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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/04/2025, n. 1551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1551 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa
Dora Alessia Limongelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile avente numero R.G. 9897/2023, vertente:
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
e , nato a [...] il C.F._1 Parte_2
03.02.1987, c.f. , rappresentati e difesi, giusta procura in C.F._2 calce al ricorso, dall'Avv. Domenico Ronca, c.f. , presso il C.F._3 quale elettivamente domiciliano a Giugliano in Campania (NA) in Piazza Gramsci
n°6 e
ATTORI
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., con sede legale a Giugliano in Campania in Viale Turati – Parco Fiorito snc e sede operativa a Carinaro (Ce) in Zona ASI snc, p.i. P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbale del 28.3.2025
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, i dottori commercialisti Parte_1
e – premesso di aver ricevuto nel mese di gennaio 2022
[...] Parte_2 incarico dalla Soc. Pelletteria Modigliani S.r.l. avente ad oggetto la presentazione di rituale domanda di accesso al Fondo Regionale per la Crescita Campania
(FRC), così da poter ottenere un finanziamento utile allo sviluppo dell'attività – esponevano che - a seguito del diligente espletamento dell'incarico conclusosi con decreto del 29.6.2023 con il quale la domanda veniva accolta con il riconoscimento alla Soc. Pelletteria Modigliani S.r.l. della complessiva somma di
Euro 142.470,00 – la società convenuta non corrispondeva il compenso
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professionale calcolato secondo parametri di congruità e proporzionalità, rispetto alla qualità e quantità della prestazione offerta, in complessivi Euro 7.500,00 nonostante le diffide ricevute e l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.
Tanto premesso, gli attori chiedevano accogliersi le seguenti conclusioni:
“accertare la violazione degli obblighi gravanti in capo alla soc. Pelletteria Modigliani S.r.l. e, per l'effetto, condannare la stessa al pagamento del compenso professionale in favore dei dott.ri commercialisti Parte_1
e per la complessiva somma di Euro 7.500,00 Parte_2
(settemilacinquecento/00), ovvero nella diversa misura ritenuta equa dal Giudice adito;
- accertare, in seguito alla violazione degli obblighi gravanti in capo alla soc. Pelletteria la sussistenza del danno morale patito dai Parte_3 dott.ri e e, per l'effetto, condannare la convenuta al Parte_1 Pt_2 risarcimento del citato danno nella misura di Euro 1.500,00
(millecinquecento/00) cadauno, ovvero nella diversa misura ritenuta equa dal
Giudice adito;
Il tutto con vittoria di spese di lite secondo i tariffari stabiliti dal
d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 147/2022, oltre la maggiorazione del
15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a., da attribuirsi al sottoscritto difensore antistatario”.
Non si è costituita in giudizio la Soc. Pelletteria Modigliani S.r.l. nonostante la regolarità della notifica della citazione e pertanto va dichiarata contumace.
Nel merito, la domanda è fondata.
Come è noto, in materia di pagamento dei compensi professionali, secondo il criterio di distribuzione dell'onere della prova, spetta al creditore fornire la prova del fatto costitutivo del credito azionato, mentre ricade sul debitore l'onere di provare il fatto impeditivo o estintivo della pretesa fatta valere. In particolare, è stato precisato dalla S.C. che sul professionista incombe l'onere di dimostrare innanzitutto che vi sia stato conferimento dell'incarico, ed in secondo luogo l'entità delle prestazioni, al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo credito.
Ebbene, gli odierni attori hanno, indubbiamente, assolto l'onere probatorio su di essi incombente fornendo piena prova del conferimento dell'incarico, mediante la produzione in giudizio delle conversazioni intercorse a mezzo messaggi
WhatsApp nonché della corrispondenza pec risalente ai mesi di febbraio e luglio
2023, da cui emerge con tutta evidenza il riferimento all'incarico avente ad oggetto la presentazione della domanda diretta ad ottenere il finanziamento e la consapevolezza da parte della società dell'espletamento dell'attività da parte dei professionisti.
A riguardo, si è infatti affermato in giurisprudenza che il rapporto di prestazione d'opera professionale postula il conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti, sicché, quando sia contestata la instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull'attore l'onere di
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dimostrarne l'avvenuto conferimento, anche ricorrendo alla prova per presunzioni, mentre compete al giudice del merito valutare se gli elementi offerti, complessivamente considerati, siano in grado di fornire una valida prova presuntiva;
il risultato di tale accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità, che è invece ammissibile quando nella motivazione siano stati pretermessi, senza darne ragione, uno o più fattori aventi, per condivisibili massime di esperienza, una oggettiva portata indiziante
(Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 1792 del 24/01/2017).
Nel caso che qui ci occupa, dalle tempistiche delle conversazioni intercorse tra i professionisti e i fratelli antecedenti concomitanti e successive Per_1 all'espletamento dell'attività (contenenti i riferimenti alla documentazione necessaria per la partecipazione al bando), può ritenersi dimostrato il conferimento dell'incarico anche per fatti concludenti.
Lo svolgimento dell'attività professionale può ritenersi provato alla luce della documentazione prodotta in atti, vale a dire il decreto di ammissione alle agevolazioni del 29.6.2023.
A fronte di tali univoci dati documentali, nessuna contestazione parte resistente
(rimasta contumace) ha ritenuto di dover sollevare, né la stessa (sulla quale incombeva il relativo onere ex art. 1218 c.c.) ha provato l'adempimento dell'obbligazione di pagamento a suo carico o la non imputabilità dell'inadempimento. In ordine alla quantificazione dell'importo dovuto, deve rilevarsi come l'art. 2233 cod. civ. stabilisca un ordine preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, attribuendo rilevanza in primo luogo alla convenzione che sia intervenuta fra le parti e poi, solo in mancanza di quest'ultima, e in ordine successivo, alle tariffe e agli usi e, infine, alla determinazione del giudice (cfr. in giurisprudenza Cass, Sez. 2, Sentenza n. 1223 del 28/01/2003; Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 17222 del 11/08/2011).
Orbene, in mancanza di un accordo tra le parti, il compenso non potrà che essere determinato facendo applicazione delle tariffe professionali vigenti ratione temporis avendo la Suprema Corte, con la sentenza a Sezioni Unite n.
17405/2012, stabilito che i nuovi parametri a cui vanno commisurati i compensi dei professionisti, in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono destinati a trovare applicazione quando la liquidazione viene operata da un organo giurisdizionale in epoca successiva all'entrata in vigore del decreto stesso.
Deve farsi, quindi, riferimento all'art. 26, comma 2, d.m. 140/2012, che per le prestazioni professionali riguardanti contratti di mutuo, finanziamento o contributi a fondo perduto, richiama per il valore della pratica il valore del capitale mutuato o erogato. L'art. 26 cit. rimanda al riquadro 8.2 della tab. C che indica ancora per il valore della pratica il capitale mutuato o erogato.
Il riquadro 8.2 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili – allegata al d.m. 140/2012 prevede per le menzionate prestazioni professionali un
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compenso determinato con applicazione sul capitale mutuato o erogato fino a euro
2.000.000,00 di una percentuale dallo 0,75% al 1%. Alla luce di quanto precede il valore del capitale mutuato o erogato è di Euro 142.470,00 quindi sulla scorta delle percentuali indicate dal riquadro 8.2 della tabella C allegata al d.m.
140/2012 l'onorario spettante al per la prestazione professionale in oggetto è compreso fra un minimo di € 1068,52 (0,75%) ed un massimo di € 1424,70 (1%).
Si ritiene di riconoscere un compenso pari a € 1424,70 con applicazione della percentuale massima del 1%, tenuto conto dei risultati ottenuti, della natura e della complessità dell'incarico, sebbene non di eccezionale importanza o difficoltà (cfr. artt. 17 e 18 d.m. 140/2012).
Trattandosi di incarico espletato da due professionisti va applicata la maggiorazione dell'art 1 comma 4 del DM 140/2012, con aumento dell'unico compenso fino al doppio.
Sulla base di quanto supra argomentato e specificato, va riconosciuta agli odierni attori per l'attività svolta a favore della società convenuta, la somma complessiva di € 2.849,40 oltre accessori di legge e interessi dalla data della costituzione in mora fino al soddisfo.
Quanto al danno non patrimoniale asseritamente lamentato dagli attori, la domanda è sfornita di una compiuta allegazione e dimostrazione del pregiudizio subito.
Al riguardo, giova segnalare, in aggiunta al già consolidato orientamento sul punto (secondo cui il danno non patrimoniale, costituendo pur sempre un danno- conseguenza, deve essere specificamente allegato e provato ai fini risarcitori, non potendo mai considerarsi in re ipsa (cfr., tra le altre, Cass.Civ., Sez. III, 8 ottobre
2007, n. 20987), la pronuncia delle Sez.Un. della S.C. (sentenza n. 26972 del 24 giugno/11 novembre 2008), secondo cui deve farsi piuttosto riferimento alla categoria generale del danno non patrimoniale, risarcibile non solo in presenza di un reato (ed in tal caso la formula del cd. “danno morale” individua un tipo di pregiudizio rappresentato dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato, in sé considerata), ma anche negli altri casi determinati dalla legge o, comunque, nelle ipotesi in cui sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona, potendosi in tal caso ravvisare un'ingiustizia costituzionalmente qualificata;
per contro, non sono meritevoli di tutela risarcitoria i pregiudizi consistenti in meri disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale. Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile a condizione che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale, e che il danno non sia futile, ovvero non consista in meri disagi o fastidi ossia nella lesione di diritti del tutto immaginari.
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Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, pur in presenza della lesione di un diritto costituzionalmente protetto, il giudice di merito deve procedere ad una valutazione della "gravità della lesione" e della "serietà del danno", in virtù del bilanciamento con il principio di solidarietà ex art. 2 Cost., di cui il principio di tolleranza della lesione minima è corollario. In tal senso, la Corte di legittimità ha affermato ad esempio in materia di lesione della privacy che ” Il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
(cosiddetto codice della privacy), pur determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost. e dall'art. 8 della CEDU, non si sottrae alla verifica della "gravità della lesione" e della "serietà del danno" (quale perdita di natura personale effettivamente patita dall'interessato), in quanto anche per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di solidarietà ex art. 2 Cost., di cui il principio di tolleranza della lesione minima è intrinseco precipitato, sicché determina una lesione ingiustificabile del diritto non la mera violazione delle prescrizioni poste dall'art. 11 del codice della privacy ma solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva. Il relativo accertamento di fatto è rimesso al giudice di merito e resta ancorato alla concretezza della vicenda materiale portata alla cognizione giudiziale ed al suo essere maturata in un dato contesto temporale e sociale. (Cass Sez. 3, Sentenza n.
16133 del 15/07/2014).
Nel caso di specie, per un verso parte attrice non ha neppure allegato la lesione di un diritto costituzionalmente tutelato, ma pur volendo ammettere la sussistenza di una siffatta lesione, in ogni caso la stessa non sarebbe meritevole di tutela risarcitoria dal momento che dalle stesse allegazioni dell'attore, la lesione è inquadrabile nello stress psico fisico conseguito al mancato adempimento spontaneo, dovuto al fatto di doversi rivolgere ad un avvocato per la necessità di intraprendere un percorso di difesa (prima) stragiudiziale e (successivamente) giudiziale.
Le situazioni lamentate dagli attori, con ogni evidenza si traducono, in meri disagi, fastidi, disappunti, ansie e insoddisfazione, costituenti conseguenze non gravi ed insuscettibili di essere monetizzate perché bagatellari.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con attribuzione al procuratore anticipatario, secondo i criteri e nella misura di cui al D.M. n. 55/14, aggiornati al DM 147 del 13.8.2022 in vigore dal 23.10.2022, avuto riguardo al valore della causa e discostandosi dai valori medi in considerazione dell'attività effettivamente svolta, della natura documentale del giudizio e dell'assenza di fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona del GU dott.ssa Dora
Alessia Limongelli, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara la contumacia di Soc. pelletteria Modigliani s.r.l.;
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2) In parziale accoglimento della domanda condanna Soc. pelletteria
Modigliani s.r.l. al pagamento dell'importo di € 2.849,40 in favore di e , oltre accessori e interessi Parte_1 Parte_2 dalla costituzione in mora al soddisfo;
3) Rigetta la domanda di risarcimento del danno;
4) condanna Soc. pelletteria Modigliani s.r.l. al pagamento, in favore dell'avv. Domenico Ronca procuratore degli attori distrattario delle spese, delle spese del presente procedimento, che liquida in euro
264,00 per spese ed in euro 1278,00 per compensi oltre rimborso spese forfettarie (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Aversa, 23/4/2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
Dott.ssa Dora Alessia Limongelli
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