TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 26/03/2026, n. 5605
TAR
Ordinanza cautelare 30 ottobre 2025
>
TAR
Sentenza 26 marzo 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione delle norme sul procedimento amministrativo, violazione e falsa applicazione del Decreto n. 0193476 del 30 aprile 2024 e dell’art. 55 del Regolamento (UE) n. 651/2014, difetto di motivazione, difetto di istruttoria, eccesso di potere e ingiustizia manifesta

    Il Collegio ha ritenuto che la lex specialis (Decreto n. 0193476/2024 e nota prot. n. 348183/2024) prevedeva chiaramente che le spese ammissibili dovessero essere sostenute a partire dalla data di pubblicazione del decreto (30 aprile 2024) e non oltre il 14 novembre 2024. Poiché è emerso che i lavori sono iniziati nel 2023, prima della pubblicazione del bando, l'amministrazione ha legittimamente escluso la società dal beneficio, in conformità con la normativa comunitaria che non ammette il rimborso di spese già sostenute ma incentiva nuovi interventi.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 26/03/2026, n. 5605
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5605
    Data del deposito : 26 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo