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Sentenza 16 agosto 2025
Sentenza 16 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/08/2025, n. 6012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6012 |
| Data del deposito : | 16 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Paola Lucarelli in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 22 maggio 2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. 11189 / 2023
TRA
(con l'Avv. Francesca Mazzeo) Parte_1
RICORRENTE
E
(con l'Avvocatura Generale dello Stato) Controparte_1
RESISTENTE
Con il seguente dispositivo
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.700,00, oltre IVA e CPA;
60 giorni per la motivazione.
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato, deduceva di aver prestato attività lavorativa in Parte_1 favore dell' dal 2 gennaio 2013 al 30 giugno 2022, e quindi di essere Controparte_2 CP_ stata impiegata dall' sulla base di un unitario rapporto di natura subordinata che si è svolto in forma pressoché continuativa e con le medesime mansioni (di impiegata amministrativa assegnata al dipartimento denominato “Area Autorizzazioni medicinali”) e modalità attuative, anche se in forza di contratti di vario genere (di “collaborazione coordinata e continuativa a progetto”, “somministrazione a tempo determinato” e relative proroghe e “contratti di collaborazione coordinata e continuativa” anche con rinnovo”) che la legavano ma - a suo dire – solo formalmente a società diverse.
Illustrava, con una tabella, la sequenza dei contratti che l'avevano riguardata e spiegava che:
- Dal 2 gennaio 2013, aveva sottoscritto una serie di contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto con la società in virtù dei quali espletava la sua prestazione Controparte_3 CP_ come impiegata amministrativa assegnata al dipartimento di denominato “Area Autorizzazioni
Medicinali” per il “Progetto AIFA”. Segnalava che la società contraente non aveva mai esercitato nei suoi confronti un potere organizzativo, ovvero disciplinare, limitandosi a trasmettere le buste paga e a contattarla quando vi era la necessità di sottoscrivere un nuovo regolamento contrattuale;
- Il 15 gennaio 2014 sottoscriveva un altro contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto con scadenza al 31 maggio 2014 cui parte formale era l' Parte_2
, formalmente incentrato sullo svolgimento di attività di “Supporto tecnico scientifico per la
[...] realizzazione di valutazioni farmacologiche e di health tecnology assesment presso l' Controparte_1
” e, anche in questo caso, l' si limitava a trasmettere le buste paga senza
[...] Parte_2 impartire alcun ordine o disposizione;
CP_
- Risultata vincitrice alla selezione pubblica per titoli e colloquio indetta da con determina n.381 del 14 aprile 2014, sottoscriveva un contratto di collaborazione della durata di un anno con la stessa
Agenzia con cui veniva formalmente incaricata di “dare supporto alle attività amministrativo mediante l'utilizzo dei sistemi informatici attraverso il Check delle domande di registrazione e il loro caricamento”;
- Seguiva un mese di fermo in cui veniva rassicurata dalla responsabile del dipartimento della Agenzia che sarebbero seguite nuove collaborazioni tramite agenzie interinali;
- In data 30 giugno 2015, veniva assunta dalla agenzia per il lavoro con un contratto di CP_4 somministrazione a tempo determinato che veniva reiteratamente rinnovato senza soluzione di continuità sino alla data del 30 giugno 2018 e continuava a svolgere le medesime mansioni amministrative sotto il potere eterodisciplinare ed organizzativo dei responsabili di area della società odierna resistente;
- Diventata madre del primo figlio il 28 agosto 2018, in data 13 dicembre 2018 con determinazione del
Direttore Generale n.2031 veniva dichiarata vincitrice di una selezione pubblica nel frattempo CP_ indetta dall' per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa espressamente motivato in ragione di “esigenze del progetto Brexit”; il relativo contratto veniva prorogato in ragione dell'astensione obbligatoria per seconda maternità della lavoratrice dal febbraio al luglio 2020, rinnovato e poi prorogato fino al 30 giugno 2022 allorché il rapporto tra le parti si risolveva definitivamente.
La ricorrente assumeva che dalle modalità di svolgimento del suo rapporto emergessero tutti gli indici che la giurisprudenza ormai consolidata della Suprema Corte indica come “rivelatori” del vincolo di CP_ subordinazione con e, comunque, in via subordinata, che la qualificazione del rapporto come subordinato con il conseguente riconoscimento del diritto alla corresponsione di un indennizzo dipendeva dalla normativa finalizzata a contenere l'abuso protratto nel tempo di tutte quelle forme di contratti che formalmente a tempo in realtà celano un rapporto continuativo di natura subordinata.
La sosteneva inoltre che le mansioni espletate meritavano l'inquadramento nel livello Parte_1 retributivo Area 3F1 del CCNL di settore applicato dall' convenuta ai lavoratori adibiti allo CP_1 svolgimento di mansioni affini e che risultava a lei dovuta a titolo di differenze retributive la somma di euro
39.610,29, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Tanto premesso, formulava al Giudice le istanze di cui alle conclusioni del ricorso che si intendono qui integralmente richiamate.
Si costituiva in giudizio l' replicando puntualmente alla ricostruzione avversaria Controparte_1 della vicenda lavorativa e, illustrando la diversa cornice normativa e le singole leggi cui la fattispecie andava ancorata, motivava la correttezza del proprio operare.
Integratosi il contraddittorio, confrontate le rispettive posizioni difensive, riscontrata la natura documentale della causa, la stessa è stata decisa senza espletamento di ulteriore attività istruttoria.
Il ricorso va rigettato.
Il raggiunto convincimento trova il suo fondamento in alcune delle argomentazioni difensive utilizzate dall'ente resistente.
Preme soffermarsi sui contratti stipulati nel tempo dalla . Parte_1
A tal proposito si osserva che non è stata data a tutti i soggetti coinvolti nei rapporti intercorsi la possibilità di difendersi dai rilievi mossi dalla lavoratrice.
Dalla narrazione contenuta nel ricorso, emerge che la abbia stipulato contratti di Parte_1 collaborazione coordinata e continuativa a progetto con la e uno con la Controparte_5 Parte_2
e poi contratti di somministrazione a tempo determinato con la
[...] CP_4
Nei confronti di nessuna di queste parti risulta incardinato il contraddittorio e ne consegue che ogni doglianza relativa alla loro conformità alla norma di settore rimane un assunto rispetto al quale non è stato data alla controparte dei contratti de quibus alcuna possibilità di replicare. Non convince la difesa della
[...]
assunta nelle note autorizzate sul punto della eccepita carenza di legittimazione passiva, laddove Pt_1 ribadisce che il thema decidendum verte sull'accertamento della sussistenza di un unitario e continuativo CP_ rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l' e che non riguarderebbe i singoli CP_ contratti. Non convince perché si legge testualmente nelle note della che l' ha “bypassato Parte_1 la disciplina vincolistica in tema di pubblico impiego contrattualizzato, avvalendosi di soggetti terzi che, di volta in volta, su sua precisa disposizione, contrattualizzavano personalmente dal così da Parte_1 fornire una parvenza di “legalità formale” a quello che altro non è che un precariato stabile di quasi dieci anni.” A tali accuse di illegalità sostanziale dei contratti la parte non ha consentito agli altri soggetti contraenti di replicare in alcun modo.
Inoltre, l'obiettivo principale perseguito dalla ricorrente con il presente giudizio - e cioè quello di vedere CP_ riconosciuto un rapporto di subordinazione di fatto con - non è stato raggiunto perché la lavoratrice non è riuscita nell'intento di dimostrare la sussistenza degli indici propri della subordinazione. Il thema decidendum posto investe la nota questione degli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato ed è opportuno richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'attenzione del giudicante. Secondo l'art. 2094 c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
La lettera della legge esige la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. Le regole successivamente imposte dagli artt. 2099 e ss, 2104, 2106 c.c. riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro.
Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dall'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr. Cass.849/2004; 9652/2003; 4682/2002;
3745/95; 7374/94).
La circostanza che nel caso di specie manchi proprio l'elemento dell'assoggettamento della Parte_1 CP_ all' si evince proprio da una chiara affermazione fatta dalla stessa al punto 31 del ricorso (pagina 10) CP_ dove si legge testualmente “Sin da primo giorno di impiego in (i.e. 2 gennaio 2013) la ricorrente è stata incaricata di gestire in completa autonomia l'intero processo amministrativo di verifica delle richieste di autorizzazione alla commercializzazione dei nuovi farmaci ovvero alla variazione della composizione biochimica dei medicinali già in commercio o ancora approvare le richieste di variazione dei riferimenti societari presentate alla ditte farmaceutiche sulla base delle circolari e delle determine sul punto rese da CP_
”.
L'autonomia di cui gode la lavoratrice la rende libera da un potere direttivo che si limita, di fatto, solo ad una assegnazione di pratiche come si evince chiaramente dalle tabelle del doc. 6 (allegazione parte ricorrente). Non conduce ad un diverso convincimento le circostanze che la lavoratrice fosse stata dotata di un apposito account e.mail, che fosse tenuta a redigere un report dell'attività svolta o che percepisse una retribuzione fissa in quanto del tutto compatibili con altre forme di collaborazioni professionali consentite.
In questo contesto il ruolo esplicato dal Responsabile del progetto, cui la lavoratrice è tenuta a rispondere, non è manifestazione del potere direttivo quanto piuttosto finalizzato al potere di verifica dei risultati che devono essere conseguiti e alla valutazione dell'utilità della collaborazione.
Esenti da vizi sono anche gli due altri contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati CP_ direttamente da con , in linea con le previsioni di cui all'art. 7, comma 6, del D.Lgs. Parte_1
165 del 2001, in forza del quale le amministrazioni, per esigenze cui non siano in grado di far fronte con personale in servizio, possono ricorrere al conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, affidati ad esperti di provata e comprovata specializzazione al ricorrere di precisi presupposti.
CP_ L' , come ente di ricerca, in ossequio all'art. 1 comma, 188, della legge 23 dicembre 2005, n.266 poteva, come ha fatto, assumere e stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per studenti.
CP_ Con il primo contratto stipulato con la ricorrente, risultata vincitrice della procedura selettiva svolta, l' ha avviato il progetto a supporto delle procedure di gestione e regolarizzazione dei medicinali omeopatici
2013 e alla si chiedeva di dare supporto alle attività amministrative mediante l'utilizzo dei Parte_1 sistemi informatici attraverso il check delle domande di registrazione e il loro caricamento. Il contratto stipulato, vistato anche dalla Corte dei Conti, conteneva tutti gli elementi richiamati dalla normativa applicabile al caso concreto con riferimento la durata, il luogo, l'oggetto e il compenso.
Anche il secondo contratto rispondeva ad un'esigenza precisa e trovava fondamento in un progetto avviato dall' nell'ambito delle competenze attribuitele dall'ordinamento e coerenti con la sua mission. Si fa CP_1 riferimento in questo caso al progetto BREXIT della durata di 24 mesi con lo scopo di garantire l'assunzione del ruolo di RMS (Referent Member State) in un quantità di procedure comunitarie superiore a quelle gestite ordinariamente dove compito specifico della ricorrente era quello “di dare un contributo per lo svolgimento delle attività di validazione tecnica dei dossier di procedure RMS in lingua inglese, di check in amministrativo e validazione regolatoria delle istanze in ingress…..”.
Riscontrata la regolarità dei rapporti intercorsi fra le parti secondo i contratti che le hanno interessate, il ricorso va rigettato e le spese seguono il principio della soccombenza.
Roma, 13 agosto 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Paola Lucarelli in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 22 maggio 2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. 11189 / 2023
TRA
(con l'Avv. Francesca Mazzeo) Parte_1
RICORRENTE
E
(con l'Avvocatura Generale dello Stato) Controparte_1
RESISTENTE
Con il seguente dispositivo
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.700,00, oltre IVA e CPA;
60 giorni per la motivazione.
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato, deduceva di aver prestato attività lavorativa in Parte_1 favore dell' dal 2 gennaio 2013 al 30 giugno 2022, e quindi di essere Controparte_2 CP_ stata impiegata dall' sulla base di un unitario rapporto di natura subordinata che si è svolto in forma pressoché continuativa e con le medesime mansioni (di impiegata amministrativa assegnata al dipartimento denominato “Area Autorizzazioni medicinali”) e modalità attuative, anche se in forza di contratti di vario genere (di “collaborazione coordinata e continuativa a progetto”, “somministrazione a tempo determinato” e relative proroghe e “contratti di collaborazione coordinata e continuativa” anche con rinnovo”) che la legavano ma - a suo dire – solo formalmente a società diverse.
Illustrava, con una tabella, la sequenza dei contratti che l'avevano riguardata e spiegava che:
- Dal 2 gennaio 2013, aveva sottoscritto una serie di contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto con la società in virtù dei quali espletava la sua prestazione Controparte_3 CP_ come impiegata amministrativa assegnata al dipartimento di denominato “Area Autorizzazioni
Medicinali” per il “Progetto AIFA”. Segnalava che la società contraente non aveva mai esercitato nei suoi confronti un potere organizzativo, ovvero disciplinare, limitandosi a trasmettere le buste paga e a contattarla quando vi era la necessità di sottoscrivere un nuovo regolamento contrattuale;
- Il 15 gennaio 2014 sottoscriveva un altro contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto con scadenza al 31 maggio 2014 cui parte formale era l' Parte_2
, formalmente incentrato sullo svolgimento di attività di “Supporto tecnico scientifico per la
[...] realizzazione di valutazioni farmacologiche e di health tecnology assesment presso l' Controparte_1
” e, anche in questo caso, l' si limitava a trasmettere le buste paga senza
[...] Parte_2 impartire alcun ordine o disposizione;
CP_
- Risultata vincitrice alla selezione pubblica per titoli e colloquio indetta da con determina n.381 del 14 aprile 2014, sottoscriveva un contratto di collaborazione della durata di un anno con la stessa
Agenzia con cui veniva formalmente incaricata di “dare supporto alle attività amministrativo mediante l'utilizzo dei sistemi informatici attraverso il Check delle domande di registrazione e il loro caricamento”;
- Seguiva un mese di fermo in cui veniva rassicurata dalla responsabile del dipartimento della Agenzia che sarebbero seguite nuove collaborazioni tramite agenzie interinali;
- In data 30 giugno 2015, veniva assunta dalla agenzia per il lavoro con un contratto di CP_4 somministrazione a tempo determinato che veniva reiteratamente rinnovato senza soluzione di continuità sino alla data del 30 giugno 2018 e continuava a svolgere le medesime mansioni amministrative sotto il potere eterodisciplinare ed organizzativo dei responsabili di area della società odierna resistente;
- Diventata madre del primo figlio il 28 agosto 2018, in data 13 dicembre 2018 con determinazione del
Direttore Generale n.2031 veniva dichiarata vincitrice di una selezione pubblica nel frattempo CP_ indetta dall' per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa espressamente motivato in ragione di “esigenze del progetto Brexit”; il relativo contratto veniva prorogato in ragione dell'astensione obbligatoria per seconda maternità della lavoratrice dal febbraio al luglio 2020, rinnovato e poi prorogato fino al 30 giugno 2022 allorché il rapporto tra le parti si risolveva definitivamente.
La ricorrente assumeva che dalle modalità di svolgimento del suo rapporto emergessero tutti gli indici che la giurisprudenza ormai consolidata della Suprema Corte indica come “rivelatori” del vincolo di CP_ subordinazione con e, comunque, in via subordinata, che la qualificazione del rapporto come subordinato con il conseguente riconoscimento del diritto alla corresponsione di un indennizzo dipendeva dalla normativa finalizzata a contenere l'abuso protratto nel tempo di tutte quelle forme di contratti che formalmente a tempo in realtà celano un rapporto continuativo di natura subordinata.
La sosteneva inoltre che le mansioni espletate meritavano l'inquadramento nel livello Parte_1 retributivo Area 3F1 del CCNL di settore applicato dall' convenuta ai lavoratori adibiti allo CP_1 svolgimento di mansioni affini e che risultava a lei dovuta a titolo di differenze retributive la somma di euro
39.610,29, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Tanto premesso, formulava al Giudice le istanze di cui alle conclusioni del ricorso che si intendono qui integralmente richiamate.
Si costituiva in giudizio l' replicando puntualmente alla ricostruzione avversaria Controparte_1 della vicenda lavorativa e, illustrando la diversa cornice normativa e le singole leggi cui la fattispecie andava ancorata, motivava la correttezza del proprio operare.
Integratosi il contraddittorio, confrontate le rispettive posizioni difensive, riscontrata la natura documentale della causa, la stessa è stata decisa senza espletamento di ulteriore attività istruttoria.
Il ricorso va rigettato.
Il raggiunto convincimento trova il suo fondamento in alcune delle argomentazioni difensive utilizzate dall'ente resistente.
Preme soffermarsi sui contratti stipulati nel tempo dalla . Parte_1
A tal proposito si osserva che non è stata data a tutti i soggetti coinvolti nei rapporti intercorsi la possibilità di difendersi dai rilievi mossi dalla lavoratrice.
Dalla narrazione contenuta nel ricorso, emerge che la abbia stipulato contratti di Parte_1 collaborazione coordinata e continuativa a progetto con la e uno con la Controparte_5 Parte_2
e poi contratti di somministrazione a tempo determinato con la
[...] CP_4
Nei confronti di nessuna di queste parti risulta incardinato il contraddittorio e ne consegue che ogni doglianza relativa alla loro conformità alla norma di settore rimane un assunto rispetto al quale non è stato data alla controparte dei contratti de quibus alcuna possibilità di replicare. Non convince la difesa della
[...]
assunta nelle note autorizzate sul punto della eccepita carenza di legittimazione passiva, laddove Pt_1 ribadisce che il thema decidendum verte sull'accertamento della sussistenza di un unitario e continuativo CP_ rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l' e che non riguarderebbe i singoli CP_ contratti. Non convince perché si legge testualmente nelle note della che l' ha “bypassato Parte_1 la disciplina vincolistica in tema di pubblico impiego contrattualizzato, avvalendosi di soggetti terzi che, di volta in volta, su sua precisa disposizione, contrattualizzavano personalmente dal così da Parte_1 fornire una parvenza di “legalità formale” a quello che altro non è che un precariato stabile di quasi dieci anni.” A tali accuse di illegalità sostanziale dei contratti la parte non ha consentito agli altri soggetti contraenti di replicare in alcun modo.
Inoltre, l'obiettivo principale perseguito dalla ricorrente con il presente giudizio - e cioè quello di vedere CP_ riconosciuto un rapporto di subordinazione di fatto con - non è stato raggiunto perché la lavoratrice non è riuscita nell'intento di dimostrare la sussistenza degli indici propri della subordinazione. Il thema decidendum posto investe la nota questione degli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato ed è opportuno richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'attenzione del giudicante. Secondo l'art. 2094 c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
La lettera della legge esige la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. Le regole successivamente imposte dagli artt. 2099 e ss, 2104, 2106 c.c. riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro.
Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dall'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr. Cass.849/2004; 9652/2003; 4682/2002;
3745/95; 7374/94).
La circostanza che nel caso di specie manchi proprio l'elemento dell'assoggettamento della Parte_1 CP_ all' si evince proprio da una chiara affermazione fatta dalla stessa al punto 31 del ricorso (pagina 10) CP_ dove si legge testualmente “Sin da primo giorno di impiego in (i.e. 2 gennaio 2013) la ricorrente è stata incaricata di gestire in completa autonomia l'intero processo amministrativo di verifica delle richieste di autorizzazione alla commercializzazione dei nuovi farmaci ovvero alla variazione della composizione biochimica dei medicinali già in commercio o ancora approvare le richieste di variazione dei riferimenti societari presentate alla ditte farmaceutiche sulla base delle circolari e delle determine sul punto rese da CP_
”.
L'autonomia di cui gode la lavoratrice la rende libera da un potere direttivo che si limita, di fatto, solo ad una assegnazione di pratiche come si evince chiaramente dalle tabelle del doc. 6 (allegazione parte ricorrente). Non conduce ad un diverso convincimento le circostanze che la lavoratrice fosse stata dotata di un apposito account e.mail, che fosse tenuta a redigere un report dell'attività svolta o che percepisse una retribuzione fissa in quanto del tutto compatibili con altre forme di collaborazioni professionali consentite.
In questo contesto il ruolo esplicato dal Responsabile del progetto, cui la lavoratrice è tenuta a rispondere, non è manifestazione del potere direttivo quanto piuttosto finalizzato al potere di verifica dei risultati che devono essere conseguiti e alla valutazione dell'utilità della collaborazione.
Esenti da vizi sono anche gli due altri contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati CP_ direttamente da con , in linea con le previsioni di cui all'art. 7, comma 6, del D.Lgs. Parte_1
165 del 2001, in forza del quale le amministrazioni, per esigenze cui non siano in grado di far fronte con personale in servizio, possono ricorrere al conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, affidati ad esperti di provata e comprovata specializzazione al ricorrere di precisi presupposti.
CP_ L' , come ente di ricerca, in ossequio all'art. 1 comma, 188, della legge 23 dicembre 2005, n.266 poteva, come ha fatto, assumere e stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per studenti.
CP_ Con il primo contratto stipulato con la ricorrente, risultata vincitrice della procedura selettiva svolta, l' ha avviato il progetto a supporto delle procedure di gestione e regolarizzazione dei medicinali omeopatici
2013 e alla si chiedeva di dare supporto alle attività amministrative mediante l'utilizzo dei Parte_1 sistemi informatici attraverso il check delle domande di registrazione e il loro caricamento. Il contratto stipulato, vistato anche dalla Corte dei Conti, conteneva tutti gli elementi richiamati dalla normativa applicabile al caso concreto con riferimento la durata, il luogo, l'oggetto e il compenso.
Anche il secondo contratto rispondeva ad un'esigenza precisa e trovava fondamento in un progetto avviato dall' nell'ambito delle competenze attribuitele dall'ordinamento e coerenti con la sua mission. Si fa CP_1 riferimento in questo caso al progetto BREXIT della durata di 24 mesi con lo scopo di garantire l'assunzione del ruolo di RMS (Referent Member State) in un quantità di procedure comunitarie superiore a quelle gestite ordinariamente dove compito specifico della ricorrente era quello “di dare un contributo per lo svolgimento delle attività di validazione tecnica dei dossier di procedure RMS in lingua inglese, di check in amministrativo e validazione regolatoria delle istanze in ingress…..”.
Riscontrata la regolarità dei rapporti intercorsi fra le parti secondo i contratti che le hanno interessate, il ricorso va rigettato e le spese seguono il principio della soccombenza.
Roma, 13 agosto 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli