TRIB
Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 19/09/2025, n. 1330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1330 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, nella persona del giudice monocratico dott. Sossio
Pellecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5177/2020 R.G., avente ad oggetto “Opposizione a decreto ingiuntivo”
e vertente
TRA
C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresen- Parte_1 P.IVA_1
tata e difesa dall'Avv. DE SIMONE FELICE, in virtù di procura in atti,
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del cura- Controparte_1 P.IVA_2
tore Avv. Rosanna Miccichè,
OPPOSTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note di trattazione scritta.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECI-
SIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione av- Parte_1
verso il decreto ingiuntivo n. 1233/2020 emesso dal Tribunale di Avellino il 17.11.2020 con il quale è stato ingiunto all'odierna opponente di pagare alla a somma complessiva CP_1
di € 63.858,52 oltre interessi legali, al tasso previsto dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 231/2002 da ogni singola scadenza e fino all'effettiva corresponsione, nonché le spese della procedura monitoria. Tali somme sarebbero riconducibili al mancato pagamento di alcune fatture del
2018/2019 emesse in esecuzione al contratto TIM 18_2903/01 del 2018 con il quale la TISCA-
NET S.R.L. ha sub-appaltato alla lavori di manutenzione della rete e di verifica CP_1 degli impianti, in Basilicata e Marche, commissionati da La Parte_2 Parte_1
ostiene di aver effettuato alcuni pagamenti parziali delle fatture di cui al decreto ingiun-
[...]
tivo, ivi compresi € 9.011,00 quale terza pignorata, e di non aver provveduto al saldo delle stesse in quanto creditrice a sua volta, nei confronti della società opposta, della somma com- plessiva di € 34.823,00. Tale ultima somma sarebbe legata ad una pluralità di penali applicate dalla committente originaria, in ragione di quanto previsto nell'allegato Parte_2
7 del contratto di appalto (richiamato all'art.
7.1 del contratto di sub appalto), in seguito alla verifica dei lavori eseguiti dalla CP_1
In ragione di ciò l'opponente ha così concluso: “
1. accogliere la proposta opposizione, e per
l'effetto revocare il decreto ingiuntivo indicato in narrativa;
2. accertare e dichiarare l'inam- missibilità della domanda monitoria proposta con conseguente declaratoria di nullità del de- creto ingiuntivo n. 1233/2020 e revoca dello stesso 3. rigettare le domande sottese al decreto in quanto infondate in fatto ed in diritto e non provate.
4. accertare il diritto di credito sussi- stente in capo alla in dipendenza dei menzionati rapporti contrattuali e quantificato Pt_1
in euro 34.823,00, o in quella maggiore o minor somma che il Giudice riterrà di giustizia 5. in via subordinata accertare l'esistenza delle penali e l'ammontare delle stesse così come quan- tificate e pari ad euro 34.823,00 o in quella maggiore o minore somma accertata e per l'effetto compensare la predetta somma con eventuali somme dovute dalla 6. Vinte le spese con Pt_3 attribuzione in favore del procuratore costituito.”
Con comparsa del 30.03.2021 si è costituita in giudizio la che ha chiesto, in via CP_1
preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione negando l'esistenza del controcredito vantato dalla TISCA-
NET S.R.L. poiché le presunte penali applicate dalla non sarebbero di- Parte_2
rettamente addebitabili alle lavorazioni eseguite dalla CP_1
Negata la concessione della provvisoria esecuzione, all'esito delle memorie istruttorie, il Tri- bunale ha nominato CTU al fine di ricostruire il rapporto contrattuale intercorso tra le parti in causa e di verificare, attraverso l'analisi delle risultanze contabili, l'effettività del credito van- tato dall'opposta e l'esistenza di una prova certa del controcredito rivendicato dall'opponente.
In seguito al deposito della consulenza tecnica, con note di trattazione scritta del 21.11.2023 il difensore della società opposta ha comunicato che la stessa è stata posta in liquidazione giudi- ziale con sentenza n. 629/2022 del Tribunale di Roma, pertanto il giudizio è stato interrotto. Con istanza del 29.1.2.2023 il giudizio è stato poi riassunto dall'opponente e, a seguito di re- golare notifica, è stata dichiarata la contumacia della Controparte_2
. All'udienza del 29.05.2025, ritenuta la causa sufficientemente istruita, il Tribunale
[...]
l'ha trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge.
L'opposizione è parzialmente fondata per i seguenti motivi.
1) Circa l'ammontare del credito vantato dalla CP_1
Il rapporto contrattuale tra le parti in causa non è in contestazione.
La on contratto TIM18_2930/01, autorizzato dalla Parte_1 Parte_2
Contr ha sub-appaltato alla i lavori di rete nelle Regioni Basilicata e Marche circa CP_1
l'attività di Assurance - Delivery – Network. In forza di tale contratto, a seguito della ricezione dei BEF (ovvero dei benestare della lla emissione della fattura) contenenti Parte_1
le WR lavorate (ovvero gli interventi eseguiti dalla subappaltatrice), la ha prov- CP_1 veduto ad emettere le fatture per l'importo ivi indicato e quantificato nei prospetti di volta in volta allegati.
Dall'esame analitico delle singole fatture, sottese al decreto ingiuntivo, il CTU ha accertato che:
- la fattura n. 323/2028 del 20.11.2018 pari ad € 18.615,58 è stata pagata soltanto parzialmente atteso che è stata emessa una nota di credito (n. 324/2018 per € 1.236,59) ed è stato poi versato, in data 15.04.2019, un acconto di € 12.662,19. Pertanto, devono essere corrisposti ancora €
4.716,80;
- la fattura n.345/2018 del 10/12/2018 pari ad € 19.997,35 non è stata pagata. «Il documento fiscale non risulta essere mai pervenuto alla Il credito vantato dall'opposta è reale Pt_1
e pari all'intero ammontare della fattura di €19.997,35, a condizione che venga emessa una nota di variazione a storno totale della stessa e che venga riemesso un nuovo documento contabile.» (pag. 9 della CTU);
- la fattura n.96/2019 del 03/06/2019 pari ad € 32.608,01 non è stata pagata. «La CP_1
fatturava nel 2019 una trattenuta a garanzia (pari al 5%) per le lavorazioni eseguite e con- cluse nel 2018. L'opponente, a suo tempo, eccepiva il mancato intervento del collaudo da parte di , trattandosi di documento emesso in disprezzo dell'art. 9 del contratto di Pt_2
subappalto stipulato tra le parti e pertanto sospendeva l'esborso. Allo stato, essendosi avve- rate le condizioni contenute nella predetta disposizione, il debito effettivo di è pro- Pt_1 prio pari ad € 32.608,01, e deve intendersi riconosciuto come tale alla parte attrice.»;
- la fattura n.97/2019 dell'11/06/2019 pari ad €16.532,35 è stata pagata solo parzialmente. In data 11.06.2029 è stato versato un acconto di € 10.000,00. Pertanto, residuano € 6.532,35. Il Consulente tecnico ha, quindi definitivamente accertato che «appare evidente come il credito vantato dalla nei confronti dell'opponente risulta essere pari ad € 63.854,51». CP_1
2) In merito al controcredito vantato dall'opponente
n qualità di committente assume di essere creditrice, a sua volta, nei con- Parte_1
fronti della sub-appaltatrice della somma di € 34.823,00 (fattura n. 410/2019) in virtù delle penali addebitatele dalla a seguito del verificarsi delle condizioni indicate Parte_2 all'art. 7 del contratto, penali applicate poi alla in forza della clausola back to CP_1
back.
Come ricostruito anche in sede di consulenza tecnica, nell'ambito del contratto di appalto (tra esiste una specifica previsione e gestione delle c.d. Parte_1 Parte_2
penali. «La penale a differenza della ritenuta a garanzia, si origina in seguito a: contestazione formale dai clienti, mancato intervento, scarsa qualità realizzativa, mancato rispetto dei tempi di consegna o di intervento, errata applicazione dei processi, errata rapportazione delle opere eseguite, ecc. Si tratta in sostanza di somme che la , in qualità di committente princi- Pt_2
pale, addebita alla e sottrae alle somme fatturate da corrispondere. Le notizie in Pt_1
merito alle penali sono inserite quotidianamente nel portale XME sopra menzionato, che con- tiene l'evidenza di tutte le irregolarità riscontrate nelle lavorazioni effettuate. Nello specifico, come sancito dall'art.8 dell'allegato 1 al contratto di appalto, le penali “vengano recuperate Co mediante l'emissione di fattura/nota di debito emessa da , fino al limite del 10% dell'im- porto benestariato nel periodo di riferimento”. Una caratteristica importante del contratto che ha regolato fin dall'inizio i rapporti tra e è la dichiarazione rilasciata dalla Pt_1 Pt_3
stessa di essere a conoscenza del contratto principale e relativi allegati, stipulato tra Pt_2
e nonché di tutte le condizioni accessorie, e di impegnarsi ad eseguire le proprie
[...] Pt_1
prestazioni, su richiesta della committente, esclusivamente secondo le modalità disposte da
in forza di un unico contratto di appalto, i cui contenuti risulterebbero trasferiti Parte_2 con il principio del back to back. Proprio per effetto dell'operatività della clausola contrattuale back to back, all'impresa subappaltatrice vengono applicate le medesime norme di cui al con- tratto sottoscritto tra e In forza di ciò la è facoltizzata a ribaltare Pt_2 Pt_1 Pt_1
alla CO.ET tutti gli importi relativi alle penali quantificate e richieste da assoluta- Pt_2
mente non sindacabili.».
La somma rivendicata dalla i riferisce alle penali applicate negli anni 2017- Parte_1
2018 per lavori subappaltati ed eseguiti dalla nella Regione Basilicata e nella Re- CP_1
gione Marche. Appare inverosimile che la non fosse a conoscenza dell'esistenza delle predette CP_1
penali e, se realmente così fosse, tale ignoranza sarebbe da attribuire unicamente ad una sua negligenza.
Stando a quanto accertato dal CTU, nel portale telematico Opera, utilizzato per la gestione delle segnalazioni e delle richieste di intervento sulla rete, è disponibile uno specifico archivio dedi- cato ai lavori effettuati (WR) dove è possibile, per singolo appaltatore, identificare il luogo di esecuzione, il periodo di lavorazione e l'eventuale importo addebitato a titolo di penale da
[...]
laddove siano state riscontrate delle irregolarità. Parte_4
Dunque, la in qualità di sub-appaltatrice, avendo accesso al portale telematico, CP_1
avrebbe potuto controllare in qualsiasi momento la presenza di eventuali penali applicate in relazione ai lavori da essa eseguiti.
Come accertato in sede di consulenza non vi è alcun dubbio in ordine alla riconducibilità delle penali agli interventi effettuati «procedendo alla estrazione e verifica di circa il 30% di questi ultimi (Cfr. all. 3 contenente il dettaglio di tutte le penali riferite ai lavori effettuati dalla CP_1
[...
. Da tale attività lo stesso, relativamente ai documenti esaminati, può affermare che le in- formazioni contenute nel predetto portale consentono l'associazione inequivocabile tra gli in- terventi effettuati e gli addebiti per penali. Sulla scorta di tale verifica si può affermare che il credito della rivendicato sulla base delle penali, è reale ed avrebbe potuto essere Parte_1
verificato dalla in qualsiasi momento attraverso il portale Opera.» (pag. 11 CTU) CP_1
È dunque condivisibile la conclusione a cui giunge il consulente «In definitiva, per effetto degli obblighi contrattuali (clausola back to back), la ha maturato un credito, nei confronti Pt_1 dell'opposta, pari ad € 34.823,00.».
La clausola back to back è stata creata dalla prassi internazionale, come strumento per realizzare una forma di cooperazione tra imprese in vista della realizzazione di un'unica opera o di un medesimo servizio. È ampiamente usata in vari settori, specialmente nei sub-appalti, per garan- tire che le condizioni del subcontratto siano in linea con quelle del contratto principale. Il con- traente principale ( collabora con numerosi subcontraenti (tra cui Parte_1 CP_1
al fine di garantire la corretta realizzazione dell'oggetto del contratto. Attraverso l'in-
[...]
serimento della clausola back to back il contratto principale (intercorso tra Parte_1
e viene collegato a uno o più subcontratti, che vincolano i subcontraenti Parte_2
( ad eseguire la medesima prestazione oggetto del contratto principale, o una CP_1
parte di essa. La clausola, dunque, serve a legare la sorte di una pluralità di contratti a quella del contratto principale, sebbene non vi sia alcun rapporto obbligatorio tra cliente e subcon- traente e viceversa. Pertanto, in ambito risarcitorio, il cliente potrà agire per il risarcimento dei danni (dovuti a inadempimento, ritardi ecc…) solo nei confronti del contraente generale;
il con- traente generale potrà poi, a sua volta, agire nei confronti dei subcontraenti se i danni sono stati causati da loro.
Nel caso che ci occupa, il cliente ha riscontrato delle irregolarità sui lavori Parte_2
eseguito dalla (subcontraente) per conto della contraente principale CP_1 Parte_1
ragione per cui ha applicato delle penali. Poiché le predette penali sono, come accertato,
[...] direttamente riconducibili all'esecuzione del subcontratto tra e Parte_1 CP_1
in virtù della clausola back to back, la a il diritto di rivalersi sulla
[...] Parte_1
CP_1
Appurato ciò, occorre rilevare, altresì, che in seguito alla notifica di un pignoramento presso terzi, la a provveduto a rendere dichiarazione di quantità ex art. 547 c.p.c., Parte_1 del credito vantato nei confronti della tant'è che con provvedimento del 12.05.2021 il CP_1
Tribunale di Potenza – sezione esecuzione mobiliare r.g. 711/2019 ha disposto l'assegnazione delle somme (pari ad € 9.011,06) ex art 553 c.p.c., in danno della CP_1
In conclusione, dall'originario credito della di € 63.854,51 di cui al decreto in- CP_1
giuntivo opposto vanno detratti il controcredito di € 34.823,00 vantato dalla Parte_1 nonché le somme pignorate dal terzo creditore pari ad € 9.011,06 ed allo stesso assegnate. Per- tanto, il credito residuo vantato da è pari ad € Controparte_1
20.020,45.
Nulla va disposto circa le spese processuali, atteso che la Controparte_1
è rimasta contumace in seguito alla riassunzione del giudizio.
[...]
P.Q.M.
il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa istanza, dedu- zione ed eccezione, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 1233/2020 emesso dal Tribunale di Avellino in data
17.11.2020;
- condanna la pagare alla Parte_1 Controparte_2
la somma di € 20.020,45 oltre interessi legali al tasso previsto dall'art. 5, comma 1,
[...]
del D.Lgs. 231/2002 da ogni singola scadenza e fino all'effettiva corresponsione;
- nulla dispone circa le spese processuali.
Avellino, 18.9.2025
Il Giudice
Dott. Sossio Pellecchia