Articolo 33 della Legge 5 luglio 1961, n. 635
Articolo 32Articolo 34
Versione
12 agosto 1961
Art. 33.
Per disciplinare i rapporti nascenti dalle operazioni che il Mediocredito compie in relazione all'attivita' del Fondo, potranno essere stipulate, su proposta del Comitato di cui all'articolo 30, apposite convenzioni tra il Fondo e lo stesso Mediocredito, da sottoporre all'approvazione del Ministro per il tesoro.
Il rendiconto della gestione sara' approvato dal Ministro per il tesoro.
Entrata in vigore il 12 agosto 1961