TRIB
Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4181/2024, introdotta da
(ROMA, 24/05/1993), con il Parte_1 patrocinio dell'avv. GABRIELE FRANCESCO BORGONI e dell'avv.
EMANUELE VINCENT E
(ROMA, 16/05/1993), Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. MARIANNA RITA DE CINQUE e dell'avv.
FLORIANA DANIELE;
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione e divorzio congiunti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e Parte_1 [...]
hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la Controparte_1
loro separazione personale rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 24/09/2022 e che nel tempo la relazione era andata 2
deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile;
le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
1. I coniugi vivranno separati, liberi di scegliere la propria residenza;
2. La casa coniugale, di proprietà esclusiva del sig. rimane nella CP_1 disponibilità di quest'ultimo con tutto quanto in essa contenuto che è di sua esclusiva proprietà, la Signora e ne è già allontanata portando con sé tutti Pt_1
i propri effetti personali;
3. Le parti sono economicamente indipendenti e rinunciano a qualsivoglia richiesta di assegno alimentare e/o di mantenimento, dichiarando altresì di nulla avere a pretendere reciprocamente ad alcun titolo per il passato;
4. Il conto corrente n. 04170, acceso presso la banca BNL BNP Paribas, cointestato tra i coniugi, è stato correttamente e definitivamente estinto nell'ottobre 2023;
5. I conti correnti intestati personalmente a ciascuno dei coniugi e le somme ivi depositate rimangono nell'esclusiva titolarità dell'intestatario con espressa rinuncia da parte dell'altra parte a ogni pretesa economica presente e/o futura;
6. Le parti dichiarano di aver già definito ogni questione di carattere economico patrimoniale;
7. Le parti congiuntamente dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, con il corretto adempimento delle presenti pattuizioni, di non avere più nulla a che pretendere per qualsiasi titolo e/o ragione.
8. Spese legali compensate tra le Parti
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P.Q.M.
3
Il Tribunale non definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi
[...]
(ROMA, 24/05/1993) e Parte_1 [...]
(ROMA, 16/05/1993), che hanno contratto Controparte_1
matrimonio in Anguillara Sabazia (RM) in data 24/09/2022, trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Anguillara Sabazia (RM) al n. 31, Parte II , Serie A, Anno 2022, alle condizioni di cui in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 27/12/2024
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente
Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4181/2024, introdotta da
(ROMA, 24/05/1993), con il Parte_1 patrocinio dell'avv. GABRIELE FRANCESCO BORGONI e dell'avv.
EMANUELE VINCENT E
(ROMA, 16/05/1993), Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. MARIANNA RITA DE CINQUE e dell'avv.
FLORIANA DANIELE;
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione e divorzio congiunti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e Parte_1 [...]
hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la Controparte_1
loro separazione personale rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 24/09/2022 e che nel tempo la relazione era andata 2
deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile;
le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
1. I coniugi vivranno separati, liberi di scegliere la propria residenza;
2. La casa coniugale, di proprietà esclusiva del sig. rimane nella CP_1 disponibilità di quest'ultimo con tutto quanto in essa contenuto che è di sua esclusiva proprietà, la Signora e ne è già allontanata portando con sé tutti Pt_1
i propri effetti personali;
3. Le parti sono economicamente indipendenti e rinunciano a qualsivoglia richiesta di assegno alimentare e/o di mantenimento, dichiarando altresì di nulla avere a pretendere reciprocamente ad alcun titolo per il passato;
4. Il conto corrente n. 04170, acceso presso la banca BNL BNP Paribas, cointestato tra i coniugi, è stato correttamente e definitivamente estinto nell'ottobre 2023;
5. I conti correnti intestati personalmente a ciascuno dei coniugi e le somme ivi depositate rimangono nell'esclusiva titolarità dell'intestatario con espressa rinuncia da parte dell'altra parte a ogni pretesa economica presente e/o futura;
6. Le parti dichiarano di aver già definito ogni questione di carattere economico patrimoniale;
7. Le parti congiuntamente dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, con il corretto adempimento delle presenti pattuizioni, di non avere più nulla a che pretendere per qualsiasi titolo e/o ragione.
8. Spese legali compensate tra le Parti
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P.Q.M.
3
Il Tribunale non definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi
[...]
(ROMA, 24/05/1993) e Parte_1 [...]
(ROMA, 16/05/1993), che hanno contratto Controparte_1
matrimonio in Anguillara Sabazia (RM) in data 24/09/2022, trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Anguillara Sabazia (RM) al n. 31, Parte II , Serie A, Anno 2022, alle condizioni di cui in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 27/12/2024
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente
Marta Ienzi