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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/10/2025, n. 3500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3500 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 2635/2022 R.G., avente ad oggetto: “inquadramento contrattuale – progressione economica”;
PROMOSSA DA
con il patrocinio dell'avvocato Enrico Nicolò Buscemi, Parte_1
elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
[...]
, in persona del suo legale rappresentante
[...]
pro tempore con il patrocinio dell'avvocato Pistone Nascone Enrico, elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE
______
Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.4.2022, parte ricorrente ha allegato di essere stato
1 dipendente Presidenza della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale della
Protezione Civile – Servizio Regionale per la Provincia di Catania;
- di essere stato assunto in data 25.5.2001 ai sensi dell'art.23 quater del D.L. 30.01.1998, convertito con modificazioni nella Legge n.61/1998 giusto contratto individuale di lavoro a tempo determinato di durata triennale;
- di aver preso effettivo servizio nel novembre 2001 con la qualifica funzionale di architetto inquadrato nell'8° livello retributivo funzionale del
D.P.REG.n.11-1995; - di aver continuato a svolgere senza soluzione di continuità e fino al 31.12.2020 attività lavorativa alle dipendenze dell'amministrazione regionale in virtù di numerose proroghe dell'originario contratto a tempo determinato e di essere stato infine assunto - a seguito di procedura concorsuale volta alla stabilizzazione dei precari regionali - con decorrenza dal 1.1.2021 con contratto a tempo indeterminato.
Ha pertanto richiesto: “ preliminarmente accertare, ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire con decorrenza dal 01.01.2002 il trattamento economico previsto dai CCRL dei dipendenti della per la categoria D3 = b) Controparte_1
successivamente, previo accertamento del diritto del ricorrente a vedersi applicati i benefici di cui all'art.109 C.C.R.L. quadriennio giuridico 2002-2005, accertare, ritenere e dichiarare il diritto dello stesso a percepire con decorrenza dal 01.03.2005 e sino al
31.12.2007 il trattamento economico di cui alla superiore categoria D4 e, per l'effetto dell'avvenuto riconoscimento della progressione economica di categoria dal 01-01-
2008, accertare, ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire con la detta decorrenza (01.01.2008) il trattamento economico di cui alla categoria D5 e ciò sino alla scadenza del proprio contratto a tempo determinato (31-12-2020)= c) condannare le resistenti Amministrazioni al pagamento in favore del ricorrente stesso delle relative differenze retributive, tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire in ragione dei superiori punti a) e b), oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria come per Legge”.
Con memoria depositata il 21.12.2022 si è costituita l'amministrazione resistente contestando gli assunti di parte attrice e chiedendo il rigetto del ricorso.
In particolare, in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità del ricorso formulando
2 eccezione di giudicato esterno atteso che tra le stesse parti e sullo stesso oggetto si è già pronunciato l'intesto Tribunale con la sentenza n. 176/2019 confermata anche in sede di gravame (cfr. sentenza n. 1112/2012 Corte di Appello di Catania sez. Lav.) nel merito ha dedotto l'infondatezza del ricorso e la legittimità dell'inquadramento riconosciuto al ricorrente all'atto della sua assunzione a tempo indeterminato, nonché, delle successive progressioni di carriera.
In via subordinata, ha eccepito l'estinzione del diritto al riconoscimento del superiore inquadramento, delle conseguenziali differenze retributive stante il decorso dei termini di prescrizione – segnatamente decennale e quinquennale – decorrenti dalla data dell'originario inquadramento del ricorrente e dalla data di deposito del ricorso.
Tanto premesso ha formulato le seguenti conclusioni: “rigettare il ricorso con qualsivoglia statuizione perché infondato in fatto e in diritto;
accogliere l'eccezione di inammissibilità del ricorso al quale si resiste perché precluso da una decisione inter partes;
dire e dichiarare la prescrizione ex art. 2948 c.c. di qualsiasi credito vantato da parte ricorrente antecedente il quinquennio dal deposito del ricorso;
dire e dichiarare prescritto il diritto al superiore inquadramento, in quanto azionato a oltre dieci anni di distanza dall'inquadramento; dire e dichiarare legittimo l'iniziale inquadramento nella iniziale posizione retributiva D1 e, per l'effetto, le successive;
dire e dichiarare legittimo l'operato dell'amministrazione in merito alla domanda afferente la mancata applicazione dell'art. 109 del CCRL Sicilia – 2002-2005; dire e dichiarare, in caso di accoglimento del ricorso, coperte da giudicato le differenze retributive fino al
16.04.2019. dire e dichiarare il divieto di cumulo di cui all'art. 22 della L. 724/1994”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 10.9.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
*******
Va anzitutto esaminata l'eccezione, formulata dall'amministrazione resistente, di intervenuto giudicato esterno.
3 L'eccezione è infondata.
Sul punto si osserva che la preclusione per effetto del giudicato può scaturire soltanto qualora una precedente statuizione tra le parti abbia in concreto attribuito o negato il medesimo bene della vita preteso nel successivo giudizio atteso che il giudicato si forma solo quando tra la questione risolta espressamente e quella considerata implicitamente decisa sussista non un mero un rapporto di causa ad effetto, ma “un nesso di dipendenza così indissolubile che l'una non possa essere decisa senza la preventiva decisione dell'altra, poiché, diversamente, ne risulterebbero illegittimamente pregiudicati i diritti delle parti” (Cass. 11672/1997).
Ed invero, come ancora più recentemente ha osservato dalla Suprema Corte, “i limiti oggettivi del giudicato …, anche con riguardo al deducibile, non si estendono a domande diverse per petitum e causa petendi, rispetto alle quali può porsi soltanto il problema di una eventuale preclusione che, tuttavia, non può ritenersi sussistente in ragione del mero rapporto di connessione intercorrente con una domanda già proposta in un giudizio precedente, in quanto la connessione incide normalmente sulla competenza del giudice, ma non postula il necessario cumulo delle domande connesse” (cfr. Cass. 1259/2024).
Ora, dall'esame della sentenza n. 126/2009 del Giudice del lavoro di Catania, poi confermata dalla Corte d'Appello con sentenza n.1112/2012 emerge con chiarezza che in detto giudizio il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della sua qualifica dirigenziale ed il suo diritto a transitare “dalla (già posseduta) ex 8^ qualifica, nella terza fascia dirigenziale ai sensi dell'art. 6, comma 1 L.R. Sicilia 10/2000, con le discendenti differenze retributive”
Di contro, nel giudizio che ci occupa il ricorrente ha chiesto, invece, l'accertamento del suo diritto a percepire: il trattamento economico previsto dai CCRL biennio 2002-20005 del comparto non dirigenziale della e degli enti locali previsto per la Controparte_1
categoria D3 con decorrenza dal 1.01.2002; il trattamento economico di cui alla superiore categoria D4 in applicazione dei benefici di cui all'art. 109 del CCRL a far data dal
1.03.2005 sino al 31.12.2007 e, il trattamento economico di cui alla superiore categoria
D5 con decorrenza dal 1.01.2008, nonché, la conseguente condanna
4 dell'Amministrazione resistente al pagamento delle relative differenze retributive.
È di tutta evidenza, pertanto, anche alla luce della richiamata esegesi giurisprudenziale che le domande avanzate dal ricorrente nel presente giudizio si pongono in rapporto di autonomia e di alternatività rispetto a quella avanzata nel precedente giudizio per differenza di petitum e causa petendi ed implicano da un canto l'accertamento di nuovi elementi di fatto e dall'altro introducono un diverso tema di indagine rispetto a quello del precedente giudizio basato su presupposti di diritto differenti stante la diversa e successiva normativa richiamata in ricorso.
Nel merito il ricorso può essere accolto parzialmente, per le seguenti ragioni.
***
Quanto alla prima domanda - afferente al riconoscimento del diritto del ricorrente ad essere inquadrato, decorrenza dal 1.1.2002, nel livello D3 in virtù di quanto previsto dall'Accordo sulla riclassificazione del personale regionale approvato con D.P. REG.
n.9/2001 - la stessa è infondata e va rigettata per quanto di ragione.
A tale riguardo si osserva che il Decreto Presidente della Regione Sicilia n. 9 22 giugno
2001, all'art. 1 ha recepito “l'allegato accordo sulla riclassificazione del personale regionale ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e senza oneri per l'Amministrazione regionale” detto Accordo ha espressamente previsto che “la prima applicazione dell'articolo 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, riguardante la riclassificazione del personale dalla quale non devono discendere maggiori oneri finanziari per l'amministrazione, viene definita come dall' allegata tabella “A” per categorie (A,B,C,D) ferme restando temporaneamente le mansioni attribuite con riferimento alla qualifica posseduta.”.
La predetta tabella “A” in ordine alla posizione economica D - Funzionario direttivo prevede espressamente l'inserimento nella posizione economica D1 per i lavoratori già inserito nell'ex livello 7, nonché, l'inserimento nella posizione economica D2 di quelli appartenenti all'ex livello 7+PEO. (cfr. All. 3 ricorso)
Ciò posto, il ricorrente ritiene di avere diritto, sulla base della superiore previsione contrattuale all'inquadramento nella posizione economica D3, essendo egli stato
5 inquadrato nell'ex 8^ qualifica.
Assume a tale riguardo che “ … seppur la suddetta tabella di equiparazione non prevedeva una categoria ed un rispettiva posizione economica che coincidesse con l'8° livello retributivo funzionale riconosciuto contrattualmente al ricorrente, in relazione al fatto che la posizione massima riconosciuta dalla tabella di equiparazione alla categoria
D (posizione economica n.2) fosse riservata ai dipendenti regionali ex 7°livello + PEO
(e, quindi, non al ricorrente ex 8° livello), ciò non poteva costituire valido motivo di appiattimento del trattamento giuridico ed economico del ricorrente nella posizione minima della categoria D (cfr. posizione economica 1), pena la violazione del suo contratto di lavoro di natura subordinata e del divieto di non discriminazione …” e che allo stesso andava pertanto “riconosciuto il trattamento economico giuridico ad appannaggio dei dipendenti di ruolo del comparto il più alto possibile tra quelli previsti dalla riclassificazione, e quindi quello di cui alla categoria D3 (e, quindi, una posizione economica superiore rispetto a quella riservata ai dipendenti ex 7° livello + PEO) a far data dal 01-01-2002”.
L'assunto è infondato.
Come emerge dal contratto di lavoro a tempo determinato il ricorrente è stato assunto con la qualifica corrispondente a “Architetto” (cfr. art. 1) con diritto al “trattamento economico iniziale tabellare del contratto di lavoro dei dipendenti della
[...]
di cui al D.P. n. 11/95 e successive modifiche ed integrazioni, previsto per il CP_1
livello economico posseduto dal lavoratore indicato al precedente art. 1 del presente contratto…” (cfr. art .2) e con “decorrenza dalla data di effettiva presa di servizio del contraente” (cfr. art. 3). (cfr. All. 1 ricorso)
Il contratto di lavoro a tempo determinato è stato sottoscritto nel maggio 2001 ovvero prima dell'entrata in vigore dell'invocato D.P. n. 9 del 22 giugno 2001 e al ricorrente all'atto della sua effettiva presa in servizio nel novembre 2001 gli è stato riconosciuto l'inquadramento nel livello 8° nonostante detta qualifica non fosse più esistente.
Ora, l'art. 11 delle “Linee guida per il rinnovo contrattuale del personale con qualifiche non dirigenziali per il biennio economico 2000- 2001” (“Norme finali e transitorie di
6 inquadramento economico”) prevede espressamente che “Al personale assunto dopo la stipulazione del presente C.C.R.L. viene attribuito il trattamento iniziale di cui alla tabella A previsto per la categoria di cui il profilo di assunzione appartiene” tanto che anche l'art. 10 delle Linee guida “Trattamento economico”, dispone che “La progressione economica all'interno della categoria secondo la disciplina dell'art. 5 si sviluppa, partendo dal trattamento tabellare iniziale, con l'acquisizione in sequenza degli incrementi corrispondenti alle posizioni successive risultanti dalla tabella A”.
Del resto, deve tenersi, altresì, conto che la tabella “A” in atti non contempla il livello
VIII ai fini del nuovo inquadramento ed è pacifico che il ricorrente non rientra tra i dipendenti con qualifica VII + PEO.
Ora, in difetto di alcuna diversa previsione contrattuale del tutto correttamente al ricorrente è stato riconosciuto l'inquadramento nella prima posizione economica della categoria D-Funzionario direttivo, avuto riguardo alle attività dallo stesso svolte caratterizzate da “-elevate conoscenze plurispecialistiche (la base teorica di conoscenze
è acquisibile con la laurea breve o il diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento;
-contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi; -elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili;
-relazione organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite, anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne
(con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.”
In senso analogo, del resto, si è espressa la Corte di Appello di Catania, nel precedente prodotto agli atti (sentenza 406/2024).
***
Venendo adesso all'ulteriore capo di domanda – avente ad oggetto il maggiore trattamento economico in applicazione dei benefici di cui all'art. 109 del CCRL già a decorrere dal 1.3.2005 - deve, anzitutto, essere esaminata l'eccezione di prescrizione
7 laconicamente formulata dall'amministrazione resistente in sede di conclusioni.
La predetta eccezione, in disparte la ritualità della stessa, è infondata.
Deve, invero, evidenziarsi come nel caso di specie non possa trovare applicazione il principio secondo il quale, nel pubblico impiego, il termine di prescrizione decorre dalla data in cui il fatto lesivo si verifica, posto che tale indirizzo si giustifica con la maggiore stabilità che, di regola, assiste i rapporti di lavoro pubblici.
Nel caso di specie, tuttavia, emerge dagli atti, la parte ricorrente ha stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato, che è stato più volte prorogato, fino alla stabilizzazione, avvenuta nel 2021.
Solo da tale momento, e cioè con l'acquisizione della stabilità tipica del rapporto di lavoro pubblico, può individuarsi il dies a quo del termine di prescrizione, con la conseguenza che lo stesso (così come quello quinquennale relativo agli importi spettanti) non può reputarsi maturato, stante la proposizione del ricorso nell'anno 2022 e la diffida in atti del gennaio dello stesso anno.
Ciò posto, nel merito, la domanda è fondata nei termini che seguono.
La Corte di Appello distrettuale ha evidenziato che ““Recita l'articolo 1, comma 1, del
CCRL del 16 maggio 2005, Comparto non dirigenziale della e degli Controparte_1
enti di cui all'art. 1 della l.r. 15 maggio 2000, n. 10 (valevole per il quadriennio giuridico
2002-2005 e biennio economico 2002-2003): “Il presente contratto collettivo regionale si applica al personale dipendente dalla e dagli altri enti di cui all'art. Controparte_1
1 della legge regionale n. 10 del 2000, che adottano lo stesso contratto, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, fatte salve le esclusioni normativamente previste”.
Gli articoli 84 e 85 del CCRL, nel disciplinare le procedure e i criteri di selezione per lo sviluppo economico all'interno della categoria, stabiliscono che ai passaggi di posizione economica, che avvengono con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, “concorrono tutti i lavoratori, ivi compresi quelli che rivestono la posizione organizzativa, con esclusione dei lavoratori inquadrati nei profili evoluti di cui all'art. 30”; che il numero dei dipendenti che acquisisce la posizione economica è stabilito in funzione delle risorse
8 finanziarie disponibili;
che i passaggi alle posizioni economiche successive a quella iniziale avvengono sulla base di criteri oggettivi di valutazione e che i criteri selettivi, integrabili in sede di contrattazione collettiva regionale integrativa, di cui all'art. 3, comma 3 - vengono valutati sulla base di valori percentuali predeterminati tra loro combinati e ponderati “in modo da garantire una effettiva selettività dei criteri di scelta dei candidati cui riconoscere lo sviluppo economico”.
Tuttavia, l'art. 109, comma 1, del medesimo CCRL (“Posizioni economiche per l'anno
2005”) aveva previsto che “in sede di contrattazione di cui all'art. 3, comma 3, per l'anno 2005 la quota del da destinare alle progressioni economiche (sarebbe Pt_2
stata) determinata in modo da consentire a tutti i dipendenti l'acquisizione della posizione economica successiva a quella giuridicamente posseduta, con effetto dal 1° marzo 2005”.
Tale norma dunque, all'evidenza, da un lato, prevedeva una deroga alle previsioni di cui ai precedenti articoli 84 e 85; dall'altro, non poneva alcuna distinzione tra dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, prevedendo espressamente, al contrario,
l'acquisizione in favore di tutti i dipendenti - previa contrattazione di cui all'art. 3, comma 3 (contrattazione collettiva regionale integrativa) - della posizione economica successiva a quella giuridicamente posseduta.
1.1 È incontestato che, sia i dipendenti regionali a tempo indeterminato, che “il personale addetto agli uffici di diretta collaborazione del Presidente della regione e degli
Assessori regionali” (ovvero il personale al quale, secondo la stessa circolare ARAN richiamata dalla difesa erariale, si riferisce senz'altro l'espressione di cui all'art. 1, comma 1, del CCRL 2002/2005 “personale dipendente dalla … con Controparte_1
rapporto di lavoro a tempo … determinato”), abbiano tutti indistintamente acquisito, per l'anno 2005, la “posizione economica successiva a quella giuridicamente posseduta” senza espletamento di alcuna procedura, così come consentito dall'art. 109 del CCRL
2002/2005. È altrettanto pacifico che, per il restante personale a tempo determinato, tra cui l'odierno appellante, il riconoscimento della progressione economica orizzontale è avvenuto solo a far data dall'1 gennaio 2008, a seguito dell'accordo in data 1.12.2008
9 (“ACCANTONAMENTO QUOTE FAMP 2008”) secondo le disposizioni degli artt. 88, comma 4, e 87 del CCRL 2002/2005, “come sostituito, quest'ultimo, dall'art. 7 del CCRL
2006/2009”, nonché dell'accordo integrativo in materia di criteri di selezione e all'esito dell'espletamento, nell'anno 2009, della procedura prevista dall'art. 85 del CCRL dianzi citato ai fini della progressione economica di categoria.
1.2 Ciò posto, l'interpretazione offerta dall secondo cui la disposizione (di CP_2
carattere eccezionale) di cui all'art. 109 del CCRL 2002/2005 sarebbe destinata ai soli dipendenti della a tempo indeterminato non appare convincente proprio perché CP_1
il suddetto articolo 109 non pone alcuna distinzione nel senso indicato dall , CP_2
prevedendo, piuttosto, per come s'è detto, che, per l'anno 2005, la quota del F.A.M.P. da destinare alle progressioni economiche sarebbe stata determinata “in modo da consentire a tutti i dipendenti l'acquisizione della posizione economica successiva a quella giuridicamente posseduta, con effetto dal 1° marzo 2005”.
Non vi sono margini, pertanto, a parere del Collegio, per un'interpretazione restrittiva di detta disposizione contrattuale, anche alla luce di quanto previsto in via generale dalla norma di cui all'art. 1, comma 1, del suddetto CCRL.
La stessa del resto, dava atto in seno alla richiamata circolare che, “sul CP_3
piano economico gli aumenti complessivi … e le progressioni economiche” avrebbero permesso “nel complesso di compensare la perdita del potere d'acquisto accumulata negli ultimi anni”, e tanto giustificherebbe la previsione contrattuale (art. 109) - di carattere eccezionale ma rivolta a tutti i dipendenti “con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato” - di consentire, per l'anno 2005 mese di marzo), la progressione economica orizzontale in assenza della procedura regolamentata dall'art. 85 dello stesso CCRL.
Sotto altro profilo, la circolare non è parimenti condivisibile laddove afferma che CP_2
la progressione economica sarebbe stata riconosciuta dal CCRL solo in favore dei dipendenti a tempo indeterminato “in virtù della natura del rapporto”, risultando tale
Part tesi smentita dall'avvenuto riconoscimento in favore dell'appellante della (per il periodo successivo).
10 Piuttosto - fermo restando che non emerge dall'art. 87 del CCRL 2002/2005 che il Pt_2
sia stato costituto per il solo personale a tempo indeterminato -, va rilevato che l'art.7, comma 4, del successivo CCRL 2006-2009 ha stabilito la costituzione di “un separato fondo per il personale a tempo determinato in conformità all'art.10 della L.R. 6-2-2008
n.1”.
A propria volta, recita l'art.10 della l.r. n.1/2008: “dopo il secondo periodo del comma
3 dell'art.2 della Legge Regionale 1 febbraio 2006 n.4, sono inseriti i seguenti periodi:
“a decorrere dall'esercizio 2008, in coerenza con i contratti collettivi, si provvede annualmente con appositi stanziamenti, da iscrivere nella legge di approvazione del bilancio della Regione, per la dotazione separata relativa agli oneri salariali accessori””.
L'art.2, comma 3, della l.r. n.4/2006 prevede: “A decorrere dal 1° gennaio 2006, i contratti stipulati dall'amministrazione regionale ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni, sono confermati con durata quinquennale. Ai predetti contratti e ai contratti quinquennali stipulati dai lavoratori in attività socialmente utili con l'amministrazione regionale si applicano il contratto collettivo regionale di lavoro e le voci stipendiali previste nelle relative tabelle …”.
Come correttamente evidenziato dalla difesa dell'appellante, con la l.r. n.1/2008 non è stato costituito un apposito FAMP per il personale a tempo determinato, ma si è stabilito di provvedere annualmente a impegnare le somme necessarie a erogare il salario accessorio, in favore, peraltro, del personale impegnato dalla in progetti di CP_1
utilità collettiva che, in virtù della L.R. n.4-2006, era stato assunto con contratti di durata quinquennale e la cui retribuzione sarebbe stata regolata, per la prima volta, dai CCRL del personale regionale.
L'art. 7 del CCRL 2006-2009 ha quindi stabilito di istituire un fondo a parte per tale personale (v. anche circolare ARAN soprarichiamata, Parte II), personale che, contrattualizzato nell'anno 2006, si era visto per la prima volta riconoscere un trattamento economico equiparato a quello del personale regionale;
di qui l'esigenza di
11 provvedere a effettuare separati stanziamenti per remunerare il salario accessorio di detto personale.
1.3 Del resto - osserva il Collegio - una interpretazione difforme rispetto a quella qui seguita sarebbe del tutto in contrasto con il diritto eurounitario, che ha posto l'obbligo a carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo determinato “condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato “comparabile”, obbligo che sussiste “a prescindere dalla legittimità del termine apposto al contratto, giacché detto obbligo è attuazione, nell'ambito della disciplina del rapporto a termine, del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione che costituiscono “norme di diritto sociale dell'Unione di particolare importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela” (Corte di Giustizia 9.7.2015, causa C-177/14, Regojo Dans, punto 32)” (così
Cass. 23869/2016, tra le numerose altre …)”.
6. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'appello va pertanto parzialmente accolto e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata e tenuto conto del corretto inquadramento iniziale degli appellanti nella categoria D1, va dichiarato il diritto dei medesimi alla progressione economica orizzontale, con attribuzione della categoria D2
e dei relativi incrementi economici per il periodo dall'1 marzo 2005 al 31 dicembre 2007
e con attribuzione della categoria D3 e dei relativi incrementi economici dall'1 gennaio
2008, e l'amministrazione appellata va condannata al pagamento dei relativi importi, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo.
Atteso l'esito complessivo del giudizio e la reciproca soccombenza, le spese processuali di entrambi i gradi vanno integralmente compensate” (Corte Appello Catania, 3 maggio
2024 n. 406, in atti).
Per quanto premesso, aderendo ai principi espressi dalla Corte di Appello, la domanda volta ad ottenere i benefici previsti dall'art. di cui all'art.109 C.C.R.L. quadriennio giuridico 2002-2005 va accolta e l'amministrazione va condannata a rideterminare l'inquadramento del ricorrente, secondo i benefici in questione, con ogni conseguenza di
12 carattere retributivo ed accessorio.
Stante il parziale accoglimento del ricorso, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, nel procedimento in epigrafe indicato, iscritto al n. 2635/2022
R.G.L., così statuisce
ACCOGLIE parzialmente la domanda ed accerta il diritto di parte ricorrente di godere dei benefici di cui all'art. all'art.109 C.C.R.L. quadriennio giuridico 2002-2005, con conseguente obbligo dell'amministrazione di rideterminare eventuale inquadramento e trattamento economico e di corrispondere quanto per l'effetto dovuto alla parte lavoratrice, oltre gli accessori, come per legge;
RIGETTA nel resto;
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso e depositato in data 1 ottobre 2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Mario Fiorentino
13
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 2635/2022 R.G., avente ad oggetto: “inquadramento contrattuale – progressione economica”;
PROMOSSA DA
con il patrocinio dell'avvocato Enrico Nicolò Buscemi, Parte_1
elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
[...]
, in persona del suo legale rappresentante
[...]
pro tempore con il patrocinio dell'avvocato Pistone Nascone Enrico, elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE
______
Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.4.2022, parte ricorrente ha allegato di essere stato
1 dipendente Presidenza della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale della
Protezione Civile – Servizio Regionale per la Provincia di Catania;
- di essere stato assunto in data 25.5.2001 ai sensi dell'art.23 quater del D.L. 30.01.1998, convertito con modificazioni nella Legge n.61/1998 giusto contratto individuale di lavoro a tempo determinato di durata triennale;
- di aver preso effettivo servizio nel novembre 2001 con la qualifica funzionale di architetto inquadrato nell'8° livello retributivo funzionale del
D.P.REG.n.11-1995; - di aver continuato a svolgere senza soluzione di continuità e fino al 31.12.2020 attività lavorativa alle dipendenze dell'amministrazione regionale in virtù di numerose proroghe dell'originario contratto a tempo determinato e di essere stato infine assunto - a seguito di procedura concorsuale volta alla stabilizzazione dei precari regionali - con decorrenza dal 1.1.2021 con contratto a tempo indeterminato.
Ha pertanto richiesto: “ preliminarmente accertare, ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire con decorrenza dal 01.01.2002 il trattamento economico previsto dai CCRL dei dipendenti della per la categoria D3 = b) Controparte_1
successivamente, previo accertamento del diritto del ricorrente a vedersi applicati i benefici di cui all'art.109 C.C.R.L. quadriennio giuridico 2002-2005, accertare, ritenere e dichiarare il diritto dello stesso a percepire con decorrenza dal 01.03.2005 e sino al
31.12.2007 il trattamento economico di cui alla superiore categoria D4 e, per l'effetto dell'avvenuto riconoscimento della progressione economica di categoria dal 01-01-
2008, accertare, ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire con la detta decorrenza (01.01.2008) il trattamento economico di cui alla categoria D5 e ciò sino alla scadenza del proprio contratto a tempo determinato (31-12-2020)= c) condannare le resistenti Amministrazioni al pagamento in favore del ricorrente stesso delle relative differenze retributive, tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire in ragione dei superiori punti a) e b), oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria come per Legge”.
Con memoria depositata il 21.12.2022 si è costituita l'amministrazione resistente contestando gli assunti di parte attrice e chiedendo il rigetto del ricorso.
In particolare, in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità del ricorso formulando
2 eccezione di giudicato esterno atteso che tra le stesse parti e sullo stesso oggetto si è già pronunciato l'intesto Tribunale con la sentenza n. 176/2019 confermata anche in sede di gravame (cfr. sentenza n. 1112/2012 Corte di Appello di Catania sez. Lav.) nel merito ha dedotto l'infondatezza del ricorso e la legittimità dell'inquadramento riconosciuto al ricorrente all'atto della sua assunzione a tempo indeterminato, nonché, delle successive progressioni di carriera.
In via subordinata, ha eccepito l'estinzione del diritto al riconoscimento del superiore inquadramento, delle conseguenziali differenze retributive stante il decorso dei termini di prescrizione – segnatamente decennale e quinquennale – decorrenti dalla data dell'originario inquadramento del ricorrente e dalla data di deposito del ricorso.
Tanto premesso ha formulato le seguenti conclusioni: “rigettare il ricorso con qualsivoglia statuizione perché infondato in fatto e in diritto;
accogliere l'eccezione di inammissibilità del ricorso al quale si resiste perché precluso da una decisione inter partes;
dire e dichiarare la prescrizione ex art. 2948 c.c. di qualsiasi credito vantato da parte ricorrente antecedente il quinquennio dal deposito del ricorso;
dire e dichiarare prescritto il diritto al superiore inquadramento, in quanto azionato a oltre dieci anni di distanza dall'inquadramento; dire e dichiarare legittimo l'iniziale inquadramento nella iniziale posizione retributiva D1 e, per l'effetto, le successive;
dire e dichiarare legittimo l'operato dell'amministrazione in merito alla domanda afferente la mancata applicazione dell'art. 109 del CCRL Sicilia – 2002-2005; dire e dichiarare, in caso di accoglimento del ricorso, coperte da giudicato le differenze retributive fino al
16.04.2019. dire e dichiarare il divieto di cumulo di cui all'art. 22 della L. 724/1994”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 10.9.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
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Va anzitutto esaminata l'eccezione, formulata dall'amministrazione resistente, di intervenuto giudicato esterno.
3 L'eccezione è infondata.
Sul punto si osserva che la preclusione per effetto del giudicato può scaturire soltanto qualora una precedente statuizione tra le parti abbia in concreto attribuito o negato il medesimo bene della vita preteso nel successivo giudizio atteso che il giudicato si forma solo quando tra la questione risolta espressamente e quella considerata implicitamente decisa sussista non un mero un rapporto di causa ad effetto, ma “un nesso di dipendenza così indissolubile che l'una non possa essere decisa senza la preventiva decisione dell'altra, poiché, diversamente, ne risulterebbero illegittimamente pregiudicati i diritti delle parti” (Cass. 11672/1997).
Ed invero, come ancora più recentemente ha osservato dalla Suprema Corte, “i limiti oggettivi del giudicato …, anche con riguardo al deducibile, non si estendono a domande diverse per petitum e causa petendi, rispetto alle quali può porsi soltanto il problema di una eventuale preclusione che, tuttavia, non può ritenersi sussistente in ragione del mero rapporto di connessione intercorrente con una domanda già proposta in un giudizio precedente, in quanto la connessione incide normalmente sulla competenza del giudice, ma non postula il necessario cumulo delle domande connesse” (cfr. Cass. 1259/2024).
Ora, dall'esame della sentenza n. 126/2009 del Giudice del lavoro di Catania, poi confermata dalla Corte d'Appello con sentenza n.1112/2012 emerge con chiarezza che in detto giudizio il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della sua qualifica dirigenziale ed il suo diritto a transitare “dalla (già posseduta) ex 8^ qualifica, nella terza fascia dirigenziale ai sensi dell'art. 6, comma 1 L.R. Sicilia 10/2000, con le discendenti differenze retributive”
Di contro, nel giudizio che ci occupa il ricorrente ha chiesto, invece, l'accertamento del suo diritto a percepire: il trattamento economico previsto dai CCRL biennio 2002-20005 del comparto non dirigenziale della e degli enti locali previsto per la Controparte_1
categoria D3 con decorrenza dal 1.01.2002; il trattamento economico di cui alla superiore categoria D4 in applicazione dei benefici di cui all'art. 109 del CCRL a far data dal
1.03.2005 sino al 31.12.2007 e, il trattamento economico di cui alla superiore categoria
D5 con decorrenza dal 1.01.2008, nonché, la conseguente condanna
4 dell'Amministrazione resistente al pagamento delle relative differenze retributive.
È di tutta evidenza, pertanto, anche alla luce della richiamata esegesi giurisprudenziale che le domande avanzate dal ricorrente nel presente giudizio si pongono in rapporto di autonomia e di alternatività rispetto a quella avanzata nel precedente giudizio per differenza di petitum e causa petendi ed implicano da un canto l'accertamento di nuovi elementi di fatto e dall'altro introducono un diverso tema di indagine rispetto a quello del precedente giudizio basato su presupposti di diritto differenti stante la diversa e successiva normativa richiamata in ricorso.
Nel merito il ricorso può essere accolto parzialmente, per le seguenti ragioni.
***
Quanto alla prima domanda - afferente al riconoscimento del diritto del ricorrente ad essere inquadrato, decorrenza dal 1.1.2002, nel livello D3 in virtù di quanto previsto dall'Accordo sulla riclassificazione del personale regionale approvato con D.P. REG.
n.9/2001 - la stessa è infondata e va rigettata per quanto di ragione.
A tale riguardo si osserva che il Decreto Presidente della Regione Sicilia n. 9 22 giugno
2001, all'art. 1 ha recepito “l'allegato accordo sulla riclassificazione del personale regionale ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e senza oneri per l'Amministrazione regionale” detto Accordo ha espressamente previsto che “la prima applicazione dell'articolo 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, riguardante la riclassificazione del personale dalla quale non devono discendere maggiori oneri finanziari per l'amministrazione, viene definita come dall' allegata tabella “A” per categorie (A,B,C,D) ferme restando temporaneamente le mansioni attribuite con riferimento alla qualifica posseduta.”.
La predetta tabella “A” in ordine alla posizione economica D - Funzionario direttivo prevede espressamente l'inserimento nella posizione economica D1 per i lavoratori già inserito nell'ex livello 7, nonché, l'inserimento nella posizione economica D2 di quelli appartenenti all'ex livello 7+PEO. (cfr. All. 3 ricorso)
Ciò posto, il ricorrente ritiene di avere diritto, sulla base della superiore previsione contrattuale all'inquadramento nella posizione economica D3, essendo egli stato
5 inquadrato nell'ex 8^ qualifica.
Assume a tale riguardo che “ … seppur la suddetta tabella di equiparazione non prevedeva una categoria ed un rispettiva posizione economica che coincidesse con l'8° livello retributivo funzionale riconosciuto contrattualmente al ricorrente, in relazione al fatto che la posizione massima riconosciuta dalla tabella di equiparazione alla categoria
D (posizione economica n.2) fosse riservata ai dipendenti regionali ex 7°livello + PEO
(e, quindi, non al ricorrente ex 8° livello), ciò non poteva costituire valido motivo di appiattimento del trattamento giuridico ed economico del ricorrente nella posizione minima della categoria D (cfr. posizione economica 1), pena la violazione del suo contratto di lavoro di natura subordinata e del divieto di non discriminazione …” e che allo stesso andava pertanto “riconosciuto il trattamento economico giuridico ad appannaggio dei dipendenti di ruolo del comparto il più alto possibile tra quelli previsti dalla riclassificazione, e quindi quello di cui alla categoria D3 (e, quindi, una posizione economica superiore rispetto a quella riservata ai dipendenti ex 7° livello + PEO) a far data dal 01-01-2002”.
L'assunto è infondato.
Come emerge dal contratto di lavoro a tempo determinato il ricorrente è stato assunto con la qualifica corrispondente a “Architetto” (cfr. art. 1) con diritto al “trattamento economico iniziale tabellare del contratto di lavoro dei dipendenti della
[...]
di cui al D.P. n. 11/95 e successive modifiche ed integrazioni, previsto per il CP_1
livello economico posseduto dal lavoratore indicato al precedente art. 1 del presente contratto…” (cfr. art .2) e con “decorrenza dalla data di effettiva presa di servizio del contraente” (cfr. art. 3). (cfr. All. 1 ricorso)
Il contratto di lavoro a tempo determinato è stato sottoscritto nel maggio 2001 ovvero prima dell'entrata in vigore dell'invocato D.P. n. 9 del 22 giugno 2001 e al ricorrente all'atto della sua effettiva presa in servizio nel novembre 2001 gli è stato riconosciuto l'inquadramento nel livello 8° nonostante detta qualifica non fosse più esistente.
Ora, l'art. 11 delle “Linee guida per il rinnovo contrattuale del personale con qualifiche non dirigenziali per il biennio economico 2000- 2001” (“Norme finali e transitorie di
6 inquadramento economico”) prevede espressamente che “Al personale assunto dopo la stipulazione del presente C.C.R.L. viene attribuito il trattamento iniziale di cui alla tabella A previsto per la categoria di cui il profilo di assunzione appartiene” tanto che anche l'art. 10 delle Linee guida “Trattamento economico”, dispone che “La progressione economica all'interno della categoria secondo la disciplina dell'art. 5 si sviluppa, partendo dal trattamento tabellare iniziale, con l'acquisizione in sequenza degli incrementi corrispondenti alle posizioni successive risultanti dalla tabella A”.
Del resto, deve tenersi, altresì, conto che la tabella “A” in atti non contempla il livello
VIII ai fini del nuovo inquadramento ed è pacifico che il ricorrente non rientra tra i dipendenti con qualifica VII + PEO.
Ora, in difetto di alcuna diversa previsione contrattuale del tutto correttamente al ricorrente è stato riconosciuto l'inquadramento nella prima posizione economica della categoria D-Funzionario direttivo, avuto riguardo alle attività dallo stesso svolte caratterizzate da “-elevate conoscenze plurispecialistiche (la base teorica di conoscenze
è acquisibile con la laurea breve o il diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento;
-contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi; -elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili;
-relazione organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite, anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne
(con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.”
In senso analogo, del resto, si è espressa la Corte di Appello di Catania, nel precedente prodotto agli atti (sentenza 406/2024).
***
Venendo adesso all'ulteriore capo di domanda – avente ad oggetto il maggiore trattamento economico in applicazione dei benefici di cui all'art. 109 del CCRL già a decorrere dal 1.3.2005 - deve, anzitutto, essere esaminata l'eccezione di prescrizione
7 laconicamente formulata dall'amministrazione resistente in sede di conclusioni.
La predetta eccezione, in disparte la ritualità della stessa, è infondata.
Deve, invero, evidenziarsi come nel caso di specie non possa trovare applicazione il principio secondo il quale, nel pubblico impiego, il termine di prescrizione decorre dalla data in cui il fatto lesivo si verifica, posto che tale indirizzo si giustifica con la maggiore stabilità che, di regola, assiste i rapporti di lavoro pubblici.
Nel caso di specie, tuttavia, emerge dagli atti, la parte ricorrente ha stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato, che è stato più volte prorogato, fino alla stabilizzazione, avvenuta nel 2021.
Solo da tale momento, e cioè con l'acquisizione della stabilità tipica del rapporto di lavoro pubblico, può individuarsi il dies a quo del termine di prescrizione, con la conseguenza che lo stesso (così come quello quinquennale relativo agli importi spettanti) non può reputarsi maturato, stante la proposizione del ricorso nell'anno 2022 e la diffida in atti del gennaio dello stesso anno.
Ciò posto, nel merito, la domanda è fondata nei termini che seguono.
La Corte di Appello distrettuale ha evidenziato che ““Recita l'articolo 1, comma 1, del
CCRL del 16 maggio 2005, Comparto non dirigenziale della e degli Controparte_1
enti di cui all'art. 1 della l.r. 15 maggio 2000, n. 10 (valevole per il quadriennio giuridico
2002-2005 e biennio economico 2002-2003): “Il presente contratto collettivo regionale si applica al personale dipendente dalla e dagli altri enti di cui all'art. Controparte_1
1 della legge regionale n. 10 del 2000, che adottano lo stesso contratto, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, fatte salve le esclusioni normativamente previste”.
Gli articoli 84 e 85 del CCRL, nel disciplinare le procedure e i criteri di selezione per lo sviluppo economico all'interno della categoria, stabiliscono che ai passaggi di posizione economica, che avvengono con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, “concorrono tutti i lavoratori, ivi compresi quelli che rivestono la posizione organizzativa, con esclusione dei lavoratori inquadrati nei profili evoluti di cui all'art. 30”; che il numero dei dipendenti che acquisisce la posizione economica è stabilito in funzione delle risorse
8 finanziarie disponibili;
che i passaggi alle posizioni economiche successive a quella iniziale avvengono sulla base di criteri oggettivi di valutazione e che i criteri selettivi, integrabili in sede di contrattazione collettiva regionale integrativa, di cui all'art. 3, comma 3 - vengono valutati sulla base di valori percentuali predeterminati tra loro combinati e ponderati “in modo da garantire una effettiva selettività dei criteri di scelta dei candidati cui riconoscere lo sviluppo economico”.
Tuttavia, l'art. 109, comma 1, del medesimo CCRL (“Posizioni economiche per l'anno
2005”) aveva previsto che “in sede di contrattazione di cui all'art. 3, comma 3, per l'anno 2005 la quota del da destinare alle progressioni economiche (sarebbe Pt_2
stata) determinata in modo da consentire a tutti i dipendenti l'acquisizione della posizione economica successiva a quella giuridicamente posseduta, con effetto dal 1° marzo 2005”.
Tale norma dunque, all'evidenza, da un lato, prevedeva una deroga alle previsioni di cui ai precedenti articoli 84 e 85; dall'altro, non poneva alcuna distinzione tra dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, prevedendo espressamente, al contrario,
l'acquisizione in favore di tutti i dipendenti - previa contrattazione di cui all'art. 3, comma 3 (contrattazione collettiva regionale integrativa) - della posizione economica successiva a quella giuridicamente posseduta.
1.1 È incontestato che, sia i dipendenti regionali a tempo indeterminato, che “il personale addetto agli uffici di diretta collaborazione del Presidente della regione e degli
Assessori regionali” (ovvero il personale al quale, secondo la stessa circolare ARAN richiamata dalla difesa erariale, si riferisce senz'altro l'espressione di cui all'art. 1, comma 1, del CCRL 2002/2005 “personale dipendente dalla … con Controparte_1
rapporto di lavoro a tempo … determinato”), abbiano tutti indistintamente acquisito, per l'anno 2005, la “posizione economica successiva a quella giuridicamente posseduta” senza espletamento di alcuna procedura, così come consentito dall'art. 109 del CCRL
2002/2005. È altrettanto pacifico che, per il restante personale a tempo determinato, tra cui l'odierno appellante, il riconoscimento della progressione economica orizzontale è avvenuto solo a far data dall'1 gennaio 2008, a seguito dell'accordo in data 1.12.2008
9 (“ACCANTONAMENTO QUOTE FAMP 2008”) secondo le disposizioni degli artt. 88, comma 4, e 87 del CCRL 2002/2005, “come sostituito, quest'ultimo, dall'art. 7 del CCRL
2006/2009”, nonché dell'accordo integrativo in materia di criteri di selezione e all'esito dell'espletamento, nell'anno 2009, della procedura prevista dall'art. 85 del CCRL dianzi citato ai fini della progressione economica di categoria.
1.2 Ciò posto, l'interpretazione offerta dall secondo cui la disposizione (di CP_2
carattere eccezionale) di cui all'art. 109 del CCRL 2002/2005 sarebbe destinata ai soli dipendenti della a tempo indeterminato non appare convincente proprio perché CP_1
il suddetto articolo 109 non pone alcuna distinzione nel senso indicato dall , CP_2
prevedendo, piuttosto, per come s'è detto, che, per l'anno 2005, la quota del F.A.M.P. da destinare alle progressioni economiche sarebbe stata determinata “in modo da consentire a tutti i dipendenti l'acquisizione della posizione economica successiva a quella giuridicamente posseduta, con effetto dal 1° marzo 2005”.
Non vi sono margini, pertanto, a parere del Collegio, per un'interpretazione restrittiva di detta disposizione contrattuale, anche alla luce di quanto previsto in via generale dalla norma di cui all'art. 1, comma 1, del suddetto CCRL.
La stessa del resto, dava atto in seno alla richiamata circolare che, “sul CP_3
piano economico gli aumenti complessivi … e le progressioni economiche” avrebbero permesso “nel complesso di compensare la perdita del potere d'acquisto accumulata negli ultimi anni”, e tanto giustificherebbe la previsione contrattuale (art. 109) - di carattere eccezionale ma rivolta a tutti i dipendenti “con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato” - di consentire, per l'anno 2005 mese di marzo), la progressione economica orizzontale in assenza della procedura regolamentata dall'art. 85 dello stesso CCRL.
Sotto altro profilo, la circolare non è parimenti condivisibile laddove afferma che CP_2
la progressione economica sarebbe stata riconosciuta dal CCRL solo in favore dei dipendenti a tempo indeterminato “in virtù della natura del rapporto”, risultando tale
Part tesi smentita dall'avvenuto riconoscimento in favore dell'appellante della (per il periodo successivo).
10 Piuttosto - fermo restando che non emerge dall'art. 87 del CCRL 2002/2005 che il Pt_2
sia stato costituto per il solo personale a tempo indeterminato -, va rilevato che l'art.7, comma 4, del successivo CCRL 2006-2009 ha stabilito la costituzione di “un separato fondo per il personale a tempo determinato in conformità all'art.10 della L.R. 6-2-2008
n.1”.
A propria volta, recita l'art.10 della l.r. n.1/2008: “dopo il secondo periodo del comma
3 dell'art.2 della Legge Regionale 1 febbraio 2006 n.4, sono inseriti i seguenti periodi:
“a decorrere dall'esercizio 2008, in coerenza con i contratti collettivi, si provvede annualmente con appositi stanziamenti, da iscrivere nella legge di approvazione del bilancio della Regione, per la dotazione separata relativa agli oneri salariali accessori””.
L'art.2, comma 3, della l.r. n.4/2006 prevede: “A decorrere dal 1° gennaio 2006, i contratti stipulati dall'amministrazione regionale ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni, sono confermati con durata quinquennale. Ai predetti contratti e ai contratti quinquennali stipulati dai lavoratori in attività socialmente utili con l'amministrazione regionale si applicano il contratto collettivo regionale di lavoro e le voci stipendiali previste nelle relative tabelle …”.
Come correttamente evidenziato dalla difesa dell'appellante, con la l.r. n.1/2008 non è stato costituito un apposito FAMP per il personale a tempo determinato, ma si è stabilito di provvedere annualmente a impegnare le somme necessarie a erogare il salario accessorio, in favore, peraltro, del personale impegnato dalla in progetti di CP_1
utilità collettiva che, in virtù della L.R. n.4-2006, era stato assunto con contratti di durata quinquennale e la cui retribuzione sarebbe stata regolata, per la prima volta, dai CCRL del personale regionale.
L'art. 7 del CCRL 2006-2009 ha quindi stabilito di istituire un fondo a parte per tale personale (v. anche circolare ARAN soprarichiamata, Parte II), personale che, contrattualizzato nell'anno 2006, si era visto per la prima volta riconoscere un trattamento economico equiparato a quello del personale regionale;
di qui l'esigenza di
11 provvedere a effettuare separati stanziamenti per remunerare il salario accessorio di detto personale.
1.3 Del resto - osserva il Collegio - una interpretazione difforme rispetto a quella qui seguita sarebbe del tutto in contrasto con il diritto eurounitario, che ha posto l'obbligo a carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo determinato “condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato “comparabile”, obbligo che sussiste “a prescindere dalla legittimità del termine apposto al contratto, giacché detto obbligo è attuazione, nell'ambito della disciplina del rapporto a termine, del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione che costituiscono “norme di diritto sociale dell'Unione di particolare importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela” (Corte di Giustizia 9.7.2015, causa C-177/14, Regojo Dans, punto 32)” (così
Cass. 23869/2016, tra le numerose altre …)”.
6. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'appello va pertanto parzialmente accolto e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata e tenuto conto del corretto inquadramento iniziale degli appellanti nella categoria D1, va dichiarato il diritto dei medesimi alla progressione economica orizzontale, con attribuzione della categoria D2
e dei relativi incrementi economici per il periodo dall'1 marzo 2005 al 31 dicembre 2007
e con attribuzione della categoria D3 e dei relativi incrementi economici dall'1 gennaio
2008, e l'amministrazione appellata va condannata al pagamento dei relativi importi, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo.
Atteso l'esito complessivo del giudizio e la reciproca soccombenza, le spese processuali di entrambi i gradi vanno integralmente compensate” (Corte Appello Catania, 3 maggio
2024 n. 406, in atti).
Per quanto premesso, aderendo ai principi espressi dalla Corte di Appello, la domanda volta ad ottenere i benefici previsti dall'art. di cui all'art.109 C.C.R.L. quadriennio giuridico 2002-2005 va accolta e l'amministrazione va condannata a rideterminare l'inquadramento del ricorrente, secondo i benefici in questione, con ogni conseguenza di
12 carattere retributivo ed accessorio.
Stante il parziale accoglimento del ricorso, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, nel procedimento in epigrafe indicato, iscritto al n. 2635/2022
R.G.L., così statuisce
ACCOGLIE parzialmente la domanda ed accerta il diritto di parte ricorrente di godere dei benefici di cui all'art. all'art.109 C.C.R.L. quadriennio giuridico 2002-2005, con conseguente obbligo dell'amministrazione di rideterminare eventuale inquadramento e trattamento economico e di corrispondere quanto per l'effetto dovuto alla parte lavoratrice, oltre gli accessori, come per legge;
RIGETTA nel resto;
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso e depositato in data 1 ottobre 2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Mario Fiorentino
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