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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/03/2025, n. 1327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1327 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 9110 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 9110/2022 R.G., avente ad oggetto: azione di risarcimento danni, vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, ma Parte_1 congiunto ex art. 83, III comma c.p.c., all'atto di citazione, dall'avv. Giuseppe Bisantis, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Capaccio alla Via Ermes n. 21;
ATTORE
E
“ , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, Controparte_1
giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, ma congiunto ex art. 83, III comma c.p.c., alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Alessio Giaquinto, e Giuseppe Ferlisi, presso il cui studio sito in Battipaglia (Sa), alla via Via Rosa Jemma n. 52, elettivamente domicilia.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza di precisazione delle conclusioni, entrambe le parti rassegnavano le proprie conclusioni come da note scritte in atti (cfr., per l'attore, la nota del
29.8.2024, per la società convenuta, la nota del 10.9.2024), da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte.
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. deduceva di essere proprietario di Parte_1
un fabbricato costituito da una villetta, sito alla Via Sambuco di Giungano (SA), catastalmente identificato al locale C.F., al fg. 11 p.lla 429. In particolare, deduceva di aver commissionato nel 2004 i lavori di costruzione della “villetta in legno” oggetto di causa alla , per un importo di € 79.444,52; i lavori venivano Controparte_1
ultimati nel 2009.
In data 17.2.2017, tuttavia, tale “abitazione prefabbricata”, a seguito di un incendio sviluppatosi all'interno della stessa, veniva completamente rasa al suolo. Sul luogo intervenivano i Vigili del fuoco che attestavano quanto accaduto nel verbale allegato in atti.
Tanto premesso, il sig. procedeva alla costituzione in mora della , Pt_1 Controparte_1 ritenuta responsabile dell'evento dannoso in ragione del difetto del bene venduto dalla stessa. In particolare, a suo dire, l'incendio era imputabile alla “mancanza degli elementi di compartimentazione dei solai, atti a contenere un possibile incendio e i relativi fumi, nonché alla mancanza di isolamento e resistenza dei materiali ad incendi e/o fulmini e/o agenti simili, nonché all'errata messa in opera del tetto;
nonché all'assenza di punti di discontinuità tra il legno delle pareti verticali di separazione con i rivestimenti di finitura degli stessi.”
Risultati vani i tentativi di comporre in via bonaria la lite, il sig. adiva il presente Tribunale Pt_1 al fine di accertare l'esclusiva responsabilità dell'accaduto in capo alla , e per Controparte_1 tale effetto, chiedeva che tale società fosse condannata al risarcimento del danno stimato in €
79.444,52, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, il tutto oltre rivalutazione ed interessi dalla data dell'evento sino alla data del soddisfo. Altresì, instava per la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali, con vittoria delle spese di lite da attribuirsi al procuratore antistatario.
Così instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta del 16.1.2023, si costituiva in giudizio la , eccependo preliminarmente la propria carenza della Controparte_1 legittimazione passiva, giacché tale società veniva costituita solo dopo sei anni dall'acquisto della villetta.
Eccependo, altresì, la decadenza e in subordine la prescrizione del diritto, deduceva la mancata prova degli asseriti vizi della cosa e del nesso di causalità tra i predetti vizi e l'evento. Concludeva instando per il rigetto della domanda attorea, e per la condanna ai sensi dell'art. 93 c.p.c., con vittoria delle spese di lite da attribuirsi ai procuratori antistatari.
Con ordinanza del 8.2.2023 venivano concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c.; successivamente, rigettate le richieste istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza di precisazione delle conclusioni, il procedimento veniva introitato in decisione con ordinanza dell'1.12.2024, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. .
La domanda è infondata e va rigettata per quanto di ragione. In linea del tutto preliminare, deve rilevarsi che la domanda risarcitoria così formulata risulta inquadrabile nell'alveo applicativo del più generale disposto di cui all'art. 1669 c.c.
A tanto depone anzitutto la sistematica valutazione degli elementi di fatto allegati per conto dell'attore.
Lo stesso, infatti, rilevava la violazione, da parte della società convenuta, degli “artt. 1176, 1667,
1669 e 2236 c.c.” (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione). Per altro verso, lo stesso attore deduceva, in sede di memoria ex art. 183, VI comma n. 1) c.p.c., che “la fattispecie in esame non rientra nel caso di vizi d'opera del bene oggetto di compravendita, sottoposto alla più stringata normativa di cui all'art.
1495 c.c., bensì nel caso di specie si tratta di difetti della costruzione che possono causare la rovina dell'immobile, in tale caso, i tempi per far valere la garanzia e la responsabilità del costruttore sono gli stessi sia che si tratti di compravendita che di appalto” (cfr. pag. 4 della relativa memoria istruttoria).
Più in particolare, deve evidenziarsi che, pur non risultando prodotto in atti il relativo contratto stipulato tra l'attore e la , in quanto, a dire dell'attore, andato perduto a causa Controparte_1 dell'incendio, sulla scorta della stessa allegazione di parte attrice può rilevarsi come lo stesso vada inquadrato nell'alveo del contratto di appalto.
In tal senso, tenuto conto del fatto che la realizzazione dell'opera era affidata, a dire dell'attore, ad impresa specializzata nel settore, nonché della medesima natura del bene oggetto di causa, è adeguatamente provato che la realizzazione dell'opera avrebbe richiesto una specifica organizzazione di mezzi e risorse da parte dell'esecutore. Ne deriva, pertanto, la piena riconducibilità della fattispecie negoziale nell'alveo applicativo dell'appalto (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. II, 16.11.2017, n.
27258).
Risulta inoltre sufficientemente provata la titolarità attiva del rapporto giuridico in capo all'attore. A tanto depone la documentazione allegata al progetto per l'esecuzione dell'intervento di costruzione, nonché quella attinente al rilascio del permesso di costruire. Né risulta in alcun modo specificamente contestato che l'odierno attore fosse il proprietario del prefabbricato per cui è causa.
Tanto premesso, ed in via del tutto assorbente, non v'è prova della titolarità passiva del rapporto in capo alla società convenuta (Cass. Civ., SS.UU., 16.2.2016, n. 2951).
Si è infatti avuto modo di rilevare che l'odierno attore avesse commissionato l'esecuzione di tale opera alla “Ecosystem Lordi s.r.l.” e non già alla (cfr. pag. 2 e ss. della memoria Controparte_1
ex art. 183, VI comma n. 1) c.p.c. di parte attrice).
Ed invero, in sede di prima memoria istruttoria l'odierno attore deduceva che la “Ecosystem Lordi
s.r.l.” aveva ceduto un ramo d'azienda in favore della società convenuta in data 18.4.2012, così rilevando che il cessionario acquirente sarebbe subentrato in modo automatico in tutte le posizioni di debito dell'azienda ceduta.
Anche a voler prescindere dalla novità di tale allegazione, deve evidenziarsi quanto segue.
Non v'è infatti prova dell'accollo di tale debito da parte della società convenuta ai sensi dell'art. 2560,
II comma c.c.
In particolare, l'art. 2560 c.c., disciplina la sorte dei debiti aziendali in caso di trasferimento dell'azienda e regola i rapporti fra i contraenti ed i creditori del cedente stabilendo al comma 1, che l'alienante non è liberato dai debiti inerenti al suo esercizio ed anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito. L'art. 2560 c.c., comma 2, prevede che presupposto essenziale per la responsabilità dell'acquirente è la registrazione dei debiti anteriori alla cessione di azienda nei libri contabili obbligatori.
In caso di cessione di azienda, dunque, l'iscrizione dei debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta, nei libri contabili obbligatori è elemento costitutivo della responsabilità dell'acquirente dell'azienda e, data la natura eccezionale della norma che prevede tale responsabilità, non può essere surrogata dalla prova che l'esistenza dei debiti era comunque conosciuta da parte dell'acquirente medesimo
(arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. II, 3.9.2021, n. 23881; Sez. III, 10.11.2010, n. 22831).
Analoghe coordinate ermeneutiche varranno anche in ipotesi di cessione del ramo d'azienda, come avvenuto nel caso di specie, dovendosi intendere con tale concetto l'articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, preesistente come tale al trasferimento, e che conserva nel trasferimento la propria identità.
In tal senso, si è avuto modo di rilevare che l'acquirente, pur in presenza di una contabilità unitaria, risponde, a norma dell'art. 2560 c.c., dei debiti pregressi risultanti dai libri contabili obbligatori, solo se siano inerenti alla gestione del ramo d'azienda ceduto (Cass. Civ., Sez. III, 30.6.2015, n. 13319).
Tanto premesso, deve rilevarsi che, con atto per notar del 18.4.2012 (rep. n. 14.995, racc. Per_1
n. 9561), la “Ecosystem Lordi s.r.l.” cedeva alla il ramo d'azienda costituito Controparte_1 dai cespiti meglio indicati all'art. 2 del predetto contratto.
Non è in alcun modo riscontrato che il debito oggetto di causa risultasse registrato nei libri contabili, né tantomeno che lo stesso fosse inerente al ramo d'azienda oggetto di cessione;
non risulta inoltre in altro modo allegato, prima ancora che provato, l'utilizzo abusivo dell'istituto oggetto di esame (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. III, 10.12.2019, n. 32134).
Non è infine dato rilevare nemmeno come e per quali termini la società convenuta dovesse per altro titolo ritenersi responsabile dell'illecito oggetto di contestazione in questa sede.
Ne consegue, pertanto, il rigetto della domanda risarcitoria. Tanto, in via del tutto assorbente anche rispetto al fatto che non è in alcun modo stata riscontrata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1669 c.c. ovvero di altro titolo di responsabilità nel caso di specie, non risultando in alcun modo allegato per quale ragione l'incendio per cui è causa avrebbe dovuto imputarsi alla società esecutrice dei lavori.
Ed infatti, dal rapporto di intervento di soccorso redatto per conto dei Vigili del Fuoco in relazione all'intervento effettuato, così come dalla relazione di C.T.U. depositata nell'ambito di un procedimento di a.t.p. del quale non era parte in causa l'odierna società convenuta, non è in alcun modo possibile inferire la riconducibilità eziologica dell'incendio alla condotta illecita della società costruttrice del prefabbricato. Ne sarebbe conseguito, a tutto voler concedere, il carattere esplorativo del conferimento di un incarico di C.T.U. pure richiesto da parte dell'attore.
Tale rilievo assume carattere del tutto assorbente anche rispetto all'eccezione di prescrizione formulata per conto della società convenuta con riferimento alla diversa tutela ex art. 1490 c.c. a suo dire invocata da parte dell'odierno attore.
Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e vanno liquidate secondo i parametri minimi dello scaglione corrispondente al valore della causa (da € 52.001,00 ad € 260.000,00) di cui al D.M.
n. 55/2014 e ss.mm.ii., tenuto conto della natura documentale della lite, nonché delle questioni giuridiche dedotte dalle parti, con attribuzione in favore dell'avv. Alessio Giaquinto e dell'avv.
Giuseppe Ferlisi.
Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c. formulata per conto di parte convenuta (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. III, 30.9.2021, n. 26545).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nell'ambito del giudizio n. 9110/2022 R.G., ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande formulate dall'attore;
2) condanna il sig. alla refusione delle spese di lite in favore della Parte_1 [...]
, che si liquidano in complessivi € 7.052,00 per compenso professionale, oltre CP_1
rimborso spese generali al 15 %, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Alessio Giaquinto e dell'avv. Giuseppe Ferlisi;
3) rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da parte convenuta.
Così deciso in Salerno, il 21.3.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Barbato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 9110/2022 R.G., avente ad oggetto: azione di risarcimento danni, vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, ma Parte_1 congiunto ex art. 83, III comma c.p.c., all'atto di citazione, dall'avv. Giuseppe Bisantis, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Capaccio alla Via Ermes n. 21;
ATTORE
E
“ , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, Controparte_1
giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, ma congiunto ex art. 83, III comma c.p.c., alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Alessio Giaquinto, e Giuseppe Ferlisi, presso il cui studio sito in Battipaglia (Sa), alla via Via Rosa Jemma n. 52, elettivamente domicilia.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza di precisazione delle conclusioni, entrambe le parti rassegnavano le proprie conclusioni come da note scritte in atti (cfr., per l'attore, la nota del
29.8.2024, per la società convenuta, la nota del 10.9.2024), da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte.
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. deduceva di essere proprietario di Parte_1
un fabbricato costituito da una villetta, sito alla Via Sambuco di Giungano (SA), catastalmente identificato al locale C.F., al fg. 11 p.lla 429. In particolare, deduceva di aver commissionato nel 2004 i lavori di costruzione della “villetta in legno” oggetto di causa alla , per un importo di € 79.444,52; i lavori venivano Controparte_1
ultimati nel 2009.
In data 17.2.2017, tuttavia, tale “abitazione prefabbricata”, a seguito di un incendio sviluppatosi all'interno della stessa, veniva completamente rasa al suolo. Sul luogo intervenivano i Vigili del fuoco che attestavano quanto accaduto nel verbale allegato in atti.
Tanto premesso, il sig. procedeva alla costituzione in mora della , Pt_1 Controparte_1 ritenuta responsabile dell'evento dannoso in ragione del difetto del bene venduto dalla stessa. In particolare, a suo dire, l'incendio era imputabile alla “mancanza degli elementi di compartimentazione dei solai, atti a contenere un possibile incendio e i relativi fumi, nonché alla mancanza di isolamento e resistenza dei materiali ad incendi e/o fulmini e/o agenti simili, nonché all'errata messa in opera del tetto;
nonché all'assenza di punti di discontinuità tra il legno delle pareti verticali di separazione con i rivestimenti di finitura degli stessi.”
Risultati vani i tentativi di comporre in via bonaria la lite, il sig. adiva il presente Tribunale Pt_1 al fine di accertare l'esclusiva responsabilità dell'accaduto in capo alla , e per Controparte_1 tale effetto, chiedeva che tale società fosse condannata al risarcimento del danno stimato in €
79.444,52, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, il tutto oltre rivalutazione ed interessi dalla data dell'evento sino alla data del soddisfo. Altresì, instava per la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali, con vittoria delle spese di lite da attribuirsi al procuratore antistatario.
Così instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta del 16.1.2023, si costituiva in giudizio la , eccependo preliminarmente la propria carenza della Controparte_1 legittimazione passiva, giacché tale società veniva costituita solo dopo sei anni dall'acquisto della villetta.
Eccependo, altresì, la decadenza e in subordine la prescrizione del diritto, deduceva la mancata prova degli asseriti vizi della cosa e del nesso di causalità tra i predetti vizi e l'evento. Concludeva instando per il rigetto della domanda attorea, e per la condanna ai sensi dell'art. 93 c.p.c., con vittoria delle spese di lite da attribuirsi ai procuratori antistatari.
Con ordinanza del 8.2.2023 venivano concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c.; successivamente, rigettate le richieste istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza di precisazione delle conclusioni, il procedimento veniva introitato in decisione con ordinanza dell'1.12.2024, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. .
La domanda è infondata e va rigettata per quanto di ragione. In linea del tutto preliminare, deve rilevarsi che la domanda risarcitoria così formulata risulta inquadrabile nell'alveo applicativo del più generale disposto di cui all'art. 1669 c.c.
A tanto depone anzitutto la sistematica valutazione degli elementi di fatto allegati per conto dell'attore.
Lo stesso, infatti, rilevava la violazione, da parte della società convenuta, degli “artt. 1176, 1667,
1669 e 2236 c.c.” (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione). Per altro verso, lo stesso attore deduceva, in sede di memoria ex art. 183, VI comma n. 1) c.p.c., che “la fattispecie in esame non rientra nel caso di vizi d'opera del bene oggetto di compravendita, sottoposto alla più stringata normativa di cui all'art.
1495 c.c., bensì nel caso di specie si tratta di difetti della costruzione che possono causare la rovina dell'immobile, in tale caso, i tempi per far valere la garanzia e la responsabilità del costruttore sono gli stessi sia che si tratti di compravendita che di appalto” (cfr. pag. 4 della relativa memoria istruttoria).
Più in particolare, deve evidenziarsi che, pur non risultando prodotto in atti il relativo contratto stipulato tra l'attore e la , in quanto, a dire dell'attore, andato perduto a causa Controparte_1 dell'incendio, sulla scorta della stessa allegazione di parte attrice può rilevarsi come lo stesso vada inquadrato nell'alveo del contratto di appalto.
In tal senso, tenuto conto del fatto che la realizzazione dell'opera era affidata, a dire dell'attore, ad impresa specializzata nel settore, nonché della medesima natura del bene oggetto di causa, è adeguatamente provato che la realizzazione dell'opera avrebbe richiesto una specifica organizzazione di mezzi e risorse da parte dell'esecutore. Ne deriva, pertanto, la piena riconducibilità della fattispecie negoziale nell'alveo applicativo dell'appalto (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. II, 16.11.2017, n.
27258).
Risulta inoltre sufficientemente provata la titolarità attiva del rapporto giuridico in capo all'attore. A tanto depone la documentazione allegata al progetto per l'esecuzione dell'intervento di costruzione, nonché quella attinente al rilascio del permesso di costruire. Né risulta in alcun modo specificamente contestato che l'odierno attore fosse il proprietario del prefabbricato per cui è causa.
Tanto premesso, ed in via del tutto assorbente, non v'è prova della titolarità passiva del rapporto in capo alla società convenuta (Cass. Civ., SS.UU., 16.2.2016, n. 2951).
Si è infatti avuto modo di rilevare che l'odierno attore avesse commissionato l'esecuzione di tale opera alla “Ecosystem Lordi s.r.l.” e non già alla (cfr. pag. 2 e ss. della memoria Controparte_1
ex art. 183, VI comma n. 1) c.p.c. di parte attrice).
Ed invero, in sede di prima memoria istruttoria l'odierno attore deduceva che la “Ecosystem Lordi
s.r.l.” aveva ceduto un ramo d'azienda in favore della società convenuta in data 18.4.2012, così rilevando che il cessionario acquirente sarebbe subentrato in modo automatico in tutte le posizioni di debito dell'azienda ceduta.
Anche a voler prescindere dalla novità di tale allegazione, deve evidenziarsi quanto segue.
Non v'è infatti prova dell'accollo di tale debito da parte della società convenuta ai sensi dell'art. 2560,
II comma c.c.
In particolare, l'art. 2560 c.c., disciplina la sorte dei debiti aziendali in caso di trasferimento dell'azienda e regola i rapporti fra i contraenti ed i creditori del cedente stabilendo al comma 1, che l'alienante non è liberato dai debiti inerenti al suo esercizio ed anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito. L'art. 2560 c.c., comma 2, prevede che presupposto essenziale per la responsabilità dell'acquirente è la registrazione dei debiti anteriori alla cessione di azienda nei libri contabili obbligatori.
In caso di cessione di azienda, dunque, l'iscrizione dei debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta, nei libri contabili obbligatori è elemento costitutivo della responsabilità dell'acquirente dell'azienda e, data la natura eccezionale della norma che prevede tale responsabilità, non può essere surrogata dalla prova che l'esistenza dei debiti era comunque conosciuta da parte dell'acquirente medesimo
(arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. II, 3.9.2021, n. 23881; Sez. III, 10.11.2010, n. 22831).
Analoghe coordinate ermeneutiche varranno anche in ipotesi di cessione del ramo d'azienda, come avvenuto nel caso di specie, dovendosi intendere con tale concetto l'articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, preesistente come tale al trasferimento, e che conserva nel trasferimento la propria identità.
In tal senso, si è avuto modo di rilevare che l'acquirente, pur in presenza di una contabilità unitaria, risponde, a norma dell'art. 2560 c.c., dei debiti pregressi risultanti dai libri contabili obbligatori, solo se siano inerenti alla gestione del ramo d'azienda ceduto (Cass. Civ., Sez. III, 30.6.2015, n. 13319).
Tanto premesso, deve rilevarsi che, con atto per notar del 18.4.2012 (rep. n. 14.995, racc. Per_1
n. 9561), la “Ecosystem Lordi s.r.l.” cedeva alla il ramo d'azienda costituito Controparte_1 dai cespiti meglio indicati all'art. 2 del predetto contratto.
Non è in alcun modo riscontrato che il debito oggetto di causa risultasse registrato nei libri contabili, né tantomeno che lo stesso fosse inerente al ramo d'azienda oggetto di cessione;
non risulta inoltre in altro modo allegato, prima ancora che provato, l'utilizzo abusivo dell'istituto oggetto di esame (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. III, 10.12.2019, n. 32134).
Non è infine dato rilevare nemmeno come e per quali termini la società convenuta dovesse per altro titolo ritenersi responsabile dell'illecito oggetto di contestazione in questa sede.
Ne consegue, pertanto, il rigetto della domanda risarcitoria. Tanto, in via del tutto assorbente anche rispetto al fatto che non è in alcun modo stata riscontrata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1669 c.c. ovvero di altro titolo di responsabilità nel caso di specie, non risultando in alcun modo allegato per quale ragione l'incendio per cui è causa avrebbe dovuto imputarsi alla società esecutrice dei lavori.
Ed infatti, dal rapporto di intervento di soccorso redatto per conto dei Vigili del Fuoco in relazione all'intervento effettuato, così come dalla relazione di C.T.U. depositata nell'ambito di un procedimento di a.t.p. del quale non era parte in causa l'odierna società convenuta, non è in alcun modo possibile inferire la riconducibilità eziologica dell'incendio alla condotta illecita della società costruttrice del prefabbricato. Ne sarebbe conseguito, a tutto voler concedere, il carattere esplorativo del conferimento di un incarico di C.T.U. pure richiesto da parte dell'attore.
Tale rilievo assume carattere del tutto assorbente anche rispetto all'eccezione di prescrizione formulata per conto della società convenuta con riferimento alla diversa tutela ex art. 1490 c.c. a suo dire invocata da parte dell'odierno attore.
Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e vanno liquidate secondo i parametri minimi dello scaglione corrispondente al valore della causa (da € 52.001,00 ad € 260.000,00) di cui al D.M.
n. 55/2014 e ss.mm.ii., tenuto conto della natura documentale della lite, nonché delle questioni giuridiche dedotte dalle parti, con attribuzione in favore dell'avv. Alessio Giaquinto e dell'avv.
Giuseppe Ferlisi.
Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c. formulata per conto di parte convenuta (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. III, 30.9.2021, n. 26545).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nell'ambito del giudizio n. 9110/2022 R.G., ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande formulate dall'attore;
2) condanna il sig. alla refusione delle spese di lite in favore della Parte_1 [...]
, che si liquidano in complessivi € 7.052,00 per compenso professionale, oltre CP_1
rimborso spese generali al 15 %, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Alessio Giaquinto e dell'avv. Giuseppe Ferlisi;
3) rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da parte convenuta.
Così deciso in Salerno, il 21.3.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Barbato