Art. 33.
Per disciplinare i rapporti nascenti dalle operazioni che il Mediocredito compie in relazione all'attivita' del Fondo, potranno essere stipulate, su proposta del Comitato di cui all'articolo 30, apposite convenzioni tra il Fondo e lo stesso Mediocredito, da sottoporre all'approvazione del Ministro per il tesoro.
Il rendiconto della gestione sara' approvato dal Ministro per il tesoro.
Per disciplinare i rapporti nascenti dalle operazioni che il Mediocredito compie in relazione all'attivita' del Fondo, potranno essere stipulate, su proposta del Comitato di cui all'articolo 30, apposite convenzioni tra il Fondo e lo stesso Mediocredito, da sottoporre all'approvazione del Ministro per il tesoro.
Il rendiconto della gestione sara' approvato dal Ministro per il tesoro.