Decreto cautelare 1 ottobre 2025
Ordinanza collegiale 6 novembre 2025
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00215/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02403/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2403 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
XO IA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B6A7C8F18D, rappresentata e difesa dall'avvocato Mariangela Di Giandomenico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Arona, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Cinzia Picco e Paolo Scaparone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Verbania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Edoardo Giovanni Giuffria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Sir - Sistemi IAni Ristorazione S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Carmelo Platania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, piazza Santa Francesca Romana 3;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della Determinazione del Comune di Verbania - Dirigente II dipartimento Infrastrutture e cura del territorio Area Organizzativa Stazione appaltante –centrale unica di committenza, numero 1280 del 28 luglio 2025, comunicata a XO a mezzo pec – in data 7 agosto 2025 ai sensi dell’art. 90, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 36/2023 (di seguito il “Codice”), avente ad oggetto “centrale di committenza per conto del Comune di Arona. Gara europea a procedura aperta per l’appalto del servizio di ristorazione scolastica e affini del Comune di Arona CIG B6A7C8F18D - aggiudicazione” , in favore di SI della gara in oggetto;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi tutti i verbali di gara;
- ed altresì, in via subordinata e per quanto di interesse, del chiarimento reso dalla CUC al punto 7, in data 19 maggio 2025;
nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto ove stipulato nelle more del giudizio ex art. 121 e 122 c.p.a.
e per la condanna al risarcimento del danno, da pronunciarsi nella forma:
i) della reintegrazione in forma specifica, con affidamento del servizio a XO per l’intero periodo di durata previsto dalla lex specialis con subentro nel contratto ove nelle more stipulato;
ii) o, in subordine, per equivalente ai sensi dell’art. 124 c.p.a., con conseguente declaratoria dei criteri in base ai quali la Stazione Appaltante dovrà formulare una proposta di pagamento che dovrà comunque comprendere: il danno emergente comprensivo dei costi sostenuti per la partecipazione alla gara, che ci si riserva di quantificare/produrre in seguito; il danno professionale (id est curriculare) conseguente all’impossibilità di indicare nel prosieguo dell’attività, fra i requisiti di (pre)qualificazione per la partecipazione a procedure identiche e/o analoghe quanto ad oggetto a quella di cui è gravame; il lucro cessante che la ricorrente avrebbe conseguito con l’aggiudicazione dell’appalto.
nonchè per l’accesso ex art. 116 c.p.a.
agli atti e documenti della procedura di affidamento da esibire, ai sensi dell’art. 35 comma 2 del Codice, contestualmente all’aggiudicazione, che non sono stati resi disponibili in quanto non leggibili e, in particolare: agli Allegati all’offerta tecnica di SI;
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 27.10.2025:
per l’annullamento dei medesimi atti già gravati con il ricorso introduttivo;
nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto ove stipulato nelle more del giudizio ex art. 121 e 122 c.p.a;
e per la condanna al risarcimento del danno, da pronunciarsi nella forma già specificata nel citato atto introduttivo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio degli intimati Comuni di Arona e di Verbania e della controinteressata Sir - Sistemi IAni Ristorazione S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il dott. Marco OS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il Comune di Arona, con Determina a contrarre n. 134 del 31.3.2025, successivamente rettificata con provvedimenti nn. 166 e 702 del 18 e 24.4.2025, ha avviato la procedura aperta di gara ad unico lotto per l’affidamento del “servizio ristorazione scolastica e affini del comune di Arona dal 01.08.2025 al 31.07.2029 con opzione di rinnovo per 1 ulteriore anno” CIG B6A7C8F18D (doc. 4 ricorrente), affidandone l’espletamento alla Centrale acquisti istituita presso il Comune di Verbania (di seguito, breviter , anche solo CUC).
2. Sulla relativa piattaforma telematica è stata, quindi, pubblicata la lex specialis di gara, comprendente il bando, il disciplinare e il Capitolato (docc. 6, 7 e 8 ricorrente), la quale prevedeva l’aggiudicazione ai sensi degli articoli 71 e 108 del D. Lgs. 36/2023 all’offerta economicamente più vantaggiosa, da valorizzarsi fino a 80 punti per il pregio tecnico e fino a 20 punti per la convenienza economica; l’importo globale stimato veniva ivi fissato al netto di IVA in € 4.117.076,95, compresi € 1.690,00 quali oneri non soggetti a ribasso (doc. 8 ricorrente, Capitolato speciale, art. 2).
3. Nell’ambito degli intervalli valutativi di cui sopra, per l’offerta tecnica era previsto un doppio meccanismo di sbarramento, ovvero il conseguimento di almeno 36 punti totali, nonché l’ottenimento di una valutazione media per ogni criterio non tabellare pari o superiore al coefficiente di 0,25 (art. 18 del Disciplinare); quanto alle offerte economiche, invece, il disciplinare prescriveva un meccanismo di assegnazione del punteggio tramite interpolazione lineare, individuando altresì all’art. 23 i criteri per stabilirne l’anomalia, ai sensi dell’art. 110 del D. Ls. 36/2023.
4. All’esito delle valutazioni della Commissione di gara si classificava al primo posto la controinteressata SI Sistemi IAni Ristorazione S.r.l. (di seguito, breviter anche solo SI) con un punteggio totale pari a 76,943 (59,063 punti per offerta tecnica e 17,88 punti per offerta economica), davanti a XO IA S.p.A. (di seguito, breviter , anche solo XO), gestore uscente e odierna ricorrente, seconda in graduatoria con un punteggio totale pari a 76,565 (65,105 punti per l’offerta tecnica e 11,46 per l’offerta economica).
5. Il Comune di Arona con la gravata Determinazione n. 1280 del 28.7.2025 ha, quindi, aggiudicato la gara a SI; ai sensi dell’art. 90 del d. lgs. 36/2023 il provvedimento è stato comunicato dalla CUC alla ricorrente con pec del 7.8.2025 e in pari data pubblicata sul relativo portale; l’Amministrazione committente, con Determina n. 38052 del 25.8.2025 (doc. 9 ricorrente), ha disposto la proroga tecnica del precedente contratto con XO sino al 3.10.2025, al fine di consentire il decorso dei tempi di stand still riferiti al nuovo appalto, estendendola a periodi successivi in ragione della pendenza del presente giudizio (doc. 18 ricorrente).
6. Nell’ambito della citata comunicazione e trasmissione dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 90 comma 1, lett. b e c del D. Lgs. n. 36/2023, tramite la piattaforma digitale utilizzata dalla CUC è stata resa disponibile in data 7.8.2025 anche la documentazione degli operatori economici prevista dall’art. 36 co. 1 del D. Lgs. n. 36/2023, ad eccezione dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria, inizialmente consegnata in versione oscurata e ostesa senza omissioni solo il successivo 11.9.2025 (doc. 10 ricorrente); uno degli allegati in tal modo rilasciati, tuttavia, risultava sin da subito non leggibile (doc. 11 ricorrente).
7. La Società seconda classificata, esaminata la documentazione di cui sopra, è come in epigrafe insorta avverso l’esito della gara con ricorso a questo Tribunale notificato e depositato il 30.9.2025, chiedendone l’annullamento previa sospensione monocratica e collegiale, corredata di richiesta di declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente nelle more stipulato nonché di domanda risarcitoria.
7.1. I quattro motivi di ricorso sono come di seguito rubricati:
I. Illegittimità dell’aggiudicazione per inammissibilità dell’offerta e violazione delle caratteristiche minime del servizio. Obbligo di esclusione dell’offerta - violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 22 del disciplinare e artt. 7 e 8 del Capitolato speciale di appalto. In subordine: errata attribuzione del punteggio con riferimento al criterio C - progetto organizzativo e di gestione – sotto criterio C1 (0-12 punti) - violazione e falsa applicazione dell’art. 16, 18 e 18.1. del Disciplinare. Eccesso di potere per contraddittorietà e irragionevolezza manifeste. Violazione della par condicio e del principio di concorrenza. Difetto di motivazione e istruttoria;
II. Illegittimità dell’aggiudicazione per violazione delle caratteristiche minime del servizio. Obbligo di esclusione dell’offerta - violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 22 del Disciplinare e art. 54 e 8 del Capitolato speciale di appalto. In subordine: errata attribuzione del punteggio con riferimento al criterio C - progetto organizzativo e di gestione – sotto criterio C2 – piano delle emergenze (0-3 punti) e C2 (0-12) - violazione e falsa applicazione dell’art. 16, 18 e 18.1. del Disciplinare. Eccesso di potere per contraddittorietà e irragionevolezza manifeste. Violazione della par condicio e del principio di concorrenza. Difetto di motivazione e istruttoria;
III. Illegittimità dell’aggiudicazione per violazione delle prescrizioni essenziali della lex specialis. Obbligo di esclusione dell’offerta - violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 22 del Disciplinare e artt. 8 e 30 del Capitolato speciale di appalto. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione. Violazione della par condicio;
IV. Illegittimità dell’aggiudicazione per violazione e falsa applicazione dell’art. 24 del Capitolato speciale di appalto e art. 22 del Disciplinare. Violazione e falsa applicazione del CCNL di riferimento. Obbligo di esclusione violazione dell’art. 101 del codice e 108, co. 9 carente verifica di congruità dei costi della manodopera - violazione e falsa applicazione dell’art. 16 del Disciplinare. Eccesso di potere per contraddittorietà e irragionevolezza manifeste. Violazione della par condicio e del principio di concorrenza. Difetto di motivazione e istruttoria.
7.2. Il ricorso introduttivo contiene altresì istanza ostensiva incidentale ex art. 116 c.p.a., appuntata sulla non leggibilità del sopra citato file denominato “Allegati definitivi” all’offerta tecnica di SI; in proposito la Società deducente ha ivi rappresentato che, a fronte di una propria nota di sollecito al rilascio di un documento visibile e consultabile, l’Amministrazione ha laconicamente replicato - senza allegare alcunché - che “i file allegati dai concorrenti nelle buste di gara sono condivisi tramite PAD in copia originale e pertanto corrispondono esattamente a quanto presentato dai concorrenti” (docc. 15 e 16 ricorrente).
8. Con decreto n. 457/2025 il Presidente dell’adita Seconda Sezione ha respinto la richiesta di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a. e disposto incombenti istruttori, ordinando “al Comune di Verbania di depositare in giudizio, entro 5 giorni dalla comunicazione del presente decreto, una documentata relazione di chiarimenti circa la corrispondenza o meno dei file allegati all’offerta tecnica di SI e consegnati alla ricorrente (illeggibili: documento n. 11 depositato in giudizio) con i file prodotti in sede di gara da SI insieme all’offerta (si veda la non perspicua comunicazione dell’Ente del 16.9.2025, costituente il documento n. 16)” .
9. Si sono costituiti in giudizio la controinteressata SI, il Comune di Verbania e il Comune di Arona.
10. Il Comune di Verbania ha ottemperato all’ordine giudiziale depositando il 6.10.2025 la richiesta relazione, ove ha chiarito che il documento in contestazione risultava ab origine illeggibile, precisando che tale difetto non ha condizionato l’esame dell’offerta aggiudicataria in quanto, secondo la Commissione di gara, la “busta tecnica presentata da SI conteneva già tutta la documentazione richiesta a pena di esclusione dal paragrafo 16 del disciplinare di gara” .
11. Con motivi aggiunti di ricorso notificati il 24.10.2025 e depositati il 27.10.2025 la deducente ha ulteriormente contestato l’esito della selezione, ritenendo che la relazione istruttoria comunale depositata in giudizio avesse reso percepibili ulteriori vizi degli atti già gravati con il ricorso introduttivo. Proseguendo l’originaria numerazione l’esponente ha quindi proposto le ulteriori doglianze come di seguito rubricate, ribadendo le già formulate richieste di declaratoria di inefficacia del contratto e di risarcimento del danno e reiterando l’istanza di cautelare:
V. Illegittimità dell’aggiudicazione per inammissibilità dell’offerta e violazione delle caratteristiche minime del servizio con riferimento ai requisiti richiesti per la figura del direttore. Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 e 22 del capitolato. Eccesso di potere per contraddittorietà e irragionevolezza manifeste. Violazione della par condicio e del principio di concorrenza. In subordine: illegittima attribuzione del punteggio. Violazione e falsa applicazione del criterio E.1 e dell’art. 18.1 del disciplinare. Difetto di motivazione e istruttoria;
VI. Illegittimità dell’aggiudicazione per violazione delle prescrizioni essenziali della lex specialis. inammissibilità e obbligo di esclusione dell’offerta. Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 22 del disciplinare e artt. 8 e 30 del capitolato speciale di appalto. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione. Violazione della par condicio;
VII. Illegittimità dell’aggiudicazione per irregolarità e incompletezza dell’offerta con riferimento agli elementi della logistica del servizio. Violazione dell’art. 22 disciplinare difetto di motivazione e istruttoria. violazione della par condicio. violazione dell’art. 29 del csa. In subordine: illegittima attribuzione del punteggio. violazione e falsa applicazione del criterio b indicato all’art. 16 del disciplinare. Difetto di motivazione e istruttoria.
Quanto all’istanza ostensiva ex art. 116 c.p.a., invece, ha preso atto dell’originaria illeggibilità del documento richiesto, chiedendo comunque il ristoro delle spese di lite relative alla pertinente fase incidentale.
12. All’esito della camera di consiglio del 6.11.2025 con ordinanza cautelare n. 530/2025 questo Tribunale ha sospeso l’efficacia dei provvedimenti gravati con la seguente motivazione: “Considerato, a un sommario esame, che l’indicazione dei plessi in cui deve essere svolto il servizio (art. 7 del capitolato speciale d’appalto), del centro di cottura alternativo e dei tempi di somministrazione dei pasti (art. 54 del capitolato speciale d’appalto), nonché dei requisiti del direttore (art. 24 del capitolato speciale d’appalto) attenga ai criteri di valutazione delle offerte contrassegnati dalle lettere C.1, C.2 ed E.1, talché le questioni riguardanti tali aspetti non possono essere ascritte alla sola categoria dei requisiti di esecuzione dell’appalto; Atteso che l’offerta della controinteressata sembra lacunosa nell’indicazione di alcuni dei plessi in cui deve avvenire la somministrazione dei pasti e non del tutto in linea col limite temporale massimo di somministrazione degli alimenti sancito dall’art. 54 del capitolato speciale d’appalto; Considerato ad un sommario esame che i motivi aggiunti appaiono tardivi” ; con separata e coeva ordinanza collegiale n. 1555/2025 il Collegio ha, inoltre, dichiarato la cessazione della materia del contendere in ordine all’istanza ex art. 116 c.p.a., compensando le relative spese di lite.
13. In vista dell’udienza pubblica di discussione del ricorso le parti hanno depositato ulteriori scritti difensivi, insistendo per l’accoglimento delle rispettive conclusioni; in particolare, il Comune di Arona ha insistito per la tardività dei motivi aggiunti proposti e preso criticamente posizione in merito alle altre statuizioni contenute nell’ordinanza cautelare, argomentando la riconducibilità dei contestati elementi del piano di trasporti, del centro di cottura alternativo, della fornitura di idonea cella frigorifera e dell’inquadramento del direttore di mensa ai requisiti di esecuzione della commessa, sostenendo, in ogni caso, la piena conformità dell’offerta aggiudicataria alla legge di gara; il Comune di Verbania ha parimenti insistito sulla distinzione tra i requisiti destinati a regolare la partecipazione al procedimento selettivo e i requisiti che regolano l’esecuzione del contratto, insistendo per la qualificazione dei profili in contestazione nella seconda categoria e deducendo, poi, l’infondatezza e l’irrilevanza delle censure attoree riferite al piano trasporti, al tempo di somministrazione dei pasti e ai requisiti del direttore di sede; la controinteressata SI, ribadita l’eccezione di tardività dei motivi aggiunti proposti da XO, ha parimenti insistito per l’infondatezza delle avversarie doglianze; la ricorrente XO, infine, ha contestato le difese ed eccezioni delle controparti e richiamato le argomentazioni già sviluppate con il ricorso introduttivo e i relativi motivi aggiunti, ritenendo questi ultimi pienamente tempestivi.
14. In sede di successive repliche SI ha quindi ulteriormente insistito per la correttezza della propria esegesi della lex specialis appuntata sulla necessità di includere nel piano trasporti i soli plessi scolastici e le sedi domiciliari già oggetto di fornitura, nonché, più in generale, per la completezza della propria offerta, rinnovando l’eccezione di tardività degli avversari motivi aggiunti, dei quali ha dedotto anche l’infondatezza; XO ha, invece, eccepito la tardività della memoria del Comune di Verbania, in quanto depositata oltre le ore 12.00 del 16.1.2026, nonché insistito per il rigetto delle avversarie difese ed eccezioni con pieno accoglimento dell’impugnativa.
15. All’udienza pubblica del 29.1.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, va dichiarata, in accoglimento della relativa eccezione formulata dalla società ricorrente, la tardività della memoria depositata dal Comune di Verbania alle ore 14.42 del 13.1.2026, ultimo giorno utile. Il deposito degli atti processuali infatti, con l’avvento del processo amministrativo telematico (PAT), è tecnicamente possibile fino alle ore 24.00 ma, come previsto dall’art. 4, ultimo comma dell’allegato n. 2 al d.lgs. n. 104/2010, se compiuto, come in specie, oltre le ore 12.00 dell’ultimo giorno utile rispetto ai termini previsti dal comma 1 dell’art. 73 c.p.a., si considera effettuato il giorno successivo. La scadenza del termine di deposito alle ore 12.00, infatti, secondo l’orientamento giurisprudenziale maggiormente seguito, permane, anche all’indomani dell’entrata in vigore del PAT, come termine di garanzia del contraddittorio tra le parti e della corretta organizzazione del lavoro del collegio giudicante ( ex multis , Cons. Stato, VI, 13.1.2023 n. 449, Tar Veneto, IV, 31.1.2024, n. 184, Tar Lazio, Roma, II Quater, 24.7.2023, n. 12441).
2. Parimenti in limine , in parziale rimeditazione delle considerazioni espresse in sede cautelare e nei limiti infra precisati, va respinta l’eccezione di tardività del ricorso per motivi aggiunti sollevata dai Comuni resistenti e dalla controinteressata SI. Parte ricorrente, infatti, solo a seguito del deposito in giudizio della relazione di chiarimenti a firma della CUC istituita presso il Comune di Verbania, intervenuta il 6.10.2025, ha avuto definitiva conferma che i file relativi all’offerta di SI già a sue mani corrispondevano a quelli prodotti in gara, cosicché solo a partire da tale momento ha avuto piena contezza che il documento denominato “allegati definitivi”, in quanto ab origine illeggibile, non era stato mai visionato dal seggio di gara. Tale circostanza non poteva ritenersi pacifica al momento della proposizione del ricorso introduttivo ed è stata appurata solo con l’espletamento del citato, specifico incombente istruttorio, imposto da questo Tribunale a carico dell’Amministrazione. Tanto è sufficiente per ritenere tempestive le ulteriori censure mosse con i suddetti motivi aggiunti di ricorso al procedimento valutativo compiuto dalla Commissione di gara, in quanto incentrate sull’incompletezza dell’offerta in tutte le parti in cui faceva espresso rinvio al contenuto del file non consultabile.
3. Quanto al merito, il primo motivo di ricorso, rubricato “Illegittimità dell’aggiudicazione per inammissibilità dell’offerta e violazione delle caratteristiche minime del servizio. Obbligo di esclusione dell’offerta - violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 22 del disciplinare e artt. 7 e 8 del Capitolato speciale di appalto. In subordine: errata attribuzione del punteggio con riferimento al criterio C - progetto organizzativo e di gestione – sotto criterio C1 (0-12 punti) - violazione e falsa applicazione dell’art. 16, 18 e 18.1. del Disciplinare. Eccesso di potere per contraddittorietà e irragionevolezza manifeste. Violazione della par condicio e del principio di concorrenza. Difetto di motivazione e istruttoria” , si incentra sul rilievo di carenze essenziali dell’offerta di SI in relazione al piano trasporti di cui al criterio valutativo C1 che, secondo la deducente, avrebbero dovuto condurre all’esclusione dell’operatore ovvero, in subordine, all’azzeramento o alla riduzione del pertinente punteggio. In particolare, con riferimento all’art. 7 del Capitolato, SI non avrebbe ricompreso nel proprio piano di consegne tutti i plessi ivi indicati, trascurando la “Casa del Cuore” e l’“ex SI LI” presso il Centro di assistenza diurno, né considerato tutti i Comuni da servire con il servizio domiciliare dedicato agli anziani (Colazza, Comignago, Oleggio Castello, Massino V., Nebbuino, Pisano, Meina e Lesa).
3.1. Il motivo è fondato nei sensi e limiti di seguito precisati.
3.2. L’art. 7 del Capitolato speciale d’appalto (doc. 8 ricorrente) titolato “Logistica e orari” prevedeva che “il trasporto e la distribuzione dei pasti dovranno avvenire presso gli edifici e le località di seguito indicate e con le evidenziate modalità” ; tra i plessi di cui sopra è ivi di seguito espressamente indicato il Centro diurno, in relazione al quale è specificato che “le attività per persone diversamente abili prevedono anche una progettualità verso l’autonomia dedicata al “dopo di noi” presso un appartamento cd “Casa del Cuore” sito in Via Vittorio Veneto. In alcuni giorni è necessaria la consegna dei pasti presso l’appartamento. Il servizio educativo segue inoltre alcuni bambini e ragazzi in situazioni socio economiche attenzionate e svolgono attività presso l’ex SI LI (adiacente al centro Brum). Vengono richiesti alcuni pasti in monoporzione” ; la cogenza della richiamata previsione è confermata dal successivo art. 8, titolato “Standard minimi di qualità del servizio”, a mente del quale “gli standard minimi di qualità sono quelli riportati nel presente Capitolato e nei vari allegati. Tali standard sono da considerarsi minimi e, come tali, inderogabili” . Alla luce delle trascritte previsioni capitolari non può, pertanto, revocarsi in dubbio che la fornitura dei pasti presso le citate strutture afferenti al Centro diurno rientrasse a pieno titolo nell’oggetto della commessa.
3.3. Il Disciplinare di gara, inoltre, all’art. 16, fissava il contenuto dell’offerta tecnica, precisando che “l’operatore economico inserisce per ogni singolo lotto la documentazione relativa all’offerta tecnica nella Piattaforma telematica, a pena di inammissibilità dell’offerta. L’offerta (…) deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti: a) relazione tecnica articolata secondo gli elementi di valutazione di natura qualitativa oggetto di assegnazione del punteggio (…)” , tra i quali, al punto C, compariva il “Progetto organizzativo e di gestione”; in relazione a quest’ultimo, il relativo punto C1 richiedeva che l’elaborato illustrasse “l’organizzazione e le modalità di esecuzione del servizio (ivi comprese frequenze cotture, tempistiche …) presso il Comune di Arona comprendendo in modo chiaro anche: .Piano di trasporto (sia per scuole che per servizio pasti a domicilio) ivi compresi orari e caratteristiche dei contenitori utilizzati. Modalità di monitoraggio e controllo delle attività” , con la significativa precisazione che “Il progetto organizzativo dovrà risultare coerente nel suo complesso. Criterio: indica la capacità e le modalità organizzative del concorrente nella gestione del servizio con particolare attenzione all’utenza. Essenziali chiarezza, esaustività e coerenza e fattibilità nel suo complesso” .
3.4. Orbene, alla luce delle trascritte previsioni della lex specialis il progetto e il relativo piano di trasporti non potevano dirsi completi ed esaustivi ove non estesi a tutte le località di svolgimento del servizio. Poiché l’offerta della controinteressata SI ha pacificamente omesso di indicare nel proprio piano di trasporti (doc. 12 ricorrente, pag. 15) le strutture afferenti al Centro diurno, la stessa risultava incompleta e, perciò, inammissibile.
3.5. A diverse conclusioni non conducono le argomentazioni difensive spese dalle Amministrazioni resistenti e dalla controinteressata e imperniate su una diversa esegesi della lex specialis , non condivisa dal Collegio in quanto tesa a smentire che il progetto di trasporto proposto dai concorrenti dovesse includere quale contenuto essenziale la fornitura presso il Centro di assistenza diurno. Parimenti prive di rilievo risultano le ulteriori giustificazioni addotte da SI (si veda la memoria depositata il 3.11.2025, pag. 7), incentrate sulla sottoscrizione del generico impegno al rispetto del Capitolato (doc. 15 SI) ovvero sulla scarsa rilevanza nell’economia dell’appalto dei pasti da consegnarsi al Centro di assistenza diurno, nonché, ancora, sulla prossimità di quest’ultimo al centro di cottura principale. Il Collegio, infatti, pur non ignorando i recenti approdi della giurisprudenza d’appello che, ampliando l’ambito applicativo del principio di conservazione del contratto, ritiene non meritevole di sanzione espulsiva l’offerta che non si ponga in frontale contrapposizione con le prescrizioni capitolari, ritiene che nel caso di specie la lex specialis presidiasse con la vista, apposita clausola escludente la completezza dell’offerta, imponendo che in seno alla stessa venissero correttamente considerate tutte le località da servire, in ragione dell’essenzialità del trasporto dei pasti nell’ambito del servizio erogando. Inammissibile si palesa, poi, la pretesa che, nel silenzio dell’offerta sul punto, possano essere prese in considerazione nella presente sede processuale tanto la pretesa irrilevanza quantitativa dei pasti da servirsi presso il Centro diurno quanto l’agitata prossimità di queste ultime al centro di cottura principale (docc. 16, 17 e 18 SI).
3.6. Quanto alle contestazioni riferite alla mancata inclusione nell’offerta di SI della totalità dei Comuni ove era prevista la somministrazione di pasti a domicilio ai sensi dell’art. 7 del Capitolato, invece, va considerato che, alla luce del chiarimento n. 7 (doc. 12 Comune di Arona), la Società aveva contemplato solo quelli al tempo già oggetto di fornitura ma, al contempo, aveva dichiarato in sede di offerta di aver considerato, nel definire il proprio parco veicoli da destinare al trasporto dei pasti, il “possibile aumento del numero di utenti nei comuni associati in convenzione” , cosicché il progetto di servizio non palesava sul punto carenze idonee ad inficiarne l’ammissibilità.
4. Anche la quarta censura contenuta nel ricorso introduttivo e la complementare quinta doglianza proposta con i motivi aggiunti, entrambe appuntate sulla carente dimostrazione dei requisiti in capo al direttore di sede, sono fondate, nei limiti che seguono.
4.1. Quanto al nucleo contestativo contenuto nel ricorso, la Società ivi lamenta, tra l’altro, una significativa difformità tra l’inquadramento professionale attribuito da SI al proprio direttore e quello richiesto per tale figura dalla lex specialis e allo stesso spettante ai sensi del pertinente contratto collettivo. Tale circostanza, secondo la deducente, svelerebbe un ulteriore profilo di inammissibilità dell’offerta, in quanto quest’ultima prevedrebbe una figura apicale priva della specifica professionalità richiesta; in subordine, secondo la Società, la denunciata carenza svelerebbe comunque una sopravvalutazione del pertinente punteggio.
4.2. Con la quinta doglianza la Società stigmatizza l’incompletezza e, pertanto, l’inammissibilità dell’offerta di SI, in quanto carente della specificazione dei requisiti di professionalità del proposto direttore, rimessi ad allegati rivelatisi illeggibili. Secondo la deducente l’impossibilità di lettura della documentazione cui l’offerta rimandava avrebbe irrimediabilmente precluso la valutazione dell’ivi contenuto curriculum vitae del suddetto direttore, invece imposta dagli articoli 16 e 18.1 del Disciplinare di gara, lasciando nell’incertezza la pertinenza del titolo di studio dichiarato e la coerenza dell’esperienza professionale allegata.
4.3. Le doglianze sono complessivamente fondate, alla luce delle considerazioni di seguito espresse. 4.3.1. In primo luogo, l’art. 24 del Disciplinare di gara, oltre a fissare il monte ore minimo di presenza del direttore, prescriveva che lo stesso dovesse “essere in possesso di titolo di studio adeguato ed una comprovata esperienza almeno quinquennale nei servizi di ristorazione collettiva scolastica di dimensioni simili” , così specificandone i compiti: “dirigere e controllare la produzione, la consegna e distribuzione dei pasti/delle diete; coordinare tutti i servizi oggetto dell'appalto; mantenere i rapporti ordinari con gli Uffici Comunali e con le autorità scolastiche; mantenere i necessari contatti con le Commissioni Mensa, le Autorità Sanitarie, altri eventuali addetti al controllo segnalati dall'Amministrazione Comunale; dirigere e coordinare le attività di educazione alimentare in loco” . 4.3.2. In secondo luogo, il visto, combinato disposto degli artt. 7 e 8 del capitolato e dell’art. 16 del disciplinare richiedeva, quale contenuto indefettibile dell’offerta, che la relativa relazione tecnica specificasse al punto E “Struttura organizzativa del servizio per il Comune di Arona”, sottocriterio E1, il “Numero di addetti dedicati ai servizi di Arona, qualifica, mansioni, monte ore settimanale. Professionalità. Curriculum direttore di sede. Indicare in modo esplicito le figure di staff nelle sedi centrali/ di zona e quante impegnate direttamente in loco Piano di sostituzioni” con la precisazione che il suddetto elemento dell’offerta andasse inteso come riferito al “monte ore del personale con particolare attenzione al personale a contatto con l’utenza. Professionalità del Direttore di sede (esperienza nella ristorazione scolastica di dimensioni analoghe, disponibilità oraria …)” .
4.4. L’offerta tecnica di SI si palesa carente rispetto ai divisati elementi contenutistici.
4.4.1. Sotto un primo profilo, manifesta una prima distonia con la legge di gara nella parte in cui prevede che la mansione di direttore sia attribuita ad un dipendente inquadrato in un livello contrattuale inferiore (III livello) rispetto a quello previsto dalla stessa lex specialis (II livello, desumibile dal raffronto tra la descrizione dei compiti allo stesso affidati dall’art. 24 del Disciplinare e le previsioni del contratto collettivo che l’impresa ha dichiarato di applicare, trascritte a pag. 22 del ricorso); tale elemento non può rimanere circoscritto al piano giuslavoristico, poiché, di regola, a un minor livello contrattuale non corrisponde soltanto un deteriore trattamento salariale ma anche una differente e minore esperienza e professionalità; tale presunzione è superabile solo laddove risulti dal complesso dell’offerta che il lavoratore scelto dall’operatore economico, sebbene potenzialmente sottoinquadrato, possieda nondimeno le competenze per lo svolgimento della funzione. La relazione tecnica di SI non consente di compiere tale valutazione, in quanto si limita a dichiarare che “tale figura è in possesso di laurea quinquennale, con oltre 21 anni di esperienza nel settore della ristorazione collettiva (scolastica e sanitaria)” ma non chiarisce affatto l’ambito delle mansioni in passato ricoperte né l’adeguatezza e pertinenza del titolo di studio posseduto. L’elaborato, infatti, con il rinvio “in all.to n°4 il curriculum del Direttore di sede” , rimanda al file risultato ab origine non leggibile e, pertanto, tamquam non esset .
4.4.2. Sotto un secondo profilo, l’assenza del curriculum vitae del lavoratore e la conseguente impossibilità di valutarne competenze e professionalità privano l’offerta di un elemento essenziale, rendendola anche sotto questo profilo inammissibile.
5. Alla luce delle considerazioni svolte il ricorso e i motivi aggiunti devono essere accolti, con assorbimento delle questioni non esaminate.
6. Quanto alle conseguenze in ordine al contratto, della cui stipulazione non vi è prova, deve applicarsi l'art. 122 c.p.a., secondo cui "Fuori dei casi indicati dall'articolo 121, comma 1, e dall'articolo 123, comma 3, il giudice che annulla l'aggiudicazione definitiva stabilisce se dichiarare inefficace il contratto, fissandone la decorrenza, tenendo conto, in particolare, degli interessi delle parti, dell'effettiva possibilità per il ricorrente di conseguire l'aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati, dello stato di esecuzione del contratto e della possibilità di subentrare nel contratto, nei casi in cui il vizio dell'aggiudicazione non comporti l'obbligo di rinnovare la gara e la domanda di subentrare sia stata proposta" .
Sul punto, il Consiglio di Stato ha precisato che "in caso di accoglimento del ricorso avente ad oggetto l'aggiudicazione di una gara pubblica, deve essere dichiarata, se richiesta, anche l'inefficacia del contratto stipulato con l'aggiudicatario a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza di annullamento, disponendo con la medesima decorrenza, il subentro nel contratto del legittimo aggiudicatario; il giudice deve valutare la sussistenza delle condizioni che possano ostacolare il subentro nel rapporto, quali la durata del contratto e la parte di esso che deve essere ancora eseguita" (Cons. Stato V, 29.11.2021, n. 7951).
Poiché l’effetto conformativo della presente pronuncia impone l’estromissione dell’aggiudicataria dalla gara, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove stipulato.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e limiti di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Verbania, il Comune di Arona e la controinteressata Sir - Sistemi IAni Ristorazione S.r.l. al pagamento, a favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 2.000,00 (duemila/00) a carico di ciascuno, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, che dovrà essere parimenti rifuso da ciascuna delle suddette tre parti resistenti nella misura di un terzo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA CI, Presidente
Marco OS, Referendario, Estensore
Alessandro Fardello, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco OS | IA CI |
IL SEGRETARIO