Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/10/1989, n. 4416
CASS
Sentenza 26 ottobre 1989

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L'iscrizione all'i.N.P.d.a.I. Ai sensi dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1953 n. 967 (sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali), modificato dall'art. 4 della legge 15 marzo 1973 n. 44, spetta anche al personale di stato maggiore navigante, dipendente dalle società indicate nell'art. 58 della legge 27 luglio 1967 n. 658 (sul riordinamento della previdenza marinara), al quale possa riconoscersi qualifica dirigenziale secondo la nozione comune elaboratane dalla giurisprudenza, non rilevando in contrario - data la distinzione fra rapporto di lavoro e rapporto previdenziale - la circostanza che detta qualifica non sia conosciuta dal rapporto di lavoro nautico ed atteso - oltre la esplicita conferma dell'art. 6, lett. A), della legge 26 luglio 1984 n. 413 - che nel citato art. 58, e così nell'art. 59 della stessa stessa legge n. 658 del 1967, il personale dirigente è considerato come una sottocategoria sia del personale amministrativo sia del personale navigante e non già come una terza categoria distinta da queste due. ( Conf 6259/88, mass n 460602).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/10/1989, n. 4416
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4416
    Data del deposito : 26 ottobre 1989

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