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Sentenza 1 febbraio 2025
Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/02/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2560/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2560/2020 Ruolo Generale, avente ad
oggetto: appello – solo danni a cose
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Irene De Parte_1
Santis ed elettivamente domiciliata come in atti
APPELLANTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giovanni Bosone ed elettivamente domiciliata come in atti
APPELLATA
NONCHÉ
, residente come in atti Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
1 CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note e comparse depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che con l'atto introduttivo del presente grado di giudizio Parte_1
proponeva appello avverso la Sentenza N. 3276/2019, emessa dal Giudice di Pace di
Sant'Anastasia il 15.04.2019 e resa pubblica mediante deposito in Cancelleria in data
31.10.2019, con la quale veniva accolta, per quanto ritenuto di ragione, la domanda attorea.
L'appellante, sulla base delle argomentazioni in atti, chiedeva la riforma della suindicata sentenza relativamente alla quantificazione dell'importo liquidato (in euro
900,00) a titolo di risarcimento dal Giudice di prime cure, ridimensionato rispetto alla richiesta attorea – espressa nella relativa comparsa conclusionale in primo grado – di euro 2.218,07, inclusa I.V.A, formulata all'incirca sulla base dell'allegata perizia di parte, e non comprensivo dell'ulteriore richiesta di risarcimento di euro 320,00 a titolo di danno da c.d. fermo tecnico.
Tale doglianza si traduce nel primo motivo di appello.
L'appellante contestava, altresì, l'entità delle spese di lite liquidate al procuratore antistatario (secondo motivo di gravame), chiedendo all'adito Tribunale l'adozione dei provvedimenti indicati in atti, con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio e relativa attribuzione al procuratore antistatario.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la in persona Controparte_1
del suo legale rappresentante pro tempore, resistendo con le argomentazioni in atti,
sulla cui base chiedeva:
- in via preliminare, la dichiarazione di inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt.
2 - nel merito, il rigetto dell'appello e, per l'effetto, la conferma integrale della sentenza appellata, con vittoria di spese del presente grado di giudizio.
Non si costituiva, invece, in giudizio , nonostante la regolarità Controparte_2
dell'instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti: ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
Rigettata l'eccezione ex art. 348 bis c.p.c. sollevata dall'appellata, all'udienza del
31.10.2024, fissata per la precisazione delle conclusioni e tenutasi nella forma di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190, I co. c.p.c. dallo scrivente magistrato.
Tanto premesso, deve preliminarmente rigettarsi perché è infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per l'asserita violazione dell'art. 342 c.p.c..
Ed invero, secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.
83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso
che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara
individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con
essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa
che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo
di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente
natura di revisio prioris istantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua
diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”, con la precisazione, nella motivazione, che l'appello non deve essere strutturato come una sentenza ovvero contenere un progetto alternativo di decisione e che la maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze contenute nell'appello è una diretta conseguenza della
3 motivazione formulata dal giudice di primo grado (cfr. Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n.
27199 del 16.11.2017; conforme Cass. Civ., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13535 del
30.05.2018).
Ebbene, tali essendo i principi applicabili sul punto al caso di specie, deve evidenziarsi che l'appello ha rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c. come interpretato dalla Suprema Corte. Infatti, l'appellante ha adeguatamente controargomentato rispetto alle ragioni in virtù delle quali il giudice di prime cure ha quantificato il danno da risarcire e le spese di lite da rimborsare all'allora parte attrice.
Tanto premesso, l'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato, con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
Ed invero, quanto al primo motivo di impugnazione, il giudice di primo grado,
contrariamente a quanto affermato da parte appellante, ha sufficientemente motivato,
sebbene sinteticamente, la scelta di valutare il danno secondo equità ex art. 1226 c.c.
Infatti, nella motivazione della sentenza impugnata si è affermato: “I convenuti sono quindi obbligati in solido, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2054, I° co., c.c., e dall'art. 144 del D.lgs. n. 209/05, al risarcimento dei danni subiti dall'attrice che appaiono riconducibili al sinistro de quo, tenuto conto della dinamica dell'evento quale descritta nell'atto di citazione e confermata dalla teste escussa nonché delle
caratteristiche dei veicoli coinvolti nel sinistro, e che, considerati la documentazione
fotografica in atti ed il preventivo prodotto in atti, ritenuto parzialmente condivisibile,
possono essere liquidati in via equitativa nella somma di € 900,00, inclusa l'IVA” (si veda la pag. n. 7 della sentenza impugnata).
Le censure di parte appellante in relazione alla valenza probatoria del solo preventivo di riparazione dell'auto sono infondate, in quanto il Giudice di prime cure ha
4 legittimamente esercitato un potere discrezionale nella valutazione della prova del danno patrimoniale all'esito di un giudizio di contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno effettuato secondo il parametro di ragionevolezza e di
“equità giudiziale” indicato nell'art. 1226 c.c., che viene in rilievo, qualora, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, venga a mancare la prova dell'esatto ammontare del danno.
Invero, deve osservarsi che, secondo un condivisibile orientamento della Suprema
Corte, richiamato dalla società appellata, nella liquidazione dei danni a cose,
verificatisi in occasione di un incidente stradale, il preventivo di spesa prodotto dal danneggiato, redatto in assenza di contraddittorio e non confermato dal suo autore,
non ha valenza probatoria e non è idoneo ai fini della determinazione del quantum
debeatur (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 11765 del 15.05.2013).
Si evidenzia, infine, che non risulta offerta alcuna prova dell'entità del preteso maggior danno sofferto in relazione alle caratteristiche del bene di cui trattasi,
basandosi l'appello su un'impugnazione limitata alla valenza probatoria del solo preventivo di riparazione dell'auto/perizia e non avendo l'odierno appellante neanche provato l'asserito valore dell'autoveicolo di sua proprietà (immatricolato il
15.09.2005) nel mese di luglio del 2013, quando, cioè, è avvenuto il sinistro per cui è
causa.
D'altronde, rilevanza probatoria non può attribuirsi alla consulenza tecnica di parte, in atti, più simile, per la verità, a un preventivo, stante la sua natura di “semplice
allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, posto che il contenuto
tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto
difensivo”, evidenziata da un consolidato nonché condivisibile orientamento della
Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 16552 del 06.08.2015).
5 Sprovvisto di prova è anche il danno da fermo tecnico. Ed invero, secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità, al quale questo Giudicante ritiene di dover aderire, “il danno da fermo tecnico di veicolo incidentato deve essere allegato e
dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del
veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per
procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata
ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo” (ex multis, Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n.
20620 del 14.10.2015; conforme Cass. Civ., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 5447 del
28.02.2020).
Orbene, l'odierno appellante non ha affatto assolto il sopra descritto onere di allegazione e prova.
Con riferimento alle spese processuali, osserva il Tribunale che la sentenza appellata deve essere confermata anche relativamente alle statuizioni sulle spese del giudizio di primo grado, stante l'infondatezza anche del secondo motivo di appello.
Innanzitutto, va osservato che la legittimazione ad impugnare il capo della sentenza di primo grado che, pur distraendo le spese processuali in favore del difensore, le ha asseritamente liquidate in misura insufficiente, rimane in capo alla parte sostanziale,
poiché quest'ultima è comunque tenuta a corrispondere al difensore la differenza tra quanto liquidato dal Giudice e quanto dovutogli in base ad accordi o tariffario professionale e ha interesse a che la liquidazione sia quanto più possibile esaustiva delle legittime pretese del professionista. Invece, è parte il difensore distrattario solo quando l'impugnazione riguarda la pronuncia di distrazione in sé considerata, con esclusione delle contestazioni relative all'ammontare delle spese liquidate (cfr. Cass.
Civ, Sez. 3, Ordinanza n. 13516/2017). Rimane integra, infatti, la facoltà del
6 procuratore non solo di rivolgersi al cliente per la parte del credito professionale che ecceda la somma liquidata dal Giudice, ma anche di richiedere al proprio cliente l'intera somma dovutagli nonostante la distrazione disposta (Cass. Civ., Sez. 3,
Sentenza n. 27041 del 12/11/2008).
A tal proposito, non risulta, però, agli atti la prova documentale di un esborso effettivo e, in quanto tale, di una diminuzione patrimoniale realmente patita dalla parte, che dell'opera di quel professionista si è avvalsa nel contesto processuale che l'ha vista poi complessivamente vittoriosa.
Peraltro, ancor più decisiva ai fini del rigetto del motivo di appello ora in esame è la circostanza che parte appellante quantifica i compensi professionali relativi al giudizio di primo grado in euro 1.205,00 in evidente considerazione dello scaglione corrispondente all'imposto richiesto e non ottenuto (pari ad euro 2.538,07 complessivi, ricomprendenti, cioè, anche l'asserito danno da fermo tecnico), mentre i compensi vanno determinati sulla base dello scaglione nel quale rientra la somma effettivamente riconosciuta in primo grado a parte attrice, ossia euro 900,00, I.V.A.
inclusa.
Ebbene, come rilevato anche dalla difesa di parte appellante, la quantificazione dei soli compensi professionali in euro 900,00 operata dal giudice di prime cure è di gran lunga superiore a quella quantificabile, secondo i parametri medi, in euro 330,00, in considerazione dello scaglione corrispondente alla somma (euro 900,00, I.V.A.
inclusa) riconosciuta nella sentenza appellata all'odierna appellante.
Quindi, addirittura ci sarebbero state le condizioni, qualora parte appellata avesse proposto in proposito un appello incidentale (laddove ha chiesto solo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata) per una liquidazione di una somma inferiore a quella di cui alla sentenza appellata a titolo di compensi.
7 Quanto alla lamentata mancata liquidazione degli esborsi (raccomandate, documenti depositati, spese di notifica e rinotifica, stampa delle foto, preventivo/perizia in atti,
rinnovazione della citazione) essi, pari a circa 150 euro, appare “coperta” dal riconoscimento del rimborso forfettario spese generali
Conseguentemente, come anticipato, l'appello va ritenuto infondato e deve essere rigettato, con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
Quanto alle spese del giudizio di appello, esse, liquidate come in dispositivo con riferimento alle sole fasi effettivamente svoltesi e, quindi, con l'esclusione della fase dell'istruttoria/trattazione, seguono la regola della soccombenza.
La contumacia dell'appellato esclude la necessità di qualsivoglia Controparte_2
statuizione sulle spese relative al giudizio di appello con riferimento a tale parte.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” (cfr. Cassazione, Sez. U., Sentenza n. 9936 del
08.05.2014).
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_2
- rigetta l'appello proposto da Parte_1
- per l'effetto, conferma l'appellata Sentenza N. 3276/2019, emessa dal Giudice di
Pace di Sant'Anastasia il 15.04.2019 e resa pubblica mediante deposito in Cancelleria
in data 31.10.2019, anche relativamente alle statuizioni sulle spese del giudizio di primo grado;
-condanna al pagamento, in favore di in Parte_1 Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, delle spese del giudizio di appello,
8 liquidate nell'importo di euro 440,00 per soli compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- nulla per le spese processuali relative al giudizio di appello con riferimento all'appellato contumace . Controparte_2
Così deciso in Nola, lì 31.01.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
342 e 348 bis c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2560/2020 Ruolo Generale, avente ad
oggetto: appello – solo danni a cose
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Irene De Parte_1
Santis ed elettivamente domiciliata come in atti
APPELLANTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giovanni Bosone ed elettivamente domiciliata come in atti
APPELLATA
NONCHÉ
, residente come in atti Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
1 CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note e comparse depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che con l'atto introduttivo del presente grado di giudizio Parte_1
proponeva appello avverso la Sentenza N. 3276/2019, emessa dal Giudice di Pace di
Sant'Anastasia il 15.04.2019 e resa pubblica mediante deposito in Cancelleria in data
31.10.2019, con la quale veniva accolta, per quanto ritenuto di ragione, la domanda attorea.
L'appellante, sulla base delle argomentazioni in atti, chiedeva la riforma della suindicata sentenza relativamente alla quantificazione dell'importo liquidato (in euro
900,00) a titolo di risarcimento dal Giudice di prime cure, ridimensionato rispetto alla richiesta attorea – espressa nella relativa comparsa conclusionale in primo grado – di euro 2.218,07, inclusa I.V.A, formulata all'incirca sulla base dell'allegata perizia di parte, e non comprensivo dell'ulteriore richiesta di risarcimento di euro 320,00 a titolo di danno da c.d. fermo tecnico.
Tale doglianza si traduce nel primo motivo di appello.
L'appellante contestava, altresì, l'entità delle spese di lite liquidate al procuratore antistatario (secondo motivo di gravame), chiedendo all'adito Tribunale l'adozione dei provvedimenti indicati in atti, con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio e relativa attribuzione al procuratore antistatario.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la in persona Controparte_1
del suo legale rappresentante pro tempore, resistendo con le argomentazioni in atti,
sulla cui base chiedeva:
- in via preliminare, la dichiarazione di inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt.
2 - nel merito, il rigetto dell'appello e, per l'effetto, la conferma integrale della sentenza appellata, con vittoria di spese del presente grado di giudizio.
Non si costituiva, invece, in giudizio , nonostante la regolarità Controparte_2
dell'instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti: ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
Rigettata l'eccezione ex art. 348 bis c.p.c. sollevata dall'appellata, all'udienza del
31.10.2024, fissata per la precisazione delle conclusioni e tenutasi nella forma di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190, I co. c.p.c. dallo scrivente magistrato.
Tanto premesso, deve preliminarmente rigettarsi perché è infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per l'asserita violazione dell'art. 342 c.p.c..
Ed invero, secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.
83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso
che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara
individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con
essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa
che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo
di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente
natura di revisio prioris istantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua
diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”, con la precisazione, nella motivazione, che l'appello non deve essere strutturato come una sentenza ovvero contenere un progetto alternativo di decisione e che la maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze contenute nell'appello è una diretta conseguenza della
3 motivazione formulata dal giudice di primo grado (cfr. Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n.
27199 del 16.11.2017; conforme Cass. Civ., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13535 del
30.05.2018).
Ebbene, tali essendo i principi applicabili sul punto al caso di specie, deve evidenziarsi che l'appello ha rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c. come interpretato dalla Suprema Corte. Infatti, l'appellante ha adeguatamente controargomentato rispetto alle ragioni in virtù delle quali il giudice di prime cure ha quantificato il danno da risarcire e le spese di lite da rimborsare all'allora parte attrice.
Tanto premesso, l'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato, con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
Ed invero, quanto al primo motivo di impugnazione, il giudice di primo grado,
contrariamente a quanto affermato da parte appellante, ha sufficientemente motivato,
sebbene sinteticamente, la scelta di valutare il danno secondo equità ex art. 1226 c.c.
Infatti, nella motivazione della sentenza impugnata si è affermato: “I convenuti sono quindi obbligati in solido, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2054, I° co., c.c., e dall'art. 144 del D.lgs. n. 209/05, al risarcimento dei danni subiti dall'attrice che appaiono riconducibili al sinistro de quo, tenuto conto della dinamica dell'evento quale descritta nell'atto di citazione e confermata dalla teste escussa nonché delle
caratteristiche dei veicoli coinvolti nel sinistro, e che, considerati la documentazione
fotografica in atti ed il preventivo prodotto in atti, ritenuto parzialmente condivisibile,
possono essere liquidati in via equitativa nella somma di € 900,00, inclusa l'IVA” (si veda la pag. n. 7 della sentenza impugnata).
Le censure di parte appellante in relazione alla valenza probatoria del solo preventivo di riparazione dell'auto sono infondate, in quanto il Giudice di prime cure ha
4 legittimamente esercitato un potere discrezionale nella valutazione della prova del danno patrimoniale all'esito di un giudizio di contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno effettuato secondo il parametro di ragionevolezza e di
“equità giudiziale” indicato nell'art. 1226 c.c., che viene in rilievo, qualora, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, venga a mancare la prova dell'esatto ammontare del danno.
Invero, deve osservarsi che, secondo un condivisibile orientamento della Suprema
Corte, richiamato dalla società appellata, nella liquidazione dei danni a cose,
verificatisi in occasione di un incidente stradale, il preventivo di spesa prodotto dal danneggiato, redatto in assenza di contraddittorio e non confermato dal suo autore,
non ha valenza probatoria e non è idoneo ai fini della determinazione del quantum
debeatur (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 11765 del 15.05.2013).
Si evidenzia, infine, che non risulta offerta alcuna prova dell'entità del preteso maggior danno sofferto in relazione alle caratteristiche del bene di cui trattasi,
basandosi l'appello su un'impugnazione limitata alla valenza probatoria del solo preventivo di riparazione dell'auto/perizia e non avendo l'odierno appellante neanche provato l'asserito valore dell'autoveicolo di sua proprietà (immatricolato il
15.09.2005) nel mese di luglio del 2013, quando, cioè, è avvenuto il sinistro per cui è
causa.
D'altronde, rilevanza probatoria non può attribuirsi alla consulenza tecnica di parte, in atti, più simile, per la verità, a un preventivo, stante la sua natura di “semplice
allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, posto che il contenuto
tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto
difensivo”, evidenziata da un consolidato nonché condivisibile orientamento della
Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 16552 del 06.08.2015).
5 Sprovvisto di prova è anche il danno da fermo tecnico. Ed invero, secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità, al quale questo Giudicante ritiene di dover aderire, “il danno da fermo tecnico di veicolo incidentato deve essere allegato e
dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del
veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per
procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata
ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo” (ex multis, Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n.
20620 del 14.10.2015; conforme Cass. Civ., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 5447 del
28.02.2020).
Orbene, l'odierno appellante non ha affatto assolto il sopra descritto onere di allegazione e prova.
Con riferimento alle spese processuali, osserva il Tribunale che la sentenza appellata deve essere confermata anche relativamente alle statuizioni sulle spese del giudizio di primo grado, stante l'infondatezza anche del secondo motivo di appello.
Innanzitutto, va osservato che la legittimazione ad impugnare il capo della sentenza di primo grado che, pur distraendo le spese processuali in favore del difensore, le ha asseritamente liquidate in misura insufficiente, rimane in capo alla parte sostanziale,
poiché quest'ultima è comunque tenuta a corrispondere al difensore la differenza tra quanto liquidato dal Giudice e quanto dovutogli in base ad accordi o tariffario professionale e ha interesse a che la liquidazione sia quanto più possibile esaustiva delle legittime pretese del professionista. Invece, è parte il difensore distrattario solo quando l'impugnazione riguarda la pronuncia di distrazione in sé considerata, con esclusione delle contestazioni relative all'ammontare delle spese liquidate (cfr. Cass.
Civ, Sez. 3, Ordinanza n. 13516/2017). Rimane integra, infatti, la facoltà del
6 procuratore non solo di rivolgersi al cliente per la parte del credito professionale che ecceda la somma liquidata dal Giudice, ma anche di richiedere al proprio cliente l'intera somma dovutagli nonostante la distrazione disposta (Cass. Civ., Sez. 3,
Sentenza n. 27041 del 12/11/2008).
A tal proposito, non risulta, però, agli atti la prova documentale di un esborso effettivo e, in quanto tale, di una diminuzione patrimoniale realmente patita dalla parte, che dell'opera di quel professionista si è avvalsa nel contesto processuale che l'ha vista poi complessivamente vittoriosa.
Peraltro, ancor più decisiva ai fini del rigetto del motivo di appello ora in esame è la circostanza che parte appellante quantifica i compensi professionali relativi al giudizio di primo grado in euro 1.205,00 in evidente considerazione dello scaglione corrispondente all'imposto richiesto e non ottenuto (pari ad euro 2.538,07 complessivi, ricomprendenti, cioè, anche l'asserito danno da fermo tecnico), mentre i compensi vanno determinati sulla base dello scaglione nel quale rientra la somma effettivamente riconosciuta in primo grado a parte attrice, ossia euro 900,00, I.V.A.
inclusa.
Ebbene, come rilevato anche dalla difesa di parte appellante, la quantificazione dei soli compensi professionali in euro 900,00 operata dal giudice di prime cure è di gran lunga superiore a quella quantificabile, secondo i parametri medi, in euro 330,00, in considerazione dello scaglione corrispondente alla somma (euro 900,00, I.V.A.
inclusa) riconosciuta nella sentenza appellata all'odierna appellante.
Quindi, addirittura ci sarebbero state le condizioni, qualora parte appellata avesse proposto in proposito un appello incidentale (laddove ha chiesto solo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata) per una liquidazione di una somma inferiore a quella di cui alla sentenza appellata a titolo di compensi.
7 Quanto alla lamentata mancata liquidazione degli esborsi (raccomandate, documenti depositati, spese di notifica e rinotifica, stampa delle foto, preventivo/perizia in atti,
rinnovazione della citazione) essi, pari a circa 150 euro, appare “coperta” dal riconoscimento del rimborso forfettario spese generali
Conseguentemente, come anticipato, l'appello va ritenuto infondato e deve essere rigettato, con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
Quanto alle spese del giudizio di appello, esse, liquidate come in dispositivo con riferimento alle sole fasi effettivamente svoltesi e, quindi, con l'esclusione della fase dell'istruttoria/trattazione, seguono la regola della soccombenza.
La contumacia dell'appellato esclude la necessità di qualsivoglia Controparte_2
statuizione sulle spese relative al giudizio di appello con riferimento a tale parte.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” (cfr. Cassazione, Sez. U., Sentenza n. 9936 del
08.05.2014).
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_2
- rigetta l'appello proposto da Parte_1
- per l'effetto, conferma l'appellata Sentenza N. 3276/2019, emessa dal Giudice di
Pace di Sant'Anastasia il 15.04.2019 e resa pubblica mediante deposito in Cancelleria
in data 31.10.2019, anche relativamente alle statuizioni sulle spese del giudizio di primo grado;
-condanna al pagamento, in favore di in Parte_1 Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, delle spese del giudizio di appello,
8 liquidate nell'importo di euro 440,00 per soli compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- nulla per le spese processuali relative al giudizio di appello con riferimento all'appellato contumace . Controparte_2
Così deciso in Nola, lì 31.01.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
342 e 348 bis c.p.c.;