Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 31/03/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5071/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 5071/2024 promosso da:
nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
ALTOMARE MAURIZIO;
e
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. MICUCCI ERICA.
CONCLUSIONI: [omologare la separazione legale dei coniugi alle seguenti] “CONDIZIONI
1. pronunciare la separazione dei coniugi e , Controparte_1 Parte_1 autorizzando i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto ordinandone l'annotazione presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di LF e con l'obbligo di comunicarsi reciprocamente ogni variazione della propria residenza e del proprio recapito telefonico;
2. disporre, come per legge, l'affidamento condiviso dei figli minori con collocamento prevalente degli stessi presso la madre;
3. disporre che l'immobile di Loreto via Verdi n. 10F, di proprietà esclusiva del SI. Parte_1
, che costituisce l'abitazione coniugale, venga assegnato alla , ove
[...] Controparte_1
la stessa vivrà con i due figli minori, con tutti i beni mobili, arredi e suppellettili e pertinenze ivi presenti, fatta eccezione per i beni strettamente personali del SI. , con obbligo Parte_1
a carico del SI. di lasciare immediatamente l'abitazione coniugale e comunque Parte_1
entro 15 giorni dalla omologazione della separazione da parte del Tribunale di Ancona. L'abitazione
- 1 -
Comune di Loreto al Foglio 3, P.lla 1696, sub. 13, pur incluso nell'assegnazione a favore della
, le parti concordano che il SI. potrà continuare ad utilizzarlo Controparte_1 Parte_1
fino al 01/03/2025, così da agevolare il suo trasferimento in altra abitazione;
4. disporre che l'autovettura New Twingo TG EJ229KJ in uso alla SI.ra ed Controparte_1
intestata al SI. venga intestata a favore della SI.ra Parte_1 Controparte_1
nel termine di 30 giorni dall'omologazione della separazione con dichiarazione che il presente trasferimento del bene mobile registrato è esente da ogni imposizione fiscale e da ogni altra imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 della L. 74/1987 in quanto elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
5. regolare come segue il diritto di visita in favore del coniuge non affidatario:
- il padre, non collocatario, lavora osservando turni lavorativi tali per cui una settimana osserva un orario lavorativo dalle 5 alle 13, mentre la settimana successiva osserva un orario di lavoro dalle 13 alle 21. È contrattualmente previsto anche il turno notturno, dalle 21 alle 5 che, tuttavia, il SI. non effettua ma, ove richiesto dall'azienda, sarebbe obbligato ad effettuare. Per tale Parte_1
ragione i minori trascorreranno con il padre i seguenti giorni infrasettimanali:
• nelle settimane in cui lo stesso svolge il turno lavorativo del mattino (dalle 5 alle 13), lo stesso potrà tenere con sé i figli minori dalle 16 alle 21 del lunedì, mercoledì e venerdì;
• nelle settimane in cui lo stesso svolge il turno lavorativo del pomeriggio (dalle 13 alle 21), lo stesso potrà tenere con sé i figli minori dalle 21,30 del martedì alle 8 del giorno successivo e dalle 21,30 del giovedì alle 8 del giorno successivo;
in tali giornate lo stesso li accompagnerà direttamente alla fermata dell'autobus che gli stessi abitualmente prendono per recarsi a scuola;
• nelle settimane in cui lo stesso dovesse essere chiamato a svolgere il turno lavorativo notturno
(dalle 21 alle 5), lo stesso potrà tenere con sé i figli minori dalle 16 alle 20 del lunedì, mercoledì e venerdì;
• in aggiunta, i minori trascorreranno con il padre un fine settimana alternato dalle ore 15.00 del sabato alle ore 8.00 del lunedì (sarà il padre a doverli accompagnare a scuola);
- si specifica che il calendario così formulato costituisce il calendario minimo di visite padre-figli con conseguente possibilità per i genitori, di comune accordo – compatibilmente con le reciproche eSIenze e con gli impegni dei minori – di provvedere ad apportare modifiche (in melius) al fine di garantire una maggiore frequentazione tra i minori ed il padre;
- 2 - - nel periodo estivo entrambi i genitori potranno tenere con sé i figli per due settimane consecutive.
Tale periodo verrà definito con almeno tre mesi di anticipo compatibilmente con le ferie estive di entrambi i genitori;
- entrambi i genitori, facoltativamente, e con un preavviso all'altro di almeno un mese, potranno trascorrere con i minori un ulteriore periodo di sette giorni consecutivi a scelta durante l'anno per una vacanza durante la quale verrà sospesa l'ordinaria modalità di visita senza prevedere modalità di recupero della stessa;
- i giorni della Vigilia di Natale (24 dicembre) e di Natale (25 dicembre) verranno trascorsi con un genitore, mentre l'ultimo dell'anno (31 dicembre) e il primo dell'anno (1° gennaio) verranno trascorsi con l'altro genitore;
il giorno di Pasqua o quello del Lunedì dell'Angelo verranno trascorsi dai minori alternativamente con uno dei due genitori;
- con riferimento ai compleanni dei genitori, i minori festeggeranno il compleanno del padre o della madre con il relativo genitore, indipendentemente dal diritto di visita/frequentazione dell'uno o dell'altro, mentre per il compleanno dei figli, ove possibile, entrambi organizzeranno una festa comune e, in difetto di accordo, verrà festeggiato ad anni alterni con ciascun genitore;
6. disporre a carico del SI. , quale contributo al mantenimento dei figli minori Parte_1
e la somma mensile di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ciascun figlio, Per_1 Per_2
somma che dovrà essere versata entro e non oltre il giorno 10 (dieci) di ogni mese di competenza con accredito diretto sul conto corrente intestato alla SI.ra ed acceso Controparte_1
presso NC MA (IBAN: [...]) somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT al consumo;
7. disporre che le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei minori, necessarie e non voluttuarie, tra cui quelle mediche non coperte dal S.S.N., dentistiche, scolastiche, etc. saranno poste a carico dei coniugi in ragione del 50% ciascuno, purché vengano esibiti i giustificativi fiscali. Si intendono tali le spese come previste secondo il Protocollo per la trattazione dei procedimenti civili concordato tra il Tribunale di Ancona e il ConSIlio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona. In particolare:
a. Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
1. visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, prescritti dal medico o pediatra di famiglia ed erogati dal servizio sanitario nazionale;
2. visite anche specialistiche (comprese cure dentistiche, ortodontiche – con eventuale acquisto di apparecchi – oculistiche e ortopediche) e spese sanitarie, indifferibili o urgenti;
3. interventi chirurgici indifferibili o urgenti sia presso strutture pubbliche che convenzionate;
- 3 - 4. farmaci o parafarmaci prescritti dal medico curante o specialista e presidi/ausili medico sanitari obbligatori, Covid o altre malattie simili (mascherine, tamponi, detergenti, disinfettanti ecc.);
5. farmaci necessari per patologie con necessità di cura immediata;
6. acquisto di occhiali o lenti a contatto e relativi liquidi, come prescritti da specialista;
7. supporti ortopedici come prescritti da specialisti;
8. cicli di psicoterapia, logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, se prescritti dal medico curante;
9. ticket sanitari.
b. Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
1. visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, non prescritti dal medico o non erogati dal servizio sanitario nazionale;
2. interventi chirurgici, visite specialistiche e spese sanitarie non urgenti o non indifferibili;
3. cure dentistiche, ortodontiche (compreso acquisto di apparecchi non urgenti), oculistiche e sanitarie non effettuate tramite servizio sanitario nazionale, se non indifferibili e urgenti;
4. acquisto di presidi ortopedici non erogati dal servizio sanitario nazionale;
5. cicli di psicoterapia e logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, non prescritti dal medico curante o pediatra.
c. Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
1. retta di asilo nido, se già frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
2. tasse scolastiche o contribuzioni comunque dovute previste da istituti pubblici per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;
3. tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private e rette scolastiche per la frequenza di istituti privati, se già frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
4. libri scolastici, assicurazione, materiale di corredo scolastico e cancelleria di inizio anno per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado (sia istituti pubblici che privati), compresa dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva, tecnica e informatica;
5. libri di testo universitari, materiale tecnico e informatico, compresa la dotazione richiesta dall'Università;
6. alloggio universitario, se già fruito prima della disgregazione del nucleo familiare;
7. gite scolastiche e uscite didattiche senza pernottamento;
8. trasporto pubblico casa/scuola;
9. mensa (solo la parte non relativa al vitto o, in caso non sia quantificata, il 50% del costo mensile, dovendosi comunque ritenere ordinaria la spesa relativa al vitto).
d. Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
1. retta di asilo nido, se non frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- 4 - 2. tasse scolastiche per la frequenza di istituti privati (scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado), tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private, costi di iscrizione, retta e costi per la frequenza del conservatorio (compreso acquisto strumenti e materiale), se non frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
3. alloggio universitario, se non già fruito anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
4. master e corsi di specializzazione anche all'estero;
5. gite scolastiche e viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento, viaggi di studio e soggiorno all'estero per motivi di studio e di apprendimento delle lingue straniere;
6. corsi di recupero e lezioni private;
7. pre-scuola e doposcuola, se l'eSIenza nasce in conseguenza della disgregazione del nucleo familiare;
8. preparazione di concorsi ed esami di abilitazione, stage e tirocini, compresi libri e pernotti fuori sede;
9. corsi di lingua straniera e informatica e spese per le relative certificazioni e. Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono preventivo accordo:
1. attività sportiva, artistica, musicale, ricreativa o scoutistica già presente ante disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
2. bollo, assicurazione e manutenzione ordinaria e straordinaria per mezzo di trasporto acquistato di comune accordo;
3. frequenza centri estivi per eSIenze lavorative dei genitori;
4. baby-sitter, ove già esistente nell'organizzazione familiare;
f. Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono preventivo accordo:
1. attività sportiva, artistica, musicale, ricreativa o scoutistica iniziata dopo la disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
2. acquisto di strumenti musicali, telefono cellulare, computer e altri supporti informatici, se non conseguenti all'attività ricreativa o scolastica già concordata fra i genitori;
3. vacanze trascorse in assenza dei genitori;
4. conseguimento della patente di guida (esami, tasse, visita medica e corsi);
5. acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
6. organizzazione di eventi e cerimonie riguardanti i figli (a titolo esemplificativo sacramenti, feste di compleanno, feste di diploma, feste di laurea, ecc.);
- 5 - 7. attività sociali (a titolo esemplificativo concerti, abbonamenti teatrali, sportivi e per balneazione estiva);
8. baby-sitter, ove non già esistente nell'organizzazione familiare anteriormente alla disgregazione familiare;
9. frequenza di centri estivi.
Le parti danno atto che il SI. gode di un'assicurazione sanitaria integrativa che prevede Parte_1
il rimborso totale e/o parziale delle spese mediche sostenute;
per tale ragione i coniugi concordano, anche con riferimento alle spese sanitarie che non richiedono il preventivo accordo, che il SI. attiverà la polizza per le spese sanitarie dei loro figli e del conseguente rimborso Parte_1
godranno entrambi i coniugi in maniera paritaria.
9. I figli minori della coppia sono titolari di Buoni Fruttiferi Postali che potranno essere dagli stessi ritirati al raggiungimento della maggiore età e che allo stato sono detenuti dalla SI.ra
. Le parti convengono che tali somme, una volta erogate, siano destinate CP_1
prioritariamente alle spese di formazione (scolastiche, universitarie) o, in caso di abbandono degli studi, a spese connesse con la formazione professionale o con l'avvio di un'attività lavorativa.
10. stabilire che la SI.ra abbia diritto al 50% dell'assegno unico o di altra forma di CP_1
assegno familiare.
11. I genitori assumeranno di comune accordo tutte le scelte di maggiore interesse per i minori, di vita, scuola e/o lavoro, salute, svago, mentre l'attività di ordinaria amministrazione potrà essere compiuta da ciascun genitore, disgiuntamente dall'altro.
12. Entrambi i genitori si impegnano reciprocamente:
- a non denigrare la figura dell'altro genitore e a evitare che i figli assistano a eventuali momenti di tensione tra di loro;
- a consentire ai figli una serena frequentazione delle rispettive famiglie di origine, paterna e materna;
- a comunicare all'altro genitore i luoghi nei quali si trovano i figli, se diversi da quelli di residenza/domicilio, e a comunicare il numero di cellulare per consentire le comunicazioni nell'interesse dei minori;
- in caso di malattia dei figli durante i giorni di visita stabiliti per il padre ovvero per la madre, quest'ultimo/a potrà fare loro visita presso la casa materna oppure paterna, previo accordo telefonico;
13. entrambi i genitori prestano fin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e per l'inserimento dei minori su entrambi i passaporti dei genitori, nonché per la carta di identità valida per l'espatrio. Nell'eventualità di viaggi o spostamenti all'estero entrambi i genitori si impegnano reciprocamente a comunicare detti spostamenti.
- 6 - 14. Spese e competenze del presente giudizio integralmente compensate fra le parti, con sottoscrizione dei rispettivi difensori agli effetti della rinuncia alla solidarietà passiva tra tutte le parti”.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e , che si Parte_1 Controparte_1
sono sposati a LF (BA) il 18/04/2009, hanno chiesto la separazione consensuale, rappresentando che dall'unione sono nati i figli (in data 05/09/2010) e (in data 26/03/2013) e che Per_1 Per_2
a causa di dissapori ed incomprensioni da tempo è venuta meno tra i coniugi l'affectio coniugalis, tale da rendere intollerabile la prosecuzione del rapporto di coniugio.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che ha espresso parere favorevole in data 10/12/2024.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate in relazione all'affidamento e al mantenimento dei figli minori sono rispondenti al loro interesse morale e materiale, rispettose della loro eSIenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore e conformi alla situazione economica delle parti.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, posto che le condizioni concordate risultano corrispondenti ai loro interessi, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio
(“I RICORRENTI CHIEDONO ALTRESÌ alla S.V. Ill.ma, visti gli artt. 473 bis, 49 c.p.c. e 149 c.c., decorsi i termini di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, esaminato il ricorso che precede e la documentazione ad esso allegata, di DICHIARARE
LA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO concordatario”).
- 7 - Ciò posto, non essendo tale domanda (pur senz'altro ammissibile) ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato, e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché lo stesso
– trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito di note) – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.
898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
DICHIARA la separazione dei coniugi e Parte_1 [...]
i quali hanno contatto matrimonio a LF (BA) il 18/04/2009, trascritto nel CP_1
Registro dello Stato Civile del Comune di LF al n. 18, parte 2, serie A, dell'anno 2009;
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LF di procedere alle annotazioni di legge;
DISPONE come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio ai fini della pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SPESE al definitivo.
Così deciso in Ancona, nella camera di conSIlio del 26/03/2025
Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
- 8 -