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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/03/2025, n. 1243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1243 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - in persona dei magistrati
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Antonio Quaranta Consigliere
Dr. Alberto Canale Consigliere est.
riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa in grado di appello iscritta al n. 814 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 con
OGGETTO: contratto di appalto e vertente
TRA
(P. Iva con sede in Napoli alla Via Cupa Sant'Aniello n. 96, in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliata in Portici alla via Cardano n. 30 presso gli avv.ti
Alfredo Franco (c.f. ) e Francesco Franco (c.f. ) da cui è CodiceFiscale_1 CodiceFiscale_2
rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di appello.
APPELLANTE
E
nato a [...] il [...] (C.F.: ) e nata a [...] il CP_1 CodiceFiscale_3 CP_2
21.08.1978 (C.F.: , entrambi elettivamente domiciliati in Napoli al Centro CodiceFiscale_4
Direzionale Is. G1, sc. D, int. 143 presso l'avv. Pasquale Frisina (C.F: ) che li CodiceFiscale_5
rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione in appello.
APPELLATI
E
alla via Paladino n. 15/B (C.F. ) in persona dell'amministratore in carica Controparte_3 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in Portici (NA) alla via A. Diaz n. 16 presso l'avv. Enrico Duranti Controparte_4
(C.F.: da cui è rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti a margine della CodiceFiscale_6
pagina 1 di 14 comparsa di costituzione in appello.
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “Gli avv.ti Alfredo e Francesco Franco, per l'appellante si Parte_1
riportano alle rassegnate conclusioni e chiedono che la causa sia introitata in decisione con la concessione dei
termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche”.
PER LO RI E VE MA: “Questa difesa si riporta integralmente a quanto già
ampiamente dedotto nella comparsa di risposta ed a tutta la documentazione allegata agli atti di causa;
impugna e contesta tutto quanto ex adverso prodotto, dedotto ed eccepito perché destituito di fondamento
giuridico e fattuale;
conclude per il rigetto dell'appello con vittoria di spese e competenze di causa, con
attribuzione al procuratore antistatario e chiede che la causa venga decisa con i termini dell'art 190 c.p.c. per il
deposito di note conclusionali”.
PER IL CONDOMINIO: “…l'avv. Enrico Duranti, nell'interesse del sito in Portici (NA) alla via CP_3
Paladino n. 15/B, nel riportarsi ai propri scritti difensivi, alla documentazione versata in atti ed ai verbali di
udienza, nonché nell'impugnare l'avverso dedotto, prodotto ed argomentato, insiste per il rigetto dell'appello
principale e per l'accoglimento del proposto appello incidentale, per le ragioni esplicitate in atti, con condanna
dell'appellante principale alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio. Chiede che la causa venga
riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto notificato il 03 ed il 13.04.2015 e hanno riferito di essere CP_1 CP_2
proprietari dell'appartamento al primo piano del fabbricato in Portici alla via Paladino 15/B individuato dall'interno n. 6 e che il Condominio di appartenenza, con contratto del 22.06.2010 stipulato in esecuzione della delibera assembleare del 29.01.2010, aveva appaltato alla opere di manutenzione sia delle Parte_1
facciate dell'edificio che dei balconi privati.
Hanno ancora riferito gli istanti che, tramite verbale di sopralluogo e verifica del 21.09.2011, il D.L. ing.
aveva accertato che i lavori, iniziati il 07.09.2010 e terminati il 29.07.2011, presentavano i difetti CP_5
descritti ai punti 3) e 4) del suddetto verbale individuando, tra le opere mal eseguite, anche alcune relative ai pagina 2 di 14 balconi dell'unità immobiliare di proprietà degli istanti ed aveva perciò concesso all'impresa termine fino al
15.11.11 per rimediare ai vizi riscontrati.
Tanto premesso gli istanti, muovendo alla l'addebito di non aver eliminato i Parte_1
suddetti vizi ed al di non essersi attivato per ottenere l'esecuzione Controparte_6
degli interventi di ripristino entro il termine del 15.11.2011, li ha convenuti in giudizio innanzi al Tribunale di
Napoli formulando le seguenti richieste:
“Accertare e dichiarare il diritto degli attori al risarcimento dei danni cagionati e per l'effetto,
condannare la in p.l.r.p.t. con sede legale in Portici (NA) alla Via Libertà I/ Traversa Parte_1
DX 37, P. IVA al pagamento della somma complessiva di € 11.000,00 ovvero di quella maggiore o P.IVA_1
minore cosi come reputata di giustizia ed accertata come dovuta in corso di causa anche a seguito di c.t.u.;
condannare la in p.l.r.p.t. con sede legale in Portici (NA) alla Via Libertà Il Traversa Parte_1
DX 37, P.IVA al pagamento degli onorari, dei diritti e delle spese di lite, oltre le maggiorazioni di P.IVA_1
legge, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario. In via subordinata: Accertare e dichiarare il diritto
degli attori al risarcimento dei danni cagionati e per l'effetto, condannare le parti convenute e ciascuna per la
propria responsabilità eventualmente concorrente, solidale od alternativa al pagamento della somma
complessiva di € 11.000,00 ovvero di quella maggiore o minore cosi come reputata di giustizia ed accertata
come dovuta in corso di causa anche a seguito di c.t.u.; condannare le parti convenute e ciascuna per la propria
responsabilità eventualmente concorrente, solidale od alternativa al pagamento degli onorari, dei diritti e delle
spese di lite, oltre le maggiorazioni di legge, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
La costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda eccependo, in via Parte_1
preliminare, la decadenza dalla garanzia per vizi ex art. 1667 c.c., per la loro mancata denunzia entro il termine di sessanta giorni dalla scoperta, e la prescrizione dell'azione di garanzia essendo trascorsi più di due anni dall'ultimazione delle opere avvenuta nel luglio del 2011.
La società convenuta ha inoltre dedotto che il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 5953/2015 del
22.04.2015 resa all'esito del giudizio promosso dalla contro il Parte_1 Controparte_6
per ottenere il pagamento del saldo delle opere appaltate, aveva accertato l'intervento tra le parti di un
[...]
accordo avente per oggetto la riduzione del corrispettivo dovuto nella misura di € 1.500,00 al posto dell'eliminazione dei vizi riscontrati dal direttore dei lavori.
pagina 3 di 14 Si è costituito anche il che ha chiesto il rigetto della domanda proposta nei propri confronti CP_3
deducendo di non essere il responsabile della cattiva esecuzione dei lavori ma la parte lesa avendo stipulato il contratto nella qualità di committente ed avendo ottemperato a tutti i propri obblighi negoziali a suo carico.
La causa, espletata una c.t.u. volta a verificare la sussistenza dei lamentati vizi ed i costi da sostenere per la loro eliminazione, è stata decisa con sentenza pubblicata il 18.12.2018 e notificata l'11.01.2019 la quale ha così provveduto: “Accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, condanna la Parte_1
in persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di euro 7.974,5, oltre interessi
[...]
al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo di 7.818,14 e, quindi, anno per anno, ed a partire dal
12.6.2015 e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla
rivalutazione di quella sopra precisata;
ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così
risultante al momento testé indicato sino al saldo;
condanna la in persona del l.r.p.t., Parte_1
al pagamento delle spese di giudizio sostenute da parte attrice, che liquida in 220,00 per spese, euro 700,00 per
studio controversia, euro 600,00 per fase introduttiva, euro 800,00 per fase istruttoria, euro 810,00 per fase
decisoria, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione delle spese, ex art. 93 cpc, in favore del difensore di
parte attrice;
pone a carico della le spese occorse per la stesura della relazione di Parte_1
CTU; dichiara integralmente compensate le spese di lite nei rapporti tra parte attrice ed il ”. CP_3
Tale sentenza, per quanto rileva, è stata così motivata: “Nel contratto si sono affidati sia lavori inerenti
proprietà comuni che lavori che riguardano proprietà privata (cfr. articolo 3 del contratto contenuto nella
produzione di arte attrice).
Si reputa dunque che parte attrice, per ciò che concerne i lavori inerenti alle proprietà esclusive assuma
anche la veste di committente nel rapporto contrattuale, seppure in virtù di rappresentanza per mezzo
dell'Amministratore del . CP_3
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, qualora i vizi di costruzione di un edificio in condominio
riguardino soltanto alcuni appartamenti, e non anche le parti comuni, l'azione di risarcimento dei danni ex artt.
1669 e 2058 cod. civ. nei confronti del venditore-costruttore ha natura personale e può essere proposta da
qualsiasi titolare del bene oggetto della garanzia, senza necessità che al giudizio partecipino gli altri
comproprietari (…).
Ed invero, in ragione della natura dei difetti prospettati, e fermo il potere di qualificazione sempre
pagina 4 di 14 attribuito al Tribunale, trova applicazione anche l'art. 1669 c.c. Ed infatti, in linea di principio va detto come
configurino gravi difetti dell'edificio a norma dell'art. 1669 c.c. anche le carenze costruttive dell'opera - da
intendere anche come singola unità abitativa - che pregiudicano o menomano in modo grave il normale
godimento e/o la funzionalità e/o l'abitabilità della medesima, come allorché la realizzazione è avvenuta con
materiali inidonei e/o non a regola d'arte ed anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell'opera
(quali impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi, pavimentazione, impianti, ecc.), purché tali da compromettere
la sua funzionalità e l'abitabilità ed eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria, e cioè
mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici o mediante opere che
integrano o mantengono in efficienza gli impianti tecnologici installati (cfr. Cass. civ. Sez. II, 28/04/2004, n.
8140).
(…) E va anche richiamato l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui in tema di responsabilità
dell'appaltatore per gravi difetti dell'opera, sono ammissibili, rispetto al medesimo evento, sia l'azione prevista
dall'art. 1669 cod. civ., che l'azione contemplata dall'art. 2043 cod. civ., norma generale sulla responsabilità
per fatto illecito. L'azione ex art. 1669 cod. civ. si pone in rapporto di specialità rispetto alla seconda,
risultando questa esperibile quando in concreto la prima non lo sia, perciò anche nel caso di danno
manifestatosi e prodottosi oltre il decennio dal compimento dell'opera (Cass. civ., Sez. I, 12/04/2006, n. 8520;
cfr. anche Cass. civ., Sez. III, 28/01/2005, n.1748).
(…) A quanto fin qui detto segue dunque l'irrilevanza di ogni profilo inerente prescrizione o decadenza,
in ragione dell'azione promossa nell'anno 2015 a fronte della conclusione dei lavori avvenuta nell'anno 2011, e
potendo trovare applicazione le regole generali ex art. 2043 c.c.
Ciò posto, il CTU nominato, a pag. 16 della sua relazione, ha scritto: “tenuto conto dei rilievi mossi
alla ditta appaltatrice, si può ritenere che i lavori ai balconi NON sono stati eseguiti a regola d'arte. Invero, nel
corso delle operazioni, si è accertato che i lavori eseguiti ai balconi degli attori presentano: - Una posa
disallineata delle piastrelle (v. foto 3 e 4); - Alcuni avvallamenti e irregolarità delle fughe che possono causare
ristagni d'acqua localizzati (v. foto 5 e 6); - L'occlusione di alcuni tratti di gocciolatoio (v. foto 7 e 8); - La
mancanza del gocciolatoio sul lato corto di alcuni correnti d'angolo (foto 9). Il sottoscritto, peraltro, concorda
con le valutazioni riportate nella relazione di parte attrice (fasc. doc. 7 bis, pag. 1 e 2), laddove viene CP_1
evidenziato che l'acqua meteorica scorrendo lungo i frontalini può determinare la formazione di colonie
pagina 5 di 14 biologiche e il degrado dell'intonaco (v. foto 10), l'ossidazione dei ferri di armatura e la fessurazione
dell'intonaco dei frontalini (v. foto 11)”.
Trova inoltre applicazione il principio secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di una
obbligazione, il creditore deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine
di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre
il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo della altrui pretesa, costituito
dall'avvenuto esatto adempimento (…).
Il CTU, con relazione integrativa del 18.2.2018, ha evidenziato che “i vizi rilevati ai balconi e ai
frontalini, sono tutti riconducibili ai lavori che furono eseguiti dall'impresa convenuta (cfr. pag. 1), ed ha infine
liquidato l'importo, sempre per balconi e frontalini, in complessivi euro 7.974,5.
Va inoltre precisato come alcuna rilevanza possa assumere la pronuncia prodotta dalla
[...]
Parte_1
In primo luogo, va detto che, affinché il giudicato esterno possa fare stato nel processo, è necessaria la
certezza della sua formazione, che deve essere provata, pur in assenza di contestazioni, attraverso la produzione
della sentenza munita del relativo attestato di cancelleria, risultando insufficiente il deposito della sola
certificazione di cancelleria attestante il passaggio in giudicato della sentenza, inidonea a dare certezza in
ordine al contenuto del provvedimento (Cass. civ. Sez. I, 19-09-2013, n. 21469; cfr. anche Cass. civ. Sez. Unite,
19/04/2016, n. 7701 secondo cui la parte che eccepisce il giudicato esterno ha l'onere di fornire la prova della
relativa formazione, non soltanto producendo la sentenza stessa, ma anche corredandola della idonea
certificazione del Cancelliere (nella specie, del giudice straniero che ha emesso la decisione) che attesti
l'avvenuto passaggio in giudicato della medesima, non potendo ritenersi né che la mancata contestazione di
controparte sull'affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere
della controparte medesima dimostrare l'impugnabilità della sentenza).
Peraltro, il procedimento ha avuto ad oggetto il pagamento del residuo da parte dell'impresa e vertente
tra il condominio e la stessa società.
Per vero, la società ha prodotto missiva del 21.1.2013 con la quale il DL indica in euro 1.500,00
l'importo da decurtare, per i difetti indicati al punto 4), ma si tratta di mera valutazione che non preclude quella
eseguita in questa sede.
pagina 6 di 14 Ma in ogni caso e comunque, va detto che nel verbale di ultimazione dei lavori dell'11.9.2011 si legge
che venne accertata, tra l'altro, la parziale assenza di fugante e sigillante sui balconi;
distacchi e irregolarità
dovuti agli ancoraggi dei ponteggi (non rilevato dal c.t.u. come si desume nella seconda relazione redatta: pag.
2); assenza del gocciolatoio sul lato corto di alcuni correnti di marmo d'angolo dei balconi. Nella relazione di
Consulenza, invece, il CTU ne ha accertato anche diversi oltre al quantum (come visto: cfr. pag. 16 della prima
relazione di CTU).
(…) A quanto fin qui detto segue che la domanda subordinata nei confronti del non va CP_3
esaminata in quanto assorbita.
Nei rapporti tra parte attrice e l'impresa le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo
(…). In base al principio della soccombenza vanno poste a carico della società le spese occorse per la stesura
della relazione di c.t.u. In ragione dell'assorbimento della domanda nei riguardi del condominio, si reputa
sussistano i presupposti per compensare le spese nei rapporti tra attori e l'Ente”.
§§§§§§
Con atto notificato in data lunedì 11.02.2019 ed iscritto a ruolo il 20.02.2019 la ha Parte_1
proposto tempestivo appello avverso tale decisione indicando quale data di prima udienza il 13.05.2019 e chiedendo a questa Corte di riformare la decisione impugnata accogliendo le seguenti conclusioni: “…rigettare
le domande formulate dai sig.ri e con la citazione introduttiva del primo grado CP_1 CP_2
di giudizio, in quanto prescritte, inammissibili, improponibili, improcedibili oltre che infondate in fatto ed in
diritto; 2) nella denegata ipotesi di accoglimento dell'azione risarcitoria, ridurre la condanna al risarcimento
dei danni alla somma di € 2.272,26; 3) condannare i convenuti in solido al pagamento delle spese e dei
compensi del doppio grado di giudizio, con attribuzione ai procuratori antistatari;
4) condannare i sig.ri
e , in solido, e l'avv. Pasquale Frisina, quale procuratore antistatario, per quanto CP_1 CP_2
di rispettiva competenza, al rimborso delle somme che la è costretta a corrispondere nelle more Parte_1
in favore degli attori e del proprio procuratore antistatario in esecuzione della sentenza di primo grado”.
In data 28.03.2019 si sono costituiti e resistendo all'appello proposto CP_1 CP_2
dalla di cui hanno chiesto il rigetto con integrale conferma della sentenza impugnata. Parte_1
In data 26.04.2019 si è poi costituito il il quale ha proposto appello Controparte_6
incidentale per la riforma del capo di pronunzia relativo alla compensazione delle spese di primo grado tra gli pagina 7 di 14 attori ed il Condominio con richiesta di porre le stesse a carico di CP_7 CP_2
L'appellante, in sede di prima udienza, ha rinunciato alla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per cui la causa, acquisito il fascicolo di primo grado, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. L'udienza di conclusioni è stata poi sostituita dalla concessione di un termine per il deposito telematico di note ex art. 127-ter c.p.c.
Scaduto il termine per il deposito di tali note, il cui contenuto è stato trascritto in epigrafe, la causa è
stata introitata in decisione disponendo il deposito delle difese finali nei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
§§§§§§
In via del tutto preliminare va dichiarata l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto dal alla via Paladino n. 15/B stante la sua tardiva costituzione nel giudizio di secondo grado. Controparte_3
L'art. 343 co. 1 c.p.c. stabilisce, infatti, che l'appello incidentale va proposto, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta depositata costituendosi in cancelleria ai sensi dell'art. 166 c.p.c. per il quale la costituzione del convenuto deve avvenire almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione o differita dal giudice in applicazione dell'art. 168-bis co 5 c.p.c. che recita: “Il giudice istruttore può differire,
con decreto da emettere entro cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, la data della prima udienza fino
ad un massimo di quarantacinque giorni”.
Solo ove il giudice si avvalga di tale facoltà di differimento, il termine per la proposizione dell'appello incidentale va dunque calcolato assumendo come riferimento la data dell'udienza differita e non quella originariamente indicata nell'atto di citazione (cfr. ad es. cass. 3081/2017).
Diversamente è a dirsi nell'ipotesi in cui il rinvio della prima udienza avvenga - invece - ai sensi dell'art. 168 bis co. 4 c.p.c. che così recita: “Se nel giorno fissato per la comparizione il giudice istruttore designato non
tiene udienza, la comparizione delle parti è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva tenuta
dal giudice designato”.
Il rinvio d'ufficio dell'udienza a norma dell'art. 168 bis co. 4 c.p.c. non determina infatti la riapertura dei termini per il deposito della comparsa di risposta e per la proposizione dell'appello incidentale poiché l'art. 166
c.p.c., coordinato con il successivo art. 167, contempla, quale ipotesi utile ad escludere la decadenza dalla proposizione della domanda riconvenzionale, o dell'appello incidentale a norma dell'art. 343 c.p.c. soltanto quella connessa alla costituzione nel termine indicato nella citazione oppure, nel caso in cui abbia trovato pagina 8 di 14 applicazione l'art. 168 bis co. 5, quella avvenuta almeno venti giorni prima della data fissata dal giudice.
Di conseguenza è inammissibile, perché tardivo, l'appello incidentale proposto con comparsa di risposta non depositata almeno venti giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di appello se questa sia stata rinviata d'ufficio ai sensi dell'art. 168 bis co. 4 c.p.c. (cfr. ex multis cass. n. 17032/2008, cass. n. 1127/2015 e cass. n.
2299/2017). Ciò è proprio quanto si è verificato nella fattispecie in esame.
La data di udienza indicata nell'atto di appello era infatti il 13.05.2019 per cui il termine ultimo per costituirsi proponendo appello incidentale era il 23.04.2019 (martedì) mentre il si è tardivamente CP_3
costituito il 26.04.2019 senza che possa in alcun modo rilevare il differimento d'ufficio della prima udienza al
17.05.2019. Detto differimento non è infatti avvenuto in virtù di un decreto adottato dal collegio ex art. 168-bis co. 5 c.p.c. ma d'ufficio, ai sensi dell'art. 168-bis co. 4 c.p.c., in quanto il 13.05.19 cadeva di lunedì mentre l'udienza di calendario di questa Sezione si tiene di venerdì con conseguente spostamento della data al 17.05.19.
§§§§§§
Occorre pertanto esaminare nel merito il solo appello principale alla cui base sono stati posti i seguenti motivi: 1) vizio di ultrapetizione in cui sarebbe incorso il tribunale inquadrando la domanda proposta dagli attori sotto l'art. 1669 c.c. anziché sotto gli artt. 1667 e 1669 c.c.; 2) insussistenza dei “gravi difetti” richiesti per l'applicabilità dell'art. 1669 c.c.; 3) omessa pronunzia sulle eccezioni di prescrizione e decadenza formulate ex art. 1667 c.c.; 4) mancato riconoscimento dell'autorità di cosa giudicata alla sentenza del Tribunale di Napoli n.
5953/2015; 5) erronea quantificazione dei danni risarcibili operata rifacendosi alla stima complessiva operata dal c.t.u. sebbene questi, attenendosi al mandato ricevuto, abbia correttamente distinto i costi da sostenere per il rifacimento dei balconi da quelli occorrenti per la riparazione dei frontalini che costituiscono una parte condominiale, assimilabile alla facciata, con la conseguenza che i costi da affrontare per il loro ripristino potrebbero essere reclamati soltanto dal . CP_3
§§§§§§
In ossequio al principio della “ragione più liquida” si impone il preventivo esame del quarto motivo di gravame avente per oggetto il mancato riconoscimento dell'autorità di cosa giudicata alla sentenza del Tribunale
di Napoli n. 5953/2015.
In virtù di tale principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può infatti essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che pagina 9 di 14 sia necessario esaminare previamente le altre poiché si impone, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e che sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. ex multis Cass. n. 11458/2018 e
Cass. n. 363/2019 nella scia di Cass. S.U. n. 9936/2014).
Assume in particolare l'appellante che la sentenza resa a conclusione del giudizio intentato dalla FAC
contro il alla via Paladino n. 15/B per ottenere il pagamento del saldo delle opere Controparte_3
appaltate, nel pronunciarsi sull'eccezione del committente di sospensione dei pagamento formulata con richiamo all'art. 3 u.c. del contratto che recita “Il saldo delle ultime 6 rate sarà subordinato al certificato di regolare
esecuzione redatto dal direttore dei lavori”, aveva così a statuire: “Alla luce di quanto detto e convenuto dalle
parti, va osservato che risulta redatto il verbale di ultimazione dei lavori il 21.9.2011 e che esso contiene
l'esame della regolarità delle opere svolte con indicazione di alcuni rilievi per vizi e difetti, in relazione ai quali
veniva assegnato alla ditta un congruo termine per la eliminazione. Tuttavia, considerato che come ammesso da
entrambe le parti, sopravveniva l'accordo di non eliminare tali vizi, ma ridurre correlativamente il corrispettivo
finale di € 1.500,00, è evidente che a seguito di tale nuovo accordo, sulla scorta dell'esame dell'opera già
condotta coevamente al verbale di ultimazione delle opere sottoscritto dalla committenza e dalla direzione dei
lavori, risultano effettuati tutti gli adempimenti richiesti dall'art. 3 del contratto e dall'art. 1665 c.c. affinché sia
versato il saldo”.
Per effetto di tale accordo, comportante la riduzione del prezzo dell'appalto in luogo dell'eliminazione dei vizi elencati nel verbale di ultimazione dei lavori redatto il 21.09.2011 e sottoscritto dal D.L.,
dall'appaltatore e dal Condominio, non era dunque possibile avanzare una richiesta di risarcimento dei danni rappresentati dai costi da affrontare per eliminare i difetti presenti sui balconi degli attori.
Osserva ancora l'appellante come il tribunale abbia disatteso tale eccezione ritenendo inidoneo a comprovare la sua fondatezza il deposito di una copia della sentenza n. 5953/2015 non munita dell'attestazione del suo passaggio in giudicato resa dalla competente cancelleria ai sensi dell'art. 124 disp. att. c.p.c.
Rileva tuttavia la FAC come l'esigenza di evitare la formazione di giudicati contrastanti e l'osservanza del principio “ne bis in idem” assolvano ad un preciso interesse pubblico rispondendo alla funzione primaria del processo che consiste nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche assicurando la stabilità delle pagina 10 di 14 decisioni. Pertanto, essendo l'esistenza del giudicato rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, l'appellante ripropone tale eccezione anche nel presente grado, integrando la documentazione già prodotta con una copia della sentenza n. 5953/2015 dotata dell'attestazione di cancelleria prevista ex art. 124 disp. att. c.p.c.
§§§§§§
Tale motivo va accolto essendo con ogni evidenza fondato. Risulta infatti pacifico, nonché
documentalmente provato attraverso la produzione del contratto di appalto concluso il 22.06.2010, che i lavori in questione, anche per quanto concerne le parti private costituite dai balconi degli appartamenti, furono commissionati alla dal . Parte_1 Controparte_6
Sempre per tabulas risulta inoltre documentato che il direttore dei lavori incaricato dal di CP_3
procedere alla verifica dell'esecuzione dell'intervento a regola d'arte, con verbale del 21.09.2011 redatto in contraddittorio con l'impresa appaltatrice e l'amministratore condominiale, dava atto dell'ultimazione delle opere commissionate riscontrando l'esistenza di taluni vizi alle parti comuni ed a quelle individuali da eliminare a cura dell'appaltatore entro il 15.11.2011.
Più in particolare, per quel che concerne gli originari attori, detto verbale menziona, al punto 3) lettere b), h) e i), la “parziale assenza del fugante e del sigillante sul balcone grande e sul balcone piccolo
dell'appartamento int. 6 sia vicino alle soglie delle porte/finestre, sia nelle zone di collegamento dei marmi e dei
pavimenti con i clinker delle facciate” nonché “distacchi e irregolarità per effetto degli ancoraggi dei
ponteggi…in corrispondenza dei frontalini dei balconi piccoli degli appartamenti int.
8 - int. 16 - int.
7 - int - 15
- int. 6 e int 14…” come pure “assenza del gocciolatoio sul lato corto di taluni correnti di marmo d'angolo dei
balconi degli appartamenti int.
6 - int.
9 - int. 17 e int. 18”.
Attraverso la produzione in questa sede di una copia della sentenza del Tribunale di Napoli n.
5953/2015, pubblicata il 22.04.2015 e recante in calce la certificazione di passaggio in giudicato per mancata impugnazione apposta dalla cancelleria ex art. 124 disp. att. c.p.c., l'appellante ha infine provato che, in epoca successiva alla redazione del verbale di ultimazione dei lavori del 21.09.11, veniva concluso tra il condominio committente e l'impresa appaltatrice un accordo avente per oggetto la riduzione del corrispettivo dei lavori nella misura di € 1.500,00 al posto dell'eliminazione dei vizi elencati in detto verbale tant'è che l'autore di tale sentenza, nel determinare l'importo dovuto a saldo all'appaltatore, teneva conto di tale riduzione concordata.
Detta statuizione, come rettamente afferma l'appellante, è vincolante anche nei confronti di CP_1
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e Il giudicato formatosi all'esito di un processo in cui sia stato parte l'amministratore di CP_2
un condominio è infatti destinato a far stato anche nei confronti dei singoli condomini, pure se costoro non sono intervenuti nel giudizio, atteso che il è un semplice ente di gestione sfornito di personalità giuridica CP_3
distinta da quella dei singoli condomini (cfr. in termini cass. n. 12343/2002 e cass. n. 12911/2012).
Appare a questo punto evidente come e essendo intervenuto tra il CP_1 CP_2
condominio committente e l'appaltatore un accordo che ha previsto la riduzione del prezzo delle opere appaltate in luogo dell'eliminazione dei vizi riportati nel verbale del 21.09.11, non possano pretendere dalla
[...]
il rimborso dei costi da affrontare per porre rimedio ai suddetti vizi. Parte_1
In riforma della sentenza impugnata la domanda proposta dagli attori nei confronti dell'attuale appellante deve dunque essere rigettata né sussiste la possibilità di esaminare la domanda subordinata formulata nei confronti del Condominio che, non essendo stata espressamente riproposta in appello, soggiace alla presunzione di rinuncia di cui all'art. 346 c.p.c.
Come richiesto dalla gli originari attori e il loro difensore, dichiaratosi antistatario, Parte_1
vanno condannati a restituire all'appellante tutto quanto si documenti essere stato corrisposto in loro favore in esecuzione della sentenza di primo grado con gli interessi legali dalla data del pagamento al saldo.
La riforma della sentenza impugnata impone di procedere ad una diversa regolamentazione delle spese processuali nel rapporto tra gli originari attori e la Dette spese, per entrambi i gradi di Parte_1
giudizio, in ossequio al principio di soccombenza devono farsi gravare su e ed CP_1 CP_2
alla loro liquidazione si provvede come da dispositivo riconoscendo i compensi medi previsti per le cause di valore da € 5.201,00 a € 26.000,00 dal D.M. n. 147/2022 e distraendo la somma a favore degli avv.ti Alfredo e
Francesco Franco dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.
Il , stante l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto contro Controparte_6
gli originari attori, va poi condannato al rimborso delle spese da costoro sostenute per resistere a tale impugnazione che si liquidano come da dispositivo avendo riguardo ai compensi medi previsti dal D.M. n.
147/2022 per le cause di valore da € 1.101,00 a € 5.200,00 rientrando in tale range gli onorari liquidabili in prime cure e che hanno formato oggetto della disposta compensazione.
Va infine dato atto dell'applicabilità, a carico del , della sanzione prevista dall'art. 13 co. 1 CP_3
quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115 che ha per oggetto il versamento, da parte di chi ha proposto un'impugnazione pagina 12 di 14 anche incidentale rigettata nel merito o dichiarata inammissibile, di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli - ottava Sezione civile - con definitiva pronunzia sulla causa di appello di cui in narrativa, in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli n. 10939/2018 pubblicata il 18.12.2018, così
provvede:
1) Rigetta la domanda proposta da e contro la CP_1 CP_2 Parte_1
2) Condanna e in solido tra loro, al rimborso delle spese del giudizio di primo CP_1 CP_2
grado sostenute dalla che si liquidano in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre Parte_1
rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% dei compensi ed accessori di legge, distraendo la somma in favore degli avv.ti Alfredo e Francesco Franco per dichiarato anticipo.
3) Condanna e unitamente all'avv. Pasquale Frisina, a restituire tutto quanto la CP_1 CP_2
documenti di aver loro versato in esecuzione della sentenza di primo grado con gli Parte_1
interessi legali maturati dalla data del pagamento al saldo.
4) Pone le somme liquidate in primo grado in favore del c.t.u. ing. definitivamente a carico di Persona_1
e CP_1 CP_2
5) Condanna e in solido tra loro, al rimborso delle spese del giudizio di appello CP_1 CP_2
sostenute dalla che si liquidano in € 382,50 per esborsi vivi ed in € 5.809,00 per compensi Parte_1
professionali, oltre rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% dei compensi ed accessori di legge,
distraendo la somma liquidata in favore degli avv.ti Alfredo e Francesco Franco per dichiarato anticipo.
6) Dichiara l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto dal alla via Paladino n. Controparte_3
15/B contro e CP_1 CP_2
7) Condanna il alla via Paladino n. 15/B al rimborso delle spese sostenute da Controparte_3 CP_1
e per resistere all'appello incidentale che si liquidano in € 2.915,00 per compensi
[...] CP_2
professionali, oltre rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% dei compensi ed accessori di legge,
distraendo la somma in favore dell'avv. Pasquale Frisina per dichiarato anticipo.
8) Dà atto dell'applicabilità, a carico del alla via Paladino n. 15/B, di una sanzione di Controparte_3
importo pari al contributo unificato dovuto per la proposizione dell'appello incidentale.
pagina 13 di 14 Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 06.03.2025
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
Dr. Alessandro Cocchiara Dr. Alberto Canale
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell' dr.ssa Antonella Mauriello. CP_8
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