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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/03/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZ. I CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 18 marzo 2025, davanti al G.I. dott.ssa Maria Militello, viene chiamato il procedimento n. R.G. 1466/18
E' comparso, per il ricorrente, l'avv.Caterina D'Angelo in sostituzione dell'avv.
Orazio Carbone
Nessuno è comparso per parte resistente
Il difensore di parte ricorrente precisa le conclusioni e chiede la decisione
Il G.I. dato atto di quanto sopra, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza contestuale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Maria Militello, all'udienza del 18 marzo
2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1466 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente pagina 1 di 6 TRA in persona del legale rappresentante pro tempore (p. Parte_1
iva , con sede in Messina, Larderia c/da Roccamotore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'Avv. Orazio Carbone, presso il cui studio in Messina, viale Cadorna n. 32 ha eletto domicilio ricorrente
E
Controparte_1
, in persona del Dirigente Generale (cod. fisc. ,
[...] P.IVA_2 rappresentato e difeso dal Dott. Antonino Furnò, Dirigente dell'Area III Affari
Legali, Contenzioso e Procedure di recupero entrate resistente
OGGETTO: opposizione ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI: come da verbale
CONSIDERATO IN FATTO
Con ricorso ex art. 6 del d. lgs. n. 150/2011 e art. 22 della l. n. 689/1981 la
(d'ora in avanti solo per comodità espositiva) Parte_1 Pt_1
proponeva opposizione avverso l'ordinanza di pagamento n. 49/2018, notificatagli sulla scorta del verbale n. 10/2018 del 28.03.2013, con cui gli veniva contestata la violazione dell'art. 8 del Reg. CE n. 2065/2001 e degli artt. 2 e 3 del D.M.
27/03/2002 in violazione dell'art. 4 del d. lgs. n. 109/1992 punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 18, co. 3, del d. lgs. n. 109/1992 e ss.mm.ii..
In particolare, il ricorrente rappresentava che gli agenti accertatori avevano verificato che la deteneva presso la propria rivendita “prodotti ittici senza essere in Pt_1
grado di fornire le informazioni obbligatorie in ogni stato della commercializzazione ai fini della tracciabilità”; che in data 16.04.2013 aveva provveduto a depositare ritualmente le note difensive ex art. 18 della l. n. 689/1981, con le quali veniva pagina 2 di 6 richiesta l'audizione dell'opponente; che tale audizione veniva omessa tanto che la
GICAP si vedeva notificare l'ordinanza di pagamento impugnata.
Lamentava, pertanto, la violazione e la errata applicazione dell'art. 18 della l. n.
689/1981, secondo il quale la mancata audizione del ricorrente comporta la nullità dell'ingiunzione.
Lamentava, altresì, la violazione del principio di tassatività e la genericità della contestazione.
Chiedeva, pertanto, di annullare l'ordinanza ingiunzione e, in subordine, di applicare la sanzione pecuniaria nella misura minima prevista dalla legge, disponendo la rateizzazione delle eventuali sanzioni pecuniarie;
con vittoria di spese e compensi.
Integrato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'
[...]
(d'ora in avanti Controparte_1
solo per semplicità espositiva), contestando quanto dedotto da Controparte_1
controparte.
In via preliminare, eccepiva l'incompetenza del Tribunale in favore del Giudice di
Pace territorialmente competente. Osservava che l'ente preposto aveva notificato regolarmente l'invito all'audizione del trasgressore ai sensi dell'art. 18 della l. n.
689/1981 e che, in ogni caso, la mancata audizione non determinava la nullità dell'ingiunzione di pagamento.
Nel merito rilevava che il verbale, contrariamente a quanto allegato dalla ricorrente, era specifico, indicando puntualmente le disposizioni di legge violate.
Per tali ragioni chiedeva, in via preliminare, di dichiarare il difetto di competenza del
Tribunale di Messina e, nel merito, di rigettare il ricorso.
All'udienza del 18.3.2025 – in cui subentrava la scrivente – il Giudice, sentita la discussione delle parti, assumeva la causa in decisione.
RITENUTO IN DIRITTO
L'eccezione di difetto di competenza, sollevata dall'Assessorato Regionale resistente,
è fondata e va, pertanto, accolta.
pagina 3 di 6 L'art. 6, co. 3, del d. lgs. 150/2011 stabilisce che le controversie di cui all'art. 22 della l. n. 689/1981 – e quindi i giudizi di opposizione a ordinanza ingiunzione – si instaurano, di regola, dinnanzi al Giudice di Pace territorialmente competente, salvo quanto previsto dai successivi commi 4 e 5. Specificamente, il comma 4 individua una competenza “funzionale” del Tribunale allorquando la sanzione amministrativa applicata riguardi una delle materie ivi elencate, mentre il comma 5 sancisce la medesima competenza “funzionale” del Tribunale quando per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore ad € 15.493,00 o quando, pur senza prevedere un limite massimo, è stata applicata una sanzione pecuniaria superiore ad € 15.493,00.
Posto che, nel caso di specie, la sanzione pecuniaria irrogata era inferiore al limite massimo di cui all'art. 6, co. 5, giova verificare soltanto se la sanzione irrogata alla rientri o meno tra le materie di cui all'art. 6, co.
4. In particolare, per quanto Pt_1
di interesse, la deroga opera in caso di violazione di disposizioni relative alla “igiene degli alimenti e delle bevande”.
Il verbale sottostante l'ordinanza di ingiunzione opposta veniva elevato per violazione dell'art. 8 del Reg. CE n. 2065/2001 e degli artt. 2 e 3 del D.M.
27/03/2002 in quanto la “deteneva presso la propria prevendita prodotti ittici Pt_1
(sgombro – salmone) senza essere in grado di fornire le informazioni obbligatorie in ogni stato della commercializzazione ai fini della tracciabilità”.
A ben vedere, la violazione contestata non attiene alla materia dell'igiene degli alimenti e delle bevande, ma alla tutela dell'affidamento dei consumatori assicurata mediante apposizione di congrua etichettatura dei prodotti alimentari posti in vendita e, quindi, alla materia del commercio (cfr. Cass. civ. ord. n. 8452/2006, Cass. civ. ord. n. 22389/2004), in ossequio agli obiettivi di cui al Reg. CE n. 2065/2001 concernente l'informazione dei consumatori nel settore dei prodotti della pesce e dell'acquacoltura.
Nel medesimo senso si è espressa anche la Suprema Corte, la quale ha precisato come
“la disciplina relativa all'etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti
pagina 4 di 6 alimentari, attiene alla materia del commercio, in quanto finalizzata ad assicurare la correttezza e completezza delle indicazioni riportate dai produttori e, con esse, a tutelare l'affidamento dei consumatori”, dichiarando così la competenza a decidere del Giudice di Pace (in tal senso Cass. civ. ord. n. 5242/18).
Ne consegue che, vertendo l'ordinanza di ingiunzione impugnata in una materia rientrante nella competenza del Giudice di Pace ex artt. 22 della l. 689/1981 e 6 del d. lgs. n. 150/2011, la stessa doveva essere opposta dalla dinnanzi al Giudice di Pt_1
Pace territorialmente competente e non innanzi a questo Tribunale.
Per tali ragioni, va dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Messina per essere competente il Giudice di Pace di Messina.
Nulla in ordine alle spese di lite, dal momento che parte resistente, vittoriosa nel presente giudizio, si difendeva tramite un proprio dipendente amministrativo e non mediante il ricorso ad un procuratore (cfr. Cass. ord. n. 9900/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Maria
Militello, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 1466/2018 R.G. così provvede:
1) dichiara l'incompetenza del Tribunale di Messina, per essere competente il
Giudice di Pace di Messina;
2) assegna alla parte interessata termine di mesi tre per la riassunzione innanzi al giudice dichiarato competente;
3) Nulla sulle spese
Così deciso in Messina, il 18.3.2025.
IL GIUDICE
(dott.ssa Maria Militello)
pagina 5 di 6 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Angelo
Catalano, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Prima
Sezione Civile del Tribunale di Messina
pagina 6 di 6
SEZ. I CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 18 marzo 2025, davanti al G.I. dott.ssa Maria Militello, viene chiamato il procedimento n. R.G. 1466/18
E' comparso, per il ricorrente, l'avv.Caterina D'Angelo in sostituzione dell'avv.
Orazio Carbone
Nessuno è comparso per parte resistente
Il difensore di parte ricorrente precisa le conclusioni e chiede la decisione
Il G.I. dato atto di quanto sopra, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza contestuale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Maria Militello, all'udienza del 18 marzo
2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1466 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente pagina 1 di 6 TRA in persona del legale rappresentante pro tempore (p. Parte_1
iva , con sede in Messina, Larderia c/da Roccamotore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'Avv. Orazio Carbone, presso il cui studio in Messina, viale Cadorna n. 32 ha eletto domicilio ricorrente
E
Controparte_1
, in persona del Dirigente Generale (cod. fisc. ,
[...] P.IVA_2 rappresentato e difeso dal Dott. Antonino Furnò, Dirigente dell'Area III Affari
Legali, Contenzioso e Procedure di recupero entrate resistente
OGGETTO: opposizione ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI: come da verbale
CONSIDERATO IN FATTO
Con ricorso ex art. 6 del d. lgs. n. 150/2011 e art. 22 della l. n. 689/1981 la
(d'ora in avanti solo per comodità espositiva) Parte_1 Pt_1
proponeva opposizione avverso l'ordinanza di pagamento n. 49/2018, notificatagli sulla scorta del verbale n. 10/2018 del 28.03.2013, con cui gli veniva contestata la violazione dell'art. 8 del Reg. CE n. 2065/2001 e degli artt. 2 e 3 del D.M.
27/03/2002 in violazione dell'art. 4 del d. lgs. n. 109/1992 punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 18, co. 3, del d. lgs. n. 109/1992 e ss.mm.ii..
In particolare, il ricorrente rappresentava che gli agenti accertatori avevano verificato che la deteneva presso la propria rivendita “prodotti ittici senza essere in Pt_1
grado di fornire le informazioni obbligatorie in ogni stato della commercializzazione ai fini della tracciabilità”; che in data 16.04.2013 aveva provveduto a depositare ritualmente le note difensive ex art. 18 della l. n. 689/1981, con le quali veniva pagina 2 di 6 richiesta l'audizione dell'opponente; che tale audizione veniva omessa tanto che la
GICAP si vedeva notificare l'ordinanza di pagamento impugnata.
Lamentava, pertanto, la violazione e la errata applicazione dell'art. 18 della l. n.
689/1981, secondo il quale la mancata audizione del ricorrente comporta la nullità dell'ingiunzione.
Lamentava, altresì, la violazione del principio di tassatività e la genericità della contestazione.
Chiedeva, pertanto, di annullare l'ordinanza ingiunzione e, in subordine, di applicare la sanzione pecuniaria nella misura minima prevista dalla legge, disponendo la rateizzazione delle eventuali sanzioni pecuniarie;
con vittoria di spese e compensi.
Integrato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'
[...]
(d'ora in avanti Controparte_1
solo per semplicità espositiva), contestando quanto dedotto da Controparte_1
controparte.
In via preliminare, eccepiva l'incompetenza del Tribunale in favore del Giudice di
Pace territorialmente competente. Osservava che l'ente preposto aveva notificato regolarmente l'invito all'audizione del trasgressore ai sensi dell'art. 18 della l. n.
689/1981 e che, in ogni caso, la mancata audizione non determinava la nullità dell'ingiunzione di pagamento.
Nel merito rilevava che il verbale, contrariamente a quanto allegato dalla ricorrente, era specifico, indicando puntualmente le disposizioni di legge violate.
Per tali ragioni chiedeva, in via preliminare, di dichiarare il difetto di competenza del
Tribunale di Messina e, nel merito, di rigettare il ricorso.
All'udienza del 18.3.2025 – in cui subentrava la scrivente – il Giudice, sentita la discussione delle parti, assumeva la causa in decisione.
RITENUTO IN DIRITTO
L'eccezione di difetto di competenza, sollevata dall'Assessorato Regionale resistente,
è fondata e va, pertanto, accolta.
pagina 3 di 6 L'art. 6, co. 3, del d. lgs. 150/2011 stabilisce che le controversie di cui all'art. 22 della l. n. 689/1981 – e quindi i giudizi di opposizione a ordinanza ingiunzione – si instaurano, di regola, dinnanzi al Giudice di Pace territorialmente competente, salvo quanto previsto dai successivi commi 4 e 5. Specificamente, il comma 4 individua una competenza “funzionale” del Tribunale allorquando la sanzione amministrativa applicata riguardi una delle materie ivi elencate, mentre il comma 5 sancisce la medesima competenza “funzionale” del Tribunale quando per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore ad € 15.493,00 o quando, pur senza prevedere un limite massimo, è stata applicata una sanzione pecuniaria superiore ad € 15.493,00.
Posto che, nel caso di specie, la sanzione pecuniaria irrogata era inferiore al limite massimo di cui all'art. 6, co. 5, giova verificare soltanto se la sanzione irrogata alla rientri o meno tra le materie di cui all'art. 6, co.
4. In particolare, per quanto Pt_1
di interesse, la deroga opera in caso di violazione di disposizioni relative alla “igiene degli alimenti e delle bevande”.
Il verbale sottostante l'ordinanza di ingiunzione opposta veniva elevato per violazione dell'art. 8 del Reg. CE n. 2065/2001 e degli artt. 2 e 3 del D.M.
27/03/2002 in quanto la “deteneva presso la propria prevendita prodotti ittici Pt_1
(sgombro – salmone) senza essere in grado di fornire le informazioni obbligatorie in ogni stato della commercializzazione ai fini della tracciabilità”.
A ben vedere, la violazione contestata non attiene alla materia dell'igiene degli alimenti e delle bevande, ma alla tutela dell'affidamento dei consumatori assicurata mediante apposizione di congrua etichettatura dei prodotti alimentari posti in vendita e, quindi, alla materia del commercio (cfr. Cass. civ. ord. n. 8452/2006, Cass. civ. ord. n. 22389/2004), in ossequio agli obiettivi di cui al Reg. CE n. 2065/2001 concernente l'informazione dei consumatori nel settore dei prodotti della pesce e dell'acquacoltura.
Nel medesimo senso si è espressa anche la Suprema Corte, la quale ha precisato come
“la disciplina relativa all'etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti
pagina 4 di 6 alimentari, attiene alla materia del commercio, in quanto finalizzata ad assicurare la correttezza e completezza delle indicazioni riportate dai produttori e, con esse, a tutelare l'affidamento dei consumatori”, dichiarando così la competenza a decidere del Giudice di Pace (in tal senso Cass. civ. ord. n. 5242/18).
Ne consegue che, vertendo l'ordinanza di ingiunzione impugnata in una materia rientrante nella competenza del Giudice di Pace ex artt. 22 della l. 689/1981 e 6 del d. lgs. n. 150/2011, la stessa doveva essere opposta dalla dinnanzi al Giudice di Pt_1
Pace territorialmente competente e non innanzi a questo Tribunale.
Per tali ragioni, va dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Messina per essere competente il Giudice di Pace di Messina.
Nulla in ordine alle spese di lite, dal momento che parte resistente, vittoriosa nel presente giudizio, si difendeva tramite un proprio dipendente amministrativo e non mediante il ricorso ad un procuratore (cfr. Cass. ord. n. 9900/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Maria
Militello, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 1466/2018 R.G. così provvede:
1) dichiara l'incompetenza del Tribunale di Messina, per essere competente il
Giudice di Pace di Messina;
2) assegna alla parte interessata termine di mesi tre per la riassunzione innanzi al giudice dichiarato competente;
3) Nulla sulle spese
Così deciso in Messina, il 18.3.2025.
IL GIUDICE
(dott.ssa Maria Militello)
pagina 5 di 6 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Angelo
Catalano, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Prima
Sezione Civile del Tribunale di Messina
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