Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 7613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7613 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07613/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04707/2022 REG.RIC.
N. 09550/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4707 del 2022, proposto dalla Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi, in persona del rappresentante legale pro tempore, RT VA, RI OR, BE ZA, rappresentati e difesi dall'avvocato Enrico Follieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Cavour, 17;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Giustizia, Istituto Nazionale di Statistica, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
sul ricorso numero di registro generale 9550 del 2024, proposto dalla Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi, in persona del legale rappresentante pro tempore, RT VA, UC VI, CI PA, rappresentati e difesi dall'avvocato Enrico Follieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Giustizia, ISTAT e Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 4707 del 2022:
del DPCM 6 agosto 2021 di adeguamento delle retribuzioni dei magistrati amministrativi per il triennio 2018/2020 e della presupposta nota ISTAT 11 gennaio 2021;
quanto al ricorso n. 9550 del 2024:
del DPCM 3 giugno 2024 di adeguamento delle retribuzioni dei magistrati amministrativi per il triennio 2021-2023, delle note ISTAT 11 gennaio 2021 e 27 marzo 2024;
e per l’accertamento del diritto al corretto calcolo dell’adeguamento stipendiale, con condanna dell’amministrazione ad adottare i necessari provvedimenti consequenziali;
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’ISTAT, del Ministero della Giustizia e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. IL IA TR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TT
1.Si dibatte in ordine al dedotto erroneo adeguamento delle retribuzioni dei magistrati amministrativi con riferimento ai bienni 2018/2020 e 2021/2023, come determinato dai DPCM del 6 agosto 2021 e 3 giugno 2024.
L’Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi e i giudici amministrativi indicati in epigrafe hanno contestato con un primo ricorso (NRG. 4707/2022) il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 2021 (pubblicato in G.U n. 229 del 24 settembre 2024), nella parte in cui ha quantificato l’adeguamento delle retribuzioni, con riferimento al citato triennio e a decorrere dal 1° gennaio 2021, nella misura del 4,85%, insorgendo contestualmente avverso la presupposta nota ISTAT dell’11 gennaio 2021, che avrebbe stabilito, per mezzo di un metodo di calcolo non conforme a legge, la ridetta percentuale. Quindi, con un secondo ricorso (NRG. 9550/2024), i medesimi ricorrenti hanno contestato il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2024 (pubblicato in G.U. n. 141 del 18 giugno 2024), nella parte in cui anch’esso ha determinato l’adeguamento delle retribuzioni dei magistrati amministrativi, con riferimento al successivo triennio e a decorrere dal 1 gennaio 2024, nella misura del 6,69%, altresì impugnando la stessa presupposta nota ISTAT dell’11 gennaio 2021 oltre alla successiva nota del 27 marzo 2024, sulla cui base è stata fissata la ridetta percentuale.
I ricorrenti hanno agito allo scopo di ottenere l’annullamento dei riferiti atti, l’accertamento del loro diritto al corretto calcolo dell’adeguamento delle retribuzioni, come portato dagli articoli 2, l. 19 febbraio 1981, n.27 e 24, comma 4, l. 23 dicembre 1998 n. 448, con conseguente condanna dell’amministrazione intimata al pagamento delle differenze retributive aumentate dei relativi interessi.
Si sono costituite in entrambi i giudizi le amministrazioni intimate in epigrafe, ampiamente argomentando nel senso dell’infondatezza delle domande proposte.
Nel corso del giudizio, parte ricorrente ha depositato la sentenza n. 6004 resa in data 9 luglio 2025 dalla VII Sezione del Consiglio di Stato, che decidendo l’analogo giudizio instaurato (per il corretto calcolo del loro adeguamento stipendiale) dalla Associazione Nazionale Magistrati (oltre che da taluni singoli giudici ordinari), ha accolto la domanda (in riforma della sentenza della Sezione n.14991/2024), ordinando all’amministrazione di riprovvedere in senso conforme alla relativa disciplina di legge.
Depositate memorie difensive a cura delle parti contrapposte, le due cause sono state chiamate all’udienza pubblica dell’11 marzo 2026 e quivi trattenute in decisione.
2. Tanto ricordato sinteticamente in fatto, il Collegio, anche in accoglimento della richiesta di parte ricorrente, reputa di dover riunire i due ricorsi, per palesi ragioni di connessione soggettiva, parzialmente oggettiva ed in ragione del fatto che entrambe le controversie dipendono dalla soluzione di identiche questioni giuridiche (secondo il paradigma della cd. “connessione impropria” di derivazione processualcivilistica).
3. Ciò premesso in entrambi i ricorsi, la parte ricorrente ha dedotto analoghi motivi di diritto, assumendo l’erroneità dei criteri assunti dall’ISTAT per il calcolo dell’adeguamento stipendiale e recepiti dalla Presidenza del Consiglio, laddove, in violazione delle pertinenti previsioni di legge:
- A) è stato utilizzato il criterio del calcolo della “media ponderata”, considerando il numero dei dipendenti per ogni categoria anziché la “media aritmetica” che presuppone la somma delle categorie dei dipendenti;
- B) non sono state inseriti gli incrementi di tutte le voci accessorie fisse e accessorie variabili previste per le retribuzioni dei dipendenti pubblici a prescindere dalla loro denominazione;
- C) è stato fatto riferimento, per computare l’aumento, solo a talune categorie, senza contemplare tutti i comparti, sia contrattualizzati che non contrattualizzati, senza alcuna limitazione o esclusione, come previsto dall’articolo 24, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n.448.
Gli istanti hanno dunque dedotto il vizio di violazione di legge, nella parte in cui è stabilito da norma primaria come debba calcolarsi l’adeguamento, denunciando altresì vizi motivazionali e di deficit istruttorio.
La difesa erariale ha contestato nel merito il ricorso a mezzo di ampie deduzioni difensive e ha altresì dedotto (v. memoria del 6 febbraio 2026) la sopravvenuta improcedibilità del primo ricorso, atteso che gli atti ivi impugnati (DPCM del 6 agosto 2021 e nota ISTAT dell’11 gennaio 2021) sarebbero stati definitivamente annullati in corso di giudizio dalla (nelle more) intervenuta sentenza n.6004/2025 del Consiglio di Stato e pertanto sarebbe venuto meno l’interesse, da parte dei ricorrenti, ad agire per l’annullamento di atti “ormai espunti dall’ordinamento giuridico”.
4. Così sintetizzata la materia del contendere, il Collegio, rimeditando il proprio precedente specifico rappresentato dalla sentenza n.14991/2024, reputa entrambi i ricorsi fondati e meritevoli di accoglimento.
5. Può agevolmente superarsi la questione, sollevata dalla difesa erariale, inerente ad una asserita improcedibilità del ricorso che deriverebbe dall’annullamento erga omnes , per effetto della sentenza del Consiglio di Stato, degli atti impugnati con il primo ricorso NRG. 4707/2022.
A ben vedere, le domande proposte dai ricorrenti non devono essere considerate alla stregua di domande impugnatorie di provvedimenti amministrativi stricto sensu intese, che siano esercizio di potere, bensì quali domande con cui accertare il giusto diritto (anche) dei giudici amministrativi al corretto calcolo dell’adeguamento stipendiale.
Ne consegue che, nell’ambito di tali domande in cui il giudice amministrativo entra nel rapporto di lavoro in essere tra le parti, l’annullamento degli atti impugnati (di natura tecnico- applicativa) è meramente strumentale rispetto all’accertamento del diritto soggettivo alla retribuzione ( rectius al suo adeguamento), riconosciuto ai magistrati direttamente dalla norma di legge primaria, senza transitare per forme di concertazione collettiva.
La specialità del regime, che assicura l’adeguamento dello stipendio direttamente con norma, obbedisce alla finalità di preservare la funzione giurisdizionale e di attuare il precetto dell’indipendenza degli organi ad essa preposti.
Con l’ulteriore corollario che l’intervento del TAR sugli atti già impugnati nel ricorso dell’AN (e annullati per effetto della sentenza del Consiglio di Stato) può avvenire nei limiti dell’accertamento della loro illegittimità sub specie di errata applicazione della normativa di riferimento, avendo certamente interesse gli odierni istanti ad un accertamento del loro diritto alla corretta determinazione dell’adeguamento con conseguente condanna dell’amministrazione a porre in essere le dovute attività conseguenziali.
6. Ciò precisato, giova tratteggiare il quadro normativo che disciplina la materia dell’adeguamento triennale degli stipendi e delle indennità del personale di magistratura.
La regolamentazione dell’adeguamento periodico completa la disciplina del trattamento retributivo dei magistrati, caratterizzata dalla sua natura pubblicistica e dall’assenza di fasi contrattuali o concertative.
Il legislatore ha voluto assicurare meccanismi che garantissero l’automatismo degli adeguamenti retributivi dei magistrati, secondo criteri predeterminati e vincolanti, proprio per le già ricordate finalità di garanzia dell’indipendenza dei giudici.
Tali criteri risultano finalizzati ad assicurare la massima omogeneità tra gli incrementi retributivi spettanti ai magistrati e quelli percepiti dai lavoratori pubblici nel loro complesso. I criteri delineati dal legislatore non comportano l’attribuzione di vantaggi economici al personale di magistratura, ma, al tempo stesso, non possono e non devono tradursi in un trattamento deteriore rispetto all’evoluzione retributiva registrata nel lavoro pubblico.
La disciplina si incentra innanzitutto sull’art. 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (che, a sua volta, ha modificato gli articoli 11 e 12 della legge 2 aprile 1979, n. 97, recante “Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato”).
Secondo tale disposizione: « Gli stipendi del personale di cui alla presente legge sono adeguati di diritto, ogni triennio, nella misura percentuale pari alla media degli incrementi realizzati nel triennio precedente dalle altre categorie dei pubblici dipendenti per le voci retributive calcolate dall’Istituto centrale di statistica ai fini della elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali, con esclusione della indennità integrativa speciale. Agli effetti del comma precedente sono presi in considerazione i benefici medi pro capite dei seguenti comparti del pubblico impiego: amministrazioni statali, aziende autonome dello Stato, università, regioni, province e comuni, ospedali, enti di previdenza. La variazione percentuale è calcolata rapportando il complesso del trattamento economico medio per unità corrisposto nell’ultimo anno del triennio di riferimento a quello dell’ultimo anno del triennio precedente ed ha effetto dal 1° gennaio successivo a quello di riferimento. Gli stipendi al 1° gennaio del secondo e del terzo anno di ogni triennio sono aumentati, a titolo di acconto sull’adeguamento triennale, per ciascun anno e con riferimento sempre allo stipendio in vigore al 1° gennaio del primo anno, per una percentuale pari al 30 per cento della variazione percentuale verificatasi fra le retribuzioni dei dipendenti pubblici nel triennio precedente, salvo conguaglio a decorrere dal 1° gennaio del triennio successivo. La percentuale dell’adeguamento triennale prevista dai precedenti commi è determinata entro il 30 aprile del primo anno di ogni triennio con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con quello del tesoro. A tal fine, entro il mese di marzo, l’ISTAT comunica la variazione percentuale di cui al primo comma. Qualora i dati indicati nei commi precedenti non siano disponibili entro i termini previsti, gli stipendi vengono adeguati con applicazione della stessa percentuale dell’anno precedente salvo successivo conguaglio e ferme restando le date di decorrenza dell’adeguamento. Nella prima applicazione delle disposizioni precedenti la variazione percentuale è determinata, per il periodo dal 1° luglio 1980 al 31 dicembre 1981, nella misura del 50 per cento della variazione del trattamento economico dei comparti del pubblico impiego di cui al secondo comma del presente articolo verificatasi nel periodo 1° gennaio 1979-31 dicembre 1981 e l’adeguamento decorre dal 1° gennaio 1982. Dal 1° gennaio 1981 gli stipendi in vigore sono aumentati, a titolo di anticipazione sull’adeguamento di cui alla prima parte del presente comma, di una percentuale fissa del 12 per cento, con successivo conguaglio a decorrere dal 1° gennaio 1982».
Successivamente, la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”, all’art. 24 ha previsto la “revisione dei meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato”.
Il citato articolo 24, che si riferisce espressamente al personale non contrattualizzato, prevede che «1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 gli stipendi, l’indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate, del personale dirigente della carriera prefettizia, nonché del personale della carriera diplomatica, sono adeguati di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall’ISTAT, conseguiti nell’anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l’indennità integrativa speciale, utilizzate dal medesimo Istituto per l’elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali.
2. La percentuale dell’adeguamento annuale prevista dal comma 1 è determinata entro il 30 aprile di ciascun anno con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. A tal fine, entro il mese di marzo, l’ISTAT comunica la variazione percentuale di cui al comma 1. Qualora i dati necessari non siano disponibili entro i termini previsti, l'adeguamento è effettuato nella stessa misura percentuale dell'anno precedente, salvo successivo conguaglio. (3…).
4. Il criterio previsto dal comma 1 si applica anche al personale di magistratura ed agli avvocati e procuratori dello Stato ai fini del calcolo dell’adeguamento triennale, ferme restando, per quanto non derogato dal predetto comma 1, le disposizioni dell’articolo 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, tenendo conto degli incrementi medi pro capite del trattamento economico complessivo, comprensivo di quello accessorio e variabile, delle altre categorie del pubblico impiego».
L’art. 24 disciplina, al comma 1, la retribuzione dei c.d. dipendenti pubblici non contrattualizzati. Si tratta, nella specie, di particolari categorie (quali i dirigenti apicali delle forze armate e di polizia o i professori universitari) sottoposte ad una disciplina ad hoc, sia per la parte normativa del rapporto di servizio, sia per la parte economica.
Tale circostanza distingue i menzionati dipendenti pubblici da coloro che operano in regime di diritto pubblico (tra cui i militari non apicali, ossia fino al grado, compreso, di tenente colonnello ed equiparati, secondo le previsioni del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 195), i quali si caratterizzano per avere una parte disciplinata in maniera para-contrattuale, contraddistinta dal fatto che l’accordo tra amministrazioni (datore di lavoro) e organizzazioni sindacali è destinato ad essere recepito in un decreto del Presidente della Repubblica (v. ad esempio d.P.R. 20 aprile 2022, n. 57).
Per quanto concerne, invece, i magistrati, la disciplina della revisione dei meccanismi di adeguamento retributivo è recata dal comma 4 del citato articolo 24, il quale: - per un verso, estende l’applicazione del «criterio previsto dal comma 1 […] anche al personale di magistratura ed agli avvocati e procuratori dello Stato ai fini del calcolo dell’adeguamento triennale»; - per altro verso, precisa che restano ferme, per quanto non derogato dal predetto comma 1, le disposizioni dell’articolo 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, tenendo conto degli incrementi medi pro capite del trattamento economico complessivo, comprensivo di quello accessorio e variabile, delle altre categorie del pubblico impiego.
La disciplina normativa degli adeguamenti triennali delle retribuzioni del personale di magistratura, dunque, si compone dell’art. 24, comma 4, della legge n. 448/1998 (il quale richiama il comma 1 del medesimo articolo) e dell’art. 2 della legge 27/1982.
Come si vede, l’adeguamento delle retribuzioni dei magistrati è sottoposto dalla legge ad un regime “speciale”, in parte distinto da quello valevole per altre categorie di personale pubblico non contrattualizzato. Questa disciplina è speciale e vincolata per legge, in quanto deve tener conto degli incrementi economici medi pro capite, percepiti dai dipendenti pubblici, calcolati sul trattamento economico complessivo. Il riferimento al carattere complessivo del trattamento economico implica inoltre che esso è comprensivo, dunque, anche delle voci accessorie e variabili, nonché di quegli incrementi conseguiti da tutte le categorie del pubblico impiego e, dunque, sia da quelle contrattualizzate che da quelle non contrattualizzate.
7. Tanto ricordato, è fondato il primo motivo parimenti articolato nei due ricorsi, con cui gli esponenti hanno lamentato l’erroneità del calcolo dell’adeguamento, nella parte in cui il decreto impugnato, in luogo del prescritto criterio della media “aritmetica” degli incrementi pro capite conseguiti dal personale pubblico, ha erroneamente applicato il parametro della media “ponderata” degli stessi.
Si osserva che le richiamate disposizioni di legge impongono di computare gli incrementi sulla base delle variazioni riguardanti ciascuna delle diverse categorie di dipendenti pubblici, senza consentire alcuna ponderazione in base alla consistenza numerica delle categorie stesse.
L’opposta operazione di carattere statistico, attuata dagli uffici, non può trovare alcuna giustificazione nel riferimento agli «incrementi medi pro capite», contenuto nell’ultimo inciso dell’art. 24, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Ed invero, quest’ultima disposizione, dopo avere richiamato il comma 1, relativo al personale dipendente pubblico non privatizzato, per il quale è previsto un analogo meccanismo di adeguamento, con periodizzazione annuale, basato sugli «incrementi medi (…) conseguiti nell’anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive…», precisa per il personale di magistratura, per il quale invece l’adeguamento è triennale, che si deve tenere conto « degli incrementi medi pro capite del trattamento economico complessivo, comprensivo di quello accessorio e variabile, delle altre categorie del pubblico impiego ».
Così pure dispone, sempre per il personale di magistratura, l’art. 2, comma 2, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, laddove, a specificazione del riferimento contenuto nel precedente comma 1 agli «incrementi realizzati nel triennio precedente dalle altre categorie dei pubblici dipendenti», precisa che si deve tenere conto dei « benefici medi pro capite dei seguenti comparti del pubblico impiego: amministrazioni statali, aziende autonome dello Stato, università, regioni, province e comuni, ospedali, enti di previdenza» .
Ne deriva che là dove l’art. 24, comma 4, legge 448/1998 prevede che le retribuzioni vanno adeguate « tenendo conto degli incrementi medi pro capite del trattamento economico complessivo », ha pure specificato che l’incremento da prendere in considerazione è quello conseguito dalle « altre categorie del pubblico impiego », così riferendo espressamente l’incremento da porre alla base del calcolo per l’adeguamento retributivo dei magistrati alle altre categorie dei pubblici impiegati e dunque non ai singoli dipendenti che ne fanno parte.
Il dato normativo prescrive dunque di utilizzare come base di calcolo l’incremento medio delle categorie contrattuali e di applicare la media aritmetica tra categorie (intese come unità statistiche), senza poter riconoscere un peso al numero dei dipendenti della categoria.
Del resto, anche l’art. 2 della legge n. 27 del 1981, a specificazione di quanto previsto al comma 1 (ove è disposto che gli stipendi del personale di magistratura sono adeguati di diritto, ogni triennio, nella misura percentuale pari alla media degli «incrementi realizzati nel triennio precedente dalle altre categorie dei pubblici dipendenti»), precisa che si deve tenere conto dei « benefici medi pro capite dei seguenti comparti del pubblico impiego », contenendo quindi un inequivoco riferimento alla media tra categorie. La considerazione degli incrementi individuali - «benefici medi pro capite» va operata all’interno di esse, in modo da ottenere un dato medio riferito a quest’ultima. Il dato di partenza è infatti costituito dagli «incrementi medi» conseguiti dalle altre categorie di pubblici dipendenti, previsto dal comma 1 e richiamato dal comma 4 dell’art. 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Una corretta lettura e applicazione delle pertinenti disposizioni in esame impone quindi di considerare che l’incremento del trattamento economico fatto registrare all’interno di ciascuna categoria nel triennio in considerazione vada calcolato a prescindere dai benefici individuali, ovvero dagli incrementi conseguiti dal singolo (pro capite) in ragione del suo inquadramento e quindi della sua collocazione all’interno delle carriere della complessiva categoria. Il dato medio così ottenuto per ciascuna categoria va poi considerato al pari delle altre, per cui la media tra categorie è una media aritmetica e non già ponderata in base alla rispettiva consistenza numerica.
Come affermato dal Consiglio di Stato nella intervenuta sentenza n.6004/2025, con conclusioni che si condividono, “ in violazione della normativa di legge, la ponderazione degli incrementi di ciascuna categoria in base alla rispettiva consistenza numerica comporta che nella determinazione degli incrementi medi venga diluito in modo ingiustificato il peso di quelli registrati dalle categorie a più ristretta base, ma che in ragione di ciò conseguono incrementi mediamente maggiori delle altre.” Come correttamente dedotto in ricorso, l’operato dell’amministrazione è dunque contrario alla lettera della norma e ha pregiudicato il sistema di adeguamento retributivo del personale di magistratura.
Si osserva che la scelta legislativa della media aritmetica tra categorie non appare illogica, poiché “ tiene conto della opportunità di considerare le persistenti differenze tra le dinamiche riguardanti ciascuna categoria del pubblico impiego, laddove l’ipotizzato criterio della media aritmetica ponderata finirebbe per trascurare l’articolazione del lavoro pubblico” (v. sentenza citata del Giudice d’Appello).
8. Deve essere accolto anche il secondo motivo dei due ricorsi riuniti, con il quale si è denunciato che i decreti non avrebbero preso a riferimento tutte le voci accessorie e variabili del trattamento economico spettante ai dipendenti pubblici, avendo solo considerato voci di natura strettamente retributiva.
Osserva il Collegio che la disciplina dell’adeguamento triennale degli stipendi del personale di magistratura si riferisce propriamente: - al « trattamento economico complessivo, comprensivo di quello accessorio e variabile, delle altre categorie del pubblico impiego » (così l’art. 24, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448); al « complesso del trattamento economico medio corrisposto nell’ultimo anno del triennio di riferimento» (art. 2, comma 3, della legge 19 febbraio 1981, n. 27). Orbene, il trattamento economico complessivo comprende ogni componente corrisposta al lavoratore per il servizio prestato, a prescindere dal fondamento causale e dalla funzione nell’ambito del sinallagma contrattuale con l’amministrazione. Ai fini del suo computo, devono essere considerate anche tutte le voci di carattere «accessorio e variabile» e tutti gli emolumenti comunque e a qualsiasi titolo corrisposti nel pubblico impiego, senza distinzioni, limitazioni ed esclusioni di sorta. Sono cioè riconducibili alla nozione di trattamento economico tutte le somme corrisposte al dipendente pubblico, ancorché prive della funzione direttamente e immediatamente remuneratoria della prestazione lavorativa svolta, tipica della retribuzione intesa in senso stretto.
Tra di esse figurano anche gli incrementi delle indennità aventi funzione reintegratoria e riparatoria di una diminuzione patrimoniale conseguente ad un maggior volume di spese che il lavoratore sopporta nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, nel cui paradigma rientrano, pertanto, anche le indennità di missione o di servizio all’estero (cfr. sentenza n.6004/2025 del Consiglio di Stato che cita al riguardo il precedente della stessa VII sezione 18 aprile 2024 <<n.d.r. 2025>>, n. 3409, riguardante l’indennità di servizio all’estero ex art. 170 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, nel quale, confermando la sentenza n. 18592/2023 di questa Sezione in materia di “tetto retributivo”, è stata ben distinta la parte retributiva vera e propria dal più complessivo trattamento economico avente funzione latamente remuneratoria).
La determinazione adottata dall’amministrazione, che ha escluso dal calcolo le indennità di missione o di servizio all’estero, che compongono il trattamento economico complessivo dei dipendenti pubblici, si pone in evidente contrasto con la legge.
Il chiaro dato letterale della norma impone, infatti, di avere riguardo agli « incrementi medi pro capite del trattamento economico complessivo, comprensivo di quello accessorio e variabile, delle altre categorie del pubblico impiego», conseguiti nell’anno precedente, laddove, per le altre categorie di dipendenti non contrattualizzati, il comma 2 dello stesso art. 24 fa invece riferimento agli aumenti conseguiti «sulle voci retributive».
Errata è la stessa esclusione degli arretrati corrisposti nel triennio dalla rilevazione degli incrementi del trattamento economico. Per altro, la sentenza n. 6004/2024 del Consiglio di Stato ha chiarito che “ gli arretrati derivano dallo sfasamento temporale tra il rinnovo del contratto collettivo e la sua decorrenza temporale. Essi consistono, in altri termini, nella corresponsione di emolumenti retributivi in via differita rispetto all’epoca di maturazione, a causa del ritardato rinnovo contrattuale rispetto alla scadenza della parte economica. Nondimeno, è errato sostenere che a causa di questa dilazione temporale gli arretrati corrisposti in un determinato anno, conseguentemente già conglobati nel trattamento economico del medesimo periodo, darebbero luogo ad un andamento altalenante tra i vari anni del triennio (in quanto nell’anno della corresponsione di esso le somme percepite sarebbero maggiori); o finanche ad un andamento altalenante tra diversi trienni, laddove in ipotesi in alcuno di questi non si verificasse alcun rinnovo contrattuale. Anche questo riferimento alle oscillazioni riguardanti la presenza, o meno, di voci economiche riguardanti gli arretrati, tuttavia, non è supportato da una adeguata verifica concreta circa la loro entità nel triennio considerato e la loro effettiva incidenza sul trattamento economico complessivo. In ogni caso, la determinazione adottata dall’amministrazione, intesa ad escludere radicalmente il conteggio degli arretrati comporta un’evidente aporia, perché conduce a considerare mai avvenuti incrementi retributivi per l’anno o gli anni in cui essi sono maturati ma non sono stati corrisposti. Comporta, poi, l’ulteriore irrazionale conseguenza di porre a carico del personale di magistratura interessato all’adeguamento i ritardi della contrattazione collettiva del pubblico impiego ”. Altresì chiarendo che “ In ogni caso, ferma restando l’esigenza di rispettare il dettato normativo, espresso come sopra precisato in termini di onnicomprensività del trattamento economico da considerare a base di computo degli adeguamenti triennali, la soluzione correttiva all’ ipotizzato andamento altalenante delle voci arretrate, sulla base delle indicazioni di carattere statistico fornite in giudizio dall’ISTAT, consiste nel computare gli arretrati secondo un criterio di competenza, riferito cioè alla data di maturazione del maggior emolumento derivante dai rinnovi contrattuali. Di qui l’eventuale corresponsione a favore del personale di magistratura di eventuali arretrati a conguaglio laddove gli aumenti da rinnovi contrattuali fonte degli arretrati siano imputabili a trienni precedenti .”
Il che, precisa lo stesso Giudice d’Appello, è soluzione ricavabile direttamente dal cogente dettato legislativo, ed in particolare dal riferimento agli «incrementi realizzati nel triennio precedente dalle altre categorie dei pubblici dipendenti» contenuto nell’art. 2, comma 1, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, ed è coerente con l’esigenza da esso ricavabile di adeguare gli stipendi del personale di magistratura all’effettiva dinamica delle retribuzioni del pubblico impiego.
9. Sono infine fondate le ulteriori centrali doglianze, con cui i ricorrenti hanno contestato la scelta amministrativa di fare riferimento, per computare l’aumento, solo a talune categorie, senza contemplare tutti i comparti, sia contrattualizzati che non contrattualizzati, senza alcuna limitazione o esclusione, come previsto dall’articolo 24, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n.448.
Osserva il Collegio, anche a tal riguardo, che anche sotto tale profilo l’amministrazione ha adottato una interpretazione chirurgicamente restrittiva che non è ammessa dal referente normativo.
Ed invero, l’ISTAT è privo del potere di decidere, in base ad una presunta facoltà tecnico-statistica, quali categorie debbano essere incluse nel computo degli incrementi registratisi nel triennio in considerazione.
La disciplina normativa prescrive chiaramente che gli incrementi da computare per gli adeguamenti degli stipendi del personale di magistratura sono quelli registratisi nelle altre categorie del pubblico impiego, senza alcuna distinzione. Rileva la inequivoca disposizione che si riferisce alle « altre categorie dei pubblici dipendenti» (art. 2, comma 1, della legge 19 febbraio 1981, n. 27) e alle «altre categorie del pubblico impiego» (art. 24, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448), che, come ha affermato il Consiglio di Stato nella sentenza n.6004/2025, “ non consente alcuna operazione di carattere manipolativo volta ad escludere alcune categorie...”. Del resto, l’amministrazione ha ammesso di aver svolto una rilevazione campionaria delle categorie di dipendenti contrattualizzati e che non sono stati presi in considerazione tutti i contratti collettivi nazionali, escludendo in particolare talune categorie del personale non contrattualizzato), salva la contestazione sull’entità dello scostamento rispetto all’obbligo di legge rispetto alle contrapposte deduzioni dei ricorrenti; e ciò è sufficiente ad invalidare l’operazione a base del DPCM impugnato nel presente giudizio. Il Consiglio di Stato conclude, con assunti che il Collegio condivide, che “ L’istruttoria condotta dall’Istituto si rivela dunque inadeguata e carente anche con riferimento all’assunzione a doveroso parametro, in base al chiaro tenore letterale delle norme, di tutte le categorie di dipendenti che devono essere monitorate ai fini dell’adeguamento triennale stesso (le quali devono comprendere anche il personale non contrattualizzato, così come previsto dall’art. 24, comma 4, l. 23.12.1998, n. 448). L’eventuale lacunosità delle fonti conoscitive utilizzate dall’ISTAT o la complessità delle operazioni tecniche imposte dalla legge non valgono a giustificare un metodo di calcolo non conforme alle previsioni normative né una istruttoria carente da parte dell’amministrazioni competenti ad effettuare adeguamenti retributivi rispettosi della legge ”.
Del resto, in esito ad un approfondimento ulteriore, il Collegio rileva la peculiare disciplina prevista per il personale di magistratura dal comma 4 della medesima disposizione, sia sotto il profilo della periodizzazione, che è triennale anziché annuale, sia con riguardo alla base di computo, per il quale si fa espresso riferimento, come esposto, alle «altre categorie del pubblico impiego» (laddove il comma 1 dell’art. 24 l. 448/1998 per il pubblico impiego non contrattualizzato fa invece riferimento agli aumenti conseguiti nell’anno precedente «dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati…»). Il che è sintomo di una palese differenziazione del meccanismo di adeguamento delle retribuzioni del personale di magistratura delle caratteristiche di specialità, che trova giustificazione nel ridetto valore della funzione giurisdizionale e nella necessità di attuare anche per tale via il precetto della indipendenza degli organi ad essa preposti.
10. Per tutto quanto sopra esposto, i due ricorsi devono essere accolti in ragione della fondatezza dei sopraindicati motivi, con assorbimento di ogni altra doglianza.
Pertanto:
- accertata l’illegittimità del DPCM 6 agosto 2021 e della nota ISTAT 11 gennaio 2021, devono essere annullati il DPCM 3 giugno 2024 e la nota ISTAT 27 marzo 2024;
- deve essere dichiarato il giusto diritto dei ricorrenti al corretto calcolo dell’adeguamento stipendiale nei sensi chiariti nella superiore parte motiva, con condanna dell’amministrazione intimata a adottare nuove determinazioni conformi ai criteri derivanti dalla presente decisione di accoglimento entro il termine di gg. 90 dalla pubblicazione, o notifica a cura di parte, della presente sentenza;
- in particolare, in esecuzione della presente sentenza dovranno essere riformulati i conteggi, per entrambi i trienni di riferimento, degli incrementi stipendiali nei termini indicati in motivazione, disponendosi che (anche in coerenza con la natura soggettiva della giurisdizione e con gli interessi azionati dalle parti vittoriose in giudizio e in continuità con il consolidato indirizzo secondo cui il giudice amministrativo ha il potere di modulare gli effetti caducatori delle proprie pronunce di annullamento) il riesercizio del potere avvenga nei limiti in cui sia più favorevole per gli istanti e che, nelle more dello stesso, i provvedimenti impugnati continuino ad esplicare interamente i loro effetti giuridici ed economici. Ne consegue che: - non sono ripetibili gli emolumenti già corrisposti, sui quali dovranno essere erogati successivamente i conguagli derivanti dall’eventuale variazione in aumento per effetto dei riconteggi; - fino all’adozione dei nuovi provvedimenti che determineranno la corretta misura dell’adeguamento triennale, conservano efficacia gli impugnati DPCM.
La particolarità della vicenda e la sussistenza dei presupposti di legge giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), preliminarmente riuniti i ricorsi, come in epigrafe proposti, li accoglie entrambi, nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate tra le parti in causa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
BE LI, Presidente
IL IA TR, Consigliere, Estensore
Matthias Viggiano, Primo Referendario
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| IL IA TR | BE LI |
IL SEGRETARIO