Ordinanza cautelare 30 ottobre 2025
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 26/03/2026, n. 5605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5605 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05605/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12148/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12148 del 2025, proposto da
Società Varesina Incremento Corse e Cavalli S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni De Vergottini, Marco Petitto e Gerardo Maria Cinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Hippogroup Cesenate S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- della nota prot. n. 274719 del 18 giugno 2025, recante “ Esito verifica della Commissione di valutazione delle attività di spesa delle società di corse di cui al Decreto 30 aprile 2024 n. 193476 - per l'assegnazione delle risorse in conto capitale appostate sul capitolo di bilancio n. 7763/1, “Somme da destinare all'ammodernamento e all'adeguamento degli ippodromi e loro infrastrutture per un riassetto, ecc.”. Accordo sostitutivo per l'anno 2025 tra il MASAF e Società Varesina Incremento Corse e Cavalli S.r.l .”;
- e di ogni altro atto - anche non cognito alla Società ricorrente - ad esso presupposto, annesso, connesso e conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 il dott. Marco RT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 17 settembre 2025, tempestivamente depositato, la Società Varesina Incremento Corse e Cavalli S.r.l. (d’ora in poi Società ricorrente) - società di corse da ultimo confermata con Decreto n. 0692480 del 18 dicembre 2023 ed ente gestore, in virtù di apposita concessione rilasciata dal Comune di Varese, dell’Ippodromo delle “Bettole” di Varese - premetteva, in punto di fatto, di aver presentato domanda per il conseguimento di contributi economici, nell’ambito delle risorse erogate, con Decreto n. 0193476 del 30 aprile 2024 della Direzione Generale del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, per interventi ammissibili indicati nell’Allegato A, nella misura del 50%, fino ad un massimo di Euro 150.000,00, tra i quali interventi “ per il miglioramento delle riprese televisive e per l’efficientamento energetico ”.
In particolare, l’art. 4, comma 2, del Decreto stabiliva che le spese ammissibili dovevano essere sostenute nell’arco temporale compreso tra la data di pubblicazione del Bando, avvenuto il 30 aprile 2024, e il 14 novembre 2024, come peraltro confermato anche dalle relative F.A.Q..
La Società ricorrente esponeva, quindi, di aver chiesto i contributi di che trattasi per l’installazione di un nuovo impianto di illuminazione presso l’Ippodromo, per un importo complessivo di Euro 870.000,00, al fine di migliorare la qualità delle corse e delle video-riprese e per il raggiungimento di
maggiori standard di efficientamento energetico dell’Ippodromo stesso.
Inoltre, tale intervento migliorativo era stato cantierato dalla Società ricorrente, nei confronti dei vari fornitori, anche mediante la corresponsione di somme a titolo di anticipo spese, prima della (formale) autorizzazione da parte del Comune di Varese, avvenuta nell’aprile 2024, al fine di poter essere ultimato (già) nel maggio 2024, ossia in concomitanza con l’inizio della stagione delle corse dei cavalli.
Ebbene, con Decreto del 31 luglio 2024 il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste approvava l’elenco contenente i beneficiari dei contributi economici per gli interventi de quibus , riconoscendo alla Società ricorrente la somma (massima concedibile) di Euro 150.000,00; tuttavia, all’esito di successivi approfondimenti istruttori, lo stesso Ministero, con Decreto prot. n. 274719 del 18 giugno 2025, procedeva ad escludere la precedente ammissione al beneficio, sulla base dell’assunto secondo cui “ i lavori per il rifacimento dell’impianto di illuminazione sono iniziati nel 2023, prima della pubblicazione del bando per il contributo 2024 ”.
Avverso tale provvedimento, in data 19 agosto 2025, la Società ricorrente presentava istanza di riesame di annullamento in autotutela, senza alcun esito.
Tanto premesso, con il ricorso in epigrafe, la Società ricorrente ha articolato le seguenti censure sinteticamente enunciate.
1.1. Con unico motivo, sono stati dedotti “ violazione e/o falsa applicazione delle norme sul procedimento amministrativo di cui alla Legge n. 241/1990 - violazione e falsa applicazione del Decreto n. 0193476 del 30 aprile 2024 e dell’art. 55 del Regolamento (UE) n. 651/2014 - difetto di motivazione, difetto di istruttoria, eccesso di potere e ingiustizia manifesta. ”.
Il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo, dal momento che l’Amministrazione, dopo la prima fase di ammissione al beneficio, avrebbe dovuto procedere con una nuova e completa istruttoria e avrebbe dovuto inoltre dare seguito all’istanza di annullamento in autotutela; inoltre, l’Amministrazione avrebbe, del tutto immotivatamente, disposto la non ammissione al beneficio sulla base del mero presupposto secondo cui l’intervento era stato realizzato prima del periodo indicato nel Decreto Ministeriale, mentre tale circostanza non corrisponderebbe al vero; inoltre, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste avrebbe, poi, errato nell’applicazione della Regolamento (UE) n. 651/2014, nella parte in cui ha ritenuto che i contributi dovessero essere erogati prima dell’inizio dei lavori.
1.2. Per tali motivi, la Società ricorrente ha chiesto, previa sospensione dell’efficacia, l’annullamento del provvedimento impugnato.
2. In data 16 ottobre 2025, si è costituita in giudizio l’Avvocatura erariale nell’interesse del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.
2.1. Con memoria depositata in data 21 ottobre 2025, la difesa erariale ha contestato quanto dedotto nel ricorso, eccependo che il Decreto Ministeriale era chiaro nel prevedere che non potevano essere considerate le spese sostenute prima della sua pubblicazione, come sarebbe accaduto nel caso di specie, ed, in ogni caso, la disciplina comunitaria sarebbe stata correttamente applicata nella parte in cui non potevano essere concessi benefici a fronte di interventi già realizzati.
3. Con ordinanza n. 5994/2025, pubblicata il 30 ottobre 2025, resa all’esito della Camera di Consiglio del 29 ottobre 2025, fissata per la delibazione dell’istanza cautelare incidentalmente proposta, questa Sezione ha fissato per la trattazione nel merito del ricorso la pubblica udienza del 18 marzo 2026, ai sensi dell’art. 55, comma 10 c.p.a..
4. Con rispettive memorie ex art. 73 c.p.a., depositate in vista della discussione orale, le parti hanno concluso per l’accoglimento delle rispettive conclusioni.
5. La Hippogroup Cesenate S.p.A., intimata quale controinteressata, pur intimata, non si è costituita in giudizio.
6. Alla pubblica udienza del 18 marzo 2026 la causa è stata introitata per la decisione.
7. Il ricorso - in disparte ogni questione sulla necessità (o meno) di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i potenziali controinteressati - è manifestamente infondato nel merito e deve, pertanto, essere respinto.
7.1. La Società ricorrente, quale ente gestore, in virtù di apposita concessione rilasciata dal Comune di Varese, dell’Ippodromo delle “Bettole” di Varese, si duole, in questa sede, dell’illegittimità della nota prot. n. 274719 del 18 giugno 2025, nella parte in cui il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha disposto la non ammissione (definitiva) al beneficio, previsto per interventi di miglioramento e l’ammodernamento degli ippodromi indicati nell’Allegato A di cui al Decreto n. 0193476 del 30 aprile 2024, sulla base del rilievo secondo cui “ i lavori per il rifacimento dell’impianto di illuminazione sono iniziati nel 2023, prima della pubblicazione del bando per il contributo 2024 ”.
L’Amministrazione, dopo aver in un primo momento ritenuto ammissibile la spesa de qua , avrebbe poi rivisto la propria determinazione in senso negativo all’accoglimento dell’istanza presentata dalla parte ricorrente senza un’adeguata istruttoria senza, peraltro, spiegare in modo chiaro le ragioni sottese alla non ammissione al beneficio. In particolare, sarebbe erroneo l’assunto, fatto proprio dall’Amministrazione, secondo cui i progetti da realizzarsi dovevano essere decisi nell’arco temporale compreso tra il 20 giugno 2024 e il 14 novembre 2024; al contrario, invece, il Decreto si sarebbe limitato a stabilire che potevano essere prese in considerazione le sole spese sostenute in tale arco temporale; ad ogni buon conto, la Società ricorrente avrebbe comprovato in sede procedimentale di aver sostenuto nel periodo indicato dal Decreto diversi costi e spese rispetto al progetto in parola, costi e spese che, pertanto, avrebbero dovuto essere considerati congrui rispetto a quanto richiesto dal Decreto stesso.
Sotto altro aspetto, l’interpretazione data al Regolamento (UE) n. 651/2014 - nella parte in cui l’Amministrazione ha ritenuto che i contributi dovessero essere erogati prima dell’inizio dei lavori - non sarebbe condivisibile, perché sarebbe stato previsto solo che tali spese dovessero essere destinate agli interventi di interesse pubblico.
A fronte di tali deduzioni, l’Avvocatura dello Stato ha replicato, rilevando che l’Amministrazione si sarebbe attenuta alle prescrizioni contenute nella lex specialis.
7.2. Ritiene il Collegio che tali doglianze non siano condivisibili.
In via generale, l’art. 1 del Decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste n. 0193476 del 30 aprile 2024, prevede che “ Gli interventi di cui al presente decreto sono diretti, nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, a concedere contribuiti in conto capitale (di seguito “contributo”) compatibili con il mercato interno, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b) e sono esenti dall’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. ”.
Per quel che qui rileva, l’art. 4, comma 3, del Decreto precisa, in particolare, che “ Le spese ammissibili di progetto e relativi requisiti sono specificati nell’allegato A e devono essere sostenute dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero alla data antecedente alla richiesta del saldo relativo all’esercizio di riferimento e comunque entro e non oltre il 14/11/2024. ”.
Il dato testuale della norma prevedeva, quindi, chiaramente che potevano essere ammesse esclusivamente quelle spese sostenute dalla data successiva all’entrata in vigore del Decreto (e quindi il 30 aprile 2024) e fino al termine massimo del 14 novembre 2024.
Peraltro, con nota prot. n. 348183 del 1° agosto 2024, era stato già precisato che “ le spese saranno ritenute ammissibili solo con documenti contabili emessi dalla data di pubblicazione del presente Decreto sul sito internet del Ministero (30 aprile 2024) fino alla data antecedente alla richiesta del saldo relativo all’esercizio di riferimento e comunque e non oltre la data del 14 novembre 2024 ”.
In definitiva, la lex specialis era chiara nel prevedere che, in ogni caso, le spese ammissibili non potevano precedere la data di pubblicazione del Decreto, anzi dovevano necessariamente essere sostenute dai beneficiari entro il summenzionato arco temporale (30 aprile 2024 - 14 novembre 2024).
Ciò posto, nel caso di specie, è invece emerso - ed il dato non è contestato - che il progetto di miglioramento dell’impianto di illuminazione dell’ippodromo è stato realizzato dalla Società ricorrente a partire dal 2023, ossia in data anteriore all’entrata in vigore del Decreto, quindi al di fuori della finestra temporale indicata nella lex specialis .
Ed invero, l’Amministrazione, dopo una prima fase di ammissione dell’istanza, ha poi evidenziato, in sede di procedimentale di verifica e controllo dei requisiti, che “ dalla documentazione integrativa fornita dalla Società Varesina Incremento Corse Cavalli S.r.l. la commissione riscontra fatture relative a apparecchi di illuminazione emesse nel 2023 e nel 2024, anche antecedenti alla data del 30 aprile 2024; si evince, pertanto, che i lavori per il rifacimento ed efficientamento dell’impianto di illuminazione sono iniziati nel 2023, prima delle pubblicazione del bando per il contributo 2024 ”.
Tale valutazione risulta immune da qualsiasi vizio di motivazione, essendo, anzi, perfettamente coerente con le prescrizioni della lex specialis - peraltro non impugnata in questa sede - di modo che gli interventi ammissibili dovevano essere realizzati in data non anteriore all’entrata in vigore del Decreto, proprio perché, coerentemente con la disciplina comunitaria, secondo cui gli aiuti de minimis non posso costituire un’ipotesi di rimborso di spese già sostenute, ma sono finalizzati ad incentivare la realizzazione di nuovi interventi per ragioni di pubblico interesse.
Inoltre, dall’analisi delle fatture prodotte in atti, è possibile riscontrare come l’istruttoria espletata dall’Amministrazione sia immune dai vizi denunciati, in quanto le stesse risultano emesse a far data dal 4 settembre 2023, ad esclusione dell’ultima fattura (emessa il 7 maggio 2024) (vedi, all. n. 11), così confermando la circostanza che l’intervento sia stato iniziato in data anteriore al 30 aprile 2024. Ne consegue, pertanto, che legittimamente l’Amministrazione ha disposto la non ammissione della domanda di accesso ai contributi economici nei confronti della Società ricorrente, in applicazione di quanto disposto dall’art. 4, comma 3, del Decreto.
7.3. Per le ragioni sopra illustrate, il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto.
8. Tenuto conto dell’esito complessivo del giudizio e del contegno processuale delle parti, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN Caminiti, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
Marco RT, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco RT | AN Caminiti |
IL SEGRETARIO