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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 31/05/2025, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
n. 3123 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale e riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 3123/2024 tra:
, (C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Scicli, Via Vitaliano Brancati n. 23, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Raffaele Morana, giusta procura in atti,
- ricorrente-
E
, (C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente Controparte_1 CodiceFiscale_2
in Via Agatone n.2, rappresentata e difesa dall'avv. Rinaldo Occhipinti, giusta procura in atti,
- resistente- con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 20/02/2025;
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 4
IN FATTO E IN DIRITTO
- Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Scicli, in data 08.05.1993, trascritto nei Registri degli Atti di matrimonio del predetto Comune al n. 17, parte II, anno 1993;
- dall'unione tra le parti è nata la figlia in data 14.12.1995; Per_1
- ha presentato ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio il Parte_1
19.11.2024, avanzando ulteriori domande;
- con Comparsa di costituzione e risposta del 21.01.2025 si è costituita in giudizio la Controparte_1
quale ha parimenti chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- successivamente, in data 27.01.2025, le parti hanno depositato istanza congiunta per la trasformazione in divorzio congiunto, dichiarando di non volersi riconciliare, ed insistendo nell'accoglimento delle condizioni di seguito riportate:
- “dichiarare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lettera b), della legge 1.12.1970 n. 898, la cessazione deli effetti civili del matrimonio contratto con la sig.ra in data 8.5.1993, trascritto nei Registri Controparte_1
dello Stato civile del Comune dii Scicli al n. 17, parte II, serie A, anno 1993, ordinando all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Scicli competente di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo ciascuno economicamente indipendente in quanto titolare di adeguati redditi propri, e disporre, per l'effetto, che nessun assegno divorzile si spetta alla sig.ra ; Controparte_1
- stabilire che la figlia provvederà al proprio mantenimento personale, in quanto è titolare di Per_1
adegua redditi propri e perciò economicamente indipendente, e disporre, per l'effetto, che nessuna somma è dovuta dal ricorrente a titolo di contributo al mantenimento della figlia e/o di spese Per_1
straordinarie;
- le spese legali saranno compensate tra le parti, sostenendo, ciascun coniuge, il compenso professionale del proprio legale. I rispettivi procuratori sottoscrivono il presente atto per autentica delle firme e per rinuncia al vincolo di solidarietà professionale ai sensi dell'art. 13, comma 8, della legge professionale forense.”
- Con l'intervento del P.M. in sede, a cui è stata data comunicazione in data 20.02.2025;
- preso atto del fatto che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970,
n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
pagina 2 di 4 - ritenuto che lo stato di separazione sussistente tra le parti risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione n. 32/2015 emessa dal Tribunale di Ragusa in data 29.01.2015 e pubblicata il
30.01.2015, e, altresì, dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge al momento del deposito del ricorso introduttivo (pari a un anno, a seguito della riforma operata con l. 6.05.2015, n. 55, recante “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”).;
- rilevato che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
- preso atto che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato note scritte nelle quali hanno insistito nella cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo versato in atti;
- ritenuto che può recepirsi l'accordo sopra visto, in quanto non in contrasto con l'interesse della figlia maggiorenne, né con diritti indisponibili, mentre, con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico;
- ritenuto di non dovere provvedere sulle spese di lite, attesa la natura congiunta del divorzio;
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi Parte_1
e , i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Scicli,
[...] Controparte_1
in data 08.05.1993, trascritto nei Registri degli Atti di matrimonio del predetto Comune al n. 17, parte
II, anno 1993;
- omologa le condizioni statuite dalle parti inerenti alla figlia ed ai rapporti economici tra le parti stesse, come regolati in parte motiva, provvedendo in conformità alle medesime condizioni, da intendersi qui trascritte;
- manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di Scicli ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R. n.396/2000.
- ordina all'Ufficiale di stato civile di Scicli di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 20.5.2025
pagina 3 di 4 Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale e riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 3123/2024 tra:
, (C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Scicli, Via Vitaliano Brancati n. 23, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Raffaele Morana, giusta procura in atti,
- ricorrente-
E
, (C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente Controparte_1 CodiceFiscale_2
in Via Agatone n.2, rappresentata e difesa dall'avv. Rinaldo Occhipinti, giusta procura in atti,
- resistente- con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 20/02/2025;
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 4
IN FATTO E IN DIRITTO
- Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Scicli, in data 08.05.1993, trascritto nei Registri degli Atti di matrimonio del predetto Comune al n. 17, parte II, anno 1993;
- dall'unione tra le parti è nata la figlia in data 14.12.1995; Per_1
- ha presentato ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio il Parte_1
19.11.2024, avanzando ulteriori domande;
- con Comparsa di costituzione e risposta del 21.01.2025 si è costituita in giudizio la Controparte_1
quale ha parimenti chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- successivamente, in data 27.01.2025, le parti hanno depositato istanza congiunta per la trasformazione in divorzio congiunto, dichiarando di non volersi riconciliare, ed insistendo nell'accoglimento delle condizioni di seguito riportate:
- “dichiarare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lettera b), della legge 1.12.1970 n. 898, la cessazione deli effetti civili del matrimonio contratto con la sig.ra in data 8.5.1993, trascritto nei Registri Controparte_1
dello Stato civile del Comune dii Scicli al n. 17, parte II, serie A, anno 1993, ordinando all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Scicli competente di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo ciascuno economicamente indipendente in quanto titolare di adeguati redditi propri, e disporre, per l'effetto, che nessun assegno divorzile si spetta alla sig.ra ; Controparte_1
- stabilire che la figlia provvederà al proprio mantenimento personale, in quanto è titolare di Per_1
adegua redditi propri e perciò economicamente indipendente, e disporre, per l'effetto, che nessuna somma è dovuta dal ricorrente a titolo di contributo al mantenimento della figlia e/o di spese Per_1
straordinarie;
- le spese legali saranno compensate tra le parti, sostenendo, ciascun coniuge, il compenso professionale del proprio legale. I rispettivi procuratori sottoscrivono il presente atto per autentica delle firme e per rinuncia al vincolo di solidarietà professionale ai sensi dell'art. 13, comma 8, della legge professionale forense.”
- Con l'intervento del P.M. in sede, a cui è stata data comunicazione in data 20.02.2025;
- preso atto del fatto che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970,
n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
pagina 2 di 4 - ritenuto che lo stato di separazione sussistente tra le parti risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione n. 32/2015 emessa dal Tribunale di Ragusa in data 29.01.2015 e pubblicata il
30.01.2015, e, altresì, dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge al momento del deposito del ricorso introduttivo (pari a un anno, a seguito della riforma operata con l. 6.05.2015, n. 55, recante “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”).;
- rilevato che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
- preso atto che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato note scritte nelle quali hanno insistito nella cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo versato in atti;
- ritenuto che può recepirsi l'accordo sopra visto, in quanto non in contrasto con l'interesse della figlia maggiorenne, né con diritti indisponibili, mentre, con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico;
- ritenuto di non dovere provvedere sulle spese di lite, attesa la natura congiunta del divorzio;
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi Parte_1
e , i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Scicli,
[...] Controparte_1
in data 08.05.1993, trascritto nei Registri degli Atti di matrimonio del predetto Comune al n. 17, parte
II, anno 1993;
- omologa le condizioni statuite dalle parti inerenti alla figlia ed ai rapporti economici tra le parti stesse, come regolati in parte motiva, provvedendo in conformità alle medesime condizioni, da intendersi qui trascritte;
- manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di Scicli ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R. n.396/2000.
- ordina all'Ufficiale di stato civile di Scicli di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 20.5.2025
pagina 3 di 4 Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
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