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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/01/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 7150/2023 avente ad oggetto infortunio sul lavoro
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Rosaria Anna Borzì, d'intesa con l'avv. Stefania Salamone, ed elettivamente domiciliato in Paternò, via E. Bellia n.35, giusta procura in atti telematici
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
, in persona ex lege del per la Sicilia pro
[...] Controparte_2 tempore, p.iva n. rappresentato e difeso dall'avv. Concetto Origlio, ed P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso l'Ufficio dell'Ente, sito in Catania via Cifali n.76/A, come da procura in atti
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 26.06.2023, in sintesi, ha Parte_1
esposto:
Pagina 1 - che giorno 27.11.2011, mentre espleta le mansioni di custode alle dipendenze dell'azienda agricola “La NA , essendosi introdotto illegalmente un terzo nella Controparte_3
sede della società agricola, nel tentativo di inseguirlo per identificarlo, è caduto su una lastra di vetro e ferendosi gravemente è stato trasportato presso il P.S. di Paternò e da lì trasferito all'Ospedale Cannizzaro di Catania, presso il quale è stato operato al polso destro e poi costretto ad osservare un lungo periodo di inabilità assoluta;
- che, accertata la sussistenza di un grado di inabilità pari al 50%, nel mese di febbraio 2012 la sede di Catania gli ha comunicato di aver costituito in suo favore una rendita vitalizia, CP_1
consegnandogli anche un documento relativo all'autorizzazione a fregiarsi del distintivo d'onore per mutilati e invalidi del lavoro;
- che nel mese di aprile 2022 l' gli ha comunicato che “dall'accertamento medico CP_1 legale espletato in sede di revisione (…) conclusosi il 13/04/2022 (…) la menomazione accertata per il caso attuale è: deficit d'innervazione motoria e sensitiva per i distretti di pertinenza del n. mediano alla mano dx del 25% rispetto alla totale;
deficit d'innervazione motoria e sensitiva per i distretti di per (…) 23%”;
- che in data 26.05.2022 lo stesso si è sottoposto all'esecuzione dell'esame E.M.G. arti superiori, all'esito della quale è rimasta confermata la grave menomazione superiore al 50% di inabilità dello stesso, sicché ha delegato il dott. a presentare opposizione alla citata CP_4 determinazione dell' ; CP_1
- che ad ottobre 2022 è stato sottoposto a visita medica collegiale, all'esito della quale la
Commissione medica è stata “… concord(e) nel sottoporre a visita specialistica neurologica in sede l'assicurato; poi definizione sugli atti (…) destrimane Arto sup. dx: cicatrice cutanea chirurgica faccia dorsale e volare del polso irregolare normocromica dolorabile alla digitopressione;
plus perimetrico 1 cm, lieve ipotrofia eminenza tenar;
non ipotrofia eminenza ipotenar;
movimentazione del polso ridotta di circa ½; formazioni di pugno non completa;
ipovalida l'opposizione con dito pollice e dito indice, non consentita con altre dita lunghe, atteggiamento in abduzione non riducibile del dito mignolo (…)”;
- che, ad aprile 2022, lo stesso è stato sottoposto ad ulteriore visita collegiale, all'esito della quale è stata “(…) conferma(ta) la valutazione espressa in precedenza tenuto conto delle risultanze delle indagini diagnostico strumentali e della consulenza specialistica neurologica;
il medico di parte e di parere discorde (…) destrimane Arto sup. dx: cicatrice cutanea chirurgica faccia dorsale e volare del polso irregolare normocromica dolorabile alla digitopressione;
plus perimetrico 1 cm, lieve ipotrofia eminenza tenar;
non ipotrofia eminenza ipotenar;
movimentazione del polso ridotta di circa ½; formazione di pugno non completa;
Pagina 2 ipovalida l'opposizione con dito pollice e dito indice, non consentita con altre dita lunghe, atteggiamento in abduzione non riconducibile del dito mignolo (…) Riferisce ipoestesia e limitazione nei movimenti della mano: all'E.O.N. ipostenia dei muscoli interossei, del muscolo abduttore del V dito e del muscolo abduttore del pollice a dx;
limitazione dei movimenti di flessione delle dita mano dx;
Tinnel e Phalen negativi;
lieve ipotrofia eminenza tenar;
non ipotrofia eminenza ipotenar e PID dx (…)” ;
Su tali premesse, parte ricorrente ha ricostruito i presupposti legittimanti l'attribuzione della rendita vitalizia e, dopo essersi soffermato ad esaminare il nesso di causalità tra il sinistro occorso e le lesioni riportate, ha argomentato in merito all'illegittimità della riduzione della percentuale della menomazione riconosciuta e alla spettanza della rivalutazione annuale delle prestazioni economiche, chiedendo espressamente di “1) accertare e dichiarare che … a seguito degli eventi descritti in ricorso, ha diritto al riconoscimento dell'infortunio sul lavoro;
2) accertare e dichiarare che … ha diritto alla rendita e/o all'indennizzo da parte dell' CP_1
per i danni subiti dalla data della domanda amministrativa e/o dalla diversa data risultante di giustizia, nella misura da stabilirsi anche a mezzo C.T.U. che sin da adesso si richiede;
3)
Condannare l' … al riconoscimento in (suo) favore … dei benefici economici dipendenti CP_1
e/o connessi al riconoscimento dell'infortunio sul lavoro ed alla rendita e/o all'indennizzo per il danno biologico subito, a norma di legge, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo nonché al pagamento della rendita vitalizia dalla data della domanda amministrativa e/o dalla diversa data risultante di giustizia”.
Incardinato il contraddittorio con l' , quest'ultimo si è ritualmente costituito in data CP_1
29.02.2024, depositando nel fascicolo telematico memoria difensiva con la quale, in breve, ha assunto:
- che dagli esami clinici e strumentali eseguiti dall' è emerso in capo al ricorrente un CP_5
evidente miglioramento clinico e funzionale che ha comportato la riduzione della precedente valutazione della inabilità al lavoro in misura pari al 23%, con conseguente riduzione della rendita;
- che la valutazione pretesa da controparte non è documentata da alcun referto clinico o specialistico che valga a contraddire l'esito degli esami effettuati presso il centro medico legale della Sede di Catania. CP_1
Sulla scorta di tali deduzioni, l' resistente ha chiesto il rigetto delle pretese di cui al CP_5
ricorso, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
La presente controversia è stata istruita mediante l'acquisizione di prove documentali e con l'espletamento di una consulenza d'ufficio medico legale;
quindi, all'udienza dell'8.01.2025
Pagina 3 sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo il disposto dell'art. 127 ter c.p.c., trattenuta in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla norma codicistica da ultimo richiamata.
_________________________
In via preliminare, va osservato che non vi è alcuna contestazione da parte dell' circa CP_1
la sussistenza del rapporto assicurativo e la riconducibilità dell'evento lesivo per cui è causa all'area degli infortuni sul lavoro, atteso che il predetto , nel difendersi nel merito, ha CP_5
contestato la risarcibilità di postumi residui nella misura pretesa dal ricorrente.
L'art. 13 del d.lgs. 23.02.2000 n.38, rubricato “danno biologico”, al comma I, “In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, … definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato”.
La stessa norma inoltre determina per i danni conseguenti ad infortunio sul lavoro o a malattie professionali, i criteri di erogazione dell'indennizzo in ragione del grado delle lesioni all'integrità psicofisica, parametrabile su specifiche tabelle c.d. "delle menomazioni" e "dei coefficienti" per come regolato dalle seguenti disposizione:
“a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico- relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 % ed inferiore al
16% è erogato in capitale dal 16% è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita
"tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'art. 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16% danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita
"tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal
Pagina 4 testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'art. 74 del testo unico”.
Per quanto non previsto nel richiamato art. 13, “si applica la normativa del testo unico, in quanto compatibile” (v. comma 11 art. 13 d.lgs. n.38/2000).
Nella fattispecie concreta, va osservato che con provvedimento del 28.04.2022 l'ente resistente ha comunicato al ricorrente che “la menomazione accertata … “deficit di innervazione, motoria e sensitiva, per i distretti di pertinenza del n. mediano alla mano dx del
25% rispetto alla totale, deficit di innervazione, motoria e sensitiva, per i distretti di Pe.
Grado:023%”, per cui ha ritenuto che “i postumi sono migliorati e il grado di menomazione risulta diminuito rispetto al precedente valore 0,7. La rendita sarà quindi diminuita a decorrere dal 1/04/2022”.
Con ordinanza del 14.04.2024 è stata disposta la nomina di un consulente d'ufficio al fine di stabilire se sussiste a carico del ricorrente un danno biologico rilevante sul piano medico legale causalmente riconducibile all'incidente per come prospettato in ricorso ed altresì per valutare la menomazione dell'integrità psico-fisica occorsa allo stesso nonché il grado e gli eventuali conseguenti esiti di carattere permanente residuati a suo carico.
Aderendo al mandato conferito, il CTU, dopo aver esaminato la documentazione versata in atti e ricostruito l'anamnesi familiare, fisiologica, patologica e lavorativa di , Parte_1 ha sottoposto quest'ultimo ad esame obiettivo accertando, tra l'altro, a carico del polso e della mano destra che trattasi di “Soggetto destrimane. Lieve alterazione del normale profilo anatomico con ipomiotrofia diffusa a carico dell'avambraccio rispetto i punti di repere controlaterali. Atteggiamento in flessione e abduzione non riducibile a carico del dito mignolo.
Presente esito cicatriziale in regione volare e dorsale del polso, a decorso irregolare, ipercromica, dolenti alla digitopressione e non aderenti ai piani sottostanti.
Riduzione della sensibilità a carico del polso-mano destra. I movimenti articolari di flesso- estensione e di flessione radiale e ulnare a carico del polso risultano globalmente limitati di
1/3 e riferiti dolenti.
I movimenti articolari a carico della metacarpo-falangea ed IFP ed IFD delle dita risultano globalmente limitati ed ipovalidi.
Pinza pollice-indice ipovalida, non eseguibile con indice, medio, anulare mignolo.
Formazione del pugno appena accennata. Marcato deficit di forza”.
Alla luce delle risultanze istruttorie complessivamente acquisite, il CTU ha diagnosticato che il periziato presenta “Esiti di trauma contusivo lacerativo del polso destro con lesione dei
Pagina 5 tendini flessori superficiali e profondi, del flessore lungo, dei flessori radiali ed ulnari del carpo, lesione dell'arteria ulnare e radiale e lesione dei nervi ulnare e mediano e lesione del
TFU trattate chirurgicamente”.
Muovendo dall'accurata disamina della vicenda clinica e dei presupposti giuridici per il riconoscimento del danno biologico a seguito di un infortunio sul lavoro o malattia CP_1
professionale unitamente alle emergenze della Tabella delle menomazioni, dopo aver sottolineato che “Tale tabella, si basa su criteri indipendenti dal reddito del lavoratore, crescenti in funzione della gravità della menomazione per cui più è grave la lesione e maggiore
è il danno biologico, variabile in funzione dell'età e cioè più il lavoratore è anziano e minore è
l'indennizzo e in base al sesso in quanto tiene conto della maggiore speranza di vita delle donne ed è uguale per tutti i settori lavorativi”, il consulente d'ufficio ha osservato che “Il ricorrente in data 27.11.2011 si trovava all'interno del luogo di lavoro, quando improvvisamente si introduceva un terzo nella sede della società e nel tentativo di inseguirlo per identificarlo, lo stesso perdeva l'equilibrio e rovinava al suolo su una lastra di vetro che gli procurava un trauma contusivo lacerativo al polso destro;
prontamente soccorso veniva accompagnata presso il PS del dell' di Catania, ove posta diagnosi di Controparte_6
“Ferita complessa del polso destro, ferita da taglio del polso sinistro” e veniva ricoverato presso l'UOC dello stesso nosocomio, ove nel corso della degenza veniva Controparte_7
sottoposto ad intervento chirurgico di tenorrafia dei tendini flessori superficiali e profondi del flessore lungo e dei flessori radiali ed ulnari del carpo, microarterioraffia dell'arteria ulnare e radiale e microraffia dei nervi ulnare e mediano e tenorrafia del TFU;
seguivano accertamenti clinici e strumentali e nel febbraio 2012 la sede di Catania accertava un grado di CP_1 inabilità in misura pari al 50%; A distanza di oltre 10 anni e nello specifico nell'Aprile 2022 il ricorrente veniva sottoposto eseguiva, in sede di revisione, accertamento medico legale al termine del quale veniva riconosciuta un grado di inabilità in misura pari al 23%.
Tale giudizio si presta ad essere riformato atteso che … utilizza(ndo) le … voci tabellari delle tabelle del danno biologico permanente dell'assicurazione sociale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (D. M. 12 luglio 2000) in riferimento alle menomazioni riconosciute e certificate, anche secondo criterio di analogia:
➢ Cod. 36 - Cicatrici cutanee, non interessanti il volto ed il collo, distrofiche, discromiche
5%;
➢ Cod. 162 – Paralisi totale del nervo mediano, a seconda del lato e della fase (irritativa, deficitaria, paralitica) – bassa – Fino a 35%;
Pagina 6 ➢ Cod. 164 - Paralisi totale del nervo ulnare, a seconda del lato e del livello – Fino a 25%;
➢ Cod. 261 - Anchilosi del pollice (metacarpofalangea e interfalangea) in posizione favorevole – d 15%.
Preso atto che il ricorrente è affetto da un danno composto anatomo- funzionale, comprensivo di plurime menomazioni vascolo-nervose e tendinee che investe globalmente il distretto polso-mano destra, la valutazione del danno biologico, con riferimento all'entità del pregiudizio effettivo delle funzioni interessate dalle menomazioni e sulla scorta delle summenzionati voci di danno e dell'obiettività emersa nel corso delle oo.pp., può essere quantificata in misura pari al 40%”.
Le conclusioni cui perviene il CTU, con argomentazioni esaurienti ed immuni da vizi logici, in sede di dialogo peritale, non sono state oggetto di osservazioni e/o note critiche, per cui restano recepite e fatte proprie da questo decidente e, per l'effetto, in conformità a quanto previsto dalla Tabella delle menomazioni allegata al DM 12/07/2000 ex art. 13 del d.lgs.
38/2000, va affermato che sussistono a carico del ricorrente menomazioni postume stabilizzate, eziologicamente conseguenziali al richiamato infortunio, integranti un danno biologico pari al
40% a far data dalla visita di revisione.
Conseguentemente, l' resistente deve essere condannato al pagamento, in favore del CP_5
ricorrente, della relativa rendita, con decorrenza dalla data della visita di revisione, detratto quanto già effettivamente percepito dal ricorrente per il danno biologico accertato in sede amministrativa, oltre interessi nella misura legale e l'ulteriore eventuale somma a titolo di maggior danno subito per la diminuzione di valore del credito nel rispetto di quanto disposto dall'art. 16 comma 6 della l. n.412/1991 richiamato dall'art. 22 comma 36 della l. n.724/1994
Le spese del presente giudizio restano compensate per un terzo stante che il grado di menomazione all'integrità psicofisica riconosciuta in capo al ricorrente è inferiore alla misura del 50% dedotta dal CTP di quest'ultimo, mentre, i restanti due terzi, in applicazione del criterio della soccombenza restano posti a carico dell' e liquidati nella misura di cui in CP_1 dispositivo tenuto conto dell'oggetto e del valore della causa determinato a norma dell'art. 13
c.p.c. cumulando le differenze per le annualità domandate fino ad un massimo di dieci e, in questa prospettiva, valutando le risultanze del doc. 5 del fascicolo di parte ricorrente tenendo conto di quanto percepito dal ricorrente in conseguenza della comunicazione del 28.04.2022 sopra richiamata. Inoltre, ai fini della liquidazione dei compensi professionali, occorre avere riguardo all'espletamento di istruttoria, all'attività difensiva in concreto svolta, all'assenza di profili di complessità fattuale e giuridica, al mancato apporto di nuovi elementi valutativi in
Pagina 7 sede di discussione cartolari della controversia ed a quanto ulteriormente previsto dagli artt. 2 e
4 del DM n.55/2014 e successive modifiche, disponendone la distrazione in favore dei relativi procuratori dichiaratosi in ricorso antistatari per come ribadito poi nelle note cartolari del
9.12.2024. Le spese di CTU, secondo il principio di causalità che informa la regola della soccombenza, restano poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale adito, definitivamente decidendo la controversia inter partes, respinta ogni contraria istanza, deduzione e difesa,
ACCERTA a carico di , per le causali di cui in parte motiva, un grado di Parte_1
menomazione dell'integrità psico-fisica complessivamente pari al 40% con conseguente diritto della parte ricorrente a percepire nella misura adeguata l'indennizzo di cui all'art.13 del D.Lgs.
n. 38/2000
CONDANNA l' al pagamento a favore di della prestazione riconosciuta CP_1 Pt_1
detratto quanto già corrisposto a favore di quest'ultimo per lo stesso titolo, con decorrenza dalla data della visita di revisione (1.04.2022), oltre interessi o rivalutazione monetaria, dalla maturazione al saldo, come per legge.
RIGETTA per il resto il ricorso
PONE definitivamente gli esborsi della CTU a carico dell' CP_1
COMPENSA per un terzo le spese processuali
CONDANNA l' a rifondere i restanti due terzi delle spese processuali a favore di CP_1
che liquida in euro 70,00 a titolo di spese vive ed euro 1.800,00, oltre il 15% Parte_1
spese generali, iva e c.p.a. come per legge disponendone la distrazione in favore dei relativi procuratori antistatari.
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania, il 9.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
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