Sentenza 23 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 23/11/2023, n. 3500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3500 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/11/2023
N. 03500/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00760/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di NI (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 760 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Consorzio A.T.O. Idrico (Autorità Territoriale Ottimale) n. 5 di Enna in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Polizzotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Regalbuto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Trovato, con domicilio eletto presso il suo studio in NI, piazza Trento 2;
nei confronti
Acquaenna S.C.P.A., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- dell'Ordinanza Sindacale n. 20 del 8 febbraio 2017 del Comune di Regalbuto avente ad oggetto “Misure straordinarie ed urgenti per eliminare fuoriuscite di acque fognarie dal collettore comunale di adduzione all'impianto di depurazione di c.da Pietrasanta. Art. 217 del Testo Unico Leggi Sanitarie”, notificata all'ATO Idrico n. 5 di Enna in data 21 febbraio 2017 nella parte in cui, ritenendo il Consorzio ATO n. 5 Enna in liquidazione inadempiente nell'esecuzione d'ufficio dei lavori relativi all'eliminazione di acque fognarie dal collettore comunale di adduzione all'impianto di depurazione di c.da Pietrasanta, ha richiesto allo stesso il ristoro delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ammontanti ad € 24.452,80 oltre IVA;
- ove occorra e per quanto di ragione della nota del Comune di Regalbuto del 3 novembre 2016, assunta al prot. dell'ATO n. 5 al n. 2646 del 4 novembre 2016;
- ove occorra e per quanto di ragione della nota prot. n. 21868/2016 del 14 novembre 2016 del Comune di Regalbuto;
- di tutti gli atti presupposti, preordinati, connessi e consequenziali.
quanto al ricorso per motivi aggiunti presentati 25\7\2017:
- dell’Ordinanza Sindacale n. 31 del 27 aprile 2014 del Comune di Regalbuto;
- ove occorra, della nota prot. n. 5738/2017 del 15 marzo 2017 con cui il Comune di Regalbuto ha comunicato alla Società Acquaenna l'avvenuta ultimazione dei lavori denominati “Misure straordinarie e urgenti per completare l'intervento di eliminazione di scoli di acque fognarie dal collettore di adduzione all'impianto di depurazione di c.da Pietrasanta”;
- ove occorra, del parere legale del Segretario Comunale di Regalbuto, prot. n. 7882/2017 del 13 aprile 2017, con cui è stato ritenuto che debba ordinarsi l'esecuzione di ulteriori opere esprimendo la volontà di provvedere d'ufficio a spese ed in danno della società Acquaenna e dell'ATO inadempiente, procedendo in caso di mancata esecuzione e denuncia ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, non conosciuta dall'odierno ricorrente;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Regalbuto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2023 la dott.ssa Agnese Anna Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con nota prot. 9655/2016 del 21.10.2016, la società Acquaenna s. c.p.a., nella qualità di gestore del servizio idrico integrato, segnalava al Comune di Regalbuto e al Consorzio A.T.O. n. 5 di Enna il cedimento di un tratto del collettore fognario di adduzione all'impianto depurativo sito in c. da Pietrasanta, con conseguente sversamento di refluo. Nella stessa nota il gestore adduceva, quale causa del cedimento, la presenza di un movimento franoso, determinato da un evento meteorologico eccezionale verificatosi nei giorni precedenti che aveva interessato il vallone Pietrasanta e chiedeva ai destinatari di presenziare sui luoghi il 24 ottobre 2016 al fine di effettuare un sopralluogo congiunto.
Dopo una serie di incontri e tavoli tecnici, il Comune di Regalbuto, con nota prot. 21104 del 3 novembre 2016, comunicava all’ATO idrico n. 5 di Enna che “ la competenza ad intervenire, e in ogni caso ad intraprendere ogni utile iniziativa, è da intestarsi all’ATO Idrico (Autorità Territoriale Ottimale) in quanto competente ope legis in materia di servizio idrico integrato ”, con invito ad assumere tutte le iniziative urgenti e pertinenti per la risoluzione della problematica.
Con nota prot. 2662 del 7.11.2016, l’ATO si dichiarava incompetente quanto agli interventi di consolidamento e di stabilità dei valloni e dei pendii.
Con nota prot. n. 21868 del 14.11.2016, il Comune di Regalbuto ribadiva la competenza dell’ATO “ sia che si tratti di ripristinare in sito la condotta con opere urgenti e sia che si tratti di richiedere l’intervento di enti od organi competenti per il consolidamento di valloni e pendii non ricadenti nel patrimonio di questo Comune ”.
Con nota prot. 11040 del 9.12.2016, la società Acquaenna rappresentava il peggioramento delle condizioni dell’area esterna al depuratore chiedendo la convocazione di ulteriore tavolo tecnico “al fine di assumere le necessarie determinazioni di risoluzione della problematica” e manifestando la disponibilità “ ad effettuare quanto di competenza, non appena saranno realizzati i necessari interventi di ripristino dei luoghi interessati, avendo la stessa verificato l’impossibilità ad effettuare un intervento anche temporaneo di ripristino della connessione del collettore fognario oggetto del cedimento in parola ”.
In data 8 febbraio 2017 si svolgeva il tavolo tecnico tra Comune, ATO Idrico ed Acquaenna dal cui verbale si evincono le seguenti dichiarazioni:
-i rappresentanti dell’ATO e di Acquaenna, premettendo di avere effettuato un sopralluogo nella stessa mattina, “ da un’analisi visiva hanno valutato i movimenti della frana mitigati e pertanto ritengono che ora si possa mettere in atto un’opera di contenimento a valle dell’area interessata in maniera che possa funzionare a salvaguardia dell’intervento di ripristino del by-pass oggetto dell’intervento” ;
- il rappresentante dell’ATO si dichiarava “ disponibile, non appena ristabilite le condizioni di sicurezza del pendio ad autorizzare Acquaenna a realizzare tutte le opere necessarie per il ripristino del collettore fognario” ;
- il responsabile della società Acquaenna dichiarava di “ rendersi disponibile, fin da subito ad effettuare l’intervento di manutenzione straordinari per il ripristino del collettore fognario immediatamente dopo la messa in sicurezza della sede”;
- il Sindaco e il responsabile UTC manifestavano “ la immediata disponibilità ad un intervento di somma urgenza al fine di evitare il danno ambientale, stante che “è emerso che i movimenti di frana appaiono mitigati e quindi solo ora si può intervenire” .
Lo stesso giorno il Comune di Regalbuto adottava l’ordinanza contingibile e urgente n. 20 con la quale - previo richiamo agli esiti delle precedenti riunioni, tra cui anche quella svoltasi la stessa mattina in Municipio, affermava che l’U.T.C. “ in diverso avviso da quanto sostenuto dal consorzio ATO” aveva accertato che “ l’interruzione del collettore fognario non è avvenuta entro la sede del torrente Pietrasanta ma all’interno di un preesistente canale di convogliamento acque (fosso di guardia) con conseguente competenza ad intervenire del Consorzio ATO ”; pertanto - richiamati i motivi di contingibilità ed urgenza “ stante che in caso di mancato intervento si potrebbero causare gravi ripercussioni nell’ambito dell’inquinamento ambientale…” - ordinava l’esecuzione d’ufficio dei lavori previsti nel computo metrico estimativo redatto da Acquaenna s. c.p.a e ammontanti ad € 24.452,80 oltre IVA con affidamento alla ditta AN.SA s.r.l. di Regalbuto, “ sussistendo l’inadempimento del soggetto competente (Consorzio A.T.O. 5 in liquidazione) ”.
2. Con ricorso introduttivo notificato il 21 aprile 2017, l’ATO impugnava l’ordinanza n. 20/2017 nella parte in cui - ritenendo il Consorzio inadempiente all’esecuzione dei lavori di ripristino e messa in sicurezza del pendio e dell’argine del torrente - ordinava il ristoro delle spese sostenute per l’esecuzione d’ufficio dei lavori di consolidamento.
Il ricorso era affidato ad unico motivo nel quale si sosteneva che il Comune avrebbe erroneamente ritenuto il Consorzio soggetto competente ad effettuare i lavori di ripristino e messa in sicurezza del pendio e dell’argine del torrente, oltre a quelli di riparazione della condotta fognaria danneggiata dal movimento franoso (per i quali non contestava la competenza), tenuto conto che:
- il cedimento di un tratto del collettore fognario era avvenuto in coincidenza di un evento meteorologico eccezionale, che aveva provocato una frana nel vallone Pietrasanta, a monte del quale si trovava l’impianto di depurazione;
- il cedimento, a sua volta, avrebbe causato il guasto di un tratto del collettore fognario di adduzione dell’ivi esistente impianto di depurazione in questione, provocando la fuoriuscita del refluo;
- pertanto i primi interventi urgenti non avrebbero dovuto riguardare la riparazione della condotta mediante la realizzazione di un by-pass (di competenza dell’ATO e per essa di Acquaenna), bensì la messa in sicurezza ed in pristino dei luoghi interessati, divenuti inaccessibili proprio a causa della frana.
3. Il Comune si costituiva in giudizio con atto di mera forma.
4. Nelle more, con nota prot. 5738 del 15 marzo 2017, il Comune di Regalbuto comunicava al Consorzio ATO e al gestore Acquaenna l’ultimazione dei lavori invitandoli a presenziare al sopralluogo di verifica fissato e ordinava ai predetti enti di “ porre in essere quanto necessario per l’immediata eliminazione delle fuoriuscite di acque fognarie dal collettore di adduzione all’impianto di depurazione sito in c. da Pietrasanta ”.
5. Con nota prot. 2215 del 16.03.2017, Acquaenna s. c.p.a. comunicava di avere effettuato un sopralluogo, accertando che lo stato dei luoghi non consentiva di “ ottemperare a quanto concordato nel corso della riunione tenutasi in data 08.02.2017” non essendo ancora i luoghi colpiti dalla frana divenuti completamente sicuri per operare il ripristino del collettore.
6. Il Comune adottava una seconda ordinanza contingibile e urgente (n. 31 del 27 aprile 2017) con la quale - preso atto che “ che, pur essendo stati eseguiti dal Comune di Regalbuto i lavori occorrenti per migliorare la sicurezza dei luoghi (giusta ordinanza sindacale n. 20/2017), così come richiesti e computati dalla Società Acquaenna…ancora non è stato effettuato il ripristino del collettore fognario e i reflui di che trattasi non vengono convogliati alla depurazione presso l’impianto di c.da Pietrasanta” e che “ in base alle leggi vigenti ed alle competenze dei soggetti istituzionali ed enti intervenuti, risulta pacifico che la competenza al ripristino del collettore e all’esecuzione degli interventi ed opere edili ed impiantistiche occorrenti a tal uopo risulti della Società Acquaenna e del Consorzio A.T.O. 5 in liquidazione ” e ritenuto sussistente l’inadempimento di quest’ultimi, nonché la contingibilità e urgenza di tutela della salute pubblica e l’ambiente - ordinava al Consorzio ATO n. 5 in liquidazione di Enna e ad Acquaenna s. c.p.a. di avviare immediatamente, secondo le rispettive competenze, gli interventi e quant’altro necessario al ripristino del collettore entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica dell’ordinanza medesima con avvertenza che decorso tale termine e persistendo la loro inadempienza si sarebbe provveduto d’ufficio all’esecuzione in loro danno e che le complessive spese sostenute sia per il primo intervento effettuato in forza dell’ordinanza n. 20/2017, sia per l’intervento disposto con l’attuale ordinanza sarebbero state loro addebitate solidalmente, secondo le rispettive competenze.
7. Il Consorzio impugnava anche la seconda ordinanza con ricorso per motivi aggiunti nel quale deduceva l’illegittimità del provvedimento nella parte in cui ordinava al Consorzio ATO n. 5 di Enna in liquidazione:
- di provvedere entro il termine massimo di 30 giorni al completamento immediato degli interventi di ristoro (opere edili-impiantistiche) e quant’altro occorrente per rispristinare il collettore;
- di provvedere, in caso di inadempienza nei termini assegnati, al ristoro di tutte le spese sostenute dal Comune, sia per il primo intervento già effettuato in forza dell’Ordinanza del 20 febbraio 2017, ammontanti ad € 24.452,80 oltre IVA, sia per l’esecuzione dei lavori di completamento delle opere di eliminazione di scoli di acque fognarie dal collettore.
8. Il 31 agosto 2023 il Comune di Regalbuto ha depositato una memoria con la quale ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione sostenendo che il petitum di parte ricorrente avrebbe ad oggetto l’accertamento e la declaratoria “ che il Consorzio ATO Idrico n. 5 di Enna in liquidazione, non è tenuto al pagamento … delle spese ammontanti ad € 24.452,80 per l’esecuzione dei lavori di completamento delle opere di eliminazione di scoli di acque fognarie dal collettore di adduzione all’impianto di depurazione di c.da Pietrasanta” e delle spese per l’esecuzione dei lavori di cui all’ordinanza impugnata con ricorso per motivi aggiunti.
Ha, inoltre, eccepito la tardività dell’impugnazione della nota del 15 marzo 2017 (recante l’invito al Consorzio di “ porre in essere quanto necessario per l’immediata eliminazione delle fuoriuscite di acque fognarie dal collettore di adduzione all’impianto di depurazione sito in c. da Pietrasanta ”) con conseguente inammissibilità della complessiva impugnativa.
Ha, infine, formulato eccezioni di inammissibilità del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse poiché nelle more della decisione del ricorso i lavori sono stati eseguiti da Acquaenna su disposizione del Consorzio.
Quanto al merito dell’impugnativa, la difesa del Comune ha sostenuto che:
- le ordinanze impugnate hanno ben evidenziato, sulla base degli accertamenti dell’ufficio tecnico comunale, che il tratto di collettore fognario interessato dal cedimento non insiste all'interno del “Vallone Pietrasanta” (appartenente al demanio pubblico delle acque) e non ha nulla a che vedere con tale vallone pubblico (ubicato a diverse centinaia di metri dal cedimento avvenuto) né ricade in area di sedime del patrimonio comunale, bensì all’interno di un preesistente canale di convogliamento acque (fosso di guardia) di competenza del Consorzio;
- di contro, l’assunto di controparte (secondo cui gli eventi metereologici avrebbero causato il cedimento dell’argine del Vallone Pietrasanta in Regalbuto che a sua volta avrebbe provocato il cedimento di un tratto del collettore fognario) sarebbe sfornito di prova.
9. Con memoria depositata in data 1 settembre 2023, il Consorzio ricorrente ha insistito nelle difese già spiegate.
10. Le parti hanno depositato rispettive memorie di replica; in particolare il Consorzio ricorrente, con memoria del 13 settembre 20323, ha replicato alle eccezioni in rito, tra cui quella concernente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, poiché contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell’ente l’oggetto dell’impugnativa non sarebbe costituito “ dall’accertamento negativo del diritto soggettivo del Comune di Regalbuto al rimborso delle spese sostenute per i lavori svolti che hanno interessato il collettore fognario e l’area del depuratore al servizio dell’abitato del Comune di Regalbuto, sito in c.da Pietrasanta ”, bensì dall’individuazione della “ competenza relativa agli interventi di consolidamento e di stabilità dei valloni e dei pendii, ossia la competenza dei lavori di messa in sicurezza del pendio e dell’argine del torrente che il Comune di Regalbuto ha ritenuto di individuare in capo all’A.T.O., con le Ordinanze impugnate” .
11. Alla pubblica udienza del 4 ottobre 2023, il ricorso è stato trattenuto in decisione, come da verbale.
12. In preliminare e in punto di giurisdizione, occorre prendere atto di quanto rappresentato dalla parte ricorrente nella memoria di replica del 13 settembre 2023 con la quale ha precisato (a fronte di una espressa domanda di accertamento negativo in ordine al pagamento delle somme indicata nelle conclusioni del ricorso introduttivo) che l’impugnativa ha ad oggetto esclusivamente “ la competenza relativa agli interventi di consolidamento e di stabilità dei valloni e dei pendii, ossia la competenza dei lavori di messa in sicurezza del pendio e dell’argine del torrente che il Comune di Regalbuto ha ritenuto di individuare in capo all’A.T.O. con le ordinanze impugnate ”. Il Collegio ritiene che entro tali limiti (verifica della legittimità delle ordinanze impugnate in ordine al soggetto legittimato passivo dell’ordine di esecuzione dei lavori decritti in punto di fatto) e con esclusione di ogni questione concernente il recupero/rimborso delle somme relative all’esecuzione dei lavori in danno (per le quali è stato, peraltro, introdotto autonomo ricorso recante n.r.g. 216/2019) sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo (cfr. in termini T.A.R. Piemonte, Sez. II, 1 dicembre 2022, n. 1064).
13. Con riferimento alle altre eccezioni di rito formulate del comune resistente, il Collegio osserva che:
- l’omessa impugnazione della nota del 15 marzo 2017(recante l’invito al Consorzio di “ porre in essere quanto necessario per l’immediata eliminazione delle fuoriuscite di acque fognarie dal collettore di adduzione all’impianto di depurazione sito in c.da Pietrasanta”) non determina l’inammissibilità dell’impugnativa in quanto atto non immediatamente lesivo della posizione di parte ricorrente, presentandosi come atto endoprocedimentale, come del resto palesato dal chiaro tenore letterale dell'atto medesimo;
- la circostanza che i lavori siano stati, nelle more, eseguite dalla società Acquaenna su incarico del Consorzio ricorrente non determina l’improcedibilità del ricorso in esame che, come anticipato, investe esclusivamente “competenza ad intervenire sul pendio e sull’argine del torrente franato legittimità”.
14. Nel merito, il ricorso e i connessi motivi aggiunti, così come proposti, sono infondati.
15. Parte ricorrente non contesta la ricorrenza dello stato di pericolo per la pubblica e privata incolumità e per l’igiene pubblica, né la sussistenza degli altri presupposti per la legittima adozione di ordinanze contingibili, ma censua esclusivamente il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto all'ordinanza medesima, sulla base di generiche affermazioni in ordine alla competenza di non meglio precisate “altre autorità” all’esecuzione dei lavori.
15.1 In disparte l’estrema genericità della censura priva di alcun elemento di prova sia in ordine alla cause dell’evento franoso, sia in ordine al diverso ente che in tesi sarebbe stato competente all’esecuzione dei lavori sul pendio in prossimità del quale è collocato l’impianto di depurazione, risulta, in ogni caso, così come ritenuto da tempo dalla consolidata giurisprudenza, decisiva la circostanza che, in considerazione dell’esigenze sottese all’adozione dell’ordinanza contingibile e urgente (priva di natura sanzionatoria e finalizzata esclusivamente all'eliminazione della situazione di pericolo), non vi è un obbligo di indirizzare i provvedimenti emanati in urgenza ai diretti responsabili o a coloro che siano giuridicamente titolati ad intervenire, con conseguente assenza di qualsiasi obbligo a compiere preventivi accertamenti circa la titolarità formale o effettiva delle aree, potendo legittimamente l'amministrazione indirizzare l'ordine al soggetto che è in diretto rapporto con il bene, salva la possibilità di rivalsa nei confronti dei soggetti effettivamente responsabili, previa allegazione nei necessari titoli (cfr. tra le tante: Cons Stato, Sez. V, 26 maggio 2015, n. 2610; T.A.R. Campania – Salerno, Sez. II, 23 maggio 2022, n. 1395; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 18 febbraio 2021, n. 175; T.A.R. Campania - Napoli Sez. V, 25 agosto 2020, n. 3646; T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. III, 1 febbraio 2017, n. 291).
15.2 Nel caso in esame, considerando che le parti non addivenivano ad accordi circa la realizzazione degli interventi di ripristino dello stato dei luoghi interessati dal cedimento, il Sindaco ha correttamente indirizzato il proprio potere nei confronti del Consorzio ricorrente che in quanto ente competente alla gestione del servizio idrico era tenuto:
a) all’intervento diretto sulla condotta, ovvero
b) a richiedere l’intervento degli “ altri enti od organi competenti per il consolidamento di valloni e pendii non ricadenti nel patrimonio del Comune” (v. note n. 21104 del 3 novembre 2016 e n. 21868 del 14 novembre 2016 del Comune di Regalbuto espressamente richiamate nel provvedimento impugnato), ove fosse stato adeguatamente comprovato che non si trattava di intervenire sulle aree di sedime del collettore fognario (come sostenuto dall’ente), bensì di eseguire interventi di consolidamento e di stabilità di valloni e/o pendii di proprietà pubblica (come asserito ma non dimostrato, nemmeno in via indiziaria, dalla parte ricorrente).
15.3 A diverse conclusioni non conduce neppure la circostanza addotta in ricorso che il cedimento di un tratto del collettore fognario di adduzione al presidio depurativo, con conseguente sversamento di refluo, sarebbe avvenuto in coincidenza di un evento meteorologico eccezionale, poiché a fronte di una puntuale individuazione di un diverso presupposto di fatto espressamente richiamato nel provvedimento impugnato (“ l’interruzione del collettore fognario non è avvenuta entro la sede del torrente Pietrasanta ma all’interno di un preesistente canale di convogliamento acque -fosso di guardia - con conseguente competenza ad intervenire del Consorzio ATO ”), parte ricorrente non ha allegato alcun principio di prova di segno contrario, con conseguente genericità dei rilievi concernenti la ritenuta carenza di legittimazione passiva.
15.4 Per tutto quanto sopra esposto il ricorso e i connessi motivi aggiunti sono infondati e vanno respinti.
16. Sussistono nondimeno eccezionali e gravi ragioni, avuto riguardo alla risalenza della causa e alla concreta articolazione della vicenda, per compensare integralmente le spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di NI (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NI nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Pancrazio Maria Savasta, Presidente
Agnese Anna Barone, Consigliere, Estensore
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Agnese Anna Barone | Pancrazio Maria Savasta |
IL SEGRETARIO