Sentenza breve 4 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza breve 04/11/2022, n. 1751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1751 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/11/2022
N. 01751/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01096/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a;
sul ricorso numero di registro generale 1096 del 2022, proposto da
UI AB, rappresentato e difeso dall'avvocato AN Pasca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Taviano, via Vittime di via Fani 8;
contro
Comune di Alliste, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato FR Zacà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
AN AP, FR PI, ZA DA TO, OL Talesco, rappresentati e difesi dall'avvocato Gabriele Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della Determinazione n. 133 Reg. Gen. del 18/03/2022 del Responsabile del Settore 2 – Gestione Risorse, del Comune di Alliste, che ha indetto il: “ concorso pubblico per esami per l'assunzione di n. 4 (quattro) unità di personale a tempo part-time e indeterminato (18 ore settimanali) – Categoria C - posizione economica C1 con il profilo professionale di Agente di Polizia Locale, da assegnare al Settore V – Polizia Locale, Protezione Civile e Randagismo, con riserva di n. 1 posto per le Forze Armate, finalizzata al soddisfacimento delle esigenze assunzionali disposte con deliberazioni di Giunta comunale n. 55 del 01.04.2021 ”, ed ha approvato “ lo schema di bando di concorso che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, contenente i requisiti, le modalità, le prove d'esame e quant'altro necessario per lo svolgimento della procedura di che trattasi ”;
della Determinazione n. 289 Reg. Gen. del 14/06/2022 del Responsabile del Settore 2 – Gestione Risorse, del Comune di Alliste, che ha nominato la Commissione Esaminatrice;
- di tutti i Verbali della Commissione Esaminatrice nella Procedura sopra descritta, e in particolare, del Verbale n. 5 della Commissione Esaminatrice, del giorno 11 luglio 2022, con il quale si stabiliscono i criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi per la prova scritta;
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto, nella misura in cui risulta lesivo degli interessi del ricorrente;
nonché per l'accertamento
del diritto della ricorrente, in conseguenza dell'annullamento degli atti impugnati e del punteggio della Prima Prova Scritta contenuto nel Verbale n. 7 della Commissione, ad essere giudicato con giudizio sufficiente, in ragione del fatto che le risposte ai quesiti della Prova corrette, inserendolo nella graduatoria dei candidati da ammettere alla prova orale e conseguentemente inserendolo nella graduatoria dei vincitori di concorso o, in subordine, nella graduatoria degli idonei.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Comune di Alliste, AN AP, FR PI, ZA DA TO, OL Talesco;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori avv.to F. Zacà, avv.to G. Russo;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente – che ha partecipato al concorso bandito dal Comune di Alliste, per: “ l'assunzione di n. 4 (quattro) unità di personale a tempo part-time e indeterminato (18 ore settimanali) – Categoria C - posizione economica C1, con il profilo professionale di Agente di Polizia Locale, da assegnare al Settore V – Polizia Locale, Protezione Civile e Randagismo, con riserva di n. 1 posto per le Forze Armate, finalizzata al soddisfacimento delle esigenze assunzionali disposte con deliberazioni di Giunta comunale n. 55 del 01.04.2021 ” – ha impugnato gli atti in epigrafe, tra cui il verbale n. 7 della Commissione giudicatrice, contenente il giudizio di non idoneità conseguito nella prima prova scritta.
A sostegno del ricorso, egli ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: violazione degli artt. 12 ss. d.P.R. n. 487/94 e 3 l. n. 241/90; eccesso di potere sotto vari profili.
Ha chiesto pertanto l’annullamento degli atti impugnati, con accertamento del proprio diritto a vedersi attribuita la sufficienza nella prova in esame, e relative statuizioni conseguenziali. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Alliste ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità e l’improcedibilità del ricorso. Nel merito, ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Costituitisi in giudizio, i controinteressati hanno chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Nella camera di consiglio del 25.10.2022, fissata per la discussione della domanda cautelare, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, ha definito il giudizio in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
2. Il ricorso, nel merito, è infondato. Ciò esime il Collegio dall’esame delle censure di inammissibilità e di improcedibilità del ricorso articolate dall’Amministrazione resistente.
3. Con il primo motivo di gravame, il ricorrente deduce la genericità dei criteri generali di valutazione stabiliti dalla Commissione esaminatrice.
Il motivo è infondato.
3.1. La Commissione ha elaborato i seguenti criteri generali di valutazione degli elaborati svolti dai candidati:
- “ attinenza dello svolgimento/relazione al quesito proposto;
- dimostrazione della conoscenza dei contenuti e completezza dell'argomentazione;
- chiarezza e correttezza della forma espressiva ed espositiva oltre che capacità di sintesi;
- utilizzo di appropriato linguaggio tecnico/amministrativo;
- capacità critica e di rielaborazione dei concetti ”.
3.2. All’evidenza, trattasi di criteri assolutamente specifici, in quanto idonei a consentire una valutazione uniforme degli elaborati dei candidati, sulla base della verifica sia della correttezza sintattica e metodologica degli elaborati, sia della padronanza del corretto linguaggio tecnico-giuridico, e sia del livello di conoscenza e approfondimento della tematica oggetto della prova scritta.
3.3. Tali criteri sono stati poi ulteriormente esplicitati dalla Commissione nei termini seguenti:
- non classificato: da 0 a 3;
- gravemente insufficiente: 4;
- insufficiente: 5;
- sufficiente: 6;
- più che sufficiente: 7;
- discreto: 8;
- buono: 9;
- ottimo: 10.
3.4. Per tali ragioni, tali criteri costituiscono legittimo esercizio della discrezionalità amministrativa, e come tali sfuggono alle lamentate censure.
3.5. Ne consegue il rigetto del relativo motivo di gravame.
4. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente si duole della violazione dell’art. 12 d.P.R. n. 487/94, per avere la Commissione esaminatrice “ ... determinato i criteri non alla prima seduta e quando non erano a conoscenza delle generalità dei concorrenti ” (cfr. ricorso, pp. 12-13).
Il motivo è infondato.
4.1. Ai sensi dell’art. 70 co. 3 d. lgs. n. 165/2001: “ In materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni applicano la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, per le parti non incompatibili con quanto previsto dagli articoli 35 e 36, salvo che la materia venga regolata, in coerenza con i principi ivi previsti, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti ”.
4.2. Orbene, nel caso di specie, il Comune di Alliste, attraverso il Regolamento Generale per
l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in atti, ha espressamente regolato le modalità di svolgimento e valutazione delle preselezioni e delle prove scritte ed orali.
In particolare, ai sensi dell’art. 28 co. 1 di tale Regolamento: “ Nel giorno fissato per la correzione
delle prove scritte, la commissione esaminatrice individua i criteri con i quali procederà alla valutazione delle prove dei candidati al fine di assegnare le votazioni che saranno espresse in forma numerica ”.
4.3. E nel caso di specie, la Commissione ha provveduto all’individuazione dei criteri generali di valutazione dopo l’espletamento della prova scritta, ma prima della relativa correzione.
Per tali ragioni, gli atti impugnati sfuggono alle lamentate censure, costituendo espressione di un potere correttamente esercitato.
4.4. Ne consegue il rigetto del relativo motivo di gravame.
5. Con gli ulteriori motivi di gravame, il ricorrente deduce il difetto di motivazione del giudizio di non sufficienza conseguito nella prima prova scritta (17/30, inferiore al minimo di 21/30), anche a cagione della mancata apposizione di segni grafici da parte della Commissione, sulle parti ritenute errate e/o non congruenti rispetto alla traccia.
Le censure sono infondate.
5.1. Per pacifica giurisprudenza amministrativa: “ Il punteggio numerico è di per sé idoneo a sorreggere l'obbligo di motivazione richiesto dall' art. 3, l. n. 241/1990, nel momento in cui siano stati previamente determinati adeguati criteri di valutazione, essendo in tal modo permesso ricostruire ab externo la motivazione del giudizio. La motivazione numerica, infatti, risponde ad un chiaro principio di economicità della valutazione, in quanto il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della Commissione in relazione ad ogni singolo elaborato e alla stregua dei parametri generali predeterminati del giudizio, contenendo così in sé la motivazione senza che siano necessarie ulteriori spiegazioni, ed assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla Commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato ” (TAR Roma, III, 7.2.2022, n. 1383, nonché la giurisprudenza ivi citata).
5.2. Tanto premesso, e venendo alla fattispecie in esame, costituisce circostanza pacifica sia la predisposizione – prima della correzione dei vari elaborati – di criteri generali di valutazione, sia l’attribuzione al candidato del voto numerico (17/30).
5.3. Tali requisiti rispettano di per sè il prescritto obbligo motivazionale, sicché già soltanto per tali ragioni le censure sono infondate.
5.3. A ciò aggiungasi che, in relazione alla traccia n. 1 (Revoca dell’atto amministrativo), il ricorrente, dopo una prolusione (non richiesta) dei requisiti dell’atto amministrativo, ha così illustrato l’istituto della revoca: “ La revoca si ha in autotutela gerarchica, a decidere è l’organo superiore (TAR) per vizi in relazione alla legge. La revoca determina la inidoneità dell’atto del provvedimento incapace di produrre effetti ”.
All’evidenza, l’esposizione dell’istituto della revoca presenta gravi lacune sia dal punto di vista sintattico (“ la inidoneità dell’atto del provvedimento ...”), sia, soprattutto, dal punto di vista contenutistico, avendo il ricorrente affermato sia che la revoca riguarda atti viziati (in tal modo riportando alla revoca presupposti propri dell’annullamento in autotutela; per la differenza tra i due istituti, cfr. artt. 21 quinquies e nonies l. n. 241/90), sia che possa intervenire soltanto ad opera del superiore gerarchico (requisito contrastante con quanto richiesto dall’art. 21- quinquies l. n. 241/90), e sia infine – e incredibilmente – che il superiore gerarchico dell’Amministrazione è il TAR, quasi che quest’ultimo sia un organo dell’Amministrazione, e non, invece, l’organo di giustizia nell ’Amministrazione, e dunque, il giudice naturale della legittimità dell’esercizio della funzione pubblica (cfr. artt. 100 – 125 Cost.).
5.4. In tal modo, il ricorrente ha mostrato così gravi lacune, da meritare ampiamente il giudizio di non sufficienza attribuitogli dalla Commissione esaminatrice, in perfetta consonanza con i criteri generali e particolari (in particolare: conoscenza dei contenuti e completezza dell'argomentazione; capacità critica) stabiliti da quest’ultima.
6. Per tali ragioni, il ricorso è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
7. Sussistono giusti motivi, rappresentati dalla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda - definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Andrea Vitucci, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO