Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 27/03/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
Nr. 1243/2021 R.G.A.C.
TRIBUNALE di PALMI
Sezione Civile
All'udienza del 27 marzo 2025, innanzi al giudice, dott.ssa Emanuela
Ruscio , sono comparsi l'avv. CAMBREA GAETANO FRANCESCO per parte ricorrente, nonché l'avv. ANNALISA REGGIO in sostituzione dell'avv. ANNA TASSONE per parte convenuta
IL GIUDICE
Invita le parti alla discussione
L'avv. CAMBREA GAETANO F. impugna e contesta il dedotto avversario rilevando l'infondatezza di quanto lamentato con le note conclusive dalla controparte si riporta a tutti i propri scritti difensivi ed insiste nell'accoglimento della domanda con vittoria di spese.
L'avv. REGGIO ANNALISA si riporta ai propri scritti difensivi ed alle conclusioni depositate contesta le difese avverse non pertinenti rispetto all'oggetto del giudizio ed insiste nel rigetto.
Il Giudice
Di ritira in camera di consiglio per la decisione
Il Giudice
G.O. Dott.ssa Emanuela RUSCIO
1
Palmi, 27.3.25
IL GIUDICE UNICO
G.O. DOTT.SSA EMANUELA RUSCIO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
Il Tribunale di Palmi – Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del giudice onorario dott.ssa Emanuela Ruscio, all'udienza del
27.3.25, esaurita la discussione orale ed all'esito della camera di consiglio, da lettura della seguente
SENTENZA ex art. 6 D. L.vo 150/2011 ed articoli 429 e 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n° 1243 del Ruolo Generale dell'anno 2021 promossa da
2 (CF. ), esercente la Parte_1 C.F._1
potestà genitoriale nei riguardi del figlio minore ( Persona_1
CF. ) e nell'interesse di quest'ultimo, nonchè di C.F._2
in proprio (CF. ), Controparte_1 C.F._3
rappresentati e difesi dall'avv. Gaetano Francesco Cambrea del Foro di Palmi giusta procura in atti
(ATTORI) contro
- C.F. - in persona dei legali Controparte_2 P.IVA_1
rappresentanti - dott. e dott. - con Controparte_3 Controparte_4
sede in Mogliano Veneto, Via Marocchesa 14, rappresentata e difesa dall'avv.
Anna Tassone del foro di Locri giusta procura in atti .
(CONVENUTA)
E
Controparte_5
(CONVENUTI CONTUMACI ) avente ad oggetto: responsabilità per circolazione stradale
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza odierna di cui la presente sentenza è parte integrante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 (Motivazione resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp.att. c.p.c. come modificati dalla L.69/2009)
Con atto di citazione regolarmente notificata l'odierna parte attrice ha convenuto in giudizio la nonché la Controparte_5 Controparte_2
per vederli condannati per le lesioni dalla e dal minore CP_6
in ragione del sinistro occorso in data 10.4.2019 in Palmi- fermata Per_1
Via De Francia- nel mentre gli stessi erano intenti a scendere dal Bus di con targa DZ 771KL diretto a Reggio Calabria, Controparte_7
munita di regolare ticket con n° 789 rif. bus 12 .
Infatti, unitamente alla citazione gli attori precisavano che, giunta alla fermata di via De Francia del paese di Palmi, la attrice con in braccio il minore di circa 10 mesi nel mentre era intenta a scendere dal mezzo di linea Lirosi cadeva rovinosamente a terra sul marciapiede subendo gravi lesioni personali alla stessa ed al minore che la hanno costretta a ricovero e cure fino alla guarigione con postumi. Concludeva per la condanna della e della CP_5
in solido al risarcimento dei danni subiti e quantificati nella Controparte_2
misura di euro 48.296,93 comprensiva altresì dei danni al minore e di tutte le spese affrontate.
Si costituiva la contestando la domanda per come Controparte_2
formulata ed in primo luogo eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, considerato che dalla dinamica descritta in citazione non potevano configurarsi alcuno dei presupposti per l'applicazione della RCA essendo semmai responsabile direttamente la in ragione del contratto di CP_5
trasporto sulla deduzione che la ricorrente sia caduta a seguito di una
4 malformazione del piano di calpestio, contestava in ogni caso sia l'an che il quantum e concludeva per il rigetto della domanda.
La regalmente citata non si costituiva e ne veniva Controparte_5
dichiarata la sua contumacia con ordinanza del 3.6.22.
Con ordinanza dell'11.11.22 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e solo in seguito re melius perpensa veniva rimessa sul ruolo istruttorio per l'istruttoria.
La causa è stata istruita a mezzo di testimoni e CTU.
All'esito dello di scambio di note conclusive la causa veniva discussa e trattenuta per la decisione all'udienza odierna.
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Il Tribunale ritiene che la domanda sia fondata nei limiti e secondo le motivazioni di seguito indicate.
A) Va premesso che è ormai consolidato nell'elaborazione giurisprudenziale il principio della c.d. “ragione più liquida” in forza del quale è possibile invertire l'ordine logico-giuridico dei motivi dedotti in giudizio qualora vi sia un profilo di chiara ed immediata evidenza decisoria che possa assorbire l'interesse dell'intero giudizio.
E' sufficiente, al riguardo, il richiamo alle motivazioni espresse dalla
Suprema Corte: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio,
5 costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. n. 12002 del 28/05/2014; conformi più di recente
Cass. n. 23531 del 18/11/2016 e Cass. n. 15350 del 21/06/2017).
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha, peraltro, chiarito che proprio l'esigenza di economia processuale e di celerità della decisione consentono di attribuire prevalenza alla ragione più liquida anche rispetto a questioni processuali e di rito preliminari (“In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” - Cass. SU n. 9936 dell'8/05/2014).
Appunto in applicazione di tale principio il Tribunale ritiene che nella specie la causa possa essere decisa immediatamente, sulla base di dati oggettivi non contestabili, direttamente nel merito .
L'eseguita istruttoria e la documentazione in atti consente – per quanto di interesse ai fini del decidere – un positivo accertamento sull'effettiva verificazione del sinistro, sul nesso causale tra lo stesso e le lesioni sopportate agli attori, sulla responsabilità o quantomeno sulla corresponsabilità ai sensi dell'art. 1227 c.c. del convenuto contumace unitamente all'attore nella determinazione del sinistro.
E' stato accertato, infatti, in l'istruttoria che la sig.ra CP_6
unitamente al figlio di pochi mesi in data 10.4.19 si trovasse a bordo Per_1
quale trasportata -a mezzo di acquisto di regolare biglietto di viaggio- sul bus
6 di per il tragitto da Taurianova a Reggio Calabria Controparte_7
con fermata anche a Palmi alla via De Francia dove l'attrice era diretta.
Infatti, nel detto giorno alle ore 9,20 circa, alla fermata di Palmi di cui sopra, nel mentre la attrice con il bambino in braccio era intenta a scendere dal mezzo si trovava d'uno tratto catapultata a terra sul marciapiede- della detta via- subendo lesioni alla persona come anche il minore che sbatteva a terra subendo un trauma cranico. A seguito del sinistro le parti sono stati trasportati presso il vicino PPSS.
E' stato precisato dai testi escussi all'udienza del 16.6.23 ( Testimone_1
e che il Bus di linea Lirosi giunto alla fermata e dopo avere Testimone_2
aperto le porte non avendo messo il mezzo in sicurezza, faceva di colpo una frenata che causava la caduta in avanti della attrice che era già intenda a scendere dal mezzo con il bambino in braccio.
Le dichiarazioni di entrambi i testi sono precise e concordanti riguardo la dinamica dell'evento senza tralasciare la ulteriore considerazione che la sig.ra madre della attrice- che si trovava alla fermata dell'autobus per Tes_1
prendere la figlia ha pure precisato che la figlia è caduta a causa “del sobbalzo” del bus a seguito di una frenata brusca e che a seguito dell'intervento della autorità la figlia non avesse reso alcuna dichiarazione quanto alla dinamica dell'incidente.
Tanto precisato è dato rilevare che a seguito dell'istruttoria si è proceduti alla conferma dei fatti in citazione.
In tal senso non è possibile ritenere, per come affermato dalla difesa della compagnia, che la parte non abbia precisato la dinamica e quanto al suo difetto di legittimazione.
7 Infatti, dato di che trattasi è che nella data e nell'ora indicata nell'atto introduttivo la attrice nel mentre scendeva dall'autobus cadeva rovinosamente a terra, ovviamente nella concitazione del momento la stessa non è stata in grado di individuare la causa determinante la caduta.
Quanto poi alle dichiarazioni del conducente dell'autobus rese alle autorità è dato rilevare che le stesse sono solo riportate dopo l'evento non potendo lo stesso avere potuto verificare la caduta della attrice trovandosi alla guida del mezzo .
D'altra parte si ritiene che la attrice abbia compiuto tutti gli atti necessari per procedere alla discesa in sicurezza mai potendo prevedere che, dopo avere aperto le porte invitando i passeggeri a scendere, il conducente del mezzo accortosi che l'autobus non era correttamente parcheggiato effettuasse la brusca frenata per come dichiarato da entrambi i testi.
2. Determinazione del quantum debeatur.
Il sinistro ha determinato un danno non patrimoniale che dovrà essere risarcito unitariamente e nei termini di cui appresso, in base ad una lettura costituzionalmente orientata dell'articolo 2059 c.c. espressa dalle Sezioni
Unite della Suprema Corte e da cui non vi è motivo di discostarsi.
Secondo quanto sancito dalle Sezioni Unite del Supremo Collegio «Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile - sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ. - anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: (a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio
8 sofferto - abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 cod. civ., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); (b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone
a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità» ( cfr. Cassazione, Sezioni Unite, 11 novembre 2008 n° 26972)
Tale danno, in adesione ad un orientamento della giurisprudenza della
Suprema Corte, da ultimo ribadito (cfr. Cassazione, sezione III, 6 marzo
2014 n° 5243), va liquidato in base a tabelle di cui sia nota la provenienza, con conseguente possibilità di controllo dei criteri di elaborazione e che siano redatte in maniera tale da considerare tutte le componenti non patrimoniali.
Nel caso che ci occupa ed in ragione dei danni accertati verranno applicate le tabelle di cui al DM n.173/24 relative al danno biologico di lieve entità.
In relazione ai postumi subiti dall'attore nell'occorso sinistro il consulente tecnico d'ufficio, all'esito di accertamenti completi nell'analisi documentale e scientifica, quindi condivisibili ed inoltre non contestati dalle parti, ha confermato che la minore, in seguito all'incidente per cui è causa, ha riportato lesioni con postumi permanenti nella misura del 7% ( s.v. CTu
[...]
. Per_2
9 Il consulente tecnico d'ufficio, inoltre, ha confermato la compatibilità delle lesioni con l'incidente per cui è causa ed il rapporto di causalità diretta delle lesioni con tale incidente. Il consulente ha quindi riconosciuto in capo alla l'esistenza di postumi invalidanti oltre quelli a carattere permanente CP_6
nella misura percentuale altresì 153 giorni di invalidità temporanea di cui giorni 8 di invalidità temporanea assoluta (al 100%), giorni 55 di invalidità temporanea parziale (ITP) al 75% , giorni 55 di invalidità temporanea parziale (ITP) al 50% , giorni 45 di invalidità temporanea parziale (ITP) al
25%
Sulla base di queste premesse deve riconoscersi all'attrice la percentuale di danno biologico accertata in sede peritale nella indicata misura del 7% oltre al periodo di incapacità temporanea assoluta e relativa, come sopra indicata, determinata in complessivi giorni 153.
Pertanto, con riferimento al danno biologico - inteso come menomazione dell'integrità psicofisica in sé e per sé considerata in quanto incidente sul valore della persona in tutta la sua concreta dimensione- si stima doversi liquidare in via necessariamente equitativa, attesa l'età, l'importo di euro
11.276,19 ( somma già attualizzata alla data odierna e personalizzata in ragione della cenestasi lavorativa riconosciuta dal CTU) applicando il valore punto e l'importo di €uro 55.24 pro die per l'invalidità temporanea, per la cui voce di danno va liquidata la somma di euro 4.684,26
Sono state riconosciute dal CTU spese congrue nella misura di euro 1.042,56
Complessivamente, quindi, il danno viene calcolato in €uro 16.930,67.
Quanto ai danni richiesti per le lesioni del minore il giudice ritiene di potere liquidare in via equitativa sulla base dei documenti in atti la somma di euro
10 500,00.
Si ha un totale di euro 17.430,67
Gli interessi legali sulla somma sopra determinata decorrono dalla pubblicazione della sentenza.
6. Quanto alle spese di lite le stesse seguono la soccombenza in ragione dell'accolto e l'attività effettivamente prestata secondo le tabelle in atti ed ai valori al minimo in ragione del tenore delle difese e del più costante orientamento di questo tribunale in materia .
Le spese di C.T.U., liquidate in separato decreto sono poste definitivamente a carico, in via solidale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda svolta da contro Parte_2
spe+1 disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, Controparte_2
così provvede:
1) dichiara che l'incidente per cui è causa si è verificato per responsabilità esclusiva del conducente della con targa DZ 771KL Controparte_5
bus 12 rimasta contumace con obbligo in carico per quest'ultima della quale compagnia che copriva l'RCA; Controparte_2
2) Condanna la al pagamento dell'importo Controparte_8
attualizzato di euro 17.430,67 in favore delle parti attrici a titolo di risarcimento del danno per la causale meglio specificata in parte motiva oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo.
3) condanna la alla refusione delle spese di lite a favore Controparte_2
della parte attrice che si liquida nella misura complessiva di euro 2540,00 (
11 oltre euro 545,00 per spese di CU) oltre spese gen.15%, cpa ed Iva se dovute da distrarsi ex art 93 cpc a favore dell'avv. Gaetano Francesco Cambrea dichiaratosi antistatario
Motivazione contestuale.
Così deciso in Palmi all'esito della camera di consiglio del 27.3.25
IL GIUDICE
DOTT.SSA EMANUELA RUSCIO
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