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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/06/2025, n. 5180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5180 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7554/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7554/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SIOLA MARCELLINO Parte_1 C.F._1
MARIA ROSELLA con studio in VIA VIVIANI, 8 20124 MILANO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANDARANO ANTONELLO, Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. BARTOLOMEO ANGELA e dell'avv. CARADONNA FABRIZIA, elettivamente domiciliato in VIA
DELLA GUASTALLA 20122 MILANO.
RESISTENTE
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24 febbraio 2025, ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
per sentire accertare la non debenza delle somme oggetto delle ordinanze ingiunzione n. CP_1
2022043054506239133979 e n. 20220430544902423774313, in quanto mai notificate, nonché per sentire accertare la prescrizione di tutte le contravvenzioni contenute in tali ordinanze ingiunzione.
La ricorrente ha allegato di avere appreso dell'esistenza di tali ordinanze per effetto della consultazione sul sito del del fascicolo del cittadino, rilevando di non avere ricevuto la notifica dei provvedimenti e Controparte_1 deducendo l'omessa notifica anche dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada posti a base del credito, con conseguente prescrizione dei relativi crediti per decorso del quinquennio rispetto alla data di emissione delle ordinanze.
pagina 1 di 3 Si è costituito il che ha confermato che le ordinanze ingiunzione impugnate non Controparte_1 erano state mai notificate alla ricorrente, evidenziando che tali ordinanze non erano state mai poste in esecuzione da parte del in quanto in procinto di essere annullate e che, a seguito della notifica del ricorso, si era CP_1 proceduto all'annullamento d'ufficio dei provvedimenti.
All'udienza di trattazione del ricorso, le parti hanno confermato l'intervenuto annullamento delle due ordinanze ingiunzione con provvedimento del in cui si è dato atto dell'intervenuta prescrizione dei CP_1 verbali prodromici, ed hanno quindi congiuntamente chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Data la permanenza del contrasto sulle spese, le parti hanno precisato le conclusioni e proceduto alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Come richiesto dalle parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione all'opposizione svolta dalla ricorrente avverso le ordinanze ingiunzione n. Parte_1
2022043054506239133979 e n.20220430544902423774313, dato l'intervenuto annullamento dei due provvedimenti e il riconoscimento della prescrizione dei crediti derivanti dai verbali di accertamento di violazioni del codice della strada posti a base di tali ordinanze.
Si tratta di fatto che, avendo realizzato lo scopo cui mirava la ricorrente con il presente giudizio, fa venire meno l'interesse ad una pronuncia sul merito della controversia.
Poiché tra le parti permane il contrasto sulle spese di lite, va formulata una valutazione sul merito della pretesa ai fini di decidere su tale aspetto secondo il principio della soccombenza virtuale.
Orbene, al riguardo occorre considerare che, se è vero che, come riconosciuto dal tali ordinanze non CP_1 erano state notificate alla ricorrente, con conseguente prescrizione dei relativi crediti, è pur vero che è pacifico che la ricorrente ha appreso dell'esistenza di tali provvedimenti a seguito di una spontanea consultazione del fascicolo del cittadino, non avendo l'amministrazione posto in essere atti di esecuzione del credito, in quanto, secondo quanto allegato dalla stessa ricorrente, l'atto di pignoramento presso terzi notificato dal e CP_1 prodotto in giudizio si fonda su due diverse ordinanze rispetto a quelle oggetto del presente giudizio.
Tale circostanza rende dubbia la sussistenza di un concreto ed attuale interesse ad agire della parte a promuovere il giudizio di accertamento negativo che, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità proprio in un caso analogo di contestazione di un'ordinanza ingiunzione conosciuta dalla parte a seguito di una verifica della propria posizione debitoria, presuppone “l'avvenuto compimento di un atto di esercizio, rivendicazione o seria manifestazione di vitalità del diritto della cui inesistenza si invoca declaratoria nei confronti del (disconosciuto) titolare che tale attività abbia posto in essere” (cfr. Cass.civ., sez. 3, 12 settembre 2024, n.24552).
In particolare, secondo tale orientamento, che mutua per l'ordinanza ingiunzione i principi affermati dalla Corte di Cassazione in tema di impugnazione del ruolo, in assenza di una iniziativa assunta dall'amministrazione l'azione di accertamento negativo risulterebbe inammissibile per difetto di interesse non prospettandosi tale accertamento come l'unico strumento volto a eliminare la pretesa, dal momento che il debitore, tipicamente, potrebbe rivolgersi all'ente titolare in sede amministrativa, chiedendo l'elisione del credito in via di autotutela.
pagina 2 di 3 Nel caso in esame, non vi è evidenza del fatto che il abbia assunto iniziative volte a riscuotere i crediti CP_1 oggetto di tali ordinanze, né si rileva dagli atti la presenza di una di quelle situazioni tipizzate dall'art. 12 comma
4 bis del DPR 602/1973fondanti uno specifico interesse alla tutela immediata.
Pertanto, tenuto conto di tali rilievi e considerato il comportamento del che si è immediatamente CP_1 attivato per procedere all'annullamento dei provvedimenti, va disposta la compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alla opposizione svolta da Parte_1 avverso le ordinanze ingiunzione n. 2022043054506239133979 e n. 20220430544902423774313 emesse dal
; Controparte_1
-compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Milano, 25 giugno 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7554/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SIOLA MARCELLINO Parte_1 C.F._1
MARIA ROSELLA con studio in VIA VIVIANI, 8 20124 MILANO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANDARANO ANTONELLO, Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. BARTOLOMEO ANGELA e dell'avv. CARADONNA FABRIZIA, elettivamente domiciliato in VIA
DELLA GUASTALLA 20122 MILANO.
RESISTENTE
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24 febbraio 2025, ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
per sentire accertare la non debenza delle somme oggetto delle ordinanze ingiunzione n. CP_1
2022043054506239133979 e n. 20220430544902423774313, in quanto mai notificate, nonché per sentire accertare la prescrizione di tutte le contravvenzioni contenute in tali ordinanze ingiunzione.
La ricorrente ha allegato di avere appreso dell'esistenza di tali ordinanze per effetto della consultazione sul sito del del fascicolo del cittadino, rilevando di non avere ricevuto la notifica dei provvedimenti e Controparte_1 deducendo l'omessa notifica anche dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada posti a base del credito, con conseguente prescrizione dei relativi crediti per decorso del quinquennio rispetto alla data di emissione delle ordinanze.
pagina 1 di 3 Si è costituito il che ha confermato che le ordinanze ingiunzione impugnate non Controparte_1 erano state mai notificate alla ricorrente, evidenziando che tali ordinanze non erano state mai poste in esecuzione da parte del in quanto in procinto di essere annullate e che, a seguito della notifica del ricorso, si era CP_1 proceduto all'annullamento d'ufficio dei provvedimenti.
All'udienza di trattazione del ricorso, le parti hanno confermato l'intervenuto annullamento delle due ordinanze ingiunzione con provvedimento del in cui si è dato atto dell'intervenuta prescrizione dei CP_1 verbali prodromici, ed hanno quindi congiuntamente chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Data la permanenza del contrasto sulle spese, le parti hanno precisato le conclusioni e proceduto alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Come richiesto dalle parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione all'opposizione svolta dalla ricorrente avverso le ordinanze ingiunzione n. Parte_1
2022043054506239133979 e n.20220430544902423774313, dato l'intervenuto annullamento dei due provvedimenti e il riconoscimento della prescrizione dei crediti derivanti dai verbali di accertamento di violazioni del codice della strada posti a base di tali ordinanze.
Si tratta di fatto che, avendo realizzato lo scopo cui mirava la ricorrente con il presente giudizio, fa venire meno l'interesse ad una pronuncia sul merito della controversia.
Poiché tra le parti permane il contrasto sulle spese di lite, va formulata una valutazione sul merito della pretesa ai fini di decidere su tale aspetto secondo il principio della soccombenza virtuale.
Orbene, al riguardo occorre considerare che, se è vero che, come riconosciuto dal tali ordinanze non CP_1 erano state notificate alla ricorrente, con conseguente prescrizione dei relativi crediti, è pur vero che è pacifico che la ricorrente ha appreso dell'esistenza di tali provvedimenti a seguito di una spontanea consultazione del fascicolo del cittadino, non avendo l'amministrazione posto in essere atti di esecuzione del credito, in quanto, secondo quanto allegato dalla stessa ricorrente, l'atto di pignoramento presso terzi notificato dal e CP_1 prodotto in giudizio si fonda su due diverse ordinanze rispetto a quelle oggetto del presente giudizio.
Tale circostanza rende dubbia la sussistenza di un concreto ed attuale interesse ad agire della parte a promuovere il giudizio di accertamento negativo che, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità proprio in un caso analogo di contestazione di un'ordinanza ingiunzione conosciuta dalla parte a seguito di una verifica della propria posizione debitoria, presuppone “l'avvenuto compimento di un atto di esercizio, rivendicazione o seria manifestazione di vitalità del diritto della cui inesistenza si invoca declaratoria nei confronti del (disconosciuto) titolare che tale attività abbia posto in essere” (cfr. Cass.civ., sez. 3, 12 settembre 2024, n.24552).
In particolare, secondo tale orientamento, che mutua per l'ordinanza ingiunzione i principi affermati dalla Corte di Cassazione in tema di impugnazione del ruolo, in assenza di una iniziativa assunta dall'amministrazione l'azione di accertamento negativo risulterebbe inammissibile per difetto di interesse non prospettandosi tale accertamento come l'unico strumento volto a eliminare la pretesa, dal momento che il debitore, tipicamente, potrebbe rivolgersi all'ente titolare in sede amministrativa, chiedendo l'elisione del credito in via di autotutela.
pagina 2 di 3 Nel caso in esame, non vi è evidenza del fatto che il abbia assunto iniziative volte a riscuotere i crediti CP_1 oggetto di tali ordinanze, né si rileva dagli atti la presenza di una di quelle situazioni tipizzate dall'art. 12 comma
4 bis del DPR 602/1973fondanti uno specifico interesse alla tutela immediata.
Pertanto, tenuto conto di tali rilievi e considerato il comportamento del che si è immediatamente CP_1 attivato per procedere all'annullamento dei provvedimenti, va disposta la compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alla opposizione svolta da Parte_1 avverso le ordinanze ingiunzione n. 2022043054506239133979 e n. 20220430544902423774313 emesse dal
; Controparte_1
-compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Milano, 25 giugno 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
pagina 3 di 3