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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 19/12/2025, n. 1670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1670 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7491/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa DI NO Presidente rel.
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
18.11.2025, assunto in decisione in data 17.12.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avvocato Giuseppe Di Bari ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Cologno
Monzese – Piazza Castello n. 8;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
- Pronunciare la separazione personale.
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale di Cologno Monzese, Viale Toscana n. 18, viene assegnata alla Sig.ra , Parte_2 nell'interesse della figlia maggiorenne on economicamente indipendente, in quanto studentessa. La Per_1 figlia economicamente indipendente, continuerà a convivere con la madre e la sorella nella casa Per_2 coniugale.
3) Il Signor si obbliga a lasciare la casa coniugale entro 15 giorni dal termine fissato per Parte_1 il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di comparazione parti, e in ogni caso entro e non oltre il 31.01.2026, portando via con sé tutti i suoi effetti personali. Sino a quando rimarrà nella casa Parte_1 coniugale tutte le spese saranno sostenute al 50% tra i coniugi;
nel momento in cui questi lascerà la casa tutte le spese di ordinaria amministrazione verranno sostenute interamente dalla Sig.ra , mentre le Parte_2 spese straordinarie continueranno ad essere sostenute al 50% tra i coniugi.
4) La casa coniugale, acquistata in regime di separazione dei beni, con quota al 97/100 intestata a Parte_2
e con quota al 3/100 intestata a , è gravata da un mutuo trentennale (2011/2041),
[...] Parte_1 la cui rata mensile di €.700,00 circa verrà sostenuta al 50% ciascuno dei coniugi.
5) Nel momento in cui la figlia i inserirà nel mondo del lavoro e acquisirà la propria indipendenza Per_1 economica, la casa coniugale sarà venduta a terzi, ed il ricavato della vendita, dedotto il residuo del mutuo per la sua estinzione, verrà diviso al 50% tra i coniugi, il tutto nell'ambito della regolamentazione degli accordi patrimoniali tra i coniugi intercorsi in sede di separazione.
6) Per il mantenimento della figlia il padre si impegna a corrispondere alla madre la somma mensile Per_1 anticipata di €. 150,00 (centocinquanta/00), entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT-costo vita con prima rivalutazione a gennaio 2027.
Il padre si obbliga a versare alla madre inoltre per la figlia na percentuale pari al 50% delle spese Per_1 straordinarie, così come individuate e disciplinate dal documento “Linee guida condivise concernenti le spese per i figli” del Tribunale di Monza e dall'Ordine degli Avvocati di Monza in data 07.05.2018, al cui contenuto ci si riporta integralmente.
7) I coniugi concordano che l'assegno unico universale per la figlia errà percepito integralmente Per_1
(100%) dalla signora . Parte_2
8) I coniugi si dichiarano indipendenti economicamente l'uno dall'altra e prestano reciproco consenso per il rilascio e il rinnovo dei passaporti e carta d'identità valida per l'espatrio.
pagina 2 di 3 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 12.6.2010 a Parte_1 Parte_2
Cologno Monzese;
- Dall'unione sono nate in data 28.9.2004 e n data 12.6.2007. Per_2 Per_1
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data
15.12.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli in data 28.9.2004 e n data 12.6.2007, quest'ultima maggiorenne, ma non Per_2 Per_1 economicamente autosufficiente) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 18.11.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio in Cologno Monzese in data 12.6.2010 (Atto n. 31, Pt_2
Parte I del registro degli atti di matrimonio del Comune di Cologno Monzese), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cologno Monzese, affinchè sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 18.12.2025
Il Presidente est.
DI NO
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa DI NO Presidente rel.
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
18.11.2025, assunto in decisione in data 17.12.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avvocato Giuseppe Di Bari ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Cologno
Monzese – Piazza Castello n. 8;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
- Pronunciare la separazione personale.
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale di Cologno Monzese, Viale Toscana n. 18, viene assegnata alla Sig.ra , Parte_2 nell'interesse della figlia maggiorenne on economicamente indipendente, in quanto studentessa. La Per_1 figlia economicamente indipendente, continuerà a convivere con la madre e la sorella nella casa Per_2 coniugale.
3) Il Signor si obbliga a lasciare la casa coniugale entro 15 giorni dal termine fissato per Parte_1 il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di comparazione parti, e in ogni caso entro e non oltre il 31.01.2026, portando via con sé tutti i suoi effetti personali. Sino a quando rimarrà nella casa Parte_1 coniugale tutte le spese saranno sostenute al 50% tra i coniugi;
nel momento in cui questi lascerà la casa tutte le spese di ordinaria amministrazione verranno sostenute interamente dalla Sig.ra , mentre le Parte_2 spese straordinarie continueranno ad essere sostenute al 50% tra i coniugi.
4) La casa coniugale, acquistata in regime di separazione dei beni, con quota al 97/100 intestata a Parte_2
e con quota al 3/100 intestata a , è gravata da un mutuo trentennale (2011/2041),
[...] Parte_1 la cui rata mensile di €.700,00 circa verrà sostenuta al 50% ciascuno dei coniugi.
5) Nel momento in cui la figlia i inserirà nel mondo del lavoro e acquisirà la propria indipendenza Per_1 economica, la casa coniugale sarà venduta a terzi, ed il ricavato della vendita, dedotto il residuo del mutuo per la sua estinzione, verrà diviso al 50% tra i coniugi, il tutto nell'ambito della regolamentazione degli accordi patrimoniali tra i coniugi intercorsi in sede di separazione.
6) Per il mantenimento della figlia il padre si impegna a corrispondere alla madre la somma mensile Per_1 anticipata di €. 150,00 (centocinquanta/00), entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT-costo vita con prima rivalutazione a gennaio 2027.
Il padre si obbliga a versare alla madre inoltre per la figlia na percentuale pari al 50% delle spese Per_1 straordinarie, così come individuate e disciplinate dal documento “Linee guida condivise concernenti le spese per i figli” del Tribunale di Monza e dall'Ordine degli Avvocati di Monza in data 07.05.2018, al cui contenuto ci si riporta integralmente.
7) I coniugi concordano che l'assegno unico universale per la figlia errà percepito integralmente Per_1
(100%) dalla signora . Parte_2
8) I coniugi si dichiarano indipendenti economicamente l'uno dall'altra e prestano reciproco consenso per il rilascio e il rinnovo dei passaporti e carta d'identità valida per l'espatrio.
pagina 2 di 3 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 12.6.2010 a Parte_1 Parte_2
Cologno Monzese;
- Dall'unione sono nate in data 28.9.2004 e n data 12.6.2007. Per_2 Per_1
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data
15.12.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli in data 28.9.2004 e n data 12.6.2007, quest'ultima maggiorenne, ma non Per_2 Per_1 economicamente autosufficiente) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 18.11.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio in Cologno Monzese in data 12.6.2010 (Atto n. 31, Pt_2
Parte I del registro degli atti di matrimonio del Comune di Cologno Monzese), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cologno Monzese, affinchè sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 18.12.2025
Il Presidente est.
DI NO
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