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Sentenza 10 ottobre 2024
Sentenza 10 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 10/10/2024, n. 1090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1090 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2024 |
Testo completo
R.G. n° 100674/2008
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile
___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3 c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 100674/2008
TRA
(C.F. ) – Avv. Maria Giovanna Parte_1 P.IVA_1
Gorgone
attore
E
, nata a [...] [...], ivi residente in Controparte_1 Parte_1
contrada San Martino n. 1 – Avv. Goffredo Sturniolo
convenuta
E
(C.F. ) – Avv. Angiolella Bottaro Controparte_2 C.F._1
convenuto
E
(C.F. Controparte_3
, in proprio e quale capogruppo mandataria della “ P.IVA_2 [...]
– Avv. Ignazio Scardina Controparte_4 CP_5
convenuta
E
C.F. ) – Avv. Daniele Zummo CP_5 P.IVA_3
convenuta
1 Conclusioni di parte attrice:
“PRECISA LE CONCLUSIONI Riportandosi a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito negli atti e verbali di causa ed insiste nelle conclusioni così come formulate nel presente giudizio. Insiste in tutte le domande, eccezioni e conclusioni contenute nel presente giudizio, e si riporta alla propria posizione processuale e a tutta la documentazione di parte contenuta nei fascicoli di parte
e nel presente procedimento.
CHIEDE Che la causa sia decisa , con vittoria di spese e compensi del presente giudizio ed il rigetto di quanto chiesto dalle controparti.”
Conclusioni di parte convenuta : Controparte_1
1) dire inammissibili in rito e nel merito integralmente rigettare - per le causali già esposte nella comparsa di costituzione e risposta del 26/11/2008 e,, comunque, perché del tutto infondate in fatto ed inattendibili in diritto – tutte le domande proposte dall'attore nei confronti dell'arch. con l'atto Controparte_1 introduttivo del giudizio;
2) ritenere e dichiarare, sempre per le causali di cui sopra, che i vizi ed i difetti riscontrati in sede di accertamento tecnico preventivo svolto dall'Ing. CP_6
sono tutti riconducibili a fatto e colpa esclusivi della
[...] [...] appaltatrice dei lavori per cui è processo;
Parte_2
3) condannare, in accoglimento della domanda riconvenzionale ritualmente e tempestivamente proposta, il in persona del Parte_1
Sindaco pro tempore, al pagamento, in favore dell'arch. , Controparte_1 della somma di € 58.716,18= oltre interessi di mora o, in subordine, della differenza tra il predetto importo di € 58.716,18= oltre interessi di mora e quello indicato come imputabile alla medesima nella relazione di c.t.u. in atti;
4) in ogni caso, dare atto dell'indisponibilità del , come Parte_1 peraltro già rappresentato nelle note autorizzate del 25/03/2024, ad addivenire alla soluzione conciliativa riportata nelle note autorizzate del 04/03/2024;
5) con vittoria di spese e compensi.
Conclusioni di parte : Controparte_2
La difesa dell'Ing. precisa le proprie conclusioni insistendo in Controparte_2 tutte le difese, eccezioni e contestazioni rilevate nella comparsa costitutiva depositata in data 25.2.2009 (telematicamente in data 13.2.2023),nelle memorie ex art. 183 c.p.c. depositate in data 21.5.2009 (telematicamente in data
13.2.2023), nonché nelle note di trattazione scritta depositate in data 13.2.2023
2 (unitamente alla scansione della documentazione cartacea) e 14.9.2023, rispettivamente per le udienze del 16.2.2023 e 14.9.2023 , nonché in tutto quanto dedotto nei verbali di causa delle udienze tenutesi sin dal 2009 e nelle osservazioni (allegate al verbale di udienza del 24.11.2011) alla C.T.U. redatta dall'Ing. CP_6
La difesa del convenuto insiste affinché venga riconosciuta l'assoluta estraneità dell' Ing. , per i motivi tutti ampiamente esposti nei precedenti atti ai CP_2
quali ci si riporta integralmente e già acclarata in sede di CTU, e chiede la condanna alle spese del giudizio, del e/o di tutte le Parte_1 controparti solidalmente, come da nota spese già prodotta (allegata alle note di trattazione scritta depositate in data 13.2.2023).
Conclusioni di parte Controparte_3 la ribadendo le conclusioni adottate all'udienza del 16.02.2023, Controparte_3
insiste nelle domande formulate in comparsa di risposta, memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. e nelle osservazioni del C.T.P. ing. dei novembre 2011 Per_1
e giugno 2012.
Conclusioni di parte CP_5
Ritenuto confermativamente tutto quanto richiesto ed argomentato in favore della in comparsa di costituzione e risposta e ritenuto impugnativamente CP_5 tutto quanto dedotto ex adverso.
Con le presenti note si conclude come in comparsa di costituzione e risposta.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, il Parte_1 esponeva di aver affidato i lavori di costruzione della Chiesa di Santa Lucia all'arch.
quale direttore dei lavori (delibere nn. 419/1987 e 11/2000), all'ing. Controparte_1 quale ingegnere capo dei lavori (delibera n. 128/2002) ed Controparte_2 all'associazione temporanea d'imprese costituita dalla Controparte_3
e dalla quale impresa esecutrice (contratto n. 1469 del
[...] CP_5
19/07/2002, a seguito di gara pubblica).
Tali lavori venivano ultimati il 30/09/2004 e l'opera consegnata in via provvisoria, in attesa del collaudo;
tuttavia, ancor prima della consegna, l'edificio aveva manifestato gravi fenomeni di infiltrazioni e umidità, la cui presenza aveva già costretto la D.L. ad emanare un primo ordine di servizio, datato 28/07/2004, senza tuttavia che a ciò seguisse la loro eliminazione.
3 Il incardinava così un procedimento di accertamento tecnico preventivo Pt_1
(R.G. 1289/2007) che confermava l'esistenza delle problematiche (diffusa umidità, scoli d'acqua, alterazione degli intonaci, gocciolamento d'acqua piovana) e ne individuava le cause nella mancanza di materiali impermeabilizzanti e di componenti protettive, nell'inidoneità di alcuni materiali utilizzati e nella cattiva esecuzione di alcuni lavori.
Alla luce di tali risultanze, il chiedeva perciò la condanna dei convenuti, Pt_1 ciascuno per quanto di ragione, al ripristino e realizzazione a regola d'arte dell'opera ed al risarcimento dei danni.
Tutti i convenuti si costituivano chiedendo il rigetto delle domande spiegate nei propri confronti, contestando l'addebitabilità dei vizi al proprio operato.
La Direttrice dei Lavori richiamava il lodo arbitrale del Controparte_1
17/03/2006, dichiarato esecutivo dal Presidente del Tribunale di Messina il 04/04/2006, notificato in forma esecutiva il 10/5/2007 e passato in giudicato in quanto non opposto;
contestava la sussistenza di ogni responsabilità e chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna del al pagamento della somma capitale dovuta di Parte_1
€ 58.716,18.
L'Ingegnere Capo dei Lavori evidenziava che, alla data del Controparte_2 certificato di ultimazione dei lavori del 30/09/2004, non vi era alcuna infiltrazione, per cui nessuna responsabilità poteva essergli addebitata, dal momento che la funzione dell' consiste esclusivamente nell'attestare la conformità delle opere al progetto ed Pt_3 al capitolato d'appalto e, perciò, la regolare esecuzione dei lavori, cosa che, nel caso di specie, era avvenuta.
La società capogruppo dell' evidenziava di aver segnalato a Controparte_4 più riprese alla D.L. una serie di carenze ed errori progettuali che impedivano una corretta esecuzione dell'opera (note del 06/02/2003 e del 18/03/2004), senza che la stessa predisponesse alcuna variante in corso d'opera o impartisse le necessarie prescrizioni.
Quanto ai vizi di esecuzione, essi erano imputabili unicamente alla società cui CP_5 erano affidati gli interventi per i quali si erano manifestate le criticità, trattandosi di ATI verticale ex art. art. 10 L. 10/1994; proponeva perciò domanda subordinata di manleva nei confronti di quest'ultima.
L'impresa contestava la sussistenza di vizi esecutivi, come attestato dalla CP_5
D.L e, successivamente, anche dal RUP, evidenziando che la prima contestazione del
Comune risaliva al 03/05/2005, mente i lavori erano stati ultimati il 30/09/2004; eccepiva quindi la decadenza dalla contestazione ed evidenziava che il 28/02/2009 era stato emesso il certificato di collaudo, ove i vizi precedentemente riscontrati venivano imputati
4 a “forza maggiore” e si dava atto che “l'impresa ha effettuato un intervento risolutore”, sicché la materia del contendere avrebbe dovuto ritenersi in ogni caso cessata. In subordine, proponeva domanda di manleva nei confronti di e della Controparte_1
Controparte_3
Nel corso del procedimento, il chiedeva autorizzarsi il Parte_1 sequestro conservativo a mani proprie delle somme dovute alla convenuta CP_1 per i compensi professionali relativi alla prestazione oggetto del presente
[...]
giudizio a seguito del lodo arbitrale e della successiva sentenza TAR Sicilia – sezione staccata di Catania n. 1611/2008, emessa in sede di ottemperanza;
la domanda cautelare, rigettata nella prima fase con ordinanza del 02/03/2009, veniva poi accolta in sede di reclamo con ordinanza collegiale del 18/01-08/02/2010.
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
Preliminarmente, dev'essere dichiarata l'improponibilità della domanda riconvenzionale di pagamento dei compensi proposta dalla convenuta CP_1 nei confronti del trattandosi di evidente duplicazione rispetto alla
[...] Pt_1 statuizione del citato lodo arbitrale, in violazione del principio del né bis in idem.
Ancora in via preliminare, va rigettata la richiesta di pronunzia di cessazione della materia del contendere, che “può essere dichiarata dal giudice d'ufficio quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta da entrambe le parti che ne abbia eliminato il contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopravvenute ed abbia perciò fatto venire meno la necessità della pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia” (Cass. 17861/2007). Tale contrasto, in specie, non è affatto stato eliminato a seguito dell'emanazione del certificato di collaudo, che non ha inciso sulla pretesa risarcitoria avanzata dal Pt_1
Sempre in via preliminare, va infine rigettata l'eccezione di decadenza sollevata da atteso che l'invocato termine di sessanta giorni riguarda, ex art. 1670 c.c., la CP_5 comunicazione dell'avvenuta ricezione della denunzia che l'appaltatore deve fare al subappaltatore, mentre, trattandosi di edifici, il termine per il committente è quello annuale ex art. 1669 c.c., che “decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera (nella specie, dalla data del deposito della relazione del consulente, nominato in sede di accertamento tecnico
5 preventivo), non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti” (Cass. 777/2020).
Nel merito, il ha proposto, senza alcuna graduazione, sia la domanda Pt_1 risarcimento in forma specifica, consistente nella condanna dei convenuti al ripristino ed alla realizzazione a regola d'arte dell'opera, sia quella in forma generica di risarcimento del danno.
La prima domanda non può essere accolta, non avendo parte attrice specificato (da ultimo in sede di precisazione delle conclusioni se essa risulti ancora possibile ex art. 2058 c.c., stante il tempo trascorso e l'utilizzo della Chiesa nelle more, con possibile mutamento delle condizioni riscontrate in corso di giudizio.
La domanda di risarcimento dei danni è invece fondata nei confronti di CP_1
della e della mentre è infondata con riferimento a
[...] Controparte_3 CP_5
. Controparte_2
La ctu espletata in corso di giudizio ha dato atto che una parte delle problematiche riscontrate in sede di atp sono state risolte a seguito di interventi di parziale sistemazione eseguiti medio tempore.
I danni tutt'ora rilevati, compiutamente descritti nella relazione di consulenza tecnica, sono invece riconducibili a tre distinti ordini di cause:
- carenza o assenza di materiali protettivi o impermeabilizzanti;
- irregolare posa in opera dei materiali protettivi o impermeabilizzanti esistenti;
- forniture inidonee agli usi cui erano destinate.
Il consulente, le cui conclusioni meritano di essere condivise, ha ritenuto che l'inadeguatezza della tipologia di opera o del materiale previsto sia imputabile al progettista, l'esecuzione non a regola d'arte al costruttore, la scarsa qualità dei materiali al direttore dei lavori, la non rispondenza dei lavori alle previsioni progettuali all'ingegnere capo.
Tale ultima ipotesi non è stata riscontrata, con conseguente rigetto della domanda proposta dal nei confronti di . Pt_1 Controparte_2
Nella fattispecie esaminata, la puntuale ricostruzione dei singoli vizi riscontrati, accompagnata dall'individuazione delle responsabilità – afferenti sia l'ambito progettuale e la mancanza di controllo, sia la carente esecuzione eseguita da entrambe le imprese riunite nell'ATI – non è stata adeguatamente confutata dei rilievi mossi dai consulenti di parte, puntualmente riscontrati dal ctu con argomentazioni logiche e congruamente motivate, alle quali si rinvia.
6 Il ctu ha altresì individuato gli interventi necessari al ripristino, il cui costo è stato quantificato in complessivi € 61.838,61.
I predetti convenuti devono perciò essere condannati al risarcimento dei danni in solido, dovendosi ribadire il costante orientamento giurisprudenziale per cui “In tema di appalto, la responsabilità dell'appaltatore e del progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso a determinare il danno subito dal committente, è improntata al vincolo della solidarietà, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2055, comma 1, e 1292 c.c., dovendo il giudice procedere all'accertamento e ripartizione delle rispettive quote di responsabilità solo a fronte di specifica domanda in tal senso, facendo ricorso al criterio sussidiario della parità delle colpe - di cui all'art.
2055, comma 3, c.c. - nel caso in cui, per l'impossibilità di provare le diverse entità degli apporti causali, residui una situazione di dubbio oggettivo e reale” (Cass. 14378/2023).
Stante la natura solidale della responsabilità, questa deve estendersi anche alla
[...]
in quanto, nonostante la documentata contestazione delle criticità CP_3 progettuali, più volte rappresentata a tutti gli interlocutori, sono stati tuttavia comprovati vizi esecutivi ad essa direttamente imputabili.
L'importo di cui sopra, stante la sua natura di debito di valore, dovrà essere maggiorato della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dalla data di deposito della ctu (14/09/2011) fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Sul medesimo importo spetteranno inoltre gli interessi compensativi al tasso legale, come modalità di liquidazione del danno da lucro cessante derivante dal ritardato pagamento della somma dovuta.
Secondo la Suprema Corte, invero, “gli interessi per il ritardo nel pagamento della somma dovuta costituiscono una componente implicita nella domanda risarcitoria e, come tali, non solo spettano di pieno diritto al danneggiato, anche in assenza di un'espressa richiesta, ma sono dovuti anche in mancanza di una prova rigorosa del mancato guadagno” (Cass. 10825/2007; conforme Cass. 10193/2010); la natura risarcitoria correlata alla mancata disponibilità della somma di denaro li differenzia perciò dalla rivalutazione monetaria, che assolve invece ad una funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso.
Al fine di evitare indebiti effetti locupletativi, ed in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 1712/1995; Cass. 492/2001), tali interessi devono essere computati sulla predetta somma via via annualmente rivalutata, sempre sulla base
7 dei medesimi indici ISTAT, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi.
Da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno inoltre dovuti gli interessi corrispettivi ex art. 1282 c.c., sempre al tasso legale, sulla somma così determinata, fino all'effettivo soddisfo.
Il ctu ha poi proceduto ad un'analitica imputazione dei costi rispetto alle responsabilità di ciascuno, evidenziando che:
- € 29.201,87 risultano interamente imputabili alla D.L. (computo metrico A);
- € 22.214,14 alla D.L. ed alla (computo metrico B); Controparte_3
- € 10.422,60 alla CP_5
In conformità all'orientamento di cui sopra, è appena il caso di evidenziare che la convenuta non ha formulato alcuna specifica domanda di graduazione della CP_1 responsabilità fra condebitori solidali ex art. 2055 comma 2 c.c., che può essere invece ravvisata nelle domande di manleva formulate da nei confronti della Controparte_3 Co sola e da nei confronti della e CP_5 CP_5 CP_1 Controparte_3
Tali domande devono perciò essere parzialmente accolte nei termini che seguono.
Posto che la responsabilità per i danni di cui agli interventi previsti dal computo metrico B, ai sensi del terzo comma dell'art. 2055 c.c., deve essere ripartita in parti uguali fra i due condebitori, a ciascuno dei quali va attribuita la quota di € 11.107,07, le quote complessive di responsabilità astrattamente attribuibili risultano le seguenti:
- € 29.201,87 + € 11.107,07 = € 40.308,94; Controparte_1
- € 11.107,07; Controparte_3
- € 10.422,60. CP_5
Alla luce di ciò, devono essere dichiarati:
- il diritto di regresso della nei confronti di per le somme Controparte_3 CP_5
eventualmente corrisposte in eccesso rispetto alla quota capitale di € 11.107,07, e nei limiti della somma capitale di € 10.422,60, oltre agli accessori corrispondenti
(rivalutazione monetaria ed interessi);
- il diritto di regresso della nei confronti di per le CP_5 Controparte_1
somme eventualmente corrisposte in eccesso rispetto alla quota capitale di €
10.422,60, e nei limiti della somma capitale di € 40.308,94, oltre agli accessori corrispondenti (rivalutazione monetaria ed interessi);
- il diritto di regresso della nei confronti di per le somme CP_5 Controparte_3
eventualmente corrisposte in eccesso rispetto alla quota capitale di € 10.422,60, e
8 nei limiti della somma capitale di € 11.107,07, oltre agli accessori corrispondenti
(rivalutazione monetaria ed interessi).
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012
e del successivo D.M. 55/2014 (applicabile anche ai giudizi instaurati anteriormente alla sua entrata in vigore, datata 03/04/2014, in base alla disposizione temporale di cui all'art. 28 D.M. 55/2014 ed in assenza di una prestazione difensiva totalmente esauritasi nel periodo pregresso, in conformità ai criteri già stabiliti, con riferimento al precedente D.M.
140/2012, da Cass. S.U.17405/2012):
- in favore di ed a carico del , in € Controparte_2 Parte_1
1.300,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 3.000,00 per la fase di trattazione ed € 2.700,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di €
8.000,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del
15%;
- in favore del ed a carico dei convenuti Parte_1 CP_1
e in
[...] Controparte_3 CP_5 solido fra loro, in € 1.300,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 3.000,00 per la fase di trattazione ed € 2.700,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 8.000,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15% ed anticipazioni per € 549,75;
- in favore del ed a carico di per la Parte_1 Controparte_1
fase cautelare di primo grado (la cui liquidazione è stata espressamente riservata alla sentenza) in € 1.200,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva,
€ 1.500,00 per la fase di trattazione ed € 1.000,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 3.500,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15%;
- in favore di ed a carico di , in € 500,00 per la fase CP_5 Controparte_1 di studio, € 400,00 per la fase introduttiva, € 850,00 per la fase di trattazione ed €
851,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 2.601,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15%.
Le spese di giudizio tra e Controparte_3 CP_5 devono essere interamente compensate, stante il reciproco, parziale accoglimento
[...] delle rispettive domande di regresso.
Le spese della fase cautelare di reclamo, come già liquidate nell'ordinanza collegiale del 18/01-02/02/2010, vanno definitivamente poste a carico della convenuta
Controparte_1
9 Le spese di ctu, come già liquidate per anticipazione, vanno definitivamente poste a carico del e dei convenuti Parte_1 Controparte_1 [...]
nella misura di ¼ ciascuno. Controparte_8 CP_5
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 100674/2008 del
Registro Generale Contenzioso, così decide:
1) rigetta la domanda di risarcimento in forma specifica proposta dal
[...]
nei confronti di tutti i convenuti;
Parte_1
2) rigetta la domanda di risarcimento in forma generica proposta dal
[...]
nei confronti del convenuto;
Parte_1 Controparte_2
3) accoglie la domanda di risarcimento in forma generica proposta da parte attrice nei confronti degli altri convenuti e, per l'effetto, condanna Controparte_1
in solido fra Controparte_9 loro, al pagamento in favore del della somma di € Parte_1
61.838,61, con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dal 14/09/2011 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi al tasso legale dalla medesima data fino al soddisfo, da calcolare sulla predetta somma via via annualmente rivalutata fino alla data odierna;
4) accoglie parzialmente le rispettive domande di manleva e, per l'effetto:
a. dichiara che ha diritto di Controparte_3
regresso nei confronti di per le somme eventualmente CP_5 corrisposte in eccesso rispetto alla quota capitale di € 11.107,07, e nei limiti della somma capitale di € 10.422,60, oltre agli accessori corrispondenti
(rivalutazione monetaria ed interessi);
b. dichiara che ha diritto di regresso nei confronti di CP_5 CP_1
per le somme eventualmente corrisposte in eccesso rispetto alla
[...] quota capitale di € 10.422,60, e nei limiti della somma capitale di €
40.308,94, oltre agli accessori corrispondenti (rivalutazione monetaria ed interessi);
c. dichiara che ha diritto di regresso nei confronti di CP_5 [...]
per le somme eventualmente Controparte_3 corrisposte in eccesso rispetto alla quota capitale di € 10.422,60, e nei limiti
10 della somma capitale di € 11.107,07, oltre agli accessori corrispondenti
(rivalutazione monetaria ed interessi);
5) dichiara improponibile la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta nei confronti del;
Controparte_1 Parte_1
6) condanna il alla rifusione delle spese di giudizio in Parte_1
favore del convenuto , che liquida in complessivi € 8.000,00 Controparte_2 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute;
7) condanna i convenuti Controparte_1 Controparte_3
e in solido fra loro, alla rifusione delle spese di giudizio
[...] CP_5 in favore del , che liquida in complessivi € 8.000,00 Parte_1
per compensi ed € 549,75 per anticipazioni oltre spese generali nella misura del
15%, iva e c.p.a. se dovute;
8) condanna la convenuta alla rifusione delle spese di giudizio Controparte_1
della fase cautelare di primo grado in favore del , che Parte_1 liquida in complessivi € 3.500,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute;
9) compensa interamente le spese di giudizio fra Controparte_3
e
[...] CP_5
10) pone le spese del procedimento cautelare di reclamo, come già liquidate nell'ordinanza collegiale del 18/01-02/02/2010, definitivamente a carico della convenuta Controparte_1
11) pone le spese di ctu, come già liquidate per anticipazione, definitivamente a carico del e dei convenuti , Parte_1 Controparte_1 [...]
nella misura di ¼ Controparte_9 ciascuno.
Patti, 09/10/2024 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
11
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile
___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3 c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 100674/2008
TRA
(C.F. ) – Avv. Maria Giovanna Parte_1 P.IVA_1
Gorgone
attore
E
, nata a [...] [...], ivi residente in Controparte_1 Parte_1
contrada San Martino n. 1 – Avv. Goffredo Sturniolo
convenuta
E
(C.F. ) – Avv. Angiolella Bottaro Controparte_2 C.F._1
convenuto
E
(C.F. Controparte_3
, in proprio e quale capogruppo mandataria della “ P.IVA_2 [...]
– Avv. Ignazio Scardina Controparte_4 CP_5
convenuta
E
C.F. ) – Avv. Daniele Zummo CP_5 P.IVA_3
convenuta
1 Conclusioni di parte attrice:
“PRECISA LE CONCLUSIONI Riportandosi a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito negli atti e verbali di causa ed insiste nelle conclusioni così come formulate nel presente giudizio. Insiste in tutte le domande, eccezioni e conclusioni contenute nel presente giudizio, e si riporta alla propria posizione processuale e a tutta la documentazione di parte contenuta nei fascicoli di parte
e nel presente procedimento.
CHIEDE Che la causa sia decisa , con vittoria di spese e compensi del presente giudizio ed il rigetto di quanto chiesto dalle controparti.”
Conclusioni di parte convenuta : Controparte_1
1) dire inammissibili in rito e nel merito integralmente rigettare - per le causali già esposte nella comparsa di costituzione e risposta del 26/11/2008 e,, comunque, perché del tutto infondate in fatto ed inattendibili in diritto – tutte le domande proposte dall'attore nei confronti dell'arch. con l'atto Controparte_1 introduttivo del giudizio;
2) ritenere e dichiarare, sempre per le causali di cui sopra, che i vizi ed i difetti riscontrati in sede di accertamento tecnico preventivo svolto dall'Ing. CP_6
sono tutti riconducibili a fatto e colpa esclusivi della
[...] [...] appaltatrice dei lavori per cui è processo;
Parte_2
3) condannare, in accoglimento della domanda riconvenzionale ritualmente e tempestivamente proposta, il in persona del Parte_1
Sindaco pro tempore, al pagamento, in favore dell'arch. , Controparte_1 della somma di € 58.716,18= oltre interessi di mora o, in subordine, della differenza tra il predetto importo di € 58.716,18= oltre interessi di mora e quello indicato come imputabile alla medesima nella relazione di c.t.u. in atti;
4) in ogni caso, dare atto dell'indisponibilità del , come Parte_1 peraltro già rappresentato nelle note autorizzate del 25/03/2024, ad addivenire alla soluzione conciliativa riportata nelle note autorizzate del 04/03/2024;
5) con vittoria di spese e compensi.
Conclusioni di parte : Controparte_2
La difesa dell'Ing. precisa le proprie conclusioni insistendo in Controparte_2 tutte le difese, eccezioni e contestazioni rilevate nella comparsa costitutiva depositata in data 25.2.2009 (telematicamente in data 13.2.2023),nelle memorie ex art. 183 c.p.c. depositate in data 21.5.2009 (telematicamente in data
13.2.2023), nonché nelle note di trattazione scritta depositate in data 13.2.2023
2 (unitamente alla scansione della documentazione cartacea) e 14.9.2023, rispettivamente per le udienze del 16.2.2023 e 14.9.2023 , nonché in tutto quanto dedotto nei verbali di causa delle udienze tenutesi sin dal 2009 e nelle osservazioni (allegate al verbale di udienza del 24.11.2011) alla C.T.U. redatta dall'Ing. CP_6
La difesa del convenuto insiste affinché venga riconosciuta l'assoluta estraneità dell' Ing. , per i motivi tutti ampiamente esposti nei precedenti atti ai CP_2
quali ci si riporta integralmente e già acclarata in sede di CTU, e chiede la condanna alle spese del giudizio, del e/o di tutte le Parte_1 controparti solidalmente, come da nota spese già prodotta (allegata alle note di trattazione scritta depositate in data 13.2.2023).
Conclusioni di parte Controparte_3 la ribadendo le conclusioni adottate all'udienza del 16.02.2023, Controparte_3
insiste nelle domande formulate in comparsa di risposta, memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. e nelle osservazioni del C.T.P. ing. dei novembre 2011 Per_1
e giugno 2012.
Conclusioni di parte CP_5
Ritenuto confermativamente tutto quanto richiesto ed argomentato in favore della in comparsa di costituzione e risposta e ritenuto impugnativamente CP_5 tutto quanto dedotto ex adverso.
Con le presenti note si conclude come in comparsa di costituzione e risposta.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, il Parte_1 esponeva di aver affidato i lavori di costruzione della Chiesa di Santa Lucia all'arch.
quale direttore dei lavori (delibere nn. 419/1987 e 11/2000), all'ing. Controparte_1 quale ingegnere capo dei lavori (delibera n. 128/2002) ed Controparte_2 all'associazione temporanea d'imprese costituita dalla Controparte_3
e dalla quale impresa esecutrice (contratto n. 1469 del
[...] CP_5
19/07/2002, a seguito di gara pubblica).
Tali lavori venivano ultimati il 30/09/2004 e l'opera consegnata in via provvisoria, in attesa del collaudo;
tuttavia, ancor prima della consegna, l'edificio aveva manifestato gravi fenomeni di infiltrazioni e umidità, la cui presenza aveva già costretto la D.L. ad emanare un primo ordine di servizio, datato 28/07/2004, senza tuttavia che a ciò seguisse la loro eliminazione.
3 Il incardinava così un procedimento di accertamento tecnico preventivo Pt_1
(R.G. 1289/2007) che confermava l'esistenza delle problematiche (diffusa umidità, scoli d'acqua, alterazione degli intonaci, gocciolamento d'acqua piovana) e ne individuava le cause nella mancanza di materiali impermeabilizzanti e di componenti protettive, nell'inidoneità di alcuni materiali utilizzati e nella cattiva esecuzione di alcuni lavori.
Alla luce di tali risultanze, il chiedeva perciò la condanna dei convenuti, Pt_1 ciascuno per quanto di ragione, al ripristino e realizzazione a regola d'arte dell'opera ed al risarcimento dei danni.
Tutti i convenuti si costituivano chiedendo il rigetto delle domande spiegate nei propri confronti, contestando l'addebitabilità dei vizi al proprio operato.
La Direttrice dei Lavori richiamava il lodo arbitrale del Controparte_1
17/03/2006, dichiarato esecutivo dal Presidente del Tribunale di Messina il 04/04/2006, notificato in forma esecutiva il 10/5/2007 e passato in giudicato in quanto non opposto;
contestava la sussistenza di ogni responsabilità e chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna del al pagamento della somma capitale dovuta di Parte_1
€ 58.716,18.
L'Ingegnere Capo dei Lavori evidenziava che, alla data del Controparte_2 certificato di ultimazione dei lavori del 30/09/2004, non vi era alcuna infiltrazione, per cui nessuna responsabilità poteva essergli addebitata, dal momento che la funzione dell' consiste esclusivamente nell'attestare la conformità delle opere al progetto ed Pt_3 al capitolato d'appalto e, perciò, la regolare esecuzione dei lavori, cosa che, nel caso di specie, era avvenuta.
La società capogruppo dell' evidenziava di aver segnalato a Controparte_4 più riprese alla D.L. una serie di carenze ed errori progettuali che impedivano una corretta esecuzione dell'opera (note del 06/02/2003 e del 18/03/2004), senza che la stessa predisponesse alcuna variante in corso d'opera o impartisse le necessarie prescrizioni.
Quanto ai vizi di esecuzione, essi erano imputabili unicamente alla società cui CP_5 erano affidati gli interventi per i quali si erano manifestate le criticità, trattandosi di ATI verticale ex art. art. 10 L. 10/1994; proponeva perciò domanda subordinata di manleva nei confronti di quest'ultima.
L'impresa contestava la sussistenza di vizi esecutivi, come attestato dalla CP_5
D.L e, successivamente, anche dal RUP, evidenziando che la prima contestazione del
Comune risaliva al 03/05/2005, mente i lavori erano stati ultimati il 30/09/2004; eccepiva quindi la decadenza dalla contestazione ed evidenziava che il 28/02/2009 era stato emesso il certificato di collaudo, ove i vizi precedentemente riscontrati venivano imputati
4 a “forza maggiore” e si dava atto che “l'impresa ha effettuato un intervento risolutore”, sicché la materia del contendere avrebbe dovuto ritenersi in ogni caso cessata. In subordine, proponeva domanda di manleva nei confronti di e della Controparte_1
Controparte_3
Nel corso del procedimento, il chiedeva autorizzarsi il Parte_1 sequestro conservativo a mani proprie delle somme dovute alla convenuta CP_1 per i compensi professionali relativi alla prestazione oggetto del presente
[...]
giudizio a seguito del lodo arbitrale e della successiva sentenza TAR Sicilia – sezione staccata di Catania n. 1611/2008, emessa in sede di ottemperanza;
la domanda cautelare, rigettata nella prima fase con ordinanza del 02/03/2009, veniva poi accolta in sede di reclamo con ordinanza collegiale del 18/01-08/02/2010.
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
Preliminarmente, dev'essere dichiarata l'improponibilità della domanda riconvenzionale di pagamento dei compensi proposta dalla convenuta CP_1 nei confronti del trattandosi di evidente duplicazione rispetto alla
[...] Pt_1 statuizione del citato lodo arbitrale, in violazione del principio del né bis in idem.
Ancora in via preliminare, va rigettata la richiesta di pronunzia di cessazione della materia del contendere, che “può essere dichiarata dal giudice d'ufficio quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta da entrambe le parti che ne abbia eliminato il contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopravvenute ed abbia perciò fatto venire meno la necessità della pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia” (Cass. 17861/2007). Tale contrasto, in specie, non è affatto stato eliminato a seguito dell'emanazione del certificato di collaudo, che non ha inciso sulla pretesa risarcitoria avanzata dal Pt_1
Sempre in via preliminare, va infine rigettata l'eccezione di decadenza sollevata da atteso che l'invocato termine di sessanta giorni riguarda, ex art. 1670 c.c., la CP_5 comunicazione dell'avvenuta ricezione della denunzia che l'appaltatore deve fare al subappaltatore, mentre, trattandosi di edifici, il termine per il committente è quello annuale ex art. 1669 c.c., che “decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera (nella specie, dalla data del deposito della relazione del consulente, nominato in sede di accertamento tecnico
5 preventivo), non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti” (Cass. 777/2020).
Nel merito, il ha proposto, senza alcuna graduazione, sia la domanda Pt_1 risarcimento in forma specifica, consistente nella condanna dei convenuti al ripristino ed alla realizzazione a regola d'arte dell'opera, sia quella in forma generica di risarcimento del danno.
La prima domanda non può essere accolta, non avendo parte attrice specificato (da ultimo in sede di precisazione delle conclusioni se essa risulti ancora possibile ex art. 2058 c.c., stante il tempo trascorso e l'utilizzo della Chiesa nelle more, con possibile mutamento delle condizioni riscontrate in corso di giudizio.
La domanda di risarcimento dei danni è invece fondata nei confronti di CP_1
della e della mentre è infondata con riferimento a
[...] Controparte_3 CP_5
. Controparte_2
La ctu espletata in corso di giudizio ha dato atto che una parte delle problematiche riscontrate in sede di atp sono state risolte a seguito di interventi di parziale sistemazione eseguiti medio tempore.
I danni tutt'ora rilevati, compiutamente descritti nella relazione di consulenza tecnica, sono invece riconducibili a tre distinti ordini di cause:
- carenza o assenza di materiali protettivi o impermeabilizzanti;
- irregolare posa in opera dei materiali protettivi o impermeabilizzanti esistenti;
- forniture inidonee agli usi cui erano destinate.
Il consulente, le cui conclusioni meritano di essere condivise, ha ritenuto che l'inadeguatezza della tipologia di opera o del materiale previsto sia imputabile al progettista, l'esecuzione non a regola d'arte al costruttore, la scarsa qualità dei materiali al direttore dei lavori, la non rispondenza dei lavori alle previsioni progettuali all'ingegnere capo.
Tale ultima ipotesi non è stata riscontrata, con conseguente rigetto della domanda proposta dal nei confronti di . Pt_1 Controparte_2
Nella fattispecie esaminata, la puntuale ricostruzione dei singoli vizi riscontrati, accompagnata dall'individuazione delle responsabilità – afferenti sia l'ambito progettuale e la mancanza di controllo, sia la carente esecuzione eseguita da entrambe le imprese riunite nell'ATI – non è stata adeguatamente confutata dei rilievi mossi dai consulenti di parte, puntualmente riscontrati dal ctu con argomentazioni logiche e congruamente motivate, alle quali si rinvia.
6 Il ctu ha altresì individuato gli interventi necessari al ripristino, il cui costo è stato quantificato in complessivi € 61.838,61.
I predetti convenuti devono perciò essere condannati al risarcimento dei danni in solido, dovendosi ribadire il costante orientamento giurisprudenziale per cui “In tema di appalto, la responsabilità dell'appaltatore e del progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso a determinare il danno subito dal committente, è improntata al vincolo della solidarietà, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2055, comma 1, e 1292 c.c., dovendo il giudice procedere all'accertamento e ripartizione delle rispettive quote di responsabilità solo a fronte di specifica domanda in tal senso, facendo ricorso al criterio sussidiario della parità delle colpe - di cui all'art.
2055, comma 3, c.c. - nel caso in cui, per l'impossibilità di provare le diverse entità degli apporti causali, residui una situazione di dubbio oggettivo e reale” (Cass. 14378/2023).
Stante la natura solidale della responsabilità, questa deve estendersi anche alla
[...]
in quanto, nonostante la documentata contestazione delle criticità CP_3 progettuali, più volte rappresentata a tutti gli interlocutori, sono stati tuttavia comprovati vizi esecutivi ad essa direttamente imputabili.
L'importo di cui sopra, stante la sua natura di debito di valore, dovrà essere maggiorato della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dalla data di deposito della ctu (14/09/2011) fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Sul medesimo importo spetteranno inoltre gli interessi compensativi al tasso legale, come modalità di liquidazione del danno da lucro cessante derivante dal ritardato pagamento della somma dovuta.
Secondo la Suprema Corte, invero, “gli interessi per il ritardo nel pagamento della somma dovuta costituiscono una componente implicita nella domanda risarcitoria e, come tali, non solo spettano di pieno diritto al danneggiato, anche in assenza di un'espressa richiesta, ma sono dovuti anche in mancanza di una prova rigorosa del mancato guadagno” (Cass. 10825/2007; conforme Cass. 10193/2010); la natura risarcitoria correlata alla mancata disponibilità della somma di denaro li differenzia perciò dalla rivalutazione monetaria, che assolve invece ad una funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso.
Al fine di evitare indebiti effetti locupletativi, ed in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 1712/1995; Cass. 492/2001), tali interessi devono essere computati sulla predetta somma via via annualmente rivalutata, sempre sulla base
7 dei medesimi indici ISTAT, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi.
Da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno inoltre dovuti gli interessi corrispettivi ex art. 1282 c.c., sempre al tasso legale, sulla somma così determinata, fino all'effettivo soddisfo.
Il ctu ha poi proceduto ad un'analitica imputazione dei costi rispetto alle responsabilità di ciascuno, evidenziando che:
- € 29.201,87 risultano interamente imputabili alla D.L. (computo metrico A);
- € 22.214,14 alla D.L. ed alla (computo metrico B); Controparte_3
- € 10.422,60 alla CP_5
In conformità all'orientamento di cui sopra, è appena il caso di evidenziare che la convenuta non ha formulato alcuna specifica domanda di graduazione della CP_1 responsabilità fra condebitori solidali ex art. 2055 comma 2 c.c., che può essere invece ravvisata nelle domande di manleva formulate da nei confronti della Controparte_3 Co sola e da nei confronti della e CP_5 CP_5 CP_1 Controparte_3
Tali domande devono perciò essere parzialmente accolte nei termini che seguono.
Posto che la responsabilità per i danni di cui agli interventi previsti dal computo metrico B, ai sensi del terzo comma dell'art. 2055 c.c., deve essere ripartita in parti uguali fra i due condebitori, a ciascuno dei quali va attribuita la quota di € 11.107,07, le quote complessive di responsabilità astrattamente attribuibili risultano le seguenti:
- € 29.201,87 + € 11.107,07 = € 40.308,94; Controparte_1
- € 11.107,07; Controparte_3
- € 10.422,60. CP_5
Alla luce di ciò, devono essere dichiarati:
- il diritto di regresso della nei confronti di per le somme Controparte_3 CP_5
eventualmente corrisposte in eccesso rispetto alla quota capitale di € 11.107,07, e nei limiti della somma capitale di € 10.422,60, oltre agli accessori corrispondenti
(rivalutazione monetaria ed interessi);
- il diritto di regresso della nei confronti di per le CP_5 Controparte_1
somme eventualmente corrisposte in eccesso rispetto alla quota capitale di €
10.422,60, e nei limiti della somma capitale di € 40.308,94, oltre agli accessori corrispondenti (rivalutazione monetaria ed interessi);
- il diritto di regresso della nei confronti di per le somme CP_5 Controparte_3
eventualmente corrisposte in eccesso rispetto alla quota capitale di € 10.422,60, e
8 nei limiti della somma capitale di € 11.107,07, oltre agli accessori corrispondenti
(rivalutazione monetaria ed interessi).
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012
e del successivo D.M. 55/2014 (applicabile anche ai giudizi instaurati anteriormente alla sua entrata in vigore, datata 03/04/2014, in base alla disposizione temporale di cui all'art. 28 D.M. 55/2014 ed in assenza di una prestazione difensiva totalmente esauritasi nel periodo pregresso, in conformità ai criteri già stabiliti, con riferimento al precedente D.M.
140/2012, da Cass. S.U.17405/2012):
- in favore di ed a carico del , in € Controparte_2 Parte_1
1.300,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 3.000,00 per la fase di trattazione ed € 2.700,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di €
8.000,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del
15%;
- in favore del ed a carico dei convenuti Parte_1 CP_1
e in
[...] Controparte_3 CP_5 solido fra loro, in € 1.300,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 3.000,00 per la fase di trattazione ed € 2.700,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 8.000,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15% ed anticipazioni per € 549,75;
- in favore del ed a carico di per la Parte_1 Controparte_1
fase cautelare di primo grado (la cui liquidazione è stata espressamente riservata alla sentenza) in € 1.200,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva,
€ 1.500,00 per la fase di trattazione ed € 1.000,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 3.500,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15%;
- in favore di ed a carico di , in € 500,00 per la fase CP_5 Controparte_1 di studio, € 400,00 per la fase introduttiva, € 850,00 per la fase di trattazione ed €
851,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 2.601,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15%.
Le spese di giudizio tra e Controparte_3 CP_5 devono essere interamente compensate, stante il reciproco, parziale accoglimento
[...] delle rispettive domande di regresso.
Le spese della fase cautelare di reclamo, come già liquidate nell'ordinanza collegiale del 18/01-02/02/2010, vanno definitivamente poste a carico della convenuta
Controparte_1
9 Le spese di ctu, come già liquidate per anticipazione, vanno definitivamente poste a carico del e dei convenuti Parte_1 Controparte_1 [...]
nella misura di ¼ ciascuno. Controparte_8 CP_5
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 100674/2008 del
Registro Generale Contenzioso, così decide:
1) rigetta la domanda di risarcimento in forma specifica proposta dal
[...]
nei confronti di tutti i convenuti;
Parte_1
2) rigetta la domanda di risarcimento in forma generica proposta dal
[...]
nei confronti del convenuto;
Parte_1 Controparte_2
3) accoglie la domanda di risarcimento in forma generica proposta da parte attrice nei confronti degli altri convenuti e, per l'effetto, condanna Controparte_1
in solido fra Controparte_9 loro, al pagamento in favore del della somma di € Parte_1
61.838,61, con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dal 14/09/2011 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi al tasso legale dalla medesima data fino al soddisfo, da calcolare sulla predetta somma via via annualmente rivalutata fino alla data odierna;
4) accoglie parzialmente le rispettive domande di manleva e, per l'effetto:
a. dichiara che ha diritto di Controparte_3
regresso nei confronti di per le somme eventualmente CP_5 corrisposte in eccesso rispetto alla quota capitale di € 11.107,07, e nei limiti della somma capitale di € 10.422,60, oltre agli accessori corrispondenti
(rivalutazione monetaria ed interessi);
b. dichiara che ha diritto di regresso nei confronti di CP_5 CP_1
per le somme eventualmente corrisposte in eccesso rispetto alla
[...] quota capitale di € 10.422,60, e nei limiti della somma capitale di €
40.308,94, oltre agli accessori corrispondenti (rivalutazione monetaria ed interessi);
c. dichiara che ha diritto di regresso nei confronti di CP_5 [...]
per le somme eventualmente Controparte_3 corrisposte in eccesso rispetto alla quota capitale di € 10.422,60, e nei limiti
10 della somma capitale di € 11.107,07, oltre agli accessori corrispondenti
(rivalutazione monetaria ed interessi);
5) dichiara improponibile la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta nei confronti del;
Controparte_1 Parte_1
6) condanna il alla rifusione delle spese di giudizio in Parte_1
favore del convenuto , che liquida in complessivi € 8.000,00 Controparte_2 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute;
7) condanna i convenuti Controparte_1 Controparte_3
e in solido fra loro, alla rifusione delle spese di giudizio
[...] CP_5 in favore del , che liquida in complessivi € 8.000,00 Parte_1
per compensi ed € 549,75 per anticipazioni oltre spese generali nella misura del
15%, iva e c.p.a. se dovute;
8) condanna la convenuta alla rifusione delle spese di giudizio Controparte_1
della fase cautelare di primo grado in favore del , che Parte_1 liquida in complessivi € 3.500,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute;
9) compensa interamente le spese di giudizio fra Controparte_3
e
[...] CP_5
10) pone le spese del procedimento cautelare di reclamo, come già liquidate nell'ordinanza collegiale del 18/01-02/02/2010, definitivamente a carico della convenuta Controparte_1
11) pone le spese di ctu, come già liquidate per anticipazione, definitivamente a carico del e dei convenuti , Parte_1 Controparte_1 [...]
nella misura di ¼ Controparte_9 ciascuno.
Patti, 09/10/2024 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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