizzato termine di prescrizione quinquennale fissato dalla suddetta disposizione (Cass., Sez. VI, 14 settembre
2022, n. 27055; Cass., Sez. VI, 28 aprile 2022, n. 13258; Cass., Sez. VI, 8 marzo 2022, n. 7486; Cass.,
Sez. VI, 24 gennaio 2022, n. 1980; Cass., Sez. V, 3 ottobre 2021, n. 31283; Cass., Sez. V, 15 ottobre
2020, n. 22351; Cass., Sez. V, 10 luglio 2020, n. 20955; Cass., Sez. V, 27 novembre 2019, n. 30901;
Cass., Sez. VI, 25 luglio 2014, n. 17020; Cass., Sez. V, 14 marzo 2007, n. 5954; in termini analoghi
Cass., Sez. II, 27 novembre 2009, n. 25047; Cass., Sez. III, 21 marzo 2013, n. 7127).
Quanto alle sanzioni, l'espressa previsione del termine quinquennale è stata oggetto di applicazione, da ultimo, da parte di Cass. 24/01/2023, n. 2095. Viceversa anche per gli accessori si applica il termine decennale, previsto dall'art. 2953, cod. civ., ma esclusivamente allorché essi siano oggetto di pronuncia giudiziale, come appunto affermato con riguardo alle sanzioni proprio dalla pronuncia citata dalla difesa erariale a sostegno della propria tesi. Sennonché, nella specie è escluso che gli accessori siano stati accertati giudizialmente, ed anzi la stessa CTR aveva chiarito correttamente che la prescrizione decennale era limitata per essi al caso della previa pronuncia giudiziale.
Assume pertanto rilievo quanto prospettato in sede di appello dalla parte istante;
le Cartelle de quo sono state precedentemente notificate rispettivamente il 31/05/2011 ed il 04/06/2011, mentre l'intimazione di pagamento è stata notificata oltre undici anni dopo la notifica delle cartelle.
Ciò implica che già prima dell'applicabilità della disciplina emergenziale era decorso il termine della prescrizione quinquennale
Per le ragioni sopra espresse e per la giurisprudenza consolidata, l'appello del contribuente va accolto soltanto per l'aspetto dell'invocata prescrizione quinquennale applicabile alle sanzioni ed a gli interessi riferibili alla cartella esattoriale per la quale permane l'interesse all'impugnazione con riforma della decisione di primo grado ed annullamento parziale dell'intimazione di pagamento impugnata.
Le spese di lite possono essere compensate per entrambi i gradi in ragione della reciproca soccombenza delle parti costituite.
P.Q.M.
va dichiara la parziale cessazione della materia del contendere nei sensi di cui in parte motiva ed, inoltre,
l'appello del contribuente va accolto solo in parte e nei termini di cui in motivazione.
Compensa per entrambi i gradi le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 gennaio 2026.
IL PRESIDENTE IL RELATORE
LU AI ES CC