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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 306/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DI NOSSE LUCIO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3999/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Prisco - Piazza Municipio 81054 San Prisco CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 484 TARES 2013
- INTIMAZIONE PAG n. 484 TARI 2011
- INGIUNZIONE n. 2434 TARI 2011
- INGIUNZIONE n. 8246 TARES 2013
- INGIUNZIONE n. 3235 TARES 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: Il rappresentante dell'Ufficio si riporta alle proprie conclusioni in atti formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 6.10.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento, notificatagli il 3.9.2025 dal Comune di San Prisco, esponendo i motivi di doglianza.
Si costituiva in giudizio l'ente resistente, che depositava le proprie controdeduzioni e documentazione probatoria.
Veniva fissata per la trattazione l'udienza del 12.1.2026.
La Corte, in composizione monocratica, all'esito della discussione riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si evidenzia che il difensore dell'ente resistente è stato autorizzato con decreto del
Presidente della Corte n.102 a depositare in formato analogico (cartaceo) la propria documentazione, perché
a causa di un problema tecnico imputabile esclusivamente al sistema informatico PTT/SIGIT, il difensore non poteva procedere al deposito telematico;
lo stesso vi ha poi provveduto in data 23.12.2025, in conformità
a quanto disposto dal citato decreto presidenziale, a seguito del ripristino delle funzionalità del servizio telematico.
Con i motivi di ricorso il contribuente ha impugnato l'intimazione di pagamento notificatagli il 3.9.2025, deducendo che non gli erano mai stati notificati gli atti presupposti all'intimazione e che il tributo era prescritto.
Il Comune di San Prisco ha depositato le relate di notifica delle ingiunzioni di pagamento poste a base dell'intimazione, ritualmente eseguite, la prima (ing. n.2434) direttamente a mezzo del servizio postale, spedita in data 30.12.2017 e pervenuta al destinatario il 13.1.2018 e la seconda (ing. n.8246) a mezzo del messo Comunale in data 23.11.2020, direttamente a mani del destinatario Ricorrente_1.
Inoltre il Comune resistente ha dimostrato di aver interrotto la prescrizione mediante il precedente invio al ricorrente di un preavviso di iscrizione di fermo amministrativo, ritualmente notificato il 14.10.2020 e non impugnato.
Si evidenzia che dopo la costituzione in giudizio del Comune resistente e la produzione della documentazione probatoria, nulla ha ulteriormente eccepito o contestato il ricorrente.
Dunque risulta documentalmente smentito l'assunto del ricorrente di non aver mai ricevuto la notificazione delle due ingiunzioni fiscali sopra indicate. Soprattutto, essendovi la prova della rituale notificazione del preavviso di fermo amministrativo, qualunque contestazione avverso l'ingiunzione doveva essere necessariamente proposta con ricorso avverso il suddetto preavviso di fermo (primo atto notificato dopo l'ingiunzione n.2434), e sono pertanto inammissibili le eccezioni sollevate tardivamente soltanto in questa sede.
Consegue che è altresì infondata l'eccezione di prescrizione, atteso che dalla data di notifica degli atti presupposti essa non è affatto maturata;
essa inoltre è stata sospesa in virtù della normativa emergenziale per il COVID;
i termini di decadenza e di prescrizione per la notifica delle cartelle e degli altri atti della riscossione sono stati prorogati dalle leggi speciali, e pertanto non è maturata alcuna prescrizione. Di conseguenza l'intimazione emessa in virtù delle indicate ingiunzioni fiscali è pienamente valida e non contiene alcun vizio, proprio o derivato, che possa inficiarla.
Alla soccombenza segue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore del Comune di San Prisco, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore del Comune di San Prisco, che liquida in complessivi E.200,00 oltre oneri accessori come per legge, con attribuzione al difensore antistatario Avv. Difensore_2.
Caserta, 12.1.2026
Il giudice monocratico.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DI NOSSE LUCIO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3999/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Prisco - Piazza Municipio 81054 San Prisco CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 484 TARES 2013
- INTIMAZIONE PAG n. 484 TARI 2011
- INGIUNZIONE n. 2434 TARI 2011
- INGIUNZIONE n. 8246 TARES 2013
- INGIUNZIONE n. 3235 TARES 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: Il rappresentante dell'Ufficio si riporta alle proprie conclusioni in atti formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 6.10.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento, notificatagli il 3.9.2025 dal Comune di San Prisco, esponendo i motivi di doglianza.
Si costituiva in giudizio l'ente resistente, che depositava le proprie controdeduzioni e documentazione probatoria.
Veniva fissata per la trattazione l'udienza del 12.1.2026.
La Corte, in composizione monocratica, all'esito della discussione riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si evidenzia che il difensore dell'ente resistente è stato autorizzato con decreto del
Presidente della Corte n.102 a depositare in formato analogico (cartaceo) la propria documentazione, perché
a causa di un problema tecnico imputabile esclusivamente al sistema informatico PTT/SIGIT, il difensore non poteva procedere al deposito telematico;
lo stesso vi ha poi provveduto in data 23.12.2025, in conformità
a quanto disposto dal citato decreto presidenziale, a seguito del ripristino delle funzionalità del servizio telematico.
Con i motivi di ricorso il contribuente ha impugnato l'intimazione di pagamento notificatagli il 3.9.2025, deducendo che non gli erano mai stati notificati gli atti presupposti all'intimazione e che il tributo era prescritto.
Il Comune di San Prisco ha depositato le relate di notifica delle ingiunzioni di pagamento poste a base dell'intimazione, ritualmente eseguite, la prima (ing. n.2434) direttamente a mezzo del servizio postale, spedita in data 30.12.2017 e pervenuta al destinatario il 13.1.2018 e la seconda (ing. n.8246) a mezzo del messo Comunale in data 23.11.2020, direttamente a mani del destinatario Ricorrente_1.
Inoltre il Comune resistente ha dimostrato di aver interrotto la prescrizione mediante il precedente invio al ricorrente di un preavviso di iscrizione di fermo amministrativo, ritualmente notificato il 14.10.2020 e non impugnato.
Si evidenzia che dopo la costituzione in giudizio del Comune resistente e la produzione della documentazione probatoria, nulla ha ulteriormente eccepito o contestato il ricorrente.
Dunque risulta documentalmente smentito l'assunto del ricorrente di non aver mai ricevuto la notificazione delle due ingiunzioni fiscali sopra indicate. Soprattutto, essendovi la prova della rituale notificazione del preavviso di fermo amministrativo, qualunque contestazione avverso l'ingiunzione doveva essere necessariamente proposta con ricorso avverso il suddetto preavviso di fermo (primo atto notificato dopo l'ingiunzione n.2434), e sono pertanto inammissibili le eccezioni sollevate tardivamente soltanto in questa sede.
Consegue che è altresì infondata l'eccezione di prescrizione, atteso che dalla data di notifica degli atti presupposti essa non è affatto maturata;
essa inoltre è stata sospesa in virtù della normativa emergenziale per il COVID;
i termini di decadenza e di prescrizione per la notifica delle cartelle e degli altri atti della riscossione sono stati prorogati dalle leggi speciali, e pertanto non è maturata alcuna prescrizione. Di conseguenza l'intimazione emessa in virtù delle indicate ingiunzioni fiscali è pienamente valida e non contiene alcun vizio, proprio o derivato, che possa inficiarla.
Alla soccombenza segue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore del Comune di San Prisco, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore del Comune di San Prisco, che liquida in complessivi E.200,00 oltre oneri accessori come per legge, con attribuzione al difensore antistatario Avv. Difensore_2.
Caserta, 12.1.2026
Il giudice monocratico.