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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 18/04/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI UDINE
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, Sezione I Civile, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott. Fabio Luongo Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. decidendo sul ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto a ruolo in data 24/01/2025 sub R.G. n.
870/2025 presentato congiuntamente da:
Parte_1 Parte_2 entrambi con il difensore avv. BRAVIN LETIZIA;
con l'intervento del P.M. in sede;
letti gli atti, sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
“- disporsi l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, che potranno Per_1 esercitare la responsabilità genitoriale separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione quando il figlio sarà presso di sé;
- disporsi il collocamento prevalente del figlio minore presso la residenza materna;
- assegnarsi la casa familiare, sita in via delle Querce n. 7 a Codroipo, alla signora;
Parte_1
- darsi atto che il signor ha già lasciato la casa familiare e reperito una diversa Parte_2 sistemazione abitativa;
- disporsi che il padre possa vedere il figlio liberamente quando vorrà, previo avviso telefonico Per_1 compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio e lavorativi della madre;
- disporsi che il padre possa tenere con sé due fine settimana al mese, in via alternata, dal Per_1 sabato pomeriggio fino alla domenica sera avendo cura di riportarlo presso l'abitazione materna;
- disporsi che nelle altre settimane il padre possa tenere con sé il martedì dal termine Per_1 dell'allenamento di calcio fino alle ore 22.00, avendo cura di riportarlo presso l'abitazione materna;
- disporsi che durante il periodo estivo i genitori possano tenere con sé per due settimane Per_1 anche non consecutive, da indicarsi entro il mese di maggio di ogni anno;
- disporsi che durante le vacanze natalizie i genitori possano tenere con sé in via alternata, Per_1 dal 23 al 31 dicembre e dal 01 al 6 gennaio. Il giorno di Natale lo trascorrerà con il padre e il Per_1 giorno di Santo Stefano con la madre;
1 - disporsi che durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, possa trascorrere con il padre il Per_1 giorno di Pasqua e con la madre il giorno del Lunedì dell'Angelo; per le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
- porsi a carico del signor un assegno a titolo di concorso al mantenimento del figlio Parte_2
pari a euro 380,00, da versarsi entro il giorno 12 (dodici) di ogni mese in favore della signora Per_1
alle coordinate IBAN già note. Tale assegno verrà rivalutato annualmente secondo Parte_1
l'indice ISTAT.;
- porsi a carico di entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, il pagamento delle spese straordinarie per il figlio individuate come da nota dell'Osservatorio Nazionale sul diritto di Per_1 famiglia - sezione di Udine - del 28/08/2015, che le parti dichiarano di conoscere;
- darsi atto che l'Assegno Unico per il figlio minore verrà ripartito al 50% tra le parti.
- Nulla per le spese.” pronuncia la seguente
SENTENZA
Dalla relazione sentimentale tra le parti è nato , il [...], riconosciuto da entrambi i Per_1 genitori, i quali hanno chiesto col ricorso in epigrafe – premesso che la loro relazione sentimentale
è cessata – che il Tribunale adotti le necessarie statuizioni in ordine all'affidamento del minore, alla sua collocazione e al suo mantenimento, in maniera conforme agli accordi tra loro intervenuti.
Il Collegio non ravvisa motivi ostativi all'accoglimento del ricorso, ritenendo le pattuizioni delle parti conformi agli interessi morali e materiali del minore.
P.Q.M.
accoglie il ricorso presentato da e e, per l'effetto, così Parte_1 Parte_2 provvede:
- dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, che potranno Per_1 esercitare la responsabilità genitoriale separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione quando il figlio sarà presso di sé;
- dà atto che il figlio minore avrà collocamento prevalente presso la residenza materna;
- assegna la casa familiare, sita in via delle Querce n. 7 a Codroipo, alla signora;
Parte_1
- dà atto che il signor ha già lasciato la casa familiare e reperito una diversa Parte_2 sistemazione abitativa;
- dispone che il padre veda il figlio liberamente quando voglia, previo avviso telefonico Per_1 compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio e lavorativi della madre;
- dispone che il padre tenga con sé due fine settimana al mese, in via alternata, dal sabato Per_1 pomeriggio fino alla domenica sera avendo cura di riportarlo presso l'abitazione materna;
- dispone che nelle altre settimane il padre tenga con sé il martedì dal termine Per_1 dell'allenamento di calcio fino alle ore 22.00, avendo cura di riportarlo presso l'abitazione materna;
2 - dispone che durante il periodo estivo i genitori tengano con sé per due settimane anche Per_1 non consecutive, da indicarsi entro il mese di maggio di ogni anno;
- dispone che durante le vacanze natalizie i genitori tengano con sé in via alternata, dal 23 Per_1 al 31 dicembre e dal 01 al 6 gennaio. Il giorno di Natale lo trascorrerà con il padre e il giorno Per_1 di Santo Stefano con la madre;
- dispone che durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, trascorra con il padre il giorno di Per_1
Pasqua e con la madre il giorno del Lunedì dell'Angelo; per le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
- dispone che il signor versi un assegno a titolo di concorso al mantenimento del Parte_2 figlio pari a euro 380,00, entro il giorno 12 (dodici) di ogni mese, in favore della signora Per_1
alle coordinate IBAN già note. Tale assegno verrà rivalutato annualmente secondo Parte_1
l'indice ISTAT;
- pone a carico di entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, il pagamento delle spese straordinarie per il figlio individuate come da nota dell'Osservatorio Nazionale sul diritto di Per_1 famiglia - sezione di Udine - del 28/08/2015, che le parti dichiarano di conoscere;
- dà atto che l'Assegno Unico per il figlio minore verrà ripartito al 50% tra le parti.
Nulla per le spese.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 11/04/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Elisabetta Sartor dott.ssa Annamaria Antonini
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TRIBUNALE DI UDINE
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, Sezione I Civile, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott. Fabio Luongo Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. decidendo sul ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto a ruolo in data 24/01/2025 sub R.G. n.
870/2025 presentato congiuntamente da:
Parte_1 Parte_2 entrambi con il difensore avv. BRAVIN LETIZIA;
con l'intervento del P.M. in sede;
letti gli atti, sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
“- disporsi l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, che potranno Per_1 esercitare la responsabilità genitoriale separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione quando il figlio sarà presso di sé;
- disporsi il collocamento prevalente del figlio minore presso la residenza materna;
- assegnarsi la casa familiare, sita in via delle Querce n. 7 a Codroipo, alla signora;
Parte_1
- darsi atto che il signor ha già lasciato la casa familiare e reperito una diversa Parte_2 sistemazione abitativa;
- disporsi che il padre possa vedere il figlio liberamente quando vorrà, previo avviso telefonico Per_1 compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio e lavorativi della madre;
- disporsi che il padre possa tenere con sé due fine settimana al mese, in via alternata, dal Per_1 sabato pomeriggio fino alla domenica sera avendo cura di riportarlo presso l'abitazione materna;
- disporsi che nelle altre settimane il padre possa tenere con sé il martedì dal termine Per_1 dell'allenamento di calcio fino alle ore 22.00, avendo cura di riportarlo presso l'abitazione materna;
- disporsi che durante il periodo estivo i genitori possano tenere con sé per due settimane Per_1 anche non consecutive, da indicarsi entro il mese di maggio di ogni anno;
- disporsi che durante le vacanze natalizie i genitori possano tenere con sé in via alternata, Per_1 dal 23 al 31 dicembre e dal 01 al 6 gennaio. Il giorno di Natale lo trascorrerà con il padre e il Per_1 giorno di Santo Stefano con la madre;
1 - disporsi che durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, possa trascorrere con il padre il Per_1 giorno di Pasqua e con la madre il giorno del Lunedì dell'Angelo; per le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
- porsi a carico del signor un assegno a titolo di concorso al mantenimento del figlio Parte_2
pari a euro 380,00, da versarsi entro il giorno 12 (dodici) di ogni mese in favore della signora Per_1
alle coordinate IBAN già note. Tale assegno verrà rivalutato annualmente secondo Parte_1
l'indice ISTAT.;
- porsi a carico di entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, il pagamento delle spese straordinarie per il figlio individuate come da nota dell'Osservatorio Nazionale sul diritto di Per_1 famiglia - sezione di Udine - del 28/08/2015, che le parti dichiarano di conoscere;
- darsi atto che l'Assegno Unico per il figlio minore verrà ripartito al 50% tra le parti.
- Nulla per le spese.” pronuncia la seguente
SENTENZA
Dalla relazione sentimentale tra le parti è nato , il [...], riconosciuto da entrambi i Per_1 genitori, i quali hanno chiesto col ricorso in epigrafe – premesso che la loro relazione sentimentale
è cessata – che il Tribunale adotti le necessarie statuizioni in ordine all'affidamento del minore, alla sua collocazione e al suo mantenimento, in maniera conforme agli accordi tra loro intervenuti.
Il Collegio non ravvisa motivi ostativi all'accoglimento del ricorso, ritenendo le pattuizioni delle parti conformi agli interessi morali e materiali del minore.
P.Q.M.
accoglie il ricorso presentato da e e, per l'effetto, così Parte_1 Parte_2 provvede:
- dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, che potranno Per_1 esercitare la responsabilità genitoriale separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione quando il figlio sarà presso di sé;
- dà atto che il figlio minore avrà collocamento prevalente presso la residenza materna;
- assegna la casa familiare, sita in via delle Querce n. 7 a Codroipo, alla signora;
Parte_1
- dà atto che il signor ha già lasciato la casa familiare e reperito una diversa Parte_2 sistemazione abitativa;
- dispone che il padre veda il figlio liberamente quando voglia, previo avviso telefonico Per_1 compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio e lavorativi della madre;
- dispone che il padre tenga con sé due fine settimana al mese, in via alternata, dal sabato Per_1 pomeriggio fino alla domenica sera avendo cura di riportarlo presso l'abitazione materna;
- dispone che nelle altre settimane il padre tenga con sé il martedì dal termine Per_1 dell'allenamento di calcio fino alle ore 22.00, avendo cura di riportarlo presso l'abitazione materna;
2 - dispone che durante il periodo estivo i genitori tengano con sé per due settimane anche Per_1 non consecutive, da indicarsi entro il mese di maggio di ogni anno;
- dispone che durante le vacanze natalizie i genitori tengano con sé in via alternata, dal 23 Per_1 al 31 dicembre e dal 01 al 6 gennaio. Il giorno di Natale lo trascorrerà con il padre e il giorno Per_1 di Santo Stefano con la madre;
- dispone che durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, trascorra con il padre il giorno di Per_1
Pasqua e con la madre il giorno del Lunedì dell'Angelo; per le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
- dispone che il signor versi un assegno a titolo di concorso al mantenimento del Parte_2 figlio pari a euro 380,00, entro il giorno 12 (dodici) di ogni mese, in favore della signora Per_1
alle coordinate IBAN già note. Tale assegno verrà rivalutato annualmente secondo Parte_1
l'indice ISTAT;
- pone a carico di entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, il pagamento delle spese straordinarie per il figlio individuate come da nota dell'Osservatorio Nazionale sul diritto di Per_1 famiglia - sezione di Udine - del 28/08/2015, che le parti dichiarano di conoscere;
- dà atto che l'Assegno Unico per il figlio minore verrà ripartito al 50% tra le parti.
Nulla per le spese.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 11/04/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Elisabetta Sartor dott.ssa Annamaria Antonini
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