TRIB
Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 06/06/2025, n. 1020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1020 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Beatrice Magaro' Presidente-Relatore
dott. Maria Assunta Pacelli Giudice
dott. Alessandro Caronia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2471/2022 vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. TE C.F._1
Raffaele Meles, presso il cui studio in Cariati alla via P.Nenni n.18, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
(C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Francesca Console, presso il cui studio in Corigliano-Rossano, viale Luca de
Rosis n.17, è elettivamente domiciliata
RESISTENTE E
Con la partecipazione del Curatore Speciale del minore Avv. LILIA CIANFRONE con domicilio presso il proprio studio in Corigliano Rossano (CS), alla Via dei Normanni n.298
Intervenuto
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.I fatti di causa
Con ricorso depositato in data 28.10.2022, , premesso di aver contratto TE
matrimonio concordatario con in Cariati in data 21.11.2019 e Controparte_2 che dalla convivenza che precedeva l'unione matrimoniale nasceva il Persona_1
03.02.2015; deduceva che l'affectio coniugalis era venuta meno a causa delle ripetute aggressioni fisiche e verbali subite dalla moglie;
che tali condotte ultimamente erano incrementate a causa dell'eccessivo abuso di alcol e sostanze stupefacenti della;
CP_1
che anche il figlio , senza alcuna motivazione, era vittima delle aggressioni fisiche R_
della madre;
che per motivi di lavoro, dal Luglio 2022, era costretto ad allontanarsi da casa per due/tre giorni consecutivi a settimana;
che il 30.09.2022, la moglie aveva abbandonato la casa coniugale. A tal riguardo, riferiva di essere a conoscenza che, durante i suoi periodi di assenza dal lavoro, la moglie si recava presso l'abitazione di
, con cui aveva intrapreso una relazione extraconiugale;
che Parte_2 quest'ultimo, sottoposto agli arresti domiciliari per il reato di maltrattamenti, in più occasioni, sia telefonicamente che di persona, lo aveva minacciato;
di aver frequentato in passato il consumatore di sostanze stupefacenti- ma di aver interrotto i Parte_2
contatti e presentato querela nei suoi confronti quando questi pretendeva che anche lui ne facesse uso;
che dopo l'ultima minaccia subita dal il 01.10.2022 si era recato a Parte_2 casa di quest'ultimo per prelevare il figlio, senza però riuscirci a causa della resistenza opposta dalla moglie e dal nuovo compagno;
che, una settimana dopo tale evento, il figlio , era fuggito da quella casa per ricongiungersi con lui;
che successivamente il figlio R_ si era sentito male ed era stato costretto a recarsi all'ospedale Bambino Gesù di Roma, il tutto nel totale disinteresse della madre, più volte contatta invano;
di aver appreso dal figlio che, durante la settimana trascorsa con la madre e il nuovo compagno, questi facevano uso continuo di alcol e sostanze stupefacenti, si divertivano a maltrattarlo, lo lasciavano spesso solo, anche fuori di casa, e che, addirittura una notte, mentre dormiva, gli avevano infilato uno spinello in bocca. Aggiungeva, inoltre di essere in possesso delle videoregistrazioni delle dichiarazioni del figlio e che tali episodi avevano provocato nel minore un costante stato di ansia e paura, al punto da indurlo a rifiutare ogni contatto con la madre.
Tanto premesso, chiedeva all' adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“a) separazione giudiziale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separatamente e la declaratoria che tale provvedimento è addebitabile alla , b) disporre in via CP_1 esclusiva l'affidamento del minore al di lui padre;
c) condannare la TE
alle spese e competenze di lite.” CP_1
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva , la quale Controparte_1
non opponendosi alla domanda di separazione, rappresentava di non aver mai tenuto atteggiamenti aggressivi né verbali né fisici nei confronti del marito e né tantomeno nei confronti del figlio, ; di non fare uso e/o abuso di alcol e sostanze stupefacenti;
di R_ non avere in nessun'occasione abbondonato il minore;
di non aver intrapreso nessuna relazione extraconiugale. Aggiungeva che la fine del rapporto coniugale era dipesa dall'atteggiamento prevaricatore ed aggressivo tenuto dal nei suoi confronti;
che Pt_1
per via di tali atteggiamenti, in più occasioni, si era allontanata da Cariati per far ritorno a
Castrovillari, presso la residenza dei suoi nonni, portando sempre con sé il figlio;
che più volte, il le aveva detto che se lo avesse lasciato non le avrebbe più fatto vedere il Pt_1
bambino; che a fine settembre 2022, stanca della condotta maltrattante, aggressiva e minacciosa del marito, trovava, ancora una volta, “rifugio” presso l'abitazione dei suoi nonni;
che dopo tale evento, il marito si recava a Castrovillari per fare visita a , R_
prelevandolo e poi riaccompagnandolo come da accordi;
che, tuttavia, il 09.10.2022, il marito non aveva riportato il figlio presso l'abitazione dei bis-nonni materni, come accordato il 07.10.2024, ma l'aveva chiamata minacciandola, dicendo che, se non fosse tornata con lui, l'avrebbe uccisa o le avrebbe impedito di rivedere il figlio;
che da quel giorno il marito non gli consentiva più di vedere il figlio;
che per tali ragioni aveva presentato denuncia ai Carabinieri di Castrovillari il 10.10.2022 integrata in data
14/10/2022 presso la medesima Stazione dei Carabinieri, e confluita nella successiva querela sporta contro il presso il Commissariato di Polizia di Corigliano-Rossano Pt_1
in data 23/12/2022, per il reato di sottrazione di persone incapaci, sequestro di persona, violenza privata, maltrattamenti in famiglia e atti persecutori;
che successivamente, durante gli sporadici contatti telefonici con il figlio, quest'ultimo le si rivolgeva con espressioni offensive, denigratorie e minacciose, le stesse utilizzate da sempre dal padre nei suoi confronti;
che il coniuge aveva intrapreso una convivenza con una nuova compagna. Infine, rappresentava che da quando il figlio viveva con il padre aveva potuto constatare dal registro elettronico scolastico, di cui aveva l'accesso, le molteplici assenze ed uscite anticipate del minore oltre a un radicale peggioramento del suo andamento scolastico;
che tali circostanze erano state confermate anche dalle maestre di , R_ alle quali preoccupata si era rivolta, oltre che dalla Nota informativa dell'istituto scolastico frequentato dal minore datata 13.01.2023. Pertanto, concludeva sottolineando come la censurabile condotta messa in atto dal , finalizzata a denigrare la figura materna, Pt_1
arrecasse un incommensurabile pregiudizio al minore.
Quanto alla situazione patrimoniale dichiarava di non godere di alcuna fonte di reddito, essendosi sempre e solo presa cura del figlio, mentre il marito svolgeva l'attività di pescatore ed altri lavori saltuari non dichiarati.
Ciò posto, , chiedeva all'intestato Tribunale la pronuncia della Controparte_1 separazione personale alle seguenti condizioni: “ 1) Dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi 2) Disporre l'affidamento esclusivo del minore in favore della sig.ra R_
, con collocazione stabile presso di lei;
3) Assegnare alla sig.ra Controparte_1
la casa familiare, sita in Cariati alla via Traversa I, Nazionale n°3, Controparte_1
completa di tutti gli arredi, che ivi coabiterà con il figlio;
4) Porre a carico del sig. R_
il versamento di un assegno di mantenimento in favore della sig.ra TE
, d'importo non inferiore ad € 300,00; 5) Porre a carico del sig. Controparte_1
il versamento di un assegno mensile di mantenimento, a titolo di TE contributo per il mantenimento del minore , d'importo non inferiore ad € 400,00 R_
ovvero la diversa somma che verrà ritenuta di ragione e giustizia;
6) Con vittoria di spese
e competenze di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”. A seguito dell'udienza presidenziale, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
27.06.2023, con ordinanza del 30.06.2023, il Presidente si pronunciava nei seguenti termini: “Dispone l'affido esclusivo del minore a;
Dispone, al fine di TE
consentire alla madre di mantenere contatti diretti e periodici con il minore, che il minore incontri la madre, in forma protetta, in costante presenza dell'assistente sociale presso i locali del consultorio familiare Asp Cariati una volta a settimana secondo il calendario che sarà predisposto dall'organo delegato;
dispone che corrisponda Controparte_1 un assegno mensile di € 200 quale contributo per il mantenimento del figlio minore, da versare entro la prima decade di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo indici
Istat; L'assegno è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore, quali, a titolo esemplificativo, le spese per : il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco. dispone che il predetto genitore concorra al 50 % delle spese straordinarie, mediche, scolastiche e ludiche, ) ed in particolare: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli”.
Il giudizio proseguiva nel merito davanti al Giudice Istruttore, il quale con ordinanza del
16.11.23, nominava l'avv. Lilia Cianfrone del foro di Castrovillari curatore speciale del minore . Persona_1
Con comparsa di costituzione nell'interesse del minore, del 08.03.24, si costitutiva il curatore speciale, il quale dichiarava che, a causa del trasferimento di a San R_
Severo in Puglia, non era riuscita ad ascoltare il minore, così come previsto dall'art. 473 bis 8, terzo comma, c.p.c. e 315 bis, terzo comma, c.c.; che da informazioni comunque assunte, il minore aveva vissuto di buon grado il trasferimento in Puglia e la sistemazione presso l'abitazione che il padre condivide con la nuova compagna ID Palumbo;
che pur essendo minore di anni 9, il piccolo appare capace di discernimento e di R_ mantenere “comportamenti positivi”.
All'udienza del 04.06.25, a seguito dell'espletamento del tentativo di conciliazione, svoltosi efficacemente grazie all'encomiabile atteggiamento collaborativo delle parti e dei difensori le parti concordavano sulle seguenti condizioni:
1. Affido esclusivo del minore e collocamento presso il padre;
2. La madre potrà vederlo una volta a settimana presso i Servizi sociali di Cariati, i quali continueranno l'attività di supporto e monitoraggio del nucleo familiare, in modo da favorire il recupero del rapporto madre-figlio.
3. La madre verserà la somma di € 150,00 a titolo di mantenimento del figlio. 2. La domanda di separazione giudiziale è fondata.
Per costante orientamento giurisprudenziale, le cause che determinano l'impossibilità della prosecuzione della convivenza non si rinvengono, di regola in singoli, specifici e ben definiti fatti o episodi, dovendosi invece, il più delle volte, valutare il comportamento dei coniugi nei loro reciproci e quotidiani rapporti (cfr. Cass.Civ.30 gennaio 1998 n.961).
Invero, in tema di separazione personale dei coniugi, la condizione di intollerabilità della convivenza deve essere intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, che sia verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno, al ricorrere di tali evenienze, quel principio del consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale (cfr. Cass. Civ. 16698/20).
Nel caso di specie deve ritenersi ormai venuta meno l'affectio coniugalis e la communio omnis vitae, attesa la volontà delle parti di addivenire alla separazione, nonché le reciproche accuse mosse dalle stesse in ordine al fallimento del rapporto coniugale.
Conseguentemente, in accoglimento della richiesta concorde delle parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale senza addebito, essendo implicita la rinuncia a tale domanda, alle condizioni concordemente stabilite dalle parti che appaiono congrue e conformi agli interessi delle parti e della prole.
Invero, il rifiuto categorico della figura materna manifestato dal minore in sede di audizione, le gravi accuse mosse da quest'ultimo nei confronti della madre, nonché le difficoltà nella relazione madre/figlio di cui danno atto anche i Servizi Sociali di Cariati, che hanno seguito e monitorato il nucleo familiare, giustificano, allo stato, l'affido esclusivo del minore al padre, con collocamento presso l'abitazione dello stesso, nonché la necessità che gli incontri si svolgano presso la sede dei Servizi Sociali, i quali continueranno nell'attività di supporto al nucleo familiare al fine di favorire il recupero del rapporto madre/figlio.
Spese compensate in ragione del comportamento processuale delle parti e dell'intervenuto accordo. 4.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - definitivamente pronunciando- ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa - così provvede:
-Dichiara la separazione personale dei coniugi e TE [...]
, i quali hanno contratto matrimonio nel Comune di CARIATI in data CP_1
21.11.19 (atto n.6, parte I serie 1, anno 2019);
-Dispone l'affido esclusivo del figlio minore al padre, con collocamento prevalente presso l'abitazione paterna e facoltà della madre di vederlo una volta a settimana presso la sede dei Servizi Sociali di Cariati, secondo un calendario dai medesimi predisposto;
Dispone l'obbligo per di versare, a titolo di mantenimento in Controparte_1 favore del figlio minore, la somma di € 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
- DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Castrovillari il 06.06.25
Il Presidente
Dott.ssa Beatrice Magarò