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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 14/07/2025, n. 1283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1283 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, all'udienza del 14.07.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2153/2025 RGAC TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. ROBERTO Parte_1
PRINCIPE
ricorrente E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. SABRINA SCARPARO resistente E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_2 dagli avv. UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA resistente Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato il Sig. conveniva in Parte_1 giudizio l' e l , esponendo di aver CP_2 Controparte_1 ricevuto in data 09.05.2025 la notifica di una intimazione di pagamento (n. 03420259000787582000) relativa, anche, crediti azionati nell'interesse dell con i seguenti avvisi di addebito: CP_2
n. 33420160000590229000, notificato il 11/04/2016, per un importo di € 2.794,84; n. 33420160003318664000, notificato il 31/10/2016, per un importo di € 2.769,14; n. 33420170001816087000, notificato il 29/09/2017, per un
1 importo di € 5.563,09; n. 33420190001545141000, notificato il 25/06/2019, per un importo di € 2.815,65. Il ricorrente eccepiva la prescrizione dei crediti, essendo decorso un termine superiore a cinque dalla data della (presunta) notifica degli avvisi di addebito, chiedendo, quindi, dichiararsi non dovuta la somma richiesta pari ad euro 13.942,72. Si costituivano l' e l' , chiedendo il CP_2 Controparte_1 rigetto del ricorso per infondatezza.
La causa veniva rinviata per la decisione all'odierna udienza del 14.07.2025. Sentite le parti presenti, all'esito della camera di consiglio il procedimento era, quindi, definito con sentenza contestuale.
E' fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente. E' noto che il termine prescrizionale per la riscossione dei contributi dovuti per l'assicurazione contro l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, inizialmente era fissato dalla legge in 10 anni (legge 153/69 art. 41) e tale termine era stato sospeso per un triennio a norma della legge 638 del 1983. La legge n. 335 del 1995 ha poi introdotto una nuova disciplina in materia di prescrizione dei contributi. In precedenza, come visto, la normativa era caratterizzata da una maggior tutela nei confronti degli enti previdenziali con una progressiva elevazione dei termini vigenti in materia a 10 anni. In particolare, sin dal 1969 con l'art. 41 l. n. 153/69 era stato elevato ad un decennio il termine di prescrizione relativo ai contributi per l'assicurazione obbligatoria. Inoltre, con l'art. 2 comma 19 d.l. n.463/83 conv. l. n. 638/83 era stata eccezionalmente sospesa per oltre un triennio la prescrizione dei contributi "dovuti o la cui riscossione sia affidata a qualsiasi titolo" all' ed all' CP_2 CP_3
La norma contenuta nella legge 335 del 1995 ha introdotto un generalizzato termine breve quinquennale per tutti i crediti che al pari dei contributi devono "pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi".
2 Vi è stato un allineamento con la disciplina delle sanzioni amministrative
(ex art. 28 l. n. 689/81) mentre non può dubitarsi, stante il carattere generale della disciplina, dell'applicabilità del termine suddetto alle sanzioni civili. La disciplina è entrata in vigore in data 17.8.95 ma, con riferimento alla disciplina transitoria, l'art. 3 comma 10 ha disposto l'applicazione dei nuovi termini anche “alle contribuzioni relative a periodi precedenti l'entrata in vigore della presente legge”, senza però prevedere alcun meccanismo di salvaguardia delle situazioni giuridiche in corso. E' stata inoltre eliminata l'operatività della sospensione triennale di cui all'art. 2 cit. In tal modo la l. n. 335/95 ha disposto l'automatica estinzione dei crediti contributivi pregressi. La legge ha introdotto unicamente un meccanismo di temperamento per le sole gestioni pensionistiche (comma 9 lett. a) l. n. 335/95): la previsione di un periodo intermedio (17 agosto-31 dicembre) con termine decennale ha dato la possibilità agli enti di interrompere la prescrizione e far salvo almeno il decennio precedente la data di entrata in vigore della l. n. 335/95 ovvero il decennio precedente la data in cui l'interruzione ha effetto. Deve pertanto ritenersi che con l'entrata in vigore della l. n. 335/95 si sono automaticamente prescritti: 1) i contributi afferenti ai regimi pensionistici relativi ai periodi anteriori al 17 agosto 1985; 2) ogni altro tipo di contribuzione relativa a periodi anteriori al 17 agosto 1990, salvi gli effetti prodotti da atti interruttivi intervenuti medio tempore. Per tutti gli altri contributi si applica il termine quinquennale di cui alla l. n. 335/95. Deve, inoltre, tenersi conto della sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale. A norma dell'art. 103, comma 6-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, conv. dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, il termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative in materia di lavoro e legislazione sociale “è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”. E' poi intervenuta un'ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni.
3 Invero, l'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n.
21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Complessivamente, pertanto, il termine di prescrizione è rimasto sospeso per 311 giorni.
Ebbene, l' ha riscontrato l'avvenuta notifica degli avvisi di addebito n. CP_2
33420160000590229000, n. 33420160003318664000, n. 33420170001816087000 e n. 33420190001545141000 nelle date indicate nell'intimazione di pagamento. Non risulta, tuttavia, documentata una valida notifica di successivi atti interruttivi della prescrizione.
ha prodotto una relazione di notifica Controparte_1 eseguita nel 2019 (con deposito dell'atto presso la casa comunale) senza tuttavia produrre l'atto notificato. Indipendentemente dalla validità o meno della relazione di notifica, in mancanza dell'atto notificato non vi è alcuna certezza della sua inerenza ai crediti oggetto della domanda. Il concessionario ha poi prodotto una intimazione di pagamento (n. 03420239005244852000) relativa anche ai crediti portati negli avvisi di addebito n. 33420160000590229000, n. 33420160003318664000, n. 33420170001816087000 e n. 33420190001545141000. La notifica della citata intimazione è stata tentata due volte, nelle date del 14.07.2023 e del 08.08.2023. In entrambi i casi il plico è stato depositato, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973, presso la casa comunale (Rende) in quanto il destinatario era sconosciuto all'indirizzo (Contrada Coda di Volpe n. 6). Ebbene, secondo il consolidato la giurisprudenza di legittimità “In tema di notificazione degli atti impositivi, il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario,
4 prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste, per gli "irreperibili assoluti", dall'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., deve svolgere le ricerche volte a verificare che il contribuente non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune nel quale aveva il domicilio fiscale” (cfr., ex multis, Sez. V, ordinanza n. 8823/2024). Nel caso di specie dalle relazioni di notifica non risulta eseguita alcuna ricerca. Dalla relazione in data 14.07.2023 risulta soltanto che il Sig. è Pt_1 risultato “sconosciuto”, laddove nella relazione in data 08.08.2023 è scritto:
“destinatario sconosciuto, civico non trovato, chiesto info sul posto”. Nessuna ricerca volta a verificare che il contribuente non avesse più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel comune nel quale aveva il domicilio fiscale è stata, dunque effettuata, con la conseguenza che le notifiche devono dichiararsi nulle;
tanto senza tacere il fatto che il ricorrente risiede effettivamente alla Contrada Coda di Volpe n. 6 di Rende, luogo in cui sono stati notificati gli avvisi di addebito e la stessa intimazione di pagamento oggetto del giudizio. Alla data del 09.05.2025, in cui è stata eseguita la notifica dell'intimazione, era, pertanto, decorso un termine superiore ai cinque anni, anche tenuto conto della sospensione di 311 giorni prevista dalla normativa emergenziale. Posto, infatti, che la notifica più recente è quella relativa all'avviso di addebito n. 33420190001545141000, eseguita il 25.06.2019, il termine di prescrizione, considerati i 311 giorni, si è compiuto in data 02.05.2025, prima, pertanto e se pur di poco, rispetto alla notifica dell'intimazione di pagamento n. 03420259000787582000, eseguita il 09.05.2025. Rileva, inoltre, il Tribunale che non può trovare applicazione nel caso di specie l'art. 68 del D.L. 18/2020, invocato dall' CP_2
L'art. 68, co. 1, del DL n. 18/20 ha disposto: “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge
5 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato”. L'articolo 12 del D. Lgs. n. 159/2015 sancisce: “
1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2024 premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.…”. Per le cartelle affidate al concessionario, nel periodo dal 28 Febbraio 2020 al 31 dicembre 2021, l'articolo 4 del DL 22 marzo 2021 n. 41, ha modificato l'articolo 68 del DL n. 18/20, secondo cui al comma 4 bis: “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché', anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”. Gli avvisi di addebito oggetto di causa riguardano crediti contributivi relativi agli anni 2015, 2016 e 2018, estranei all'applicazione dell'art. 68 comma 1, del decreto-legge n. 18/2020 che sospende i termini dei versamenti “in scadenza nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020”, con
6 conseguente sospensione dei termini di prescrizione per il corrispondente periodo di tempo (art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015). Nemmeno si applica l'art. 68 comma 4 bis - la proroga di 24 mesi dei termini di prescrizione - non trattandosi, per l'avviso di addebito in questione, di carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo dal 28 febbraio 2020 al 31 dicembre 2021. Il ricorso, pertanto, deve trovare accoglimento. Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma, poste a carico dell in base al principio di responsabilità, Controparte_1 posto che la notifica nel 2025 di una intimazione di pagamento relativa a crediti prescritti ha dato luogo al contenzioso.
P.Q.M.
Dichiara che il ricorrente non è tenuto al pagamento degli importi richiesti con l'intimazione di pagamento n. 03420259000787582000 relativamente ai crediti portati negli avvisi di addebito n. 33420160000590229000, n. 33420160003318664000, n. 33420170001816087000 e n. 33420190001545141000, che dichiara prescritti. Condanna l' alla rifusione delle spese di Controparte_1 lite che liquida in euro 2.697,00, oltre IVA CPA e rimborso forfettario, con distrazione. Compensa le spese tra il ricorrente e l' CP_2
Cosenza, 14/07/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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, rappresentato e difeso dall'avv. ROBERTO Parte_1
PRINCIPE
ricorrente E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. SABRINA SCARPARO resistente E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_2 dagli avv. UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA resistente Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato il Sig. conveniva in Parte_1 giudizio l' e l , esponendo di aver CP_2 Controparte_1 ricevuto in data 09.05.2025 la notifica di una intimazione di pagamento (n. 03420259000787582000) relativa, anche, crediti azionati nell'interesse dell con i seguenti avvisi di addebito: CP_2
n. 33420160000590229000, notificato il 11/04/2016, per un importo di € 2.794,84; n. 33420160003318664000, notificato il 31/10/2016, per un importo di € 2.769,14; n. 33420170001816087000, notificato il 29/09/2017, per un
1 importo di € 5.563,09; n. 33420190001545141000, notificato il 25/06/2019, per un importo di € 2.815,65. Il ricorrente eccepiva la prescrizione dei crediti, essendo decorso un termine superiore a cinque dalla data della (presunta) notifica degli avvisi di addebito, chiedendo, quindi, dichiararsi non dovuta la somma richiesta pari ad euro 13.942,72. Si costituivano l' e l' , chiedendo il CP_2 Controparte_1 rigetto del ricorso per infondatezza.
La causa veniva rinviata per la decisione all'odierna udienza del 14.07.2025. Sentite le parti presenti, all'esito della camera di consiglio il procedimento era, quindi, definito con sentenza contestuale.
E' fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente. E' noto che il termine prescrizionale per la riscossione dei contributi dovuti per l'assicurazione contro l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, inizialmente era fissato dalla legge in 10 anni (legge 153/69 art. 41) e tale termine era stato sospeso per un triennio a norma della legge 638 del 1983. La legge n. 335 del 1995 ha poi introdotto una nuova disciplina in materia di prescrizione dei contributi. In precedenza, come visto, la normativa era caratterizzata da una maggior tutela nei confronti degli enti previdenziali con una progressiva elevazione dei termini vigenti in materia a 10 anni. In particolare, sin dal 1969 con l'art. 41 l. n. 153/69 era stato elevato ad un decennio il termine di prescrizione relativo ai contributi per l'assicurazione obbligatoria. Inoltre, con l'art. 2 comma 19 d.l. n.463/83 conv. l. n. 638/83 era stata eccezionalmente sospesa per oltre un triennio la prescrizione dei contributi "dovuti o la cui riscossione sia affidata a qualsiasi titolo" all' ed all' CP_2 CP_3
La norma contenuta nella legge 335 del 1995 ha introdotto un generalizzato termine breve quinquennale per tutti i crediti che al pari dei contributi devono "pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi".
2 Vi è stato un allineamento con la disciplina delle sanzioni amministrative
(ex art. 28 l. n. 689/81) mentre non può dubitarsi, stante il carattere generale della disciplina, dell'applicabilità del termine suddetto alle sanzioni civili. La disciplina è entrata in vigore in data 17.8.95 ma, con riferimento alla disciplina transitoria, l'art. 3 comma 10 ha disposto l'applicazione dei nuovi termini anche “alle contribuzioni relative a periodi precedenti l'entrata in vigore della presente legge”, senza però prevedere alcun meccanismo di salvaguardia delle situazioni giuridiche in corso. E' stata inoltre eliminata l'operatività della sospensione triennale di cui all'art. 2 cit. In tal modo la l. n. 335/95 ha disposto l'automatica estinzione dei crediti contributivi pregressi. La legge ha introdotto unicamente un meccanismo di temperamento per le sole gestioni pensionistiche (comma 9 lett. a) l. n. 335/95): la previsione di un periodo intermedio (17 agosto-31 dicembre) con termine decennale ha dato la possibilità agli enti di interrompere la prescrizione e far salvo almeno il decennio precedente la data di entrata in vigore della l. n. 335/95 ovvero il decennio precedente la data in cui l'interruzione ha effetto. Deve pertanto ritenersi che con l'entrata in vigore della l. n. 335/95 si sono automaticamente prescritti: 1) i contributi afferenti ai regimi pensionistici relativi ai periodi anteriori al 17 agosto 1985; 2) ogni altro tipo di contribuzione relativa a periodi anteriori al 17 agosto 1990, salvi gli effetti prodotti da atti interruttivi intervenuti medio tempore. Per tutti gli altri contributi si applica il termine quinquennale di cui alla l. n. 335/95. Deve, inoltre, tenersi conto della sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale. A norma dell'art. 103, comma 6-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, conv. dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, il termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative in materia di lavoro e legislazione sociale “è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”. E' poi intervenuta un'ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni.
3 Invero, l'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n.
21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Complessivamente, pertanto, il termine di prescrizione è rimasto sospeso per 311 giorni.
Ebbene, l' ha riscontrato l'avvenuta notifica degli avvisi di addebito n. CP_2
33420160000590229000, n. 33420160003318664000, n. 33420170001816087000 e n. 33420190001545141000 nelle date indicate nell'intimazione di pagamento. Non risulta, tuttavia, documentata una valida notifica di successivi atti interruttivi della prescrizione.
ha prodotto una relazione di notifica Controparte_1 eseguita nel 2019 (con deposito dell'atto presso la casa comunale) senza tuttavia produrre l'atto notificato. Indipendentemente dalla validità o meno della relazione di notifica, in mancanza dell'atto notificato non vi è alcuna certezza della sua inerenza ai crediti oggetto della domanda. Il concessionario ha poi prodotto una intimazione di pagamento (n. 03420239005244852000) relativa anche ai crediti portati negli avvisi di addebito n. 33420160000590229000, n. 33420160003318664000, n. 33420170001816087000 e n. 33420190001545141000. La notifica della citata intimazione è stata tentata due volte, nelle date del 14.07.2023 e del 08.08.2023. In entrambi i casi il plico è stato depositato, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973, presso la casa comunale (Rende) in quanto il destinatario era sconosciuto all'indirizzo (Contrada Coda di Volpe n. 6). Ebbene, secondo il consolidato la giurisprudenza di legittimità “In tema di notificazione degli atti impositivi, il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario,
4 prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste, per gli "irreperibili assoluti", dall'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., deve svolgere le ricerche volte a verificare che il contribuente non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune nel quale aveva il domicilio fiscale” (cfr., ex multis, Sez. V, ordinanza n. 8823/2024). Nel caso di specie dalle relazioni di notifica non risulta eseguita alcuna ricerca. Dalla relazione in data 14.07.2023 risulta soltanto che il Sig. è Pt_1 risultato “sconosciuto”, laddove nella relazione in data 08.08.2023 è scritto:
“destinatario sconosciuto, civico non trovato, chiesto info sul posto”. Nessuna ricerca volta a verificare che il contribuente non avesse più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel comune nel quale aveva il domicilio fiscale è stata, dunque effettuata, con la conseguenza che le notifiche devono dichiararsi nulle;
tanto senza tacere il fatto che il ricorrente risiede effettivamente alla Contrada Coda di Volpe n. 6 di Rende, luogo in cui sono stati notificati gli avvisi di addebito e la stessa intimazione di pagamento oggetto del giudizio. Alla data del 09.05.2025, in cui è stata eseguita la notifica dell'intimazione, era, pertanto, decorso un termine superiore ai cinque anni, anche tenuto conto della sospensione di 311 giorni prevista dalla normativa emergenziale. Posto, infatti, che la notifica più recente è quella relativa all'avviso di addebito n. 33420190001545141000, eseguita il 25.06.2019, il termine di prescrizione, considerati i 311 giorni, si è compiuto in data 02.05.2025, prima, pertanto e se pur di poco, rispetto alla notifica dell'intimazione di pagamento n. 03420259000787582000, eseguita il 09.05.2025. Rileva, inoltre, il Tribunale che non può trovare applicazione nel caso di specie l'art. 68 del D.L. 18/2020, invocato dall' CP_2
L'art. 68, co. 1, del DL n. 18/20 ha disposto: “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge
5 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato”. L'articolo 12 del D. Lgs. n. 159/2015 sancisce: “
1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2024 premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.…”. Per le cartelle affidate al concessionario, nel periodo dal 28 Febbraio 2020 al 31 dicembre 2021, l'articolo 4 del DL 22 marzo 2021 n. 41, ha modificato l'articolo 68 del DL n. 18/20, secondo cui al comma 4 bis: “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché', anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”. Gli avvisi di addebito oggetto di causa riguardano crediti contributivi relativi agli anni 2015, 2016 e 2018, estranei all'applicazione dell'art. 68 comma 1, del decreto-legge n. 18/2020 che sospende i termini dei versamenti “in scadenza nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020”, con
6 conseguente sospensione dei termini di prescrizione per il corrispondente periodo di tempo (art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015). Nemmeno si applica l'art. 68 comma 4 bis - la proroga di 24 mesi dei termini di prescrizione - non trattandosi, per l'avviso di addebito in questione, di carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo dal 28 febbraio 2020 al 31 dicembre 2021. Il ricorso, pertanto, deve trovare accoglimento. Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma, poste a carico dell in base al principio di responsabilità, Controparte_1 posto che la notifica nel 2025 di una intimazione di pagamento relativa a crediti prescritti ha dato luogo al contenzioso.
P.Q.M.
Dichiara che il ricorrente non è tenuto al pagamento degli importi richiesti con l'intimazione di pagamento n. 03420259000787582000 relativamente ai crediti portati negli avvisi di addebito n. 33420160000590229000, n. 33420160003318664000, n. 33420170001816087000 e n. 33420190001545141000, che dichiara prescritti. Condanna l' alla rifusione delle spese di Controparte_1 lite che liquida in euro 2.697,00, oltre IVA CPA e rimborso forfettario, con distrazione. Compensa le spese tra il ricorrente e l' CP_2
Cosenza, 14/07/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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