Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 82
CGT1
Sentenza 16 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Vizio di motivazione per mancata indicazione atto presupposto

    La Corte ha ritenuto non necessaria la notifica di alcun atto prodromico per l'iscrizione a ruolo delle somme a titolo di tassa automobilistica, citando la legge regionale e la sentenza della Corte Costituzionale n. 152/2018.

  • Rigettato
    Prescrizione e decadenza del potere accertativo

    La Corte ha ritenuto che non si sia verificata alcuna prescrizione o decadenza, applicando la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza prevista dall'art. 68 del D.L. 17.3.2020, n. 18 (Decreto Cura Italia) e dall'art. 12 del D.lgs. n. 159/2015, considerando tempestiva la notifica della cartella.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione per non comprensibilità calcolo interessi

    La Corte ha ritenuto che la cartella sia adeguatamente motivata con riferimento al tributo omesso e al veicolo, e che il calcolo degli interessi sia una mera operazione matematica predeterminata ex lege, non essendo state dedotte censure specifiche in ordine alla quantificazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 82
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa
    Numero : 82
    Data del deposito : 16 gennaio 2026

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