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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/03/2025, n. 2223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2223 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
I Sezione Civile
S E N T E N Z A
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Napoli I sezione civile nelle persone dei Magistrati:
DR. Raffaele Sdino Presidente
DR.ssa Valeria Rosetti giudice estensore
DR.ssa Immacolata Cozzolino giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14088 /2024 Ruolo Generale degli affari contenziosi
TRA
nato a [...] in data [...] C.F. Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. FERRILLO ANTONELLA C.F._1
presso la quale elettivamente domicilia
ATTORE
E
nata a [...] in data [...] C.F. Controparte_1
C.F._2
CONVENUTO Contumace
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20/06/2024, la parte ricorrente Parte_1
chiedeva pronunziarsi la separazione in relazione al matrimonio contratto con in NAPOLI il 18/07/1998 (atto n. 27, P. II, Serie. A, sez. Controparte_1
L, anno 1998).
Aggiungeva che dall'unione tra le parti nascevano il 22/07/1994 e il Per_1 Per_2 17/09/1999, maggiorenni economicamente autosufficienti.
Solo parte ricorrente compariva in data 4/02/2025, innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art 473 bis.14 c.p.c. il quale, dichiarata la contumacia della convenuta, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati.
In assenza di istanze istruttorie, il Giudice riteneva la causa matura per la decisione, ordinava la discussione orale della causa e all'esito riservava la causa in decisione.
Il Pubblico Ministero concludeva per la separazione dei coniugi.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse mosse da parte ricorrente, la mancata comparizione della resistente significativa di una sostanziale indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Quanto alle condizioni della separazione, l'attore chiedeva solo una pronuncia sullo status precisando che:
La casa coniugale sita in Napoli alla Via Padrea Ludovico da Casoria n.11, resterà assegnata alla sig.ra dove vivrà con i figli Controparte_1 Persona_3
e ; Persona_4
I figli e sono maggiorenni, autonomi ed Persona_3 Persona_4
autosufficienti;
La signora anch'essa autosufficiente e per cui alcun Controparte_1
mantenimento sarà dovuto dal ricorrente
Il Tribunale ritiene di pronunciare la separazione prendendo esclusivamente atto della dichiarazione di disponibilità dell'attore di lasciare, pur se in difetto di domanda, la casa coniugale nella disponibilità della convenuta contumace.
Viene disposta la separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, considerata la mancanza di contestazione, nulla va disposto per le spese che restano a carico di chi le ha anticipate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) Pronuncia, ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c., la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 27, P. II, Serie.
A, sez. L, anno 1998).
c) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 7/02/2025
Il Giudice estensore dr.ssa V. Rosetti Il Presidente dr. R. Sdino
I Sezione Civile
S E N T E N Z A
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Napoli I sezione civile nelle persone dei Magistrati:
DR. Raffaele Sdino Presidente
DR.ssa Valeria Rosetti giudice estensore
DR.ssa Immacolata Cozzolino giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14088 /2024 Ruolo Generale degli affari contenziosi
TRA
nato a [...] in data [...] C.F. Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. FERRILLO ANTONELLA C.F._1
presso la quale elettivamente domicilia
ATTORE
E
nata a [...] in data [...] C.F. Controparte_1
C.F._2
CONVENUTO Contumace
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20/06/2024, la parte ricorrente Parte_1
chiedeva pronunziarsi la separazione in relazione al matrimonio contratto con in NAPOLI il 18/07/1998 (atto n. 27, P. II, Serie. A, sez. Controparte_1
L, anno 1998).
Aggiungeva che dall'unione tra le parti nascevano il 22/07/1994 e il Per_1 Per_2 17/09/1999, maggiorenni economicamente autosufficienti.
Solo parte ricorrente compariva in data 4/02/2025, innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art 473 bis.14 c.p.c. il quale, dichiarata la contumacia della convenuta, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati.
In assenza di istanze istruttorie, il Giudice riteneva la causa matura per la decisione, ordinava la discussione orale della causa e all'esito riservava la causa in decisione.
Il Pubblico Ministero concludeva per la separazione dei coniugi.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse mosse da parte ricorrente, la mancata comparizione della resistente significativa di una sostanziale indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Quanto alle condizioni della separazione, l'attore chiedeva solo una pronuncia sullo status precisando che:
La casa coniugale sita in Napoli alla Via Padrea Ludovico da Casoria n.11, resterà assegnata alla sig.ra dove vivrà con i figli Controparte_1 Persona_3
e ; Persona_4
I figli e sono maggiorenni, autonomi ed Persona_3 Persona_4
autosufficienti;
La signora anch'essa autosufficiente e per cui alcun Controparte_1
mantenimento sarà dovuto dal ricorrente
Il Tribunale ritiene di pronunciare la separazione prendendo esclusivamente atto della dichiarazione di disponibilità dell'attore di lasciare, pur se in difetto di domanda, la casa coniugale nella disponibilità della convenuta contumace.
Viene disposta la separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, considerata la mancanza di contestazione, nulla va disposto per le spese che restano a carico di chi le ha anticipate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) Pronuncia, ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c., la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 27, P. II, Serie.
A, sez. L, anno 1998).
c) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 7/02/2025
Il Giudice estensore dr.ssa V. Rosetti Il Presidente dr. R. Sdino