Sentenza 22 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 22/07/2022, n. 1260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1260 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/07/2022
N. 01260/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00146/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 146 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Edilcostruzioni S.r.l., Iniziative Turistiche Immobiliari Salentine S.r.l., Alberghiera Turistica Termale S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Luigi Quinto e Pietro Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di Pietro Quinto in Lecce, via Giuseppe Garibaldi, n. 43;
contro
Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marina Altamura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di Giovanni Calasso in Lecce, piazzetta S. De Summa, n. 15;
Comune di Santa Cesarea Terme, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pier Luigi Portaluri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di Pier Luigi Portaluri in Lecce, via M.R. Imbriani, n. 36;
nei confronti
Terme di Santa Cesarea S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento
- della deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n. 1898 del 17 novembre 2017, notificata con nota prot. AOO/092/0001567 del 1° dicembre 2017, avente ad oggetto: “Società Terme di Santa Cesarea S.p.A. - Dismissione partecipazione”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti da Edilcostruzioni S.r.l., Iniziative Turistiche Immobiliari Salentine S.r.l., Alberghiera Turistica Termale S.r.l. il 2 luglio 2018:
per l'annullamento
- del provvedimento con il quale la Regione Puglia ha indetto un'asta pubblica per la cessione dell'intera quota di partecipazione al capitale sociale detenuta dalla Regione nella Terme di Santa Cesarea S.p.A., provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Speciale Contratti Pubblici n. 57 del 18 maggio 2018;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e del Comune di Santa Cesarea Terme;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2022 il dott. Giovanni Gallone e uditi per il Comune di Santa Cesarea Terme il difensore avv.to G. Portaluri in sostituzione dell'avv.to P.L. Portaluri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 30 gennaio 2018 e depositato il 6 febbraio 2018 le Società ricorrenti, operanti nel settore turistico-immobiliare che avevano manifestato interesse all’acquisto, hanno impugnato, domandandone l’annullamento, la deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n. 1898 del 17 novembre 2017, notificata con nota prot. AOO/092/0001567 del 1° dicembre 2017, avente ad oggetto: “Società Terme di Santa Cesarea S.p.A. - Dismissione partecipazione”, statuente la revoca della precedente deliberazione n. 1875 del 19 ottobre 2015 (nella parte in cui la Regione ha aderito al percorso teso alla separazione di proprietà dell’azienda e di gestione della stessa) e la dismissione dell’intera quota di partecipazione detenuta dalla Regione Puglia mediante asta pubblica con il criterio del maggior prezzo, nonché ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale.
1.1 A sostegno del ricorso hanno dedotto le censure così rubricate:
1) violazione del giudicato portato dalla sentenza n. 1217/2017;
2) eccesso di potere per contraddittorietà ed irrazionalità, difetto di motivazione;
3) illogicità manifesta, errata presupposizione, violazione di legge.
2. In data 27 febbraio 2018 si è costituita in giudizio la Regione Puglia chiedendo il rigetto del ricorso proposto in quanto inammissibile e infondato.
3. Il 9 maggio 2018 si è costituito in giudizio anche il Comune di Santa Cesarea Terme chiedendo la reiezione del ricorso.
4. Con motivi aggiunti notificati il 2 luglio 2018 e depositati il 4 luglio 2018 le Società ricorrenti hanno impugnato, domandandone l’annullamento, il provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Speciale Contratti Pubblici n. 57 del 18 maggio 2018 con il quale la Regione Puglia ha indetto l’asta pubblica per la cessione dell’intera quota di partecipazione al capitale sociale detenuta dalla Regione nella società Terme di Santa Cesarea S.p.A..
4.1 A sostegno del suddetto ricorso per motivi aggiunti hanno dedotto le seguenti censure:
1) illegittimità derivata: violazione del giudicato portato dalla sentenza n. 1217/2017, eccesso di potere per contraddittorietà ed irrazionalità, difetto di motivazione, illogicità manifesta, errata presupposizione, violazione di legge;
2) illegittimità propria.
5. Non si è costituita in giudizio la controinteressata Terme di Santa Cesarea S.p.A..
6. Con nota depositata il 12 maggio 2022, le Società ricorrenti hanno rappresentato che “è venuto meno l’interesse alla decisione della causa” e hanno chiesto che venga dichiarata “l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse con compensazione delle spese di lite”.
7. All’udienza pubblica del 21 giugno 2022 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso, integrato da motivi aggiunti proposti in corso di causa, è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
2. Ed invero, osserva il Collegio che, con la menzionata nota del 12 maggio 2022, la difesa delle Società ricorrenti ha domandato che venga dichiarata “l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse con compensazione delle spese di lite”.
2.1 Orbene, è principio generale del processo amministrativo che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e, quindi, può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione medesima.
In quest’ultimo caso, il Giudice - non avendo né il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi alla parte ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire - non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Infatti, “La dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta … l’improcedibilità dell’impugnazione, non potendo in tal caso - in omaggio al principio dispositivo - il giudice decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 02 febbraio 2011, n. 971; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 8 novembre 2010, n. 33224, sul principio anche Cons. Stato, Sez. IV, nn. 3041 e 2551 del 2004)” (T.A.R. Campania, Napoli, Sezione Ottava, 4 settembre 2015, n. 4288).
3. Tanto premesso, non resta al Collegio che dichiarare il ricorso, come integrato da motivi aggiunti proposti in corso di causa, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in conformità alla citata dichiarazione resa in tal senso dalla difesa delle Società ricorrenti, come innanzi esposto.
4. Sussistono, anche in considerazione del comportamento processuale e della non opposizione delle altre parti costituite, giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato da motivi aggiunti proposti in corso di causa, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 21 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO