Ordinanza collegiale 24 novembre 2025
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00343/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00831/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 831 del 2025, proposto da
UI Marone, rappresentato e difeso dall'avvocato UI Marone, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano 15;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per L'Emilia Romagna, non costituiti in giudizio;
per l'ottemperanza
di n. 16 sentenze rese dai Tribunali di Bologna, Ferrara e Modena, Sezione Lavoro e Previdenza, con le quali sono state disposte condanne al pagamento delle spese legali con distrazione a favore del difensore ricorrente per complessivi € 17.790,07 comprensivi di spese ed oneri di legge, come meglio descritto e calcolato nel ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 il dott. GO Di DE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente ha agito in giudizio per ottenere l’ottemperanza alla sentenza in epigrafe indicata limitatamente al mancato pagamento delle spese legali liquidate nelle sentenze in epigrafe indicate.
A seguito dell’ordinanza istruttoria di questo Tar l’Amministrazione ha riferito “che tutte le sentenze da cui ha origine il giudizio di ottemperanza in parola sono state liquidate, producendo la relativa documentazione.
Tale documentazione e l’affermazione di aver pagato quanto dovuto non sono state contestate ai sensi dell’articolo 64 del C.P.A e possono ritersi, quindi provate.
Ciò risulta confermato dalla memoria, tardivamente depositata in data 24 febbraio 2026, con cui è stato chiesto il passaggio in decisione della causa.
Ciò determina al sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda), dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere
Condanna il Ministero intimato al pagamento delle spese di causa che si liquidano in complessivi euro 1000 (mille), oltre spese generali ed oneri accessori nonché alla restituzione di un importo pari al contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GO Di DE, Presidente, Estensore
Paolo Amovilli, Consigliere
Alessandra Tagliasacchi, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| GO Di DE |
IL SEGRETARIO