Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 21/02/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
NN. 1182/2017 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
Prima Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Donatella Cennamo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1182 dell'anno 2017 R.Gen.Aff.Cont., riservata in decisione all'udienza del 26.11.2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 17.02.2025, vertente
TRA
(C.F. e P.I. ), già in Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv.
Nicola Rocco di Torrepadula, presso il cui studio elettivamente domicilia alla piazza Pt_2
Santa Maria degli Angeli a Pizzofalcone, n. 1.
-ATTRICE-
CONTRO
(C.F. ) rappresentata e difesa, in virtù di procura in CP_1 CodiceFiscale_1 atti, dall'avv. Giuseppe Serpico, unitamente al quale elettivamente domicilia in Nola, alla Via
Anfiteatro Laterizio, n. 220;
P a g . 1 | 13
-CONVENUTA –
NONCHE'
CP_2
- CONVENUTO CONTUMACE –
E
CP_3
- CONVENUTA CONTUMACE-
Oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione all' udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 26.11.2024.
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, (già ) in Parte_1 Parte_2 persona del suo legale rappresentate p.t. (in prosieguo per brevità “ ” o “banca”), Parte_1
premettendo di vantare un credito di complessivi euro 4.784.903,17 nei confronti di CP_1
in virtù della sua qualità di garante della società “GE.CO.MAR S.r.l.” (fallita), traente origine da fideiussioni omnibus rilasciate in data 03.06.2004 e 26.05.2005, ha domandato che fosse dichiarato inefficace nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'atto del 01.03.2012 a rogito del Notaio
con cui la convenuta aveva costituito un fondo patrimoniale ex art 167 c.c. (rep. Persona_1
7835- racc 3979) in favore della figlia e del coniuge , destinando i CP_3 CP_2
seguenti immobili:
1) unità immobiliare costituita da un appartamento composto da tre vani ed accessori sita nel comune di Somma Vesuviana (NA), alla Via Tutti i Santi n. 25, riportato nel Catasto Fabbricati del comune di Somma Vesuviana (NA) al foglio 32, particella 453, sub. 22, categoria A/2, piano 5, interno 12, scala A, classe 5, vani 5,5, r.c. € 553,90;
2) unità immobiliare costituita da un appartamento composto da cinque vani ed accessori sita nel comune di Somma Vesuviana (NA), alla Via Tutti i Santi n. 25, riportato nel Catasto Fabbricati del comune di Somma Vesuviana (NA) al foglio 32, particella 453, sub. 40, categoria A/2, piano 5, interno 30, scala B, classe 5, vani 7, r.c. € 704,96;
3) unità immobiliare costituita da un appartamento composto da quattro vani ed accessori sita nel comune di Somma Vesuviana (NA), alla Via Tutti i Santi n. 25, riportato nel Catasto Fabbricati del
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comune di Somma Vesuviana (NA) al foglio 32, particella 453, sub. 46, categoria A/2, piano 8, interno 36, scala B, classe 5, vani 7, r.c. € 704,96;
4) unità immobiliare composta da un'autorimessa sita nel comune di Somma Vesuviana (NA), alla
Via Tutti i Santi, riportato nel Catasto Fabbricati del comune di Somma Vesuviana (NA) al foglio
32, particella 453, sub. 10, categoria C/6, piano T, consistenza 17 mq., r.c. € 57,95;
5) quota di ½ (metà) della piena proprietà di un appezzamento di terreno sito nel comune di Somma
Vesuviana (NA) alla Via Circumvallazione, riportato in Catasto Terreni del comune di Somma
Vesuviana (NA) al foglio 16, particella 1392, classe 3, consistenza 19 are, 54 centiare, categoria T,
r.d. 22,71, r.a.€19,68;
6) quota di ½ (metà) della piena proprietà di un'autorimessa sita nel comune di Somma Vesuviana
(NA), alla I Traversa San Giovanni de Matha n. 59 bis, posta al piano seminterrato, distinta con il numero 2, riportato nel Catasto Fabbricati del comune di Somma Vesuviana (NA), al foglio 32, particella 529, sub. 16, categoria C/6, piano S/1, int. 2, classe 7, consistenza 40 mq., r.c. € 136,34.
L'attrice ha, in particolare, precisato di agire in virtù di un credito per il quale aveva già ottenuto decreto ingiuntivo n. 1266/2012 emesso dal Tribunale di Nola per la somma complessiva di euro
5.782.498,04 nei confronti di e degli altri fideiussori omnibus, derivante dai suoi CP_1
rapporti con la società garantita, e segnatamente:
- euro 2.066.539,87, quale saldo debitore del conto corrente in essere presso il Parte_2
filiale Imprese di Somma Vesuviana, n. 7257/0027/2538 intestato alla società debitrice, alla
[...]
data del 31.3.2011;
- euro 2.486.510,66, quale saldo del conto corrente tecnico in essere presso il Parte_2
filiale Imprese di San Giuseppe Vesuviano, n. 3103/3800/3729 per anticipo su fatture emesse
[...]
a fronte di forniture con cessione del credito, alla data del 31.3.2011;
- euro 229.447,51, quale saldo derivante dall'operazione di Interest Rate Swap – contratto n. 53441 del 13.3.2007, alla data del 31.3.2011;
- euro 1.000.000,00, quale debito residuo del finanziamento a breve termine n. 7257/2751/08063617 concesso dal (già , filiale Imprese di San Parte_2 Controparte_4
Giuseppe Vesuviano, alla società debitrice il 18.11.2008, alla data del 31.3.2011.
La ha evidenziato che sul totale di euro 5.782.498,04 andava decurtata la somma euro CP_5
997.594,87 già escussa in virtù della garanzia pignoratizia su titoli intestati a In CP_1
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definitiva, (subentrata al giusto atto di fusione allegato agli Parte_1 Parte_2
atti di parte attrice) ha dichiarato di vantare nei confronti della -nella qualità sopra precisata- CP_1
un credito di euro 4.784.903,17.
In via subordinata, ha chiesto accertarsi la simulazione assoluta ai sensi dell'art. 1414 c.c. del predetto atto di costituzione di fondo patrimoniale o, in via ulteriormente gradata la sua nullità per illiceità dei motivi comuni ad entrambe le parti ai sensi dell'art. 1345 c.c. ovvero per illiceità della causa in concreto ex art. 1343 c.c.
2. Con comparsa di costituzione telematicamente depositata in data 23.05.2017, si è costituita in giudizio solo , sostenendo l'insussistenza tanto del presupposto dell'eventus damni, CP_1
in quanto la capienza del suo patrimonio sarebbe bastevole a garantire le pretese creditorie, quanto della scientia damni, stante la mancata consapevolezza da parte della debitrice di arrecare pregiudizio alle ragioni di parte creditrice. Ha concluso, quindi, per il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite e condanna della al risarcimento dei danni per lite temeraria. CP_5
3. Sono rimasti contumaci e . CP_3 CP_2
4. Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., la causa è stata istruita con l'espletamento della CTU affidata all'Ingegnere volta a stimare il patrimonio residuo Persona_2 della al netto dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale del 01.03.2012. CP_1
All'esito del deposito dell'elaborato peritale, la causa, nel subentro dello scrivente magistrato
(insediatosi solo a far data dal 14.06.2022), è stata spedita per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26 marzo 2024, poi rinviata per esigenze di ruolo al 26 novembre 2024. Indi, sulle conclusioni rassegnate in via definitiva dai procuratori costituiti a messo dell'autorizzato scambio di note scritte, è stata riservata a sentenza con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
Motivi della decisione.
1. La domanda è fondata e merita accoglimento.
1.1. In via preliminare, preme precisare - ai fini di compiutamente delimitare il thema decidendum del presente giudizio - che pur avendo la banca nella esposizione dei fatti dell'atto di citazione fatto riferimento alla costituzione da parte di di due fondi patrimoniali nella stessa giornata CP_1
del 1.03.2012, n. rep. 7835- Racc. 3979 in favore di e e n. rep. 7834- CP_3 CP_2
Racc. 3978 in favore di e , ha inteso in questa sede chiedere la Controparte_6 Controparte_7 dichiarazione dell'inefficacia nei suoi confronti solo del primo dei due atti, come chiaramente si
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evince dalle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione e dalla vocatio in ius unicamente nei confronti della disponente e dei beneficiari del primo fondo, e . CP_3 CP_2
1.2 Tanto debitamente puntualizzato, giova in diritto premettere che le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria consistono, come è noto, nell'esistenza di un valido rapporto di credito, tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente;
nell'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto traslativo, con la precisazione che l'azione tende non solo a ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, ma anche ad assicurare uno stato di maggiore fruttuosità e speditezza dell'azione esecutiva diretta a far valere detta garanzia, sicché è sufficiente ad integrare l'eventus damni anche una variazione meramente qualitativa del patrimonio del debitore;
nella ricorrenza, in capo al debitore ed, eventualmente, in capo al terzo avente causa, della consapevolezza che l'atto di disposizione diminuisce la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori.
Il pregiudizio (eventus damni), al quale fa riferimento l'art. 2901 c.c., va oltre il concetto di danno, per comprendere anche quello di semplice pericolo di danno (Cass. 02.04.2004, n. 6511; Cass.
15.06.1995, n. 6777).
La Suprema Corte ha evidenziato invero che interesse del creditore non è soltanto la conservazione della garanzia patrimoniale costituita dai beni del debitore, ma anche il mantenimento di uno stato di maggiore fruttuosità ed agevolezza dell'azione esecutiva susseguente all'utile esperimento della revocatoria, sicché il pregiudizio (eventus damni) può essere costituito finanche da una variazione
(sia quantitativa, che qualitativa) del patrimonio del debitore, purché tale variazione comporti appunto una maggiore difficoltà od incertezza nella esazione coattiva del credito, oppure ne comprometta la fruttuosità (Cfr. Cass. Civ. 04.07.2006, n. 15265; Cass. Civ. 29.10.1999, n. 12144;
Cass. Civ. 08.07.1998, n. 6676; Cass. Civ. 06.05.1998, n. 4578).
Peraltro, quanto al requisito soggettivo, giova precisare che in tema di revocatoria ordinaria, ai fini della configurabilità del "consilium fraudis" per gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito - quali sono la donazione, ma anche il negozio costitutivo di un fondo patrimoniale (ex plurimis, Cass. 8.9.2004, n. 18065; 23.9.2004, n. 19131) - non è necessaria l'intenzione di nuocere ai creditori, essendo sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore stesso (e non anche del terzo beneficiario), del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione, sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore, consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni (cfr. Cass. Civ. n. 17867/07).
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1.3. Nel segno delle enunciate indicazioni nomofilattiche, è possibile valutare il caso in esame, rispetto al quale le risultanze documentali depongono univocamente nel senso della piena fondatezza della domanda.
1.3.a) Relativamente al requisito del credito, a tutela del quale è stato introdotto l'odierno giudizio, risulta documentalmente l'esistenza del credito della Banca attrice nei confronti della odierna convenuta a mezzo della produzione delle lettere di fideiussione del 3.06.2004, del 26.04.2005 e del
12.05.2006 e del decreto ingiuntivo n. 1266/2012 ottenuto, tra gli altri, nei confronti di CP_1
(v. all. 3 atto di citazione), successivamente, munito della clausola di provvisoria esecuzione
[...] ai sensi dell'art. 648 c.p.c. (vedi allegato 19 memoria istruttoria).
Merita di essere evidenziata la infondatezza della eccezione sollevata dalla circa CP_1
l'insussistenza del requisito di un valido rapporto di credito, in quanto oggetto di contestazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rubricato al n.r.g. 6772/2012, pendente innanzi a questo stesso Tribunale.
Ed infatti, pur a non voler tenere conto della deduzione attorea secondo la quale il detto procedimento si sarebbe concluso con una declaratoria di estinzione del procedimento per la
, con conseguente passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, e con una sentenza di CP_1
rideterminazione del credito solo nei confronti degli altri garanti, in quanto pur richiamati come allegati n. 27 e 28 non risultano prodotti nel presente giudizio i relativi provvedimenti, vi è che parte convenuta non ha comunque provato che il giudizio di opposizione è stato definito con una sentenza di accoglimento che annullasse il decreto ingiuntivo stesso per inesistenza del credito o che, a confutazione di quanto allegato dalla banca attrice, rideterminasse anche nei confronti della garante odierna convenuta in una somma inferiore al credito a tutela del quale è stato instaurato il presente giudizio (anche la convenuta nelle comparsa conclusionale richiamata la sentenza definitoria del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, senza tuttavia, produrla e, in ogni caso, per sua stessa ammissione tale pronuncia non è definitiva in quanto gravata dall'appello interposto dalla . CP_5
Come è noto, dal tenore letterale dell'art. 2901 c.c. emerge la possibilità, per il creditore, di esperire l'azione per cui è causa anche nell'ipotesi in cui il credito sia sottoposto a condizione o a termine;
dunque, per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente l'esistenza di una semplice ragione di credito e necessariamente che esso sia liquido ed esigibile.
Invero, “l'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si
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tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore.” (Cass. 22.03.16 n. 5619 e più di recente Cass. n. 25331/2023).
Quanto sin qui rilevato consente di ritenere indiscutibilmente esistente il requisito del credito, richiesto dall'art. 2901 c.c.
Né alcun utile elemento contrario può trarsi dalla circostanza allegata dalla convenuta secondo cui la non ammissione al passivo del Fallimento della Co.Ge.Mar S.p.A., del credito della Banca relativo al finanziamento n. 7257/2751/08063617 sarebbe sufficiente ad escludere la certezza del credito stesso.
Innanzitutto, va rilevato che, come dalla stessa convenuta ammesso, la esclusione dal passivo ha riguardato una parte limitata del credito, mentre la è stata ammessa per l'importo complessivo CP_5
di euro 649.775,06.
In ogni caso, le statuizioni assunte in sede fallimentare hanno esclusivamente valenza endofallimentare e non hanno valore al di fuori del procedimento di accertamento del passivo.
Le finità perseguite dalle due procedure sono, infatti, profondamente diverse e non necessitano dei medesimi presupposti. Invero, l'azione revocatoria è volta a preservare l'integrità della garanzia patrimoniale del debitore, mentre l'ammissione nel passivo costituisce un atto di soddisfacimento delle pretese creditorie.
1.3.b. E' stato poi prodotto in atti ed è comunque incontestato, l'atto di costituzione del Fondo
Patrimoniale per notar di del 1.3.2012 (Rep. 7835, Racc. 3979 e Rep. Persona_1 Pt_2
7834, Racc. 3978).
Il credito vantato dalla è certamente anteriore alla costituzione del fondo patrimoniale, poiché CP_5
antecedente alla emissione del decreto ingiuntivo e al rilascio delle garanzie (in data 3.06.2004 e
26.04.2005 poi aumentata con atto del 12.05.2006) e al fallimento della società debitrice principale il 12 aprile 2011.
Peraltro, non è necessario, ai fini della revoca, che il credito della attrice fosse consacrato da CP_5
un Decreto ingiuntivo in data antecedente alla costituzione del fondo patrimoniale, non essendo necessaria l'esigibilità del credito stesso.
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Infatti, secondo la giurisprudenza, ai fini della revoca dell'atto è sufficiente l'esistenza di un debito ma non anche la sua esigibilità. Si legge invero in alcune pronunce: “L'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la semplice esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità, con la conseguenza che, concessa fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse all'apertura di credito regolata in conto corrente, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla detta apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, c.c., in base al mero requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ("scientia damni") ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento, giacché
l'insorgenza del credito deve essere apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione” (vedi Cass. n. 10522 del 3/06/2020).
1.3.c. In ordine al requisito dell'eventus damni, occorre invece evidenziare che, come accertato nell'elaborato peritale dall'Ausiliario Ing. – pur a voler tralasciare le eccezioni di Persona_2
nullità sollevate dalla -, il patrimonio residuo della a seguito dell'atto dispositivo -di CP_5 CP_1
cui l'istituto di credito richiede la declaratoria di inefficacia relativa ex 2901 c.c.- ammonta ad euro
1.048.220,04, cifra non sufficiente a garantire il soddisfacimento delle ragioni di credito dell'attrice pari ad euro 4.784.903,17 e ciò anche tenuto conto degli ulteriori crediti vantati da terzi (
[...]
e ) documentati dalla banca attrice. Controparte_8 Controparte_9
Né la convenuta, sulla quale incombeva il relativo onere, ha fornito la prova, che al momento dell'atto di costituzione del fondo l'attivo fallimentare della società debitrice principale fosse tale da garantire la soddisfazione dell'intero credito della Banca né che vi fossero beni degli altri fideiussori o comunque un patrimonio di dimensioni tali, in rapporto alla esposizione debitoria, da garantire il soddisfacimento della banca creditrice.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che "In tema di revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito (quale, nella specie, una transazione traslativa di beni ereditari conclusa dall'erede con un terzo), l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell'"eventus damni"" (Cass. 25/09/2019 n. 23907, 3/02/2015, n. 1902; Cass. 29/03/2007, n. 7767).
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In definitiva, il principio enunciato dalla Cassazione è quello secondo cui, nelle azioni di revocatoria ordinaria, l'onere di dimostrare le modificazioni della garanzia patrimoniale grava sul creditore, mentre il debitore è tenuto a provare che il suo patrimonio residuo è in grado di soddisfare le ragioni del credito, cosa che – anche alla luce della espletata CTU – non è avvenuta nel presente giudizio.
In ogni caso la circostanza della capienza o meno dell'attivo fallimentare ovvero della solvibilità degli altri fideiussori è assolutamente irrilevante.
Occorre, infatti, evidenziare, per un verso, che la garanzia prestata dalla debba essere CP_1
qualificata come contratto autonomo di garanzia, privo del vincolo di accessorietà con l'obbligazione principale in virtù della contemplata clausola di pagamento a prima richiesta (cfr.
Cass. Civ. S.U. n. 3947/2010, Cass. Civ. n. 11890/2008, nonché Cass. Civ. n. 22233/14; 19736/11)
e, per altro verso, che l'eventus damni va riscontrato con esclusivo riferimento al patrimonio del debitore convenuto, non rilevando l'indagine sull'eventuale solvibilità dei coobbligati. Invero, come chiarito dalla Corte di Cassazione “qualora uno solo tra più coobbligati solidali compia atti di disposizione del proprio patrimonio, è facoltà del creditore promuovere l'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c. — ricorrendone i presupposti — nei suoi confronti, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri coobbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento” (vedi
Cassazione n. 6486/2011).
Tale impostazione si pone in linea con quanto dalla stessa giurisprudenza di legittimità affermato con riferimento alla configurabilità del periculum idoneo alla concessione di un altro strumento tipico di conservazione della garanzia patrimoniale del creditore quale è il sequestro conservativo:
“se si volesse seguire l'impostazione del ricorrente [che aveva dedotto la insussistenza del pericolo stante la garanzia patrimoniale offerta dal responsabile civile] si finirebbe per frustrare la stessa logica dell'obbligazione solidale, costringendo di fatto il creditore ad agire nei confronti di uno dei condebitori, quello solvibile, piuttosto che dell'altro, quale conseguenza dell'impossibilità di tutelare le proprie ragioni sul piano cautelare. In tal modo si porrebbe un limite alla facoltà del creditore di pretendere da ciascuno dei coobbligati, a sua scelta, l'adempimento per intero, senza considerare che, per il creditore, potrebbe non essere indifferente rivolgersi all'uno o all'altro debitore” (Cass. penale n. 14637/2018).
Va aggiunto che se il pericolo di non soddisfacimento del credito divenisse subordinato alla sussistenza di analogo pericolo riguardo agli altri debitori, la solidarietà si tradurrebbe in una difficoltà per il creditore e non in un vantaggio. Va rammentato, infatti, che la solidarietà assolve, oltre che ad una funzione di garanzia, anche una funzione di semplificazione dell'iniziativa del
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creditore che potrà agire per la soddisfazione dell'intero credito contro un solo debitore, evitando così la più difficile attuazione parziaria del credito.
Conclusivamente, alcun dubbio residua circa l'ostacolo che la costituzione del vincolo di destinazione frappone alla fruttuosa esecuzione su di esso da parte dell'odierna attrice, ove si consideri che in linea di principio, l'art. 170 c.c. limita l'esecuzione coattiva sui beni del fondo e sui frutti di essi ai soli debiti contratti per far fronte ai bisogni della famiglia.
Infatti, sul punto, l'orientamento della giurisprudenza applicabile al caso concreto, è univoco, nel senso di ritenere che sussistono i presupposti, trattandosi di atto a titolo gratuito, per la sua dichiarazione di inefficacia ai sensi dell'art. 2901 cc, poiché con l'azione revocatoria ordinaria viene rimossa, a vantaggio dei creditori, la limitazione alle azioni esecutive che l'art. 170 cc. circoscrive ai debiti contratti per i bisogni della famiglia;
per la gratuità dell'atto a determinare l'eventus damni
è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore, in tal caso determinandosi il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (cfr. Cfr. Cass. 15310/2007 966/2007; 6267/2005; 6017/1999; 107/1990).
1.3.d Quanto alla consapevolezza del pregiudizio da parte del debitore (scientia damni del debitore), preliminarmente si rileva che, essendo l'atto di costituzione del fondo patrimoniale successivo e non anteriore al sorgere del credito (per come testé esplicitato) che può ben essere provata a mezzo di presunzioni (v. Cass. n. 2748 dell'11/02/2005).
Ed invero, nella fattispecie, appare ricorrente la presunzione di tale conoscenza, poiché la CP_1
non poteva non avere conoscenza dei debiti che la società da lei garantita stava accumulando con la in considerazione della previsione di cui all'art. 5 del contratto di garanzia dalla stessa CP_5 sottoscritto a mezzo della quale ha assunto l'impegno di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e di informarsi, presso lo stesso dei suoi rapporti con la banca, oltre che di richiedere le informazioni direttamente alla Banca.
A tanto aggiungasi, che il Fondo Patrimoniale è stato costituito quando la società debitrice principale era già fallita.
Le esposte considerazioni svuotano all'evidenza di consistenza la tesi sostenuta dalla di non CP_1
conoscenza della situazione patrimoniale della società debitrice principale al momento della costituzione del fondo patrimoniale, per avere ceduto le sue quote sociali il 27.07.2010.
Ed invero, pur non essendo più socia - pur a voler tacere ogni considerazione sul carattere fraudolento o meno di tale operazione - su di lei continuava a gravare l'obbligo di tenersi informata sull'andamento della società in qualità di garante.
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È, quindi, presumibile che la convenuta fosse a conoscenza del danno che avrebbe arrecato al creditore - sottraendogli la garanzia patrimoniale dei beni immobili con la costituzione del CP_5
fondo patrimoniale.
Sotto altro profilo, deve rilevarsi come, dall'esame delle risultanze di causa, non emerga la prova di una finalità plausibile ed alternativa, rispetto a quella di precostituire un vincolo che rendesse i beni non aggredibili da terzi creditori, idonea a far ritenere oggettivamente giustificata la costituzione del fondo patrimoniale, ad opera della CP_1
1.3.e. Non va, infine, preso in considerazione, come detto in premessa, nel caso di specie il requisito della scientia damni del terzo, atteso che la costituzione del fondo patrimoniale va considerata pacificamente come atto a titolo gratuito (v. Cass. n. 4933/2005, n. 8379/2000, n. 6954/1997 e n.
10725/1996).
2. In definitiva, sussistendone tutti i presupposti, in accoglimento della domanda, deve essere dichiarata l'inefficacia, nei confronti della creditrice dell'atto del 01.03.2012 a rogito del Dott.
(rep. 7835- racc 3979), a mezzo del quale costituì un fondo Persona_1 CP_1
patrimoniale ex art. 167 c.c., in favore della famiglia della figlia e del coniuge CP_3 [...]
CP_2
3. Restano, quindi, assorbite le domande svolte dalla banca in via subordinata.
4. Il competente Conservatore dei RR.II. va autorizzato, ex art. 2655 c.c., alla annotazione della presente sentenza a margine della nota di trascrizione del predetto atto di costituzione del fondo patrimoniale.
5. La soccombenza dei convenuti governa le spese di lite (art. 91 c.p.c.), che vengono liquidate come da dispositivo che segue, in conformità ai parametri di cui al D.M. 55/2014 recante:
"Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del
13/08/2022, in ragione del valore del credito oggetto della domanda, applicati i parametri minimi ritenuti congrui rispetto all'attività in concreto svolta.
5.1. Per il principio di causalità, devono, inoltre, essere poste a carico dei convenuti, in solido tra loro, le spese di CTU come liquidate in corso di istruttoria con decreto del 31.05.2023, con diritto della parte anticipante a ripetere dall'altra quanto a tale titolo documenti di aver sborsato.
P a g . 11 | 13 NN. 1182/2017 R.Gen.Aff.Cont.
5.2. La fondatezza della domanda esclude la sussistenza del necessario presupposto della soccombenza integrale ai fini della condanna al risarcimento per lite temeraria chiesta dalla convenuta (vedi Cass., Sez. VI civ., ordinanza 9 dicembre 2019 n. 32090).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (già , in Parte_1 Parte_2
persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di , e CP_1 CP_3 [...]
così provvede: CP_2
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara inefficace, nei confronti delle istanti l'atto dell'01.03.2012 a rogito del Notaio Dott. (rep. 7835- racc 3979), a mezzo del Persona_3
quale costituì un fondo patrimoniale ex art. 167 c.c., in favore della famiglia della CP_1
figlia e del coniuge , destinando i seguenti immobili: CP_3 CP_2
1) unità immobiliare costituita da un appartamento composto da tre vani ed accessori sita nel comune di Somma Vesuviana (NA), alla Via Tutti i Santi n. 25, riportato nel Catasto Fabbricati del comune di Somma Vesuviana (NA) al foglio 32, particella 453, sub. 22, categoria A/2, piano 5, interno 12, scala A, classe 5, vani 5,5, r.c. € 553,90;
2) unità immobiliare costituita da un appartamento composto da cinque vani ed accessori sita nel comune di Somma Vesuviana (NA), alla Via Tutti i Santi n. 25, riportato nel Catasto Fabbricati del comune di Somma Vesuviana (NA) al foglio 32, particella 453, sub. 40, categoria A/2, piano 5, interno 30, scala B, classe 5, vani 7, r.c. € 704,96;
3) unità immobiliare costituita da un appartamento composto da quattro vani ed accessori sita nel comune di Somma Vesuviana (NA), alla Via Tutti i Santi n. 25, riportato nel Catasto Fabbricati del comune di Somma Vesuviana (NA) al foglio 32, particella 453, sub. 46, categoria A/2, piano 8, interno 36, scala B, classe 5, vani 7, r.c. € 704,96;
4) unità immobiliare composta da un'autorimessa sita nel comune di Somma Vesuviana (NA), alla
Via Tutti i Santi, riportato nel Catasto Fabbricati del comune di Somma Vesuviana (NA) al foglio
32, particella 453, sub. 10, categoria C/6, piano T, consistenza 17 mq., r.c. € 57,95;
5) quota di ½ (metà) della piena proprietà di un appezzamento di terreno sito nel comune di Somma
Vesuviana (NA) alla Via Circumvallazione, riportato in Catasto Terreni del comune di Somma
P a g . 12 | 13 NN. 1182/2017 R.Gen.Aff.Cont.
Vesuviana (NA) al foglio 16, particella 1392, classe 3, consistenza 19 are, 54 centiare, categoria T,
r.d. 22,71, r.a.€19,68;
6) quota di ½ (metà) della piena proprietà di un'autorimessa sita nel comune di Somma Vesuviana
(NA), alla I Traversa San Giovanni de Matha n. 59 bis, posta al piano seminterrato, distinta con il numero 2, riportato nel Catasto Fabbricati del comune di Somma Vesuviana (NA), al foglio 32, particella 529, sub. 16, categoria C/6, piano S/1, int. 2, classe 7, consistenza 40 mq., r.c. € 136,34.
b) autorizza il competente Conservatore dei RR. II. alla annotazione della presente sentenza a margine della nota di trascrizione del predetto atto di costituzione del fondo patrimoniale con esonero di ogni responsabilità circa il suo contenuto;
c) condanna i convenuti, in solido tra di loro, al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in euro 32.070,00 (di cui euro Parte_1
5.061,00 per la fase di studio, euro 3.339,00 per la fase introduttiva, euro 14.867,00 per la fase istruttoria ed euro 8.803,00 per quella decisionale) oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso, Cpa e Iva se dovuta, come per legge;
d) pone a definitivo carico dei convenuti, in solido tra loro, le spese di CTU come liquidate in corso di istruttoria con decreto del 31.05.2023, con diritto della parte anticipante a ripetere dall'altra, quanto a tale titolo dimostri di aver sborsato.
Nola, 21.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Donatella Cennamo
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