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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 14/11/2025, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
in composizione monocratica, in persona della dott. Francesco Saverio Moscato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado, iscritta in data 19.02.2025 al n. 703/2025 di Ruolo
Generale, vertente t r a
Avv. nato a [...] il [...], con domicilio professionale a Parte_1
Trieste, via Timeus n. 4, (C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti C.F._1
RO VO (C.F. ) ed AL IC (C.F. C.F._2
) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Trieste, via C.F._3
CE ST n. 4, con pec Email_1
RICORRENTE
e
, (C.F. ), in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste,
piazza Dalmazia n. 3;
RESISTENTE (contumace)
1 avente ad oggetto: opposizione al decreto di liquidazione dei compensi.
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
(come da note scritte del 05.09.2025)
“In via istruttoria: acquisire se del caso il seguente fascicolo penale dalla Cancelleria
Penale del Giudice di Pace di Trieste n. 833/17 RGNR, n. 205/20 RG GDP, n. 211/22 Reg.
art. 117 T.U.S.G., datato e depositato il 16.1.2025, notificato il 24.1.2025, imputato
Controparte_2
Nel merito:
1) annullare e/o modificare il decreto allegato di liquidazione dei compensi al difensore,
impugnato nella presente sede, adottato nel sopra indicato procedimento penale del
Giudice di Pace di Trieste n. 833/17 RGNR, n. 205/20 RG GDP, n. 211/22 Reg. art. 117
T.U.S.G., datato e depositato il 16.1.2025, notificato il 24.1.2025, perché errato e per
violazione degli artt. 82 e 106 bis TU Spese di Giustizia, degli artt. 35 e 36 Cost, nonché
dell'art. 10, comma 1, Cost., nel correlato disposto con l'art. 5, lett. b, ultima parte, della
risoluzione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa sull'assistenza giudiziaria dd.
2.3.1978, nonché dell'art. 2233, comma 2, cod. civ.;
2) liquidare i compensi professionali maturati dal ricorrente nel procedimento penale di
cui in narrativa in misura di euro 1.197,33 più accessori di legge (valori medi per le fasi di
studio, dibattimentale e di discussione ridotti di 1/3), o in quella diversa misura che sarà
ritenuta conforme al dettato normativo ed ai principi costituzionali che tutelano il diritto
ad una retribuzione congrua, proporzionata e dignitosa, comunque non al di sotto
2 dell'inderogabile minimo di legge costituito dai valori medi ridotti del 50% e, quindi, in
misura non inferiore ad euro 898,00;
3) Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre a spese generali, iva e cpa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'avv. i è rivolto a questo Tribunale per chiedere la modifica del decreto Parte_1
di liquidazione del 16.1.2025, con il quale il Giudice di Pace di Trieste nel procedimento penale n. 833/17 RGNR, n. 205/20 RG GDP, liquidava i suoi compensi professionali, nella misura complessiva, di 399,00 euro, al netto della riduzione ex lege, oltre spese forfettarie, oneri fiscali e previdenziali.
2. Il ricorrente ha rappresentato di essere stato nominato difensore d'ufficio di CP_2
sottoposto ad indagini nell'ambito del procedimento penale n. 833/17 RGNR per il
[...]
reato cui all'art. 10 bis, D.Lgs. 286/1998, per aver fatto ingresso o essersi trattenuto nel territorio nazionale privo di documenti idonei all'ingresso o al soggiorno (cfr. doc. 2).
3. Nel corso dell'udienza del 15.6.2021 (cfr. doc. 3) il Giudice di Pace, dichiarata l'apertura del dibattimento e acquisita la documentazione prodotta dal Pubblico Ministero, ritenendo sufficientemente istruita la causa, invitava le parti alla discussione, pronunciando infine sentenza di condanna al pagamento di un'ammenda di 5.000,00 euro (cfr. doc.4).
4. Terminata la sua prestazione professionale, l'avv. attesa l'irreperibilità del CP_3
prevenuto sul territorio nazionale (cfr. doc. 5), ha depositato in data 07.01.2025 istanza di liquidazione dei propri onorari, quantificandoli in 1.440,00 euro, oltre accessori di legge
(cfr. doc. 6).
3 5. Con il provvedimento del 16.1.2025 (cfr. doc. 7), oggi opposto, il Giudice di Pace, come già
ricordato, liquidava al ricorrente la somma di 399,00 euro, senza, tra l'altro, indicare a che fase il compenso si riferisse.
6. Avverso tale provvedimento, notificato il 24.01.2025, l'avv. ha proposto Parte_2
tempestiva opposizione nelle corrette forme del rito semplificato di cognizione, ai sensi degli artt. 281-decies ss. c.p.c., 15 D.Lgs. 150/2011 e 170 d.p.r. 115/2022, lamentando una non corretta liquidazione del proprio compenso e rivendicando il diritto a vedersi riconoscere un compenso professionale nella misura di 1.197,33 euro, dopo la falcidia, oltre accessori di legge.
7. Il , ritualmente e tempestivamente notiziato della lite, non si è Controparte_1
costituito ed è stato dichiarato contumace all'udienza del 03.07.2025, all'esito della quale il giudice ha fissato il termine del 30.09.2025 per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
8. La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
9. Il riconoscimento di un compenso di soli 399,00 euro non appare congruo all'impegno – non meno che di media intensità e diligenza – ragionevolmente profuso dal difensore d'ufficio,
che, nominato difensore d'ufficio dell'imputato, esaminava i documenti del fascicolo di causa, presenziava all'udienza del 15.06.2021 e discuteva la causa.
10. Andrà sicuramente liquidata la fase di studio ai valori medi (378,00 euro).
11. Parimenti andrà liquidato il compenso pertinente alle altre due fasi richieste, quella istruttoria e/o dibattimentale (fase 3) e quella decisionale (fase 4): entrambe le fasi si sono evidentemente svolte, essendo il procedimento penale stato definito, all'esito di una udienza di discussione e mediante la pronuncia di una sentenza. Il relativo compenso però
4 sarà riconosciuto nel valore minimo attesa la modestia e semplicità del procedimento,
risoltosi in una sola udienza di breve durata (cfr. doc. 3).
12. Per la fase 3) si riconoscono 378,00 euro e per la fase 4) 331,00 euro.
13. Avuto riguardo all'attività svolta dal difensore, quindi, risulta giusto riconoscere al professionista, a titolo di compenso per la difesa d'ufficio, l'importo di 1.087,00 euro (=
378,00 + 378,00 + 331,00), che, operata la riduzione ex art. 106-bis del d.p.r. 115/2002,
diviene di 724,66 euro (= 1.087,00 x 2/3).
14. A modifica del provvedimento di liquidazione emesso il 16.1.2025 e notificato il 24.1.2025,
nel procedimento del Giudice di Pace di Trieste n. 833/17 RGNR, n. 205/20 RG GDP, si accerta il diritto dell'avv. al pagamento da parte dell'RA del compenso Parte_2
finale di 724,66 euro, oltre spese generali 15%, c.p.a. e i.v.a (come per legge). L'RA
viene conseguentemente condannato a pagare le somme suddette alla professionista ricorrente.
15. Le spese del presente procedimento, contumace il , seguono la Controparte_1
soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. n.
55/2014 (aggiornati al d.m. n. 147/2022), assumendo come base prudente il differenziale
(si tratta di 325,66 euro) fra il valore finale originariamente liquidato (399,00 euro) e quello in questa sede accertato di finale effettiva spettanza del professionista (724,66
euro), con valori minimi per tutte le fasi del giudizio, attesa la modestissima entità del valore disputato nonché considerate la natura documentale della causa e la semplicità dei temi trattati.
P.Q.M.
5 Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Francesco Saverio
Moscato, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così
provvede:
1) Accogliendo per quanto di ragione l'opposizione proposta dall'avv. Parte_2
avverso il decreto di liquidazione del 16.1.2025, notificato il 24.01.2025 nel procedimento del Giudice di Pace di Trieste n. n. 833/17 RGNR, n. 205/20 RG GDP, liquida a carico dell'RA in favore del ricorrente, quale compenso per l'attività professionale riguardante la difesa dell'indagato la somma finale, espressa al netto Controparte_2
della riduzione ex art. 106-bis T.U. Spese di Giustizia, di 724,66 euro, oltre 15% per spese generali, oltre CPA e IVA se dovuta;
2) condanna il a rifondere all'avv. le spese del Controparte_1 Parte_2
presente procedimento, che liquida in complessivi 332,00 euro, oltre rimb. forf. spese generali, c.p.a. e i.v.a. (come per legge).
Trieste, 12 novembre 2025
Il Giudice
dott. Francesco Saverio Moscato
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
in composizione monocratica, in persona della dott. Francesco Saverio Moscato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado, iscritta in data 19.02.2025 al n. 703/2025 di Ruolo
Generale, vertente t r a
Avv. nato a [...] il [...], con domicilio professionale a Parte_1
Trieste, via Timeus n. 4, (C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti C.F._1
RO VO (C.F. ) ed AL IC (C.F. C.F._2
) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Trieste, via C.F._3
CE ST n. 4, con pec Email_1
RICORRENTE
e
, (C.F. ), in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste,
piazza Dalmazia n. 3;
RESISTENTE (contumace)
1 avente ad oggetto: opposizione al decreto di liquidazione dei compensi.
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
(come da note scritte del 05.09.2025)
“In via istruttoria: acquisire se del caso il seguente fascicolo penale dalla Cancelleria
Penale del Giudice di Pace di Trieste n. 833/17 RGNR, n. 205/20 RG GDP, n. 211/22 Reg.
art. 117 T.U.S.G., datato e depositato il 16.1.2025, notificato il 24.1.2025, imputato
Controparte_2
Nel merito:
1) annullare e/o modificare il decreto allegato di liquidazione dei compensi al difensore,
impugnato nella presente sede, adottato nel sopra indicato procedimento penale del
Giudice di Pace di Trieste n. 833/17 RGNR, n. 205/20 RG GDP, n. 211/22 Reg. art. 117
T.U.S.G., datato e depositato il 16.1.2025, notificato il 24.1.2025, perché errato e per
violazione degli artt. 82 e 106 bis TU Spese di Giustizia, degli artt. 35 e 36 Cost, nonché
dell'art. 10, comma 1, Cost., nel correlato disposto con l'art. 5, lett. b, ultima parte, della
risoluzione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa sull'assistenza giudiziaria dd.
2.3.1978, nonché dell'art. 2233, comma 2, cod. civ.;
2) liquidare i compensi professionali maturati dal ricorrente nel procedimento penale di
cui in narrativa in misura di euro 1.197,33 più accessori di legge (valori medi per le fasi di
studio, dibattimentale e di discussione ridotti di 1/3), o in quella diversa misura che sarà
ritenuta conforme al dettato normativo ed ai principi costituzionali che tutelano il diritto
ad una retribuzione congrua, proporzionata e dignitosa, comunque non al di sotto
2 dell'inderogabile minimo di legge costituito dai valori medi ridotti del 50% e, quindi, in
misura non inferiore ad euro 898,00;
3) Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre a spese generali, iva e cpa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'avv. i è rivolto a questo Tribunale per chiedere la modifica del decreto Parte_1
di liquidazione del 16.1.2025, con il quale il Giudice di Pace di Trieste nel procedimento penale n. 833/17 RGNR, n. 205/20 RG GDP, liquidava i suoi compensi professionali, nella misura complessiva, di 399,00 euro, al netto della riduzione ex lege, oltre spese forfettarie, oneri fiscali e previdenziali.
2. Il ricorrente ha rappresentato di essere stato nominato difensore d'ufficio di CP_2
sottoposto ad indagini nell'ambito del procedimento penale n. 833/17 RGNR per il
[...]
reato cui all'art. 10 bis, D.Lgs. 286/1998, per aver fatto ingresso o essersi trattenuto nel territorio nazionale privo di documenti idonei all'ingresso o al soggiorno (cfr. doc. 2).
3. Nel corso dell'udienza del 15.6.2021 (cfr. doc. 3) il Giudice di Pace, dichiarata l'apertura del dibattimento e acquisita la documentazione prodotta dal Pubblico Ministero, ritenendo sufficientemente istruita la causa, invitava le parti alla discussione, pronunciando infine sentenza di condanna al pagamento di un'ammenda di 5.000,00 euro (cfr. doc.4).
4. Terminata la sua prestazione professionale, l'avv. attesa l'irreperibilità del CP_3
prevenuto sul territorio nazionale (cfr. doc. 5), ha depositato in data 07.01.2025 istanza di liquidazione dei propri onorari, quantificandoli in 1.440,00 euro, oltre accessori di legge
(cfr. doc. 6).
3 5. Con il provvedimento del 16.1.2025 (cfr. doc. 7), oggi opposto, il Giudice di Pace, come già
ricordato, liquidava al ricorrente la somma di 399,00 euro, senza, tra l'altro, indicare a che fase il compenso si riferisse.
6. Avverso tale provvedimento, notificato il 24.01.2025, l'avv. ha proposto Parte_2
tempestiva opposizione nelle corrette forme del rito semplificato di cognizione, ai sensi degli artt. 281-decies ss. c.p.c., 15 D.Lgs. 150/2011 e 170 d.p.r. 115/2022, lamentando una non corretta liquidazione del proprio compenso e rivendicando il diritto a vedersi riconoscere un compenso professionale nella misura di 1.197,33 euro, dopo la falcidia, oltre accessori di legge.
7. Il , ritualmente e tempestivamente notiziato della lite, non si è Controparte_1
costituito ed è stato dichiarato contumace all'udienza del 03.07.2025, all'esito della quale il giudice ha fissato il termine del 30.09.2025 per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
8. La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
9. Il riconoscimento di un compenso di soli 399,00 euro non appare congruo all'impegno – non meno che di media intensità e diligenza – ragionevolmente profuso dal difensore d'ufficio,
che, nominato difensore d'ufficio dell'imputato, esaminava i documenti del fascicolo di causa, presenziava all'udienza del 15.06.2021 e discuteva la causa.
10. Andrà sicuramente liquidata la fase di studio ai valori medi (378,00 euro).
11. Parimenti andrà liquidato il compenso pertinente alle altre due fasi richieste, quella istruttoria e/o dibattimentale (fase 3) e quella decisionale (fase 4): entrambe le fasi si sono evidentemente svolte, essendo il procedimento penale stato definito, all'esito di una udienza di discussione e mediante la pronuncia di una sentenza. Il relativo compenso però
4 sarà riconosciuto nel valore minimo attesa la modestia e semplicità del procedimento,
risoltosi in una sola udienza di breve durata (cfr. doc. 3).
12. Per la fase 3) si riconoscono 378,00 euro e per la fase 4) 331,00 euro.
13. Avuto riguardo all'attività svolta dal difensore, quindi, risulta giusto riconoscere al professionista, a titolo di compenso per la difesa d'ufficio, l'importo di 1.087,00 euro (=
378,00 + 378,00 + 331,00), che, operata la riduzione ex art. 106-bis del d.p.r. 115/2002,
diviene di 724,66 euro (= 1.087,00 x 2/3).
14. A modifica del provvedimento di liquidazione emesso il 16.1.2025 e notificato il 24.1.2025,
nel procedimento del Giudice di Pace di Trieste n. 833/17 RGNR, n. 205/20 RG GDP, si accerta il diritto dell'avv. al pagamento da parte dell'RA del compenso Parte_2
finale di 724,66 euro, oltre spese generali 15%, c.p.a. e i.v.a (come per legge). L'RA
viene conseguentemente condannato a pagare le somme suddette alla professionista ricorrente.
15. Le spese del presente procedimento, contumace il , seguono la Controparte_1
soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. n.
55/2014 (aggiornati al d.m. n. 147/2022), assumendo come base prudente il differenziale
(si tratta di 325,66 euro) fra il valore finale originariamente liquidato (399,00 euro) e quello in questa sede accertato di finale effettiva spettanza del professionista (724,66
euro), con valori minimi per tutte le fasi del giudizio, attesa la modestissima entità del valore disputato nonché considerate la natura documentale della causa e la semplicità dei temi trattati.
P.Q.M.
5 Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Francesco Saverio
Moscato, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così
provvede:
1) Accogliendo per quanto di ragione l'opposizione proposta dall'avv. Parte_2
avverso il decreto di liquidazione del 16.1.2025, notificato il 24.01.2025 nel procedimento del Giudice di Pace di Trieste n. n. 833/17 RGNR, n. 205/20 RG GDP, liquida a carico dell'RA in favore del ricorrente, quale compenso per l'attività professionale riguardante la difesa dell'indagato la somma finale, espressa al netto Controparte_2
della riduzione ex art. 106-bis T.U. Spese di Giustizia, di 724,66 euro, oltre 15% per spese generali, oltre CPA e IVA se dovuta;
2) condanna il a rifondere all'avv. le spese del Controparte_1 Parte_2
presente procedimento, che liquida in complessivi 332,00 euro, oltre rimb. forf. spese generali, c.p.a. e i.v.a. (come per legge).
Trieste, 12 novembre 2025
Il Giudice
dott. Francesco Saverio Moscato
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