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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 05/06/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 12/2025
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. Fabrizio Riga Presidente dr. Anna Maria Tracanna Consigliere relatore dr. Massimo De Cesare Consigliere all'esito dell'udienza del 5 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con contestuale motivazione nella causa in grado di appello
TRA assistito e difeso dall'Avv. SONNINI MICHELE Parte_1
APPELLANTE E
assistito e difeso Controparte_1 dagli Avv.ti RUSSO PAOLO, PUGIESI PAOLO e PAONE FERDINANDO
APPELLATO
avente ad oggetto : appello avverso la sentenza n. 347/24 in data 25 novembre 2025 del Tribunale di Vasto in funzione di Giudice del lavoro
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice del lavoro di Vasto ha rigettato il ricorso con il quale aveva agito in giudizio nei confronti della società Parte_2 datrice di lavoro per sentire “1) RITENERE E DICHIARARE l'illegittimità, l'inefficacia e/o l'invalidità del provvedimento disciplinare di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per giorni dieci, irrogato a danno della ricorrente dalla A.H.I.D.
s.p.a. con raccomandata a mano del 13.02.2023 e, per l'effetto, annullarlo;
2) CONDANNARE, per conseguenza, la medesima società resistente alla restituzione – in favore della Sig.ra – degli importi corrispondenti alle Parte_1 retribuzioni non percepite in ragione della sospensione di giorni 10, nella misura di
€.711,04= detratti a tale titolo nella busta paga di marzo 2023, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge;
3) CONDANNARE sempre e comunque la società resistente alla rifusione delle spese e competenze di lite, con la maggiorazione del 30% ex D.M. n.37/2018”.
Alla ricorrente, dipendente di Controparte_1 al 23 ottobre 2019, con qualifica e mansioni di impiegata
[...]
(4°liv. Allestitrice - CCNL Terziario), presso lo stabilimento sito in Vasto alla SS 16 nord Km. 508, veniva contestato in data 25.01.2024 che “In data 17/1 u.s. è stata consegnata la contestazione disciplinare che alleghiamo alla presente e che deve considerarsi parte integrale della presente, alla Sig.ra In data 19/1 Parte_3
u.s. la Sig.ra ha fatto pervenire le giustificazioni che pure alleghiamo alla Parte_3 presente e che devono considerarsi parte integrante della presente. Se quanto sostenuto corrisponde a realtà, lei ha richiesto ad una collega un documento riservato della società riguardante un dipendente licenziato e glielo ha consegnato.
Con tale atto lei ha violato i più elementari doveri di correttezza, fedeltà e buona fede agendo senza chiedere alcuna autorizzazione e diffondendo documenti a terzi in palese violazione degli obblighi di riservatezza previsti dalla legge e dal codice etico. La invitiamo a fornirci idonee giustificazioni in merito a quanto sopra entro e non oltre 5 gg. dal ricevimento della presente”. L'azienda, ritenendo di non poter accogliere le giustificazioni offerte dalla lavoratrice, aveva proceduto, con successiva raccomandata del 13.02.2023, a comminare alla stessa la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per giorni 10, posta in esecuzione nel corso del mese di marzo 2023 con detrazione di €.711,04 nella busta paga di marzo
2023.
Il Giudice di primo grado ha fondato la sua decisione sul rilievo per cui
“l'acquisizione e la consegna ad un soggetto estraneo all'impresa, al di fuori delle mansioni a cui si è adibiti ed in assenza di autorizzazione, integra un comportamento censurabile sotto il profilo disciplinare ed in astratto idoneo ad incrinare il rapporto fiduciario che deve sempre intercorrere tra prestatore e datore di lavoro”.
Avverso la suindicata sentenza pubblicata in data 27 novembre 2024, non notificata, ha proposto appello con ricorso depositato in data 15 gennaio Parte_1
2025, chiedendone la riforma e l'accoglimento delle domande formulate in primo grado.
Si è costituita in giudizio la società appellata contestando tutti i motivi di gravame e chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo.
Con i motivi di gravame l'appellante ha lamentato la illegittimità della sanzione irrogata, sia in ragione della irrilevanza in sé del fatto sia del difetto di proporzionalità, evidenziando l'erroneo richiamo da parte del primo giudice all'art.
pag. 2/5 238 del CCNL di settore (relativo alla violazione del segreto d'ufficio), in presenza di documenti non coperti da riservatezza o confidenziali e non sussistendo, peraltro, alcun ostacolo per il giudice stesso a graduare la sanzione.
L'appellante ha altresì lamentato la violazione degli artt. 420 e 91 c.p.c., avendo il primo giudice addossato alla ricorrente l'intero carico delle spese del giudizio, invece di compensarle in tutto o in parte, tenendo conto dell'adesione della stessa alla proposta conciliativa fatta dal Tribunale, nel corso della prima udienza (con applicazione della sanzione di 3 giorni di sospensione in luogo di 10), proposta che invece era respinta dalla società resistente.
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Non è in contestazione la ricostruzione in fatto degli eventi che hanno portato alla irrogazione della sanzione: , cognato della le aveva chiesto, Persona_1 Pt_1 con un messaggio Wapp del 5 novembre 2022, di fargli avere copia della fattura e della bolla di consegna relative agli acquisti da lui stesso effettuati presso la società resistente in data 14 settembre 2021.
La si era rivolta alla collega , la quale poi aveva stampato e Pt_1 Parte_3 consegnato alla ricorrente i documenti richiesti, da quest'ultima successivamente recapitati al Sig. . Per_1
Sul punto non vi è dubbio che, secondo quanto riferito dai testi, la non aveva Pt_1 la diretta disponibilità del documento, per questo si era rivolta alla Parte_3 impiegata addetta al call center e dunque autorizzata al rilascio delle copie dei documenti fiscali, la quale aveva estratto dal sistema contabile il documento richiesto, lo aveva stampato e consegnato alla predetta. I testi hanno altresì riferito che gli addetti al call center, per lo più su richiesta delle farmacie intestatarie, trasmettono all'occorrenza copie di fatture e/o bolle, relative ad operazioni pregresse.
Neppure è in discussione che i documenti fiscali in questione erano intestati a perché relativi ad un acquisto dallo stesso operato in data 14 Persona_1 settembre 2021 presso il magazzino della società. E' altresì pacifico che i predetti documenti non erano coperti da riservatezza e che il medesimo – Persona_1 come peraltro rilevato nella sentenza di primo grado - aveva titolo per ottenerne la consegna dalla A.H.I.D. S.p.A., in quanto acquirente della merce indicata nei documenti medesimi, emessi in suo favore, non rivestendo, perciò, rispetto agli stessi, la qualità di “terzo”, a nulla rilevando, a tal fine, il fatto che egli fosse stato medio tempore licenziato dalla società.
Il fatto che il aveva pieno titolo per ottenere la consegna dei documenti Per_1 dall'azienda esclude qualsiasi profilo di illiceità della condotta della lavoratrice che, limitandosi a farsi dare i documenti dalla collega – la quale se si fosse Parte_3 presentato il li avrebbe parimenti dati a lui – li consegnava poi al . Per_1 Per_1
Non può dirsi che l'intervento della abbia potuto recare nocumento alla Pt_1
pag. 3/5 A.H.I.D. S.p.A., né può sostenersi che tale nocumento, in concreto possa essere derivato dal successivo uso dei documenti stessi da parte del , nell'ambito Per_1 della controversia avente ad oggetto l'impugnazione del suo licenziamento, in primo luogo perché quest'ultimo aveva diritto Di documentare i fatti affermati in sua difesa, in secondo luogo perché l'acquisizione e l'utilizzazione di detti documenti non è stata né illecita né illegittima ed in ogni caso perché la A.H.I.D. S.p.A non avrebbe potuto sottrarsi alla consegna del documento, di fronte alla richiesta del . Per_1
Ne consegue che né può essere mosso alcun rimprovero alla condotta della lavoratrice né può ritenersi che il solo fatto di aver consegnando al la Per_1 documentazione - poi utilizzata da quest'ultimo nel procedimento relativo al suo licenziamento - andava a compromettere per ciò stesso il rapporto di fiducia nei confronti della datrice di lavoro.
Peraltro, se si dovesse far riferimento al profilo del rapporto di fiducia con il datore di lavoro non troverebbe spiegazione la circostanza che la è stata sanzionata Pt_1 con la sospensione per 10 giorni, mentre la per 1 solo giorno, atteso che le Parte_3 condotte addebitate alle due lavoratrici risultano sostanzialmente omologhe, semmai un maggior rigore avrebbe dovuto essere riservato proprio alla per aver Parte_3 materialmente estratto dal sistema informatico aziendale la documentazione richiesta.
Stante l'infondatezza dell'addebito disciplinare, in riforma della sentenza impugnata, la sanzione irrogata a della sospensione per 10 giorni dal Parte_1 servizio e dalla retribuzione deve, pertanto, essere annullata, restando assorbito ogni ulteriore e diverso motivo di gravame.
Conseguentemente la società appellata va condannata alla restituzione – in favore di
– degli importi corrispondenti alle retribuzioni non percepite in Parte_1 esecuzione della sanzione, nella misura di € 711,04, detratti a tale titolo nella busta paga di marzo 2023.
Alla riforma della sentenza consegue la condanna dell'appellato alla rifusione delle spese del doppio grado, secondo soccombenza, liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia.
P.Q.M.
In riforma della sentenza impugnata,
- Annulla la sanzione della sospensione per giorni 10, irrogata a Parte_1
e condanna
[...] Controparte_1
alla restituzione in favore di della somma di €.711,04,
[...] Parte_1 detratta, in esecuzione della predetta sanzione, nella busta paga di marzo 2023, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria fino al soddisfo;
- Condanna alla Controparte_1 rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida, per compensi pag. 4/5 professionali, in € 3.290 per il primo grado e in € 3.473 per il secondo grado, oltre spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
Anna Maria Tracanna Fabrizio Riga
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 12/2025
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. Fabrizio Riga Presidente dr. Anna Maria Tracanna Consigliere relatore dr. Massimo De Cesare Consigliere all'esito dell'udienza del 5 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con contestuale motivazione nella causa in grado di appello
TRA assistito e difeso dall'Avv. SONNINI MICHELE Parte_1
APPELLANTE E
assistito e difeso Controparte_1 dagli Avv.ti RUSSO PAOLO, PUGIESI PAOLO e PAONE FERDINANDO
APPELLATO
avente ad oggetto : appello avverso la sentenza n. 347/24 in data 25 novembre 2025 del Tribunale di Vasto in funzione di Giudice del lavoro
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice del lavoro di Vasto ha rigettato il ricorso con il quale aveva agito in giudizio nei confronti della società Parte_2 datrice di lavoro per sentire “1) RITENERE E DICHIARARE l'illegittimità, l'inefficacia e/o l'invalidità del provvedimento disciplinare di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per giorni dieci, irrogato a danno della ricorrente dalla A.H.I.D.
s.p.a. con raccomandata a mano del 13.02.2023 e, per l'effetto, annullarlo;
2) CONDANNARE, per conseguenza, la medesima società resistente alla restituzione – in favore della Sig.ra – degli importi corrispondenti alle Parte_1 retribuzioni non percepite in ragione della sospensione di giorni 10, nella misura di
€.711,04= detratti a tale titolo nella busta paga di marzo 2023, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge;
3) CONDANNARE sempre e comunque la società resistente alla rifusione delle spese e competenze di lite, con la maggiorazione del 30% ex D.M. n.37/2018”.
Alla ricorrente, dipendente di Controparte_1 al 23 ottobre 2019, con qualifica e mansioni di impiegata
[...]
(4°liv. Allestitrice - CCNL Terziario), presso lo stabilimento sito in Vasto alla SS 16 nord Km. 508, veniva contestato in data 25.01.2024 che “In data 17/1 u.s. è stata consegnata la contestazione disciplinare che alleghiamo alla presente e che deve considerarsi parte integrale della presente, alla Sig.ra In data 19/1 Parte_3
u.s. la Sig.ra ha fatto pervenire le giustificazioni che pure alleghiamo alla Parte_3 presente e che devono considerarsi parte integrante della presente. Se quanto sostenuto corrisponde a realtà, lei ha richiesto ad una collega un documento riservato della società riguardante un dipendente licenziato e glielo ha consegnato.
Con tale atto lei ha violato i più elementari doveri di correttezza, fedeltà e buona fede agendo senza chiedere alcuna autorizzazione e diffondendo documenti a terzi in palese violazione degli obblighi di riservatezza previsti dalla legge e dal codice etico. La invitiamo a fornirci idonee giustificazioni in merito a quanto sopra entro e non oltre 5 gg. dal ricevimento della presente”. L'azienda, ritenendo di non poter accogliere le giustificazioni offerte dalla lavoratrice, aveva proceduto, con successiva raccomandata del 13.02.2023, a comminare alla stessa la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per giorni 10, posta in esecuzione nel corso del mese di marzo 2023 con detrazione di €.711,04 nella busta paga di marzo
2023.
Il Giudice di primo grado ha fondato la sua decisione sul rilievo per cui
“l'acquisizione e la consegna ad un soggetto estraneo all'impresa, al di fuori delle mansioni a cui si è adibiti ed in assenza di autorizzazione, integra un comportamento censurabile sotto il profilo disciplinare ed in astratto idoneo ad incrinare il rapporto fiduciario che deve sempre intercorrere tra prestatore e datore di lavoro”.
Avverso la suindicata sentenza pubblicata in data 27 novembre 2024, non notificata, ha proposto appello con ricorso depositato in data 15 gennaio Parte_1
2025, chiedendone la riforma e l'accoglimento delle domande formulate in primo grado.
Si è costituita in giudizio la società appellata contestando tutti i motivi di gravame e chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo.
Con i motivi di gravame l'appellante ha lamentato la illegittimità della sanzione irrogata, sia in ragione della irrilevanza in sé del fatto sia del difetto di proporzionalità, evidenziando l'erroneo richiamo da parte del primo giudice all'art.
pag. 2/5 238 del CCNL di settore (relativo alla violazione del segreto d'ufficio), in presenza di documenti non coperti da riservatezza o confidenziali e non sussistendo, peraltro, alcun ostacolo per il giudice stesso a graduare la sanzione.
L'appellante ha altresì lamentato la violazione degli artt. 420 e 91 c.p.c., avendo il primo giudice addossato alla ricorrente l'intero carico delle spese del giudizio, invece di compensarle in tutto o in parte, tenendo conto dell'adesione della stessa alla proposta conciliativa fatta dal Tribunale, nel corso della prima udienza (con applicazione della sanzione di 3 giorni di sospensione in luogo di 10), proposta che invece era respinta dalla società resistente.
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Non è in contestazione la ricostruzione in fatto degli eventi che hanno portato alla irrogazione della sanzione: , cognato della le aveva chiesto, Persona_1 Pt_1 con un messaggio Wapp del 5 novembre 2022, di fargli avere copia della fattura e della bolla di consegna relative agli acquisti da lui stesso effettuati presso la società resistente in data 14 settembre 2021.
La si era rivolta alla collega , la quale poi aveva stampato e Pt_1 Parte_3 consegnato alla ricorrente i documenti richiesti, da quest'ultima successivamente recapitati al Sig. . Per_1
Sul punto non vi è dubbio che, secondo quanto riferito dai testi, la non aveva Pt_1 la diretta disponibilità del documento, per questo si era rivolta alla Parte_3 impiegata addetta al call center e dunque autorizzata al rilascio delle copie dei documenti fiscali, la quale aveva estratto dal sistema contabile il documento richiesto, lo aveva stampato e consegnato alla predetta. I testi hanno altresì riferito che gli addetti al call center, per lo più su richiesta delle farmacie intestatarie, trasmettono all'occorrenza copie di fatture e/o bolle, relative ad operazioni pregresse.
Neppure è in discussione che i documenti fiscali in questione erano intestati a perché relativi ad un acquisto dallo stesso operato in data 14 Persona_1 settembre 2021 presso il magazzino della società. E' altresì pacifico che i predetti documenti non erano coperti da riservatezza e che il medesimo – Persona_1 come peraltro rilevato nella sentenza di primo grado - aveva titolo per ottenerne la consegna dalla A.H.I.D. S.p.A., in quanto acquirente della merce indicata nei documenti medesimi, emessi in suo favore, non rivestendo, perciò, rispetto agli stessi, la qualità di “terzo”, a nulla rilevando, a tal fine, il fatto che egli fosse stato medio tempore licenziato dalla società.
Il fatto che il aveva pieno titolo per ottenere la consegna dei documenti Per_1 dall'azienda esclude qualsiasi profilo di illiceità della condotta della lavoratrice che, limitandosi a farsi dare i documenti dalla collega – la quale se si fosse Parte_3 presentato il li avrebbe parimenti dati a lui – li consegnava poi al . Per_1 Per_1
Non può dirsi che l'intervento della abbia potuto recare nocumento alla Pt_1
pag. 3/5 A.H.I.D. S.p.A., né può sostenersi che tale nocumento, in concreto possa essere derivato dal successivo uso dei documenti stessi da parte del , nell'ambito Per_1 della controversia avente ad oggetto l'impugnazione del suo licenziamento, in primo luogo perché quest'ultimo aveva diritto Di documentare i fatti affermati in sua difesa, in secondo luogo perché l'acquisizione e l'utilizzazione di detti documenti non è stata né illecita né illegittima ed in ogni caso perché la A.H.I.D. S.p.A non avrebbe potuto sottrarsi alla consegna del documento, di fronte alla richiesta del . Per_1
Ne consegue che né può essere mosso alcun rimprovero alla condotta della lavoratrice né può ritenersi che il solo fatto di aver consegnando al la Per_1 documentazione - poi utilizzata da quest'ultimo nel procedimento relativo al suo licenziamento - andava a compromettere per ciò stesso il rapporto di fiducia nei confronti della datrice di lavoro.
Peraltro, se si dovesse far riferimento al profilo del rapporto di fiducia con il datore di lavoro non troverebbe spiegazione la circostanza che la è stata sanzionata Pt_1 con la sospensione per 10 giorni, mentre la per 1 solo giorno, atteso che le Parte_3 condotte addebitate alle due lavoratrici risultano sostanzialmente omologhe, semmai un maggior rigore avrebbe dovuto essere riservato proprio alla per aver Parte_3 materialmente estratto dal sistema informatico aziendale la documentazione richiesta.
Stante l'infondatezza dell'addebito disciplinare, in riforma della sentenza impugnata, la sanzione irrogata a della sospensione per 10 giorni dal Parte_1 servizio e dalla retribuzione deve, pertanto, essere annullata, restando assorbito ogni ulteriore e diverso motivo di gravame.
Conseguentemente la società appellata va condannata alla restituzione – in favore di
– degli importi corrispondenti alle retribuzioni non percepite in Parte_1 esecuzione della sanzione, nella misura di € 711,04, detratti a tale titolo nella busta paga di marzo 2023.
Alla riforma della sentenza consegue la condanna dell'appellato alla rifusione delle spese del doppio grado, secondo soccombenza, liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia.
P.Q.M.
In riforma della sentenza impugnata,
- Annulla la sanzione della sospensione per giorni 10, irrogata a Parte_1
e condanna
[...] Controparte_1
alla restituzione in favore di della somma di €.711,04,
[...] Parte_1 detratta, in esecuzione della predetta sanzione, nella busta paga di marzo 2023, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria fino al soddisfo;
- Condanna alla Controparte_1 rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida, per compensi pag. 4/5 professionali, in € 3.290 per il primo grado e in € 3.473 per il secondo grado, oltre spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
Anna Maria Tracanna Fabrizio Riga
pag. 5/5