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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/09/2025, n. 1551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1551 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 16176/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Serafina Aceto GIUDICE RELATORE
Dott. Isabella Messina GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 16176/2024 avente per oggetto: Dichiarazione di morte presunta promossa da:
con il patrocinio dell'avv. MONICA GALLUZZO in forza di procura in atti Parte_1
Parte ricorrente
e con l'intervento del PM
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da verbale di udienza del 16.01.2025
“La difesa precisa come da ricorso e rinuncia alle memorie ex art. 473 bis 28 cpc”.
Per il P.M.:
“visto, nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.09.2025, parte ricorrente evidenziava che erano decorsi oltre
10 anni dall'ultima notizia avuta dal padre, signor . Persona_1
Il Presidente del Tribunale, con decreto del 16.07.2024, nominava il Giudice relatore ed ordinava l'inserzione della domanda per estratto, entro il termine di mesi tre e per due volte consecutive a distanza di 10 giorni, nella Gazzetta della Repubblica Italiana e nei giornali “Il Corriere della Sera” e “La Stampa”, con invito a chiunque avesse notizie dello scomparso a farle pervenire entro sei mesi dall'ultima pubblicazione. Tutte le pubblicazioni sono state eseguite nel termine fissato e non sono state proposte opposizioni all'istanza predetta.
Con ordinanza del 26.06.2025, il Giudice ritenuta la necessità di disporsi un rinvio al fine di integrare la documentazione in atti, fissava udienza al 16.09.2025.
All'udienza del 16.09.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
L'art. 58 c.c. prevede che quando siano trascorsi dieci anni dal giorno in cui risale l'ultima notizia di una persona, il Tribunale competente secondo l'art. 48 c.c. può dichiarare presunta la morte dell'assente (anche se non è stata in precedenza dichiarata la “assenza”) nel giorno a cui risale l'ultima notizia, su istanza del P.M. o di taluna delle persone indicate nel capoverso dell'art. 50 c.c.
Sulla base di detta norma si ricava quindi che la legittimazione spetta “a coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi, se l'assente fosse morto nel giorno a cui risale l'ultima notizia di lui,
o i loro rispettivi eredi”, nonché “da coloro che per effetto della morte dell'assente sarebbero liberati da obbligazioni”; la legittimazione spetta dunque a tutti coloro che sono titolari di interessi patrimoniali, anche se contestati o controversi, ed in primo luogo ai successori legittimi o testamentari.
Nel caso di specie, il ricorso è stato legittimamente promosso dal figlio legittimo dello scomparso.
Dalla documentazione prodotta e dal tenore dell'atto introduttivo risulta che del signor non si hanno più notizie dal 2010. Persona_1
Successivamente a tale epoca non si sono più registrati segni dell'esistenza in vita del signor
. Persona_1
Deve pertanto rilevarsi che ogni tentativo volto ad acquisire notizie sulla sorte di Per_1
è risultato vano e non appare possibile lo svolgimento di ulteriori ricerche.
[...]
Atteso dunque il considerevole lasso di tempo intercorso dalla sua scomparsa, può ritenersi probabile che sia medio tempore intervenuto il suo decesso.
Per quanto esposto e rilevato che sono state regolarmente effettuate le prescritte pubblicazioni e che sono decorsi oltre 6 mesi dall'ultima pubblicazione senza che al Tribunale sia pervenuta alcuna notizia di , ricorrono le condizioni di cui all'art. 58 c.c. perché possa esserne Persona_1 dichiarata la morte presunta, a far tempo, in assenza di altri riferimenti precisi, dalla data dell'ultima notizia. Ritiene il Collegio di stabilire convenzionalmente ed in assenza di altri elementi, la data della morte alla fine dell'anno 2010, atteso che il ricorrente, in udienza, non ha fornito indicazioni precise in relazione al mese esatto cui risale la scomparsa del padre.
P.Q.M.
Visti gli artt. 58 c.c., 728 e 729 c.p.c.
Dichiara la morte presunta di nato a [...] il [...] scomparso Persona_1 nell'anno 2010; dispone che a cura del ricorrente la presente sentenza sia inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e pubblicata sul sito internet del Ministero della Giustizia;
dispone altresì che copia della Gazzetta Ufficiale recante la pubblicazione dell'estratto, sia depositata nella Cancelleria di questo Tribunale per l'annotazione sull'originale della sentenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 25 settembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Serafina Aceto Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Serafina Aceto GIUDICE RELATORE
Dott. Isabella Messina GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 16176/2024 avente per oggetto: Dichiarazione di morte presunta promossa da:
con il patrocinio dell'avv. MONICA GALLUZZO in forza di procura in atti Parte_1
Parte ricorrente
e con l'intervento del PM
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da verbale di udienza del 16.01.2025
“La difesa precisa come da ricorso e rinuncia alle memorie ex art. 473 bis 28 cpc”.
Per il P.M.:
“visto, nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.09.2025, parte ricorrente evidenziava che erano decorsi oltre
10 anni dall'ultima notizia avuta dal padre, signor . Persona_1
Il Presidente del Tribunale, con decreto del 16.07.2024, nominava il Giudice relatore ed ordinava l'inserzione della domanda per estratto, entro il termine di mesi tre e per due volte consecutive a distanza di 10 giorni, nella Gazzetta della Repubblica Italiana e nei giornali “Il Corriere della Sera” e “La Stampa”, con invito a chiunque avesse notizie dello scomparso a farle pervenire entro sei mesi dall'ultima pubblicazione. Tutte le pubblicazioni sono state eseguite nel termine fissato e non sono state proposte opposizioni all'istanza predetta.
Con ordinanza del 26.06.2025, il Giudice ritenuta la necessità di disporsi un rinvio al fine di integrare la documentazione in atti, fissava udienza al 16.09.2025.
All'udienza del 16.09.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
L'art. 58 c.c. prevede che quando siano trascorsi dieci anni dal giorno in cui risale l'ultima notizia di una persona, il Tribunale competente secondo l'art. 48 c.c. può dichiarare presunta la morte dell'assente (anche se non è stata in precedenza dichiarata la “assenza”) nel giorno a cui risale l'ultima notizia, su istanza del P.M. o di taluna delle persone indicate nel capoverso dell'art. 50 c.c.
Sulla base di detta norma si ricava quindi che la legittimazione spetta “a coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi, se l'assente fosse morto nel giorno a cui risale l'ultima notizia di lui,
o i loro rispettivi eredi”, nonché “da coloro che per effetto della morte dell'assente sarebbero liberati da obbligazioni”; la legittimazione spetta dunque a tutti coloro che sono titolari di interessi patrimoniali, anche se contestati o controversi, ed in primo luogo ai successori legittimi o testamentari.
Nel caso di specie, il ricorso è stato legittimamente promosso dal figlio legittimo dello scomparso.
Dalla documentazione prodotta e dal tenore dell'atto introduttivo risulta che del signor non si hanno più notizie dal 2010. Persona_1
Successivamente a tale epoca non si sono più registrati segni dell'esistenza in vita del signor
. Persona_1
Deve pertanto rilevarsi che ogni tentativo volto ad acquisire notizie sulla sorte di Per_1
è risultato vano e non appare possibile lo svolgimento di ulteriori ricerche.
[...]
Atteso dunque il considerevole lasso di tempo intercorso dalla sua scomparsa, può ritenersi probabile che sia medio tempore intervenuto il suo decesso.
Per quanto esposto e rilevato che sono state regolarmente effettuate le prescritte pubblicazioni e che sono decorsi oltre 6 mesi dall'ultima pubblicazione senza che al Tribunale sia pervenuta alcuna notizia di , ricorrono le condizioni di cui all'art. 58 c.c. perché possa esserne Persona_1 dichiarata la morte presunta, a far tempo, in assenza di altri riferimenti precisi, dalla data dell'ultima notizia. Ritiene il Collegio di stabilire convenzionalmente ed in assenza di altri elementi, la data della morte alla fine dell'anno 2010, atteso che il ricorrente, in udienza, non ha fornito indicazioni precise in relazione al mese esatto cui risale la scomparsa del padre.
P.Q.M.
Visti gli artt. 58 c.c., 728 e 729 c.p.c.
Dichiara la morte presunta di nato a [...] il [...] scomparso Persona_1 nell'anno 2010; dispone che a cura del ricorrente la presente sentenza sia inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e pubblicata sul sito internet del Ministero della Giustizia;
dispone altresì che copia della Gazzetta Ufficiale recante la pubblicazione dell'estratto, sia depositata nella Cancelleria di questo Tribunale per l'annotazione sull'originale della sentenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 25 settembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Serafina Aceto Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.