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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 82/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VENTURA EZIO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 41/2024 depositato il 11/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720210008586053000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come infra riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 14/09/2023 e depositato in data 11/01/2024 Ricorrente_1 , nato a [...] il 10/06/1976, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, propone ricorso contro la Regione Siciliana, Assessorato dell'Economia, Dipartimento Finanze e Credito, avverso la cartella di pagamento n.
29720210008586053000 notificata in data 21/06/2023, recante la somma di € 514,60 a titolo di tassa auto anno 2018, sanzioni, interessi ed accessori.
Parte ricorrente eccepisce:
● il vizio di motivazione, poiché la cartella di pagamento non indica l'atto ad essa presupposto e la sua data di notifica, con lesione del diritto di difesa del contribuente;
● la prescrizione, essendo spirato il termine di tre anni, e la decadenza del potere accertativo dell'Ente;
● la carenza di motivazione stante la non comprensibilità del calcolo degli interessi.
Conclude perché la Corte voglia ritenere e dichiarare nulla la cartella di pagamento impugnata perché illegittima in quanto non indica l'atto ad essa presupposto né la sua notifica;
ancora ritenere e dichiarare nulla la cartella di pagamento impugnata perché è decaduto il diritto dell'ente impositore a riscuotere il credito vantato nei confronti del ricorrente;
conseguentemente caducarla di ogni effetto ed efficacia;
con ogni pronuncia inerente e consequenziale e con vittoria di spese.
Con controdeduzioni depositate in data 11/12/2025 si costituisce la Regione Siciliana, Assessorato
Economia, Dipartimento Finanze e Credito, rappresentata dall'avv. Nominativo_1 nella qualità di Dirigente Generale del Dipartimento Finanze e Credito, rilevando:
● la Regione Sicilia ai sensi della legge regionale n. 16 dell'11 agosto 2015 di istituzione in Sicilia della tassa automobilistica regionale dovuta dai residenti (dichiarata legittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n.152/2018) è autorizzata a procedere direttamente all'iscrizione al ruolo dei relativi crediti tributari, senza la necessità della notifica di atti prodromici;
● non è decorso il termine triennale di prescrizione a seguito delle intervenute misure in campo fiscale connesse all'emergenza epidemiologica covid 19 ed in particolare della sospensione di cui all'art. 68 comma
4 bis del D.L. 17-3-2020 n. 18 (cd. Decreto Cura Italia), costituendo fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione di un diritto, l'impossibilità di farlo valere, derivante da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio;
● la consegna dei ruoli al Concessionario è avvenuta nei termini previsti dalla legge.
Conclude perché la Corte voglia rigettare il ricorso e per l'effetto confermare la pretesa tributaria della cartella di pagamento rivolta al ricorrente, in ordine alla tassa automobilistica Sicilia, sanzioni, interessi e spese, annualità 2018; conseguentemente condannare il ricorrente alle spese di giudizio.
In data 12/01/2026 la controversia viene trattata in camera di consiglio e quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, osserva.
■ Non era necessaria la notifica di alcun atto prodromico per iscrivere a ruolo le somme a titolo di tassa automobilistica.
Ai sensi del comma 2-bis dell'art. 2 della Legge Regione Sicilia n. 16 dell'11.8.2015 (introdotto dall'art. 19 della L.R. 5 dicembre 2016 n. 24, e modificato dall'art. 109 della L.R. 15 aprile 2021, n. 9) “Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), a bis) e b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di ravvedimento. In caso di mancato ravvedimento, la Regione provvede, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del pubblico registro automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori”. La predetta legge, espressamente citata in cartella nella descrizione del “codice tributo” e nei “riferimenti normativi”, nella parte in cui consente all'ente impositore di iscrivere immediatamente a ruolo le somme dovute a titolo di tassa auto senza previa necessaria notifica di un avviso di accertamento o di altro atto di ingiunzione ha superato il vaglio del giudizio di legittimità costituzionale, a seguito di Sentenza n. 152/2018 della Corte costituzionale, la quale ha rilevato che “il sacrificio del contradittorio preventivo con il contribuente trova una giustificazione di sistema identica a quella già descritta in tema di controlli automatici;
e, alla stessa stregua di tali ultime ipotesi, risulta adeguatamente compensato dalla possibilità, per il contribuente, di fare valere l'insussistenza della pretesa sia in via amministrativa, sollecitando un annullamento in autotutela, sia in sede giudiziaria”.
■ Nessuna prescrizione e/o decadenza si è verificata.
Ai sensi dell'art. 5, comma 51 della L. n. 53/1983 “L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
Trova tuttavia applicazione l'art. 68 del D.L. 17.3.2020, n. 18 (cd. Decreto Cura Italia) e s.m.i. che prevede la sospensione dei termini di versamento e riscossione dal 08/03/2020 al 31/08/2021 e, con riferimento ai carichi relativi alle entrate tributarie e non tributarie affidati all'Agente della riscossione durante il periodo di sospensione e successivamente fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
Dispone poi l'art. 12 (“Sospensione dei termini per eventi eccezionali”) del D.lgs. n. 159/2015, espressamente richiamato dal suddetto articolo 68, che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”.
Nella fattispecie in esame pertanto la cartella, relativa a ruoli consegnati in data 25/02/2021 per tasse automobilistiche anno 2018, risulta tempestivamente notificata in data 21/06/2023, nel termine triennale come prorogato di ventiquattro mesi dalla normativa sopra riportata.
■ La cartella deve reputarsi adeguatamente motivata attraverso il riferimento al tributo omesso (Tassa automobilistica anno 2018) ed al veicolo per il quale lo stesso è dovuto.
Il computo degli interessi non è poi da reputarsi incomprensibile, riguardando l'atto tributario un'unica annualità, e tenuto conto che “il criterio di liquidazione degli interessi in materia tributaria è predeterminato ex lege (art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, per gli interessi fino alla iscrizione a ruolo ad opera dell'ente impositore;
art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, per gli interessi moratori per il ritardato pagamento), risolvendosi il calcolo in una mera operazione matematica” (Cass. Ordinanza n. 32488 del
2021); d'altra parte non sono state dedotte da parte del ricorrente (per come suo onere) censure specifiche in ordine alla quantificazione effettuata dall'Agente della Riscossione.
■ Per quanto sopra, stante l'infondatezza dei rilievi mossi dal ricorrente, è da confermarsi la legittimità dell'atto impugnato, con conseguente rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza, e vanno liquidate come in dispositivo avuto riguardo alla tariffa professionale di riferimento, al valore della controversia e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in
€ 200,00, oltre accessori di legge, in favore della Regione Siciliana, Assessorato Economia, Dipartimento
Finanze e Credito.
Così deciso in Ragusa in data 12 gennaio 2026.
Il Giudice monocratico
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VENTURA EZIO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 41/2024 depositato il 11/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720210008586053000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come infra riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 14/09/2023 e depositato in data 11/01/2024 Ricorrente_1 , nato a [...] il 10/06/1976, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, propone ricorso contro la Regione Siciliana, Assessorato dell'Economia, Dipartimento Finanze e Credito, avverso la cartella di pagamento n.
29720210008586053000 notificata in data 21/06/2023, recante la somma di € 514,60 a titolo di tassa auto anno 2018, sanzioni, interessi ed accessori.
Parte ricorrente eccepisce:
● il vizio di motivazione, poiché la cartella di pagamento non indica l'atto ad essa presupposto e la sua data di notifica, con lesione del diritto di difesa del contribuente;
● la prescrizione, essendo spirato il termine di tre anni, e la decadenza del potere accertativo dell'Ente;
● la carenza di motivazione stante la non comprensibilità del calcolo degli interessi.
Conclude perché la Corte voglia ritenere e dichiarare nulla la cartella di pagamento impugnata perché illegittima in quanto non indica l'atto ad essa presupposto né la sua notifica;
ancora ritenere e dichiarare nulla la cartella di pagamento impugnata perché è decaduto il diritto dell'ente impositore a riscuotere il credito vantato nei confronti del ricorrente;
conseguentemente caducarla di ogni effetto ed efficacia;
con ogni pronuncia inerente e consequenziale e con vittoria di spese.
Con controdeduzioni depositate in data 11/12/2025 si costituisce la Regione Siciliana, Assessorato
Economia, Dipartimento Finanze e Credito, rappresentata dall'avv. Nominativo_1 nella qualità di Dirigente Generale del Dipartimento Finanze e Credito, rilevando:
● la Regione Sicilia ai sensi della legge regionale n. 16 dell'11 agosto 2015 di istituzione in Sicilia della tassa automobilistica regionale dovuta dai residenti (dichiarata legittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n.152/2018) è autorizzata a procedere direttamente all'iscrizione al ruolo dei relativi crediti tributari, senza la necessità della notifica di atti prodromici;
● non è decorso il termine triennale di prescrizione a seguito delle intervenute misure in campo fiscale connesse all'emergenza epidemiologica covid 19 ed in particolare della sospensione di cui all'art. 68 comma
4 bis del D.L. 17-3-2020 n. 18 (cd. Decreto Cura Italia), costituendo fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione di un diritto, l'impossibilità di farlo valere, derivante da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio;
● la consegna dei ruoli al Concessionario è avvenuta nei termini previsti dalla legge.
Conclude perché la Corte voglia rigettare il ricorso e per l'effetto confermare la pretesa tributaria della cartella di pagamento rivolta al ricorrente, in ordine alla tassa automobilistica Sicilia, sanzioni, interessi e spese, annualità 2018; conseguentemente condannare il ricorrente alle spese di giudizio.
In data 12/01/2026 la controversia viene trattata in camera di consiglio e quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, osserva.
■ Non era necessaria la notifica di alcun atto prodromico per iscrivere a ruolo le somme a titolo di tassa automobilistica.
Ai sensi del comma 2-bis dell'art. 2 della Legge Regione Sicilia n. 16 dell'11.8.2015 (introdotto dall'art. 19 della L.R. 5 dicembre 2016 n. 24, e modificato dall'art. 109 della L.R. 15 aprile 2021, n. 9) “Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), a bis) e b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di ravvedimento. In caso di mancato ravvedimento, la Regione provvede, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del pubblico registro automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori”. La predetta legge, espressamente citata in cartella nella descrizione del “codice tributo” e nei “riferimenti normativi”, nella parte in cui consente all'ente impositore di iscrivere immediatamente a ruolo le somme dovute a titolo di tassa auto senza previa necessaria notifica di un avviso di accertamento o di altro atto di ingiunzione ha superato il vaglio del giudizio di legittimità costituzionale, a seguito di Sentenza n. 152/2018 della Corte costituzionale, la quale ha rilevato che “il sacrificio del contradittorio preventivo con il contribuente trova una giustificazione di sistema identica a quella già descritta in tema di controlli automatici;
e, alla stessa stregua di tali ultime ipotesi, risulta adeguatamente compensato dalla possibilità, per il contribuente, di fare valere l'insussistenza della pretesa sia in via amministrativa, sollecitando un annullamento in autotutela, sia in sede giudiziaria”.
■ Nessuna prescrizione e/o decadenza si è verificata.
Ai sensi dell'art. 5, comma 51 della L. n. 53/1983 “L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
Trova tuttavia applicazione l'art. 68 del D.L. 17.3.2020, n. 18 (cd. Decreto Cura Italia) e s.m.i. che prevede la sospensione dei termini di versamento e riscossione dal 08/03/2020 al 31/08/2021 e, con riferimento ai carichi relativi alle entrate tributarie e non tributarie affidati all'Agente della riscossione durante il periodo di sospensione e successivamente fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
Dispone poi l'art. 12 (“Sospensione dei termini per eventi eccezionali”) del D.lgs. n. 159/2015, espressamente richiamato dal suddetto articolo 68, che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”.
Nella fattispecie in esame pertanto la cartella, relativa a ruoli consegnati in data 25/02/2021 per tasse automobilistiche anno 2018, risulta tempestivamente notificata in data 21/06/2023, nel termine triennale come prorogato di ventiquattro mesi dalla normativa sopra riportata.
■ La cartella deve reputarsi adeguatamente motivata attraverso il riferimento al tributo omesso (Tassa automobilistica anno 2018) ed al veicolo per il quale lo stesso è dovuto.
Il computo degli interessi non è poi da reputarsi incomprensibile, riguardando l'atto tributario un'unica annualità, e tenuto conto che “il criterio di liquidazione degli interessi in materia tributaria è predeterminato ex lege (art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, per gli interessi fino alla iscrizione a ruolo ad opera dell'ente impositore;
art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, per gli interessi moratori per il ritardato pagamento), risolvendosi il calcolo in una mera operazione matematica” (Cass. Ordinanza n. 32488 del
2021); d'altra parte non sono state dedotte da parte del ricorrente (per come suo onere) censure specifiche in ordine alla quantificazione effettuata dall'Agente della Riscossione.
■ Per quanto sopra, stante l'infondatezza dei rilievi mossi dal ricorrente, è da confermarsi la legittimità dell'atto impugnato, con conseguente rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza, e vanno liquidate come in dispositivo avuto riguardo alla tariffa professionale di riferimento, al valore della controversia e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in
€ 200,00, oltre accessori di legge, in favore della Regione Siciliana, Assessorato Economia, Dipartimento
Finanze e Credito.
Così deciso in Ragusa in data 12 gennaio 2026.
Il Giudice monocratico