Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 13/05/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Reg.Gen. n. 86/2021
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr. ssa Rita Carosella Consigliere rel.
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 86/2012 R.G. di appello avverso la sentenza n. 642/2020 del Tribunale civile di Campobasso in composizione monocratica pubblicata il 29.12.2020 a conclusione del giudizio n.
115/2014 R.G. avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratti bancari”,
vertente tra
, c.f. ; , c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Controparte_1 [...]
; , c.f. , rappresentati e difese, per C.F._2 Controparte_2 CodiceFiscale_3
procura in calce all'atto di citazione di primo grado, dall' avv. Rossella Pucarelli-
-APPELLANTI-
e
comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Anna Scafati unitamente alla quale elettivamente domicilia in Campobasso presso lo studio dell'avv. M.V. Farinacci, P.zza G. Pepe.
-APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE CP_4
e e per essa, quale mandataria, oggi CERVED CREDIT Controparte_5 CP_6
MANAGEMENT S.P.A., c.f./P.Iva in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Massimo De Felice Ciccoli per procura in atti.
-APPELLATA-
e
Controparte_7
-APPELLATO non costituito-
CONCLUSIONI: come da note scritte, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente, depositate in via telematica in sostituzione dell'udienza del 27.11.2024.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini per le memorie conclusionali e le repliche ex art. 190 c.p.c.
FATTO
Con decreto ingiuntivo n. 788/13 del Tribunale di Campobasso, veniva ingiunto a , Controparte_7
, e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 _3
tutti nella qualità i fideiussori della solidalmente obbligati, di pagare
[...] Parte_2
immediatamente alla la somma di € 85.000,00 quale limite Controparte_8
dell'importo della garanzia prestata, oltre le spese di procedura.
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo proponevano opposizione , Parte_1
, , rassegnando le seguenti conclusioni: “1) in via Controparte_1 Controparte_2
preliminare ed assorbente sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo nei confronti
del sig. ; 2) sempre in via preliminare accertare la carenza di Parte_1 legittimazione passiva dei sigg.ri , e 3) dichiarare Parte_1 Parte_1 CP_2 CP_1
nullo, privo di effetti giuridici e, quindi, revocare, il decreto ingiuntivo n. 788/2013 del Tribunale di
Campobasso; 4) per mero tuziorismo difensivo, accertare e dichiarare l'usurarietà degli interessi
applicati dalla Banca sul rapporto di conto corrente e conseguentemente espungere integralmente
gli addebiti usurari in virtù dell'art. 1815 c.c. e per l'effetto ritenere la nullità parziale del contratto
di conto corrente in ordine alle clausole che prevedono l'applicazione di interessi trimestrali e della
commissione di massimo scoperto;
5) accertare e dichiarare l'entità del saldo maturato al
24.07.2007, conteggiando gli interessi al saggio legale, senza alcuna capitalizzazione e con
eliminazione di ogni ulteriore onere;
6) accertare e dichiarare il recesso dei sigg.ri Parte_1
, dalla fideiussione n. 998598
[...] Controparte_1 Parte_3
prestata in favore della per i debiti assunti dalla e, Controparte_8 Parte_2
per l'effetto, dichiarare la mancanza di legittimazione attiva della Banca nei loro confronti;
7)
accogliere, in caso di contestazione, l'eccezione in riconvenzionale con condanna al risarcimento
dei danni;
8) sempre nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, accertare e
dichiarare la condanna del sig. , anche quale terzo chiamato in causa, in forza Controparte_7
del contratto di cessione di quote ed assunzione delle garanzie prestate dagli opponenti in favore
della , a manlevare i sigg.ri , Controparte_8 Parte_1
, e, per l'effetto, tenerli indenni dalle pretese della Controparte_1 Parte_3
controparte, ovvero a pagare in loro sostituzione le somme eventualmente dovute alla ricorrente ed
ogni altro onere sostenendo;
9) con vittoria di spese, diritti e onorari”.
Con comparsa del 3.06.2014 si costituiva in giudizio la che, Controparte_8
contestando quanto ex adverso dedotto, richiesto ed eccepito, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ a) in via preliminare rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione
del decreto ingiuntivo opposto nei confronti del sig. ; b) nel merito Parte_1 Parte_1
rigettare l'opposizione proposta dai sigg.ri , e e, Parte_1 CP_1 CP_2
per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 788/13 […]; ovvero condannare gli opponenti a quella somma maggiore o minore risultata di giustizia;
c) con vittoria di spese, diritti ed
onorari di giudizio, iva e cpa come per legge e spese generali”.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo proponeva altresì opposizione la sig.ra per Controparte_3
sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto
ingiuntivo opposto per i gravi motivi dedotti nella premessa dell'atto di citazione in opposizione;
2)
accogliere l'opposizione e, per l'effetto, accertare e dichiarare di non dover nulla alla
[...]
, dichiarando nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata: Controparte_8
3) accertare e dichiarare la usurarietà degli interessi applicati dalla sul rapporto di conto CP_8
corrente, conseguentemente, decurtare le somme addebitate all'opponente a titolo di interessi ex art.
1815 c.c., dichiarando la nullità parziale del contratto in parte qua prevede l'applicazione di interessi
trimestrali e della commissione di massimo scoperto;
4) conseguentemente, accertare e dichiarare
l'entità del saldo al 24.07.2007 previa applicazione degli interessi al tasso legale: 5) vittoria di spese,
diritti d onorari di causa”.
Con comparsa del 3.06.2014, la si costituiva anche nel giudizio di opposizione promosso dalla CP_8
rassegnando le medesime conclusioni di cui alla comparsa di costituzione contro gli _3
opponenti Parte_1
Alla prima udienza di comparizione i due giudizi venivano riuniti e inoltre il giudice disattendeva l'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto in giuntivo opposto.
In fase istruttoria venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti e disposta ed espletata consulenza tecnica contrabile.
All'esito del giudizio il Tribunale di Campobasso, con sentenza n. 642/2020, rigettava le opposizioni,
confermava il decreto ingiuntivo opposto e condannava gli opponenti alle spese di lite e di c.t.u.;
condannava altresì il terzo chiamato, , a tenere indenni gli dal Controparte_7 Parte_1
pagamento cui questi fossero tenuti in favore della Banca opposta.
Avverso la predetta sentenza con citazione notificata il 17.03.2021 per l'udienza 21.07.2021 hanno proposto appello principale gli così concludendo:1) preliminarmente e per le Parte_1 suesposte ragioni, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e del decreto ingiuntivo
con essa confermato;
2) in parziale riforma dell'impugnata sentenza […], accertare e dichiarare
l'ammissibilità dell'eccezione riconvenzionale di nullità della fideiussione sottoscritta dagli odierni
opponenti in favore della e per le obbligazioni della fallita Controparte_8
fino all'importo di € 85.000,00; 3) per l'effetto e sempre in riforma dell'impugnata Parte_2
sentenza, accertata e dichiarata la nullità della predetta fideiussione per violazione della L. 287/90,
revocare e/o porre nel nulla il d.i. opposto;
7) condannare la convenuta alla refusione delle spese di
lite del doppio grado del giudizio ed a quelle di CTU liquidate dal primo giudice”.
ha proposto appello incidentale adesivo con comparsa del 18.06.2021 Parte_4
rassegnando le seguenti conclusioni: ”Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adito,
- Preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado appellata e
del decreto ingiuntivo con essa confermato;
accogliere l'appello principale volto
all'accertamento ed alla declaratoria della nullità della predetta fideiussione per violazione
della L. 287/90 e revocare e/o porre nel nulla il d.i. opposto;
in accoglimento dell'appello
incidentale, accertare e dichiarare che il contratto fideiussorio stipulato da _3
, si profila conforme al modello per il quale la Banca d'LI ha dichiarato la
[...]
violazione della normativa anticoncorrenziale, con corrispondenza delle clausole tipo
censurate come individuate in narrativa e, conseguentemente, dichiarare la completa nullità
della fideiussione sottoscritta dai fideiussori, dichiarando integralmente liberata;
_3
accertare che la banca appellata è rimasta inadempiente e non ha coltivato alcuna istanza ex
art. 1957 c,c, nel termine previsto nei confronti del debitore principale e che in Parte_2
ogni caso risulta ampiamente decorso il termine di cui all'art. 1957 c.c., e dichiarare la
integrazione della decadenza specifica della appellata e conseguente estinzione dell'obbligo
dei fideiussori con attuale insussistenza dell'obbligo di garanzia;
per l'effetto, nel merito,
revocare, annullare e porre comunque nel nulla il decreto ingiuntivo opposto emesso dal
Tribunale di Campobasso, in quanto erroneo ed infondato per quanto argomentato e dedotto in causa, dichiarandosi che l'appellante nulla deve in virtù del predetto per le causali ivi
indicate, con tutte le conseguenze di legge, rigettando e respingendo tutte le domande
formulate in sede di ricorso monitorio;
accertare e dichiarare la nullità della fideiussione
prestata in virtù di quanto si è eccepito sopra e comunque la completa liberazione dei
fideiussori in virtù di tutto quanto provato, dedotto ed argomentato in causa. In ogni caso con
vittoria di spese di giudizio, competenze, spese generali, iva e Cpa del doppio grado di
giudizio comprese le spese di c.t.u.”.
Con comparsa del 6 settembre 2021 si è costituita in giudizio la titolare, in Controparte_5
qualità di cessionaria, del credito oggetto di causa cedutole dalla e CP_8 Controparte_8
per essa la propria mandataria ora CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A. CP_6
chiedendo il rigetto dell'appello principale e anche di quello incidentale nelle note scritte sostitutive della prima udienza di comparizione del 15.09.2021; in via preliminare ha anche eccepito l'inammissibilità delle impugnazioni ex art. 348 bis c.p.c.
L'altro appellato invece non si è costituito Controparte_7
In corso di causa è stata disattesa l'istanza di inibitoria della sentenza appellata
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, non essendosi provveduto in precedenza, va dichiarata la contumacia dell'appellato che, nonostante la ritualità e tempestività della notifica degli atti di Controparte_7
gravame, non si è costituito in giudizio.
Sempre in premessa va evidenziato che non vi è spazio per l'applicazione delle norme sul filtro in appello, essendo la causa passata in decisione
Nel merito, il primo motivo dell'appello principale, sovrapponibile all'appello incidentale, investe la parte della pronuncia impugnata nella quale il primo giudice ha ritenuto l'inammissibilità
dell'eccezione di nullità delle fideiussioni prestate dagli appellanti, per contrasto con l'art. 2 della legge n. 287/1990, in quanto proposta per la prima volta solo nella comparsa conclusionale: gli impugnanti criticano tale statuizione per violazione e falsa applicazione della legge 287/90 e degli artt. 1418, 1419, 1421 e 1322c.c.: in dettaglio, censurano la dichiarata inammissibilità dell'eccezione di nullità sub lettera A) del primo motivo di appello che, entro tali limiti si palesa fondato.
Infatti, è obbligo del giudice, anche in applicazione dei principi derivanti dal diritto Unionale (Cass.
SS.UU. 26242/14 richiama l'attenzione sulle nullità alla legge antitrust la cui ratio sta nell'esigenza del nostro ordinamento di non tollerare alcuna efficacia giuridica di un atto che si pone in contrasto con valori fondanti), di rilevare d'ufficio una nullità del contratto, a prescindere da quali siano gli effetti della stessa sull'intero contratto (Cass.,SS.UU., 26242/14, cit., e Cass., SS.UU. 26243/14).
L'art. 1421 c.c. stabilisce, con una regola di elementare chiarezza che la nullità del contratto è
rilevabile d'ufficio. Il dato testuale induce a ritenere che il giudice possa sollevare motu proprio la nullità del contratto ogni volta che essa rilevi ai fini del giudizio – a condizione che essa risulti dagli atti e che il giudice la sottoponga al contradditorio delle parti nei termini e modi di cui all'art. 101,
secondo comma, c.p.c. -: in sostanza, quindi, tutte le volte che è promossa un'azione relativa al rapporto contrattuale, indipendentemente dal contenuto e dalla specifica funzione della domanda proposta (che sia di adempimento, risoluzione o annullamento del negozio).
Dunque, in base agli ultimi orientamenti giurisprudenziali che hanno trovato conferma delle due citate sentenze gemelle delle Sezioni Unite della Cassazione (ed ancor prima nella sentenza della Suprema
Corte sempre a Sezioni Unite n. 14828/12), deve senz'altro affermarsi la rilevabilità d'ufficio della nullità in tutte le cause relative al rapporto contrattuale, siano esse dirette a far valere o a contrastare gli effetti del negozio.
L'obbligo di rilevare la nullità sussiste anche in appello ed anche se la questione non sia stata affrontata in primo grado, ogni qual volta il contrato è l'elemento costitutivo della pretesa dedotta in giudizio (Cass., SS.UU. n. 729472017), a maggior ragione, perciò la domanda di nullità (intesa come eccezione riconvenzionale volta a paralizzare l'azione del creditore) non può essere considerata tardiva se sollevata per la prima volta in sede di comparsa conclusionale.
.Per tali motivi la sentenza impugnata risulta erronea nella parte in cui il giudice ha dichiarato inammissibile l'eccezione di nullità perchè sollevata tardivamente. Il primo giudice, tuttavia, pur giudicando inammissibile l'eccezione di nullità delle fideiussioni, l'ha comunque vagliata nel merito, disattendendola.
Tale parte della decisione è oggetto di censura sub lettera B) del primo motivo di appello principale,
Parte_5
e anche dell'appello incidentale
[...]
La censura è priva di pregio, onde la sentenza appellata va confermata, sia pure per tale unica motivazione .
Il primo giudice ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale, sia di merito che di legittimità, ed in particolare la sentenza della Suprema Corte n. 24044 del 24.09.2019, la quale ha affermato, con riferimento ai contratti di fideiussione contenenti, come nel caso che occupa, clausole riproducenti in sostanza il contenuto di quelle conformi al modello ABI, che l'accertamento della illiceità di alcune specifiche clausole non comporta l'automatica e integrale nullità degli stessi,
trovando applicazione la disciplina generale di cui all'art. 1419 c.c., in base al quale le nullità delle clausole anticoncorrenziali non comportano la nullità dell'intero contratto se l'assetto degli interessi in gioco non viene compromesso da una pronuncia di nullità.
Dunque si evidenzia l'infondatezza dell'assunto degli appellanti secondo cui il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere la nullità, derivante dalla legge antitrust, solo parziale. Infatti, la nullità
dei contratti di fideiussione omnibus predisposti secondo lo schema ABI 2003, può, tutt'alpiù essere soltanto parziale, ovvero colpire unicamente le clausole nn. 2,6,8, censurate dall'autorità antitrust;
la nullità, giusta il disposto dell'art. 1419 c.c. si estenderebbe sull'intero contratto solo laddove si dimostrasse che le parti non lo avrebbero concluso senza le clausole nulle.
Di vero, la delibera della Banca d'LI non ha certo dichiarato l'invalidità dell'intero schema contrattuale predisposto dall'ABI in tema di fideiussione, ma solamente che: a) gli articoli 2, 6 e 8
dello schema predisposto dall'ABI per le fideiussioni a garanzia delle operazioni bancarie
(fideiussioni omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengono applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'art. 2, comma 2, lettera a) della legge 287/90; b) le altre disposizioni dello schema contrattuale non risultano lesive della concorrenza. Anche la Corte di Appello di Napoli,
con la sentenza n. 3045 del 20.06.2018 ha affermato che “nell'ordinanza n. 29810 del 2017 non si
afferma affatto la nullità dell'intero contratto in presenza di clausole dichiarate illegittime
dall'Autorità Garante, ma decidendo in una vicenda peculiare, in cui la stipulazione del contrato
era anteriore all'intervento dell'Autorità Garante che ha dichiarato illegittime le clausole ABI, la
Suprema Corte ha stabilito che anche per i detti contratti si dovesse accertare l'esistenza dell'intesa
anticoncorrenziale e che la eccepita nullità colpisce solo le dette clausole e si estende all'intero
contratto solo laddove sia dimostrato che le parti non avrebbero concluso quel contratto senza quelle
clausole”.
Di recente in tal senso si è pronunciata la Suprema Corte con sentenza n. 4175/2020 richiamando il principio espresso dalla Cassazione n. 24044/2019, con cui la Corte ha sancito che “la nullità
valle> delle fideiussioni omnibus in questione debbano essere valutate alla stregua degli artt. 1418
e ss. c.c. e che possa trovare applicazione l'art. 1419 c.c. laddove l'assetto degli interessi in gioco
non venga pregiudicato da una pronuncia di nullità parziale, limitata alle clausole rivenienti dalla
intesa illecita, posto che, in linea generale, solo la banca potrebbe dolersi della loro espunzione”.
Nel caso di specie gli appellanti si sono limitati ad eccepire genericamente la nullità del contratto di fideiussione dagli stessi stipulato in data 3.11.2006, per contrasto con la normativa antitrust, ma senza fornire alcuna prova della lesione della propria libertà contrattuale. Pur dilungandosi in prolisse teorie sulla nullità della fideiussione omnibus, non hanno assolto l'onere probatorio sugli stessi incombente,
per cui l'eccezione, oltre ad essere infondata, è rimasta anche del tutto sfornita di prova.
Infatti, le clausole dichiarate illegittime per violazione della normativa antitrust di cui al D.vo 287/90,
sono clausole negoziali, come riconosciuto anche dal provvedimento dell'AGCOM del 20.04.2005
e dal Provv. n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d'LI, in sè stesse e nella loro combinazione del tutto lecite in quanto legittimamente derogatorie di norme codicistiche, derivando il loro potenziale effetto anticoncorrenziale esclusivamente dalla possibilità della loro applicazione in maniera uniforme da parte degli Istituti di credito;
dunque, la dedotta nullità delle clausole anzidette non potrebbe comunque condurre ad una declaratoria di nullità dell'intero contrato ex art. 1419 c.c. in difetto di allegazione che quell'accordo, in mancanza delle dette clausole, non sarebbe stato concluso.
Tanto non è stato fatto dagli appellanti, ed infatti il giudice di primo grado ha esattamente evidenziato a pg. 7 della sentenza impugnata che ”…il contratto di garanzia non può dirsi interamente nullo, in
quanto è di tutta evidenza che la banca lo avrebbe comunque concluso, qualsiasi garanzia essendo
migliore della mancanza di garanzia, né l'opponente ha allegato ragioni per cui l'assenza di quelle
clausole, peraltro comportanti effetti gravosi nei suoi confronti, lo avrebbero dovuto indurre a non
stipulare i negozi in questione”; alla successiva pg.8 il Tribunale ha precisato che “Nel presente
giudizio nulla hanno allegato e tantomeno richiesto di provare e/o provato sul punto gli opponenti.
Con la ovvia conseguenza che, nel caso di specie, la fideiussione prestata in favore della Banca
opposta da , e rimane valida ed efficace”. Parte_1 Parte_1 CP_1 CP_2
Infondate poi sono le argomentazioni esposte dagli appellanti secondo cui la nullità andrebbe dichiarata in quanto il contratto di fideiussione, per come tratteggiato nel modello ABI, costituisce un contratto autonomo di garanzia.
Va, in primis, sottolineato che, contrariamente a quanto asserito dagli appellanti, il contratto autonomo di garanzia è pienamente meritevole di tutela. In tal senso l'orientamento consolidato della giurisprudenza, secondo cui il contratto autonomo di garanzia è espressione della autonomia negoziale riconosciuta alle parti dall'art. 1322 c.c. (cfr. Cass., Civ., sez. III, 22.11.2019, n. 30509)
Ciò che caratterizza e distingue il contratto autonomo di garanzia rispetto alla fideiussione è la volontà
dei contraenti, che deve emergere dal contratto, di rendere autonoma la garanzia, imponendo al garante non solo di pagare immediatamente, ma anche di non sollevare eccezioni.
Quindi costituisce contratto autonomo di garanzia quello in base al quale una parte si obbliga a titolo di garanzia ad eseguire, a prima richiesta, la prestazione del debitore, indipendentemente dall'esistenza, validità ed efficacia del rapporto di base, con l'impossibilità per il garante di sollevare eccezioni. Nei contratti autonomi di garanzia, essendo previsto il pagamento a semplice richiesta scritta e la permanenza di validità della garanzia anche nel caso di invalidità del contratto garantito, così anche nelle fideiussioni specifiche non si applica la sanzione di nullità comminata al modello
ABI, nullità che vanno ricercate nella circoscritta area di applicazione delle garanzie omnibus.
In ordine all'omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia – la sospensione necessaria del processo – il contrasto di giudicati (secondo motivo dell'appello principale), tali censure sono prive di pregio: infatti, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, il primo giudice si è
pronunciato sulla richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c. ritenendola non meritevole di accoglimento, poiché non ne ricorrono i presupposti. Sul punto il Tribunale così ha affermato:” Le
questioni qui esaminate, oggetto di causa, non possono dirsi condizionate dall'allegazione, in
comparsa conclusionale, delle censure, cui all'atto di citazione, nel giudizio asseritamente promosso
dagli opponenti ex art. 33 della L. 287/90 dinanzi al Tribunale di Napoli Nord – sezione specializzata
delle imprese”.
La pendenza del giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli – Sezione specializzata delle imprese,
instaurato nel 2019, quindi di gran lunga dopo quello di opposizione a decreto ingiuntivo, risalente al
2014, è del tutto irrilevante ai fini della sospensione di quest'ultimo.
Infatti, la questione oggetto della presente causa non rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa: come chiarito dalla S.C. (v. Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 3248 del 02/02/2023) a norma dell'art. 33, comma 2, l. n. 287/1990, nel testo modificato dall'art. 2, comma 2, d.l. n. 1/2012, conv. dalla l. n. 27/2012, rientra in tale competenza la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, contenente disposizioni contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990, in quanto l'azione diretta a dichiarare l'invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullità dell'intesa vietata (Cass. 10 marzo 2021, n. 6523; Cass. 6 luglio 2022,
n. 21429).
Ove tuttavia, come nel caso in esame, quest'ultima nullità sia fatta valere non in via di azione, ma in via di eccezione, è escluso che possa radicarsi alcuna competenza in capo al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata in materia di imprese, giacchè detta competenza investe, a norma dell'art. 33, comma 2, l. n. 287/1990, le sole azioni di nullità.
Si segnala infine che la domanda avanzata dalla nelle conclusioni dell'appello incidentale _3
del seguente tenore: “accertare che la banca appellata è rimasta inadempiente e non ha coltivato alcuna istanza ex art. 1957 c,c, nel termine previsto nei confronti del debitore principale Parte_2
e che in ogni caso risulta ampiamente decorso il termine di cui all'art. 1957 c.c., e dichiarare la
integrazione della decadenza specifica della appellata e conseguente estinzione dell'obbligo dei
fideiussori con attuale insussistenza dell'obbligo di garanzia”, non è stata proposta nella citazione introduttiva del giudizio, né negli scritti difensivi successivi, per cui trattasi di domanda nuova preclusa in appello, ai sensi dell'art. 345 primo comma c.p.c. e sanzionabile con l'inammissibilità,
rilevabile d'ufficio, e della quale, comunque, non sono stati dimostrati i presupposti costitutivi.
Il terzo motivo dell'appello principale, che investe la condanna degli opponenti al pagamento delle spese di lite in favore della rimane assorbito dal rigetto dell'appello; segue la condanna degli CP_8
appellanti alle spese del presente grado, per il principio della soccombenza.
Le spese si liquidano come in dispositivo in base al D.M. n. 147/2022, parametri tra i minimi e i medi per fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, in causa di valore pari all'importo ingiunto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 86/2021 R.G. sull'appello principale proposto con citazione notificata il 17.03.2021 da
, e , nei confronti di Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
, e per essa, quale mandataria, oggi Controparte_3 Controparte_5 CP_6
CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A. e , avverso la sentenza n. 642/2020 Controparte_7
del Tribunale civile di Campobasso in composizione monocratica pubblicata il 29.12.2020 a conclusione del giudizio n. 115/2014 R.G., e sull'appello incidentale adesivo proposto da _3
ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
[...]
1) rigetta gli appelli;
2) condanna gli appellanti principali e l'appellante incidentale adesiva, con vincolo solidale tra loro, al rimborso, in favore della parte appellata costituita, delle spese processuali del grado, che si liquidano in € 10.737,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del 15% del compenso, Iva e Cpa come per legge;
3) dà atto dell'integrale rigetto degli appelli, ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, co. 1- quater
del D.P.R. 115/2022.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello del 30 aprile 2025
Il consigliere est.
Dr.ssa Rita Carosella
LA PRESIDENTE
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico