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4 marzo 2007
4 marzo 2007
Art. 3. Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non siano gia' previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalita' e nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell'articolo 1.
Nota all'art. 3:
- Per il testo dell' art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , si vedano le note all'art. 1.
2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalita' e nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell'articolo 1.
Nota all'art. 3:
- Per il testo dell' art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , si vedano le note all'art. 1.
Commentario • 1
- 1. Parere su di una proposta di novella della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, recante “Politiche sociali nella provincia di Trento”, con particolare…Garante Privacy · 12 settembre 2024 · 6.0970106
[…] Come evidenziato nell'articolo 3 della legge provinciale n. 13 del 2007, concorre alla realizzazione di un sistema integrato di servizi sociali una molteplicità di soggetti (pubblici e privati) chiamati a partecipare, ciascuno per quanto di competenza e secondo le proprie specificità, all'attuazione degli obiettivi ivi sanciti. […]
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Giurisprudenza • 12
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