Articolo 4 della Legge 5 dicembre 1988, n. 521
Articolo 3Articolo 5
Versione
13 dicembre 1988
Art. 4.
(Disposizioni in deroga).

1. Per l'attuazione del piano di cui all'articolo 1 il Ministro dell'interno e' autorizzato ad avvalersi di enti e di imprese, eventualmente in deroga al disposto degli articoli 107 e 113 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , come modificato dalla legge 1› marzo 1986, n. 64, che abbiamo particolare competenza e idonei mezzi tecnici.
2. Per i progetti, i contratti e le convenzioni relativi ad acquisti di immobili, ad esecuzione di lavori, a provviste forniture, inerenti all'attuazione dei piani medesimi, si deroga all'obbligo dei preventivi pareri prescritti dalle norme vigenti, nonche', ai sensi dell' articolo 2, secondo comma, lettera g), della legge 30 marzo 1981, n. 113 , alle procedure stabilite dalla legge stessa ed a quelle di cui all'accordo sugli appalti di pubbliche forniture concluso nell'ambito dei negoziati multilaterali del GATT (accordo generale sulle tariffe e il commercio).
Note all' art. 4:
- Il D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218/1978 approva il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno.
- La legge n. 64/1986 concerne: "Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno".
- L'art. 107 del testo unico approvato con D.P.R. n. 218/1978 e' cosi' formulato:
"Art. 107 (Riserva di investimenti pubblici). - Fino al 31 dicembre 1980, e' riservata ai territori di cui all'art. 1 una quota non inferiore al 40 per cento della somma globalmente stanziata nello stato di previsione delle amministrazioni dello Stato per spese di investimento. Ai fini della determinazione di tale quota, non sono computabili gli stanziamenti attribuiti alla Cassa per il Mezzogiorno, nonche' le spese disposte con leggi speciali entrate in vigore dopo il 1› luglio 1949, per interventi negli stessi territori di cui all'art. 1.
Gli stati di previsione della spesa contengono per ciascuno dei capitoli o raggruppamenti dei capitoli di spesa di investimento l'indicazione delle somme destinate agli interventi nei territori di cui all'art. 1.
Le somme di cui al comma precedente, eventualmente non impegnate a chiusura dell'esercizio, sono devolute al finanziamento degli interventi di cui all'art. 47.
Al rendiconto generale dello Stato e' allegato un quadro riepilogativo contenente l'indicazione delle somme stanziate e di quelle effettivamente spese per gli interventi nei menzionati territori.
Fino al 31 dicembre 1980, gli investimenti effettuati in ogni biennio dagli enti di gestione e dalle aziende a partecipazione statale, destinati alla creazione di nuovi impianti industriali, saranno nel complesso effettuati, per una quota non inferiore all'80 pr cento della somma totale, nei territori di cui all'art. 1; gli investimenti effettuati dai detti enti e aziende nei suddetti territori dovranno comunque rappresentare una quota non inferiore al 60 per cento degli investimenti totali da essi a qualsiasi fine e titolo effettuati.
Gli enti di gestione delle aziende a partecipazione statale hanno l'obbligo di presentare ogni anno programmi quinquennali di investimento nelle Regioni meridionali in cui vengono indicati l'entita' dei livelli occupazionali da raggiungere, le ubicazioni per Regioni, l'importo degli investimenti programmati di cui al precedente comma, nonche' programmi di trasferimento e decentramento nel Mezzogiorno delle direzioni amministrative e commerciali dei gruppi e delle aziende operanti nel Mezzogiorno.
In sede di approvazione dei programmi pluriennali delle imprese a partecipazione statale il CIPI accerta l'osservanza della riserva di investimenti di cui al quinto comma, del presente articolo.
Nel caso di mancata osservanza della riserva indicata al quinto comma la erogazione dei conferimenti ai fondi di dotazione viene sospesa con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e il Ministro delle partecipazioni statali, previa deliberazione del CIPI sentita la Commissione parlamentare di cui all' art. 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675 .
Il Ministro delle partecipazioni statali sottopone annualmente al CIPI una dettagliata relazione sullo stato di attuazione dei programmi approvati e in corso di esecuzione, con l'indicazione delle eventuali perdite di gestione e dell'ammontare degli investimenti realizzati nei territori di cui all'art. 1.
Una quota non inferiore al 45 per cento degli importi complessivi dei programmi pubblici di edilizia residenziale previsti dal titolo IV della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , e' riservata ai territori di cui all'art. 1 del testo unico.
Sulla base delle direttive formulate dal CIPI a norma dell' art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675 , la GEPI S.p.A. effettua:
a) i nuovi interventi previsti dall' art. 5 comma primo, numeri 1 e 2 della legge 22 marzo 1971, n. 184 , nei territori di cui all'art. 1 e nelle aree delimitate ai sensi dell' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 ;
b) gli interventi, nella misura riservata ai sensi dell' art. 2, settimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675 , nelle Regioni a Statuto speciale del Mezzogiorno in corso con enti regionali di promozione industriale.
Il 25 per cento degli incrementi di capitale della GEPI S.p.A. previsti dall' art. 29 della legge 12 agosto 1977, n. 675 , per gli anni 1978 e 1979 e' riservato per i nuovi interventi di cui alla lettera a) del comma precedente non ancora decisi al momento dell'approvazione della citata legge 12 agosto 1977, n. 675 .
Gli stanziamenti recati dall' art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517 , per gli interventi alle imprese commerciali sono riservati nella misura del 50 per cento alle imprese localizzate nei territori di cui all'art. 1.
Il Consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane, che determina annualmente, ai sensi dell' art. 3 della legge 7 agosto 1971, n. 685 , in base alle disponibilita' del Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi, plafonds di contributo per Regioni, assicura alle imprese, insediate nei territori di cui all'art. 1, il 60 per cento delle disponibilita' di finanziamento. Nel caso che il 60 per cento non venga esaurito dalle domande relative al Mezzogiorno esso dovra' essere destinato alle zone rimanenti con gli stessi criteri.
La ripartizione dei fondi di cui alla legge 1› giugno 1977, n. 285, viene effettuata dal CIPE ai sensi dell'art. 29, quinto comma, della stessa legge, nel rispetto della riserva di cui al primo comma del presente articolo.
Tali fondi sono utilizzati, tra l'altro, ai sensi dell'art. 18 secondo comma, della legge 1› giugno 1977, n. 285, anche per incentivi a favore delle cooperative agricole, di cui al predetto articolo, operanti nei territori di cui all'art. 1 o in quelli a particolare depressione del Centro Nord.
La quota relativa ai progetti specifici di cui all'art. 25, primo comma, della citata legge n. 285, da realizzarsi nei territori di cui all'articolo 1, e' fissata nella misura del 70 per cento.
Il CIPE assicura che siano salvaguardate le riserve di cui al presente articolo".
- L'art. 113 del medesimo testo unico, approvato con D.P.R. n. 218/1978 , e' cosi' formulato:
"Art. 113 (Riserva del 30 per cento delle forniture e lavorazioni delle amministrazioni pubbliche a favore delle imprese industriali e artigiane). - Salve le disposizioni piu' favorevoli contenute nelle leggi vigenti, e' fatto obbligo alle amministrazioni dello Stato, alle aziende autonome, agli enti di gestione, alle aziende a partecipazione statale, agli enti di sviluppo agricolo, ai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale nel Mezzogiorno, nonche' agli enti pubblici indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro per l'industria, commercio e artigianato, di riservare il 30 per cento delle forniture e lavorazioni ad esse occorrenti, a favore delle imprese industriali ubicate nei territori indicati nell'art. 1, ivi compreso l'intero Lazio, nonche' nel territorio indicato nella legge 29 marzo 1956, n. 277 .
Le amministrazioni e gli enti indicati nel comma precedente sono tenuti a bandire una gara a parte per una quota non inferiore al 30 per cento delle forniture e lavorazioni di ciascun anno finanziario, riservata alle imprese indicate nello stesso comma, fatta eccezione per quelle forniture e lavorazioni tecnicamente non frazionabili, o che non possono essere effettuate dalle predette imprese.
La percentuale che viene esclusa dalla riserva del 30 per cento sara' comunque recuperata con il proporzionale aumento delle lavorazioni e delle forniture che le ditte ubicate nei territori di cui al primo comma sono in grado di offrire, fino a raggiungere una quota non inferiore al 30 per cento delle forniture e delle lavorazioni di ciascun anno finanziario.
Le amministrazioni e gli enti indicati nel primo comma presentano annualmente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed al Ministro per l'industria, commercio e artigianato una relazione contenente i dati relativi alle forniture e lavorazioni complessivamente assegnate specificando la quota riservata alle imprese industriali e alle imprese artigiane, ubicate nei territori di cui al primo comma.
Al fine di assicurare il rispetto dell'obbligo della riserva, i decreti di approvazione dei contratti stipulati dalle amministrazioni dello Stato, debbono contenere le indicazioni relative alla quota riservata ai sensi del secondo e terzo comma. In mancanza, i decreti in questione non possono essere ammessi al visto da parte delle competenti Ragionerie centrali delle amministrazioni anzidette.
Per gli enti pubblici e per le aziende obbligati alla riserva, il controllo del rispetto della riserva stessa e' demandato all'organo vigilante e al collegio dei revisori.
Le modalita' per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono fissate con il regolamento di esecuzione, emanato su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro per l'industria, commercio e artigianato.
Le disposizioni previste dal presente articolo in materia di riserva di forniture e lavorazioni delle amministrazioni pubbliche si applicano anche alle imprese artigiane ubicate nei territori di cui all'art. 1, ivi compreso l'intero Lazio, nonche' nel territorio indicato nella legge 29 marzo 1956, n. 277 ".
- La legge n. 113/1981 concerne: "Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture alla direttiva della comunita' economica europea n. 77/62 del 21 dicembre 1976". Il testo vigente del relativo art. 2, secondo comma, lettera g) e' il seguente:
"Art. 2 (Esclusioni) . - 1 (omissis).
2. Le amministrazioni e gli enti...:
(omissis)
g) quando la fornitura richieda misure speciali di sicurezza e di segretezza in conformita' di disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti, o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato".
Entrata in vigore il 13 dicembre 1988