Sentenza 2 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/02/2025, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti, ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 49651/2022 promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
Alessandro Maltarolo, elettivamente domiciliata in Via Cosimo Del Fante n. 2, Milano, presso il difensore ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Stefano Martone, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Via delle Terme Deciane 8, Roma, presso il difensore CONVENUTA
Con note scritte depositate ex art. 127ter c.p.c. le parti hanno precisato le rispettive, seguenti CONCLUSIONI
Per l'attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, dato atto delle circostanze di cui in atti e respinta ogni contraria istanza così giudicare: NEL MERITO
- accertare e dichiarare l'ingiustificato e grave inadempimento di agli CP_1 obblighi per legge e per contratto su di lei incombenti;
- accertare e dichiarare il diritto di ad opporre l'eccezione di inadempimento ex art 1460 c.c. nonché in applicazione del contratto intervenuto tra le parti il diritto a pagina 1 di 9
- accertare e dichiarare il diritto di a recedere dal contratto in essere con
[...] in applicazione dei termini di legge e di contratto;
CP_1
- accertare e dichiarare l'avvenuta surroga di nel pagamento di quanto dovuto da ai propri dipendenti a titolo di CP_1 stipendi/contributi/13/14/TFR/ferie/ROL per l'importo complessivo di euro 743.644,00 e conseguentemente il suo diritto di regresso nei confronti di come CP_1 contrattualmente previsto ed anche in applicazione dell'art. 29, comma 2, D. Lgs. N. 276/2003, nonché l'avvenuta anticipazione da parte di in favore di Pt_2 dell'importo complessivo di euro 150.000,00 con diritto della stessa di vedersi restituire dette somme dalla società convenuta per complessivi euro 893.644,00;
- accertare e dichiarare che per effetto degli inadempimenti sopra contestati l'attrice ha subito un danno anche d'immagine per tutto quanto esposto in narrativa pari ad euro 500.000,00 da liquidarsi anche in via equitativa e
- per l'effetto condannare la stessa all' pagamento complessivo della CP_1 somma pari ad euro 1.393.644,00 (euro 893.644,00 + 500.000,00), oltre interessi moratori dalle singole scadenze al saldo effettivo in favore dell'attrice, o del maggiore o minore importo che sarà accertato come dovuto in corso di causa all'esito dell'esperenda istruttoria. Con vittoria di spese e compensi. IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie così come formulate dalla scrivente difesa nella depositata memoria ex art. 183, VI comma, n. 2.”
Per la convenuta:
“Voglia il Tribunale adito, rigettare le domande attoree tutte con ogni e conseguente effetto di legge. Voglia inoltre condannare l'attrice alla refusione delle spese legali in favore della convenuta sia per il procedimento cautelare che per quello di merito, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore, dichiaratosi antistatario.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 12.12.2022, ha Parte_1 convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano allegando che: - Controparte_1 con contratti sottoscritti rispettivamente in data 1.12.2017 e 1.11.2019, ha incaricato
[...] di eseguire servizi di movimentazione e copacking all'interno dei suoi siti logistici di CP_1
pagina 2 di 9 RO di PA (magazzino successivamente sostituito con quello di Limena) e di AE di AN MA (docc. 1-3); - nell'anno 2021, avendo accertato omessi versamenti IVA da parte di l'ha sollecitata ad adempiere e a fornirle la documentazione CP_1 attestante i pagamenti/la posizione fiscale, senza ottenere riscontro (docc. 7-10); - non è stata aggiornata circa il piano di risanamento del debito tributario asseritamente proposto da ad Agenzia delle Entrate (doc. 11); - ha pagato stipendi e CP_1 contributi dei dipendenti di imposte e tasse della stessa, per complessivi € CP_1
743.644,00, nonché il credito del subfornitore per € 150.000,00, non avendovi Pt_2 provveduto - ravvisando, in tali omissioni, violazione delle clausole CP_1 contrattuali nn. 1,2,3,5,6 e del codice etico, ha eccepito l'inadempimento dell'appaltatrice e ha sospeso il pagamento del corrispettivo in suo favore;
- ha altresì esercitato a mezzo pec del 31.03.2022 (doc. 12) il diritto di recedere dai contratti inter partes, previsto dalla legge e dalle clausole 6 e 11; - in conseguenza della condotta inadempiente di l'attrice ha subito un danno all'immagine e alla reputazione CP_1 aziendale, quantificabile in € 500.000,00. Ha così concluso per l'accertamento: del grave inadempimento di alle Controparte_1 obbligazioni derivanti dalla legge e dal contratto;
del suo diritto di sollevare l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. e di opporre in compensazione il suo credito al corrispettivo dovuto ad a mente dell'art. 1252 c.c.; del diritto di recedere dai CP_1 contratti perfezionati tra le parti;
dell'avvenuta surroga di nel pagamento di quanto dovuto da ai propri dipendenti per € 743.644,00, nonché CP_1 dell'anticipazione, da parte di in favore del subfornitore dell'importo di € Pt_2
150.000,00, con conseguente diritto a vedersi restituire complessivi € 893.644,00; del danno non patrimoniale subito, sub specie danno di immagine, per € 500.000,00, da liquidarsi anche in via equitativa. Per l'effetto, ha chiesto la condanna di al CP_1 pagamento, in suo favore, della complessiva somma di € 1.393.644,00 (€893.644,00+€500.00,00), oltre interessi moratori dalle scadenze al saldo. All'udienza di prima comparizione delle parti è stata dichiarata Controparte_1 contumace;
su richiesta di parte attrice sono stati concessi i termini di cui all'art. 183.6 c.p.c. In pendenza dei citati termini è stato promosso dall'attrice un procedimento ai sensi degli artt. 669bis, quater e 671 c.p.c. per ottenere l'autorizzazione ad eseguire, inaudita altera parte, il sequestro conservativo sui beni mobili e immobili e sui crediti della pagina 3 di 9 convenuta fino alla concorrenza del suo credito di € 893.644,00; instaurato il contradditorio, costituitasi in quel subprocedimento, con ordinanza Controparte_1 emessa in data 7.07.2023 il ricorso cautelare è stato rigettato per difetto del requisito del periculum in mora. si è costituita, seppur tardivamente, in data 3.07.2023, anche nella causa Controparte_1 portante chiedendo il rigetto della domanda attorea e allegando: - di avere agito in sede monitoria dinanzi al Tribunale di Roma per ottenere il pagamento, da parte di di complessivi € 357.855,14 a titolo di saldo del corrispettivo di cui alle fatture emesse fino al termine dei contratti per cui è causa – 30.4.22 (doc. 1); - che il decreto ingiuntivo n. 6151/2023, così ottenuto in data 28.03.2023 (doc. 2) e notificato a a mezzo pec in data 28.04.2023, recante la somma di € 381.806,14 comprensiva degli interessi già maturati, non è stato opposto da quest'ultima; - che conseguentemente il decreto ha acquistato efficacia di giudicato in ordine al diritto di credito azionato e al rapporto contrattuale intercorso tra le parti, sicché non può, in questa sede, sollevando eccezione di inadempimento, pretendere di non pagare quelle fatture;
- che sebbene avesse informato circa l'attuazione di un piano di risanamento del suo debito tributario (doc. 5), quest'ultima illegittimamente ha esercitato il recesso dai contratti;
- che difetta la prova della corresponsione, da parte dell'attrice, della somma di € 150.000,00 in favore del né sussiste alcun diritto della stessa con Parte_3 Pt_2 riferimento all'asserita surroga nel pagamento dei dipendenti. Revocata la dichiarazione di contumacia della medesima e non ammessi i mezzi di prova orale indicati dall'attrice, la causa è entrata nella fase decisionale. Ciò premesso, è pacifico che: - attraverso due contratti di appalto sottoscritti rispettivamente in data 1.12.2017 e 1.11.2019 e privi di un termine finale di durata, ha commissionato ad l'esecuzione di servizi di movimentazione e di copacking CP_1 presso i suoi siti logistici di RO di PA e AE di AN MA;
dal 22.03.2018 il sito logistico di RO di PA è stato sostituito con quello ubicato in Limena (docc.
1-3 attrice); - mediante pec del 31.03.2022, ha esercitato la facoltà di recedere dai menzionati contratti inter partes, con decorrenza dal 30.04.2022 (doc. 12 attrice). Avendo la medesima formulato domanda di accertamento del suo diritto di recedere dai contratti, occorre osservare come la facoltà di recedere dal contratto di appalto sia riconosciuta al committente direttamente dall'art. 1671 c.c., che trova pagina 4 di 9 applicazione anche all'appalto di prestazione di servizi (cfr. Cass., Sez. 2, sent. n. 8254/1997). La Suprema Corte ha precisato che “Il diritto di recesso esercitabile “ad nutum” dal committente in qualsiasi momento dell'esecuzione del contratto di appalto non presuppone necessariamente uno stato di regolare svolgimento del rapporto, ma, al contrario, stante l'ampiezza di formulazione della norma di cui all'art. 1671 cod. civ., può essere esercitato per qualsiasi ragione che induca il committente medesimo a porre fine al rapporto, da un canto, non essendo configurabile un diritto dell'appaltatore a proseguire nell'esecuzione dell'opera (avendo egli diritto solo all'indennizzo previsto dalla detta norma), e, da altro canto, rispondendo il compimento dell'opera esclusivamente all'interesse del committente. Ne consegue che il recesso può essere giustificato anche dalla sfiducia verso l'appaltatore per fatti d'inadempimento, e, poiché il contratto si scioglie esclusivamente per effetto dell'unilaterale iniziativa del recedente, non è in tal caso necessaria alcuna indagine sull'importanza dell'inadempimento, viceversa dovuta quando il committente richiede anche il risarcimento del danno per l'inadempimento già verificatosi al momento del recesso.” (Cass., Sez. 2, n. 11642/2003). Si aggiunga che le parti stesse hanno pattuito, con la clausola n. 9.1, la facoltà per entrambe di recedere “in qualsiasi momento” dai contratti (docc. 1 e 3 attrice). Ne consegue che con la pec del 31.3.22 ha esercitato la facoltà di recesso alla stessa attribuita. Con riferimento all'esecuzione dei contratti, l'attrice ha chiesto l'accertamento del grave inadempimento della convenuta alle obbligazioni assunte con gli accordi in oggetto;
precisamente, si sarebbe resa inadempiente rispetto ai versamenti dovuti per CP_1 legge – e richiamati nel regolamento contrattuale – in favore dei lavoratori impiegati nell'appalto, e non avrebbe osservato il relativo dovere informativo nei confronti della committente, come previsto dalle clausole 5 e 6; pertanto, avrebbe diritto ad opporre l'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. rispetto al corrispettivo residuo di che dovrà essere compensato con il suo credito di carattere CP_1 restitutorio a mente dell'art. 1252 c.c. Ebbene, va rilevato che le clausole 5 e 6 dei contratti datati 1.12.2017 e 1.11.2019, concernenti il personale utilizzato da e gli obblighi di informazione gravanti CP_1 su quest'ultima nei rapporti con la committente, prevedevano che l'appaltatrice fosse tenuta all'osservanza di obblighi di natura contributiva, assicurativa e fiscale nei confronti del personale impiegato nell'appalto, in ossequio alla normativa di legge pagina 5 di 9 applicabile (cfr. clausola 5.2) e la facoltà della committente di richiedere all'appaltatrice la documentazione che provasse l'adempimento di tali obblighi (cfr. clausole 5.6 e 6.4). Se pur è vero, come si dirà infra, che si è resa inadempiente rispetto al CP_1 versamento di stipendi, contributi e tasse in favore dei propri dipendenti impiegati nell'appalto per i mesi di marzo e aprile 2022, tuttavia va escluso che l'inadempimento in parola possa in questa sede costituire oggetto di eccezione a mente dell'art. 1460 c.c. Invero, la convenuta ha ottenuto un decreto ingiuntivo di complessivi € 381.806,14 nei confronti di per il pagamento del corrispettivo residuo di cui ai contratti di appalto inter partes - decreto ingiuntivo n. 6151/2023, emesso in data 28.03.2023 dal Tribunale di Roma, R.G.N. 9312/2023 (doc. 2 convenuta) - che non è stato opposto dall' odierna attrice ed è divenuto esecutivo e definitivo, anche rispetto a circostanze impeditive, modificative o estintive (Cass., Sez. 1, ord. n. 25180/2024: “il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio. (Sez. 1, n. 22465 del 24.9.2018). E difatti il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito e il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione (Sez. 6 - 3, n. 19113 del 18.7.2018; Sez. 3, n. 28318 del 28.11.2017).” Va, dunque, rigettata la domanda dell'attrice di accertamento del suo diritto di opporre l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. rispetto al suddetto credito della convenuta, accertato in via definitiva. L'attrice ha poi chiesto che fosse accertata sia l'avvenuta surroga della stessa nel pagamento delle spettanze retributive, contributive, TFR ecc., dovute da in CP_1 relazione ai suoi dipendenti, per complessivi € 743.644,00, con conseguente diritto di regresso di medesima ex art. 29.2, d.lgs. n. 276/2003, sia il pagamento eseguito da pagina 6 di 9 essa committente in favore del subfornitore (rectius subappaltatore) dell'importo Pt_2 di € 150.000,00, che ha diritto di vedersi restituito. Tale domanda merita accoglimento nei limiti che seguono. Invero, l'attrice ha allegato e documentato di avere provveduto al pagamento delle retribuzioni inerenti alle mensilità di marzo e aprile 2022 spettanti al personale impiegato da nell'appalto presso il sito logistico di Limena, per un importo CP_1 pari ad € 254.644,00, producendo sub docc. 15 e 16 le distinte di bonifico e di avere corrisposto a la somma di € 53,949,00, come da distinta di bonifico sub Parte_4 doc. 21 attrice, per imposte e contributi dei dipendenti di nell'ambito del Parte_4 sito logistico di AE di AN MA. A fronte di tali allegazioni e prove documentali, la convenuta non ha sollevato alcuna specifica contestazione, a mente dell'art. 115 c.p.c. Pertanto, considerato che, a mente dell'art. 29.2 d.lgs. 276/2003, il committente, obbligato in solido con l'appaltatore e il subappaltatore a corrispondere ai lavoratori le spettanze dovute (trattamenti retributivi, contributivi previdenziali, TFR ecc.), ha azione di regresso nei confronti del coobbligato, va condannata al pagamento, CP_1 in favore di del complessivo importo di € 308.593,00 (€ 254.644,00 + € 53.949,00), oltre interessi moratori al tasso legale dagli esborsi alla domanda e al tasso di cui all'art 1284.4 c.c. dalla domanda al saldo;
detto credito non può costituire oggetto di compensazione ex art. 1252 c.c. con le somme oggetto del decreto ingiuntivo ottenuto da
– di cui si è detto sopra - difettando nei contratti una pattuizione che Controparte_1 abbia avuto ad oggetto tali specifici diritti di credito (al pagamento del prezzo quanto all'appaltatrice e al rimborso delle somme versate dalla committente in surroga) (l'art. 8.5, peraltro neppure citato dall'attrice, è generico sul punto) (Cass. n. 23716/2013). Risulta invece sfornito di prova l'ulteriore credito di € 435.051,00 (€ 743.644,00 - € 308.953,00), rivendicato dall'attrice in forza dell'impegno assunto con CP_2
, subentrata ad nell'ambito della procedura di ingresso della nuova
[...] CP_1 appaltatrice, a corrispondere gli importi a titolo di ferie e TFR in favore del personale impiegato da presso il sito logistico di Limena, nonché a titolo di costi che le CP_1 sarebbero derivati dal cambio di appalto in entrambi i magazzini di Limena e AE di AN MA (conciliazioni, spese legali ecc.). Invero, i docc. 18 e 22 attrice nulla provano in ordine all'effettività dell'esborso per la complessiva somma di € 435.051,00, trattandosi, l'uno, dell'accordo intercorso tra (e al quale Controparte_2
pagina 7 di 9 dunque è rimasta estranea a proposito del cambio appalto in Limena, ove è CP_1 menzionata soltanto come eventuale l'ipotesi che dovesse surrogarsi nel pagamento delle competenze di fine rapporto dei dipendenti di (pag. 2, art. 13, CP_1 doc. 18) e l'altro, di una mera tabella unilateralmente predisposta dall'attrice - oggetto di contestazione - , che elenca gli esborsi asseritamente sostenuti da Parimenti, va disattesa la domanda formulata dall'attrice di vedersi restituita, da parte di la somma di € 150.000,00 corrisposta al subappaltatore a titolo di CP_1 Pt_2 anticipazione delle spettanze maturate dai suoi dipendenti antecedentemente al cambio appalto per i mesi di marzo e aprile 2022. Trattasi invero di una pretesa generica, in relazione alla quale non è dimostrata né la fonte del credito né l'effettività del pagamento;
si aggiunga che la convenuta, con note scritte datate 11.10.2023, ha prodotto una email del 7.07.2023 proveniente dal legale di il quale ha escluso che Parte_4 dalla contabilità della sua assistita risultasse l'importo di € 150.000,00, per il titolo di cui sopra. Infine, difetta la prova circa l'asserito danno non patrimoniale per lesione all'immagine e alla reputazione aziendale, che avrebbe sofferto in conseguenza della condotta inadempiente di l'attrice infatti non ha allegato in concreto, prima ancora che CP_1 dimostrato, l'effettivo verificarsi di tale pregiudizio né la riconducibilità eziologica dello stesso al fatto di neppure può procedersi ad una liquidazione equitativa dello CP_1 stesso in quanto l'esercizio del potere officioso non può colmare lacune probatorie di parte, ma richiede l'impossibilità o la particolare difficoltà della prova del danno nel suo preciso ammontare (Cass., Sez. 3, sent. n. 16344/2020; Cass., Sez. 2, sent. n. 4310/2018). Ne consegue che la domanda risarcitoria deve essere respinta. Le spese processuali seguono la soccombenza della convenuta nella causa e sono liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 e D.M. 147/2022, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento, individuato sulla base del decisum; Parte_1
va, però, condannata, ex artt. 671, 669septies c.p.c., a rifondere le spese
[...] processuali relative al procedimento cautelare in corso di causa, liquidate in dispositivo ex DM 55/14 e 142/22 riducendo alla metà il valore medio relativo alle fasi di istruttoria/trattazione e decisionale e con clausola ex art 93 c.p.c., stante la richiesta del difensore. La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale di Milano, sezione VII civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza e domanda respinta, in parziale accoglimento della domanda formulata da ei confronti di Parte_1 Controparte_1 condanna alla restituzione, in favore di Controparte_1 Parte_1 di € 308.593,00, oltre interessi al tasso legale dagli esborsi alla domanda e al tasso di cui all'art 1284.4 c.c. dalla domanda al saldo;
dichiara che ha esercitato il suo diritto di recesso dai Parte_1 contratti di appalto di servizi stipulati con il 1.12.2017 e il 1.11.2019; Controparte_1 rigetta per il resto la domanda di parte attrice;
condanna a rifondere a le spese Parte_1 Controparte_1 processuali del subprocedimento cautelare, liquidate in € 11.058,00, per compenso, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA., da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese processuali della causa, liquidate in € 1.713,00 per spese e in € 17.252,00 per compenso, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA. Sentenza provvisoriamente esecutiva. Milano, 2.2.2025
IL GIUDICE
dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti
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