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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 01/10/2025, n. 1374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1374 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del giudice Emanuela Antonia Favara, ha pronunciato ex art 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1100/2020, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. RAFFAELLA Parte_1 C.F._1
ALESSANDRELLO elettivamente domiciliato nel suo studio in Comiso in Viale della Resistenza n. 55;
ATTORE - APPELLANTE
Contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
GIOVANNI DISTEFANO GUELI elettivamente domiciliata nel suo studio in Comiso, in via Forlanini n. 39;
CONVENUTA - APPELLATA
Oggetto
Mandato - Appello.
Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso come da comparse conclusionali e memorie di replica e come da verbale di udienza svoltasi nella c.d. “modalità cartolare”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, citava in giudizio Controparte_1 al fine di ottenerne la condanna al pagamento della somma di € 966,00 (comprensiva Parte_1 della somma di € 532,00 per spese legali) esponendo:
pagina 1 di 5 - di aver conferito incarico all'agenzia privata “Poste & Poste” di per il Parte_1 pagamento della TARSU 2011, dovuta al Comune di Comiso per la sua abitazione, per l'importo di € 430,00 oltre ad € 3,00 per commissioni;
- di aver ricevuto, nell'anno 2015, un avviso di accertamento da parte del per Controparte_2 la somma di € 595,00 per omesso versamento del tributo;
- di aver impugnato il detto avviso di accertamento nella convinzione di aver versato le somme dovute, venendo a conoscenza, solo in sede di contenzioso tributario con il , Controparte_2 che il pagamento non era mai stato accreditato in favore dell'Ente a causa di una truffa realizzata dalla sede centrale di “Poste & Poste”;
- di aver ottenuto l'esenzione dal pagamento di sanzioni ed interessi ma di aver dovuto versare (per la seconda volta) la somma di € 430,00 in favore del . Controparte_2
Costituitosi in giudizio, contestava ogni addebito di responsabilità ed eccepiva di Parte_1 aver rescisso il contratto di affiliazione commerciale stipulato con Poste & Poste.
Con sentenza n. 317/2019, pubblicata in data 21/10/2019, il Giudice di Pace di Ragusa accoglieva la domanda proposta da e condannava a rimborsare le somma Controparte_1 Parte_1 pagate dall'attrice, oltre alla condanna alle spese di lite.
Con atto di citazione, notificato in data 25/03/2020, proponeva appello avverso tale Parte_1 sentenza chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
-“ritenere e dichiarare che il sig. , nella qualità di titolare della ditta individuale Parte_1
Poste era affiliato alla sede centrale con sede a Massa Controparte_3 _3
,quindi soggetto giuridicamente ed economicamente indipendente rispetto all'affiliata;
- ritenere e dichiarare che il sig. RI ha correttamente adempiuto alla di lui Parte_1 obbligazione provvedendo a versare con diligenza i tributi pagati dal sig. in Parte_2 proprio e nella qualità, alla sede centrale;
- ritenere e dichiarare che il sig. , legale rappresentante della sede centrale , e la sig.ra P_
, titolare del conto della sede centrale, non hanno versato i tributi agli enti Parte_3 creditori;
- ritenere e dichiarare che la truffa su scala nazionale posta in essere dai sigg.ri e P_ Pt_3 non rientra tra gli eventi prevedibili ed evitabili dal debitore dell'utente malcapitato, ossia dal sig.
Pt_1
- ritenere e dichiarare, ai sensi e per l'effetto di cui all'art. 1218 c.c., che l'inadempimento non si è verificato per causa imputabile al sig. ma che è dipeso da caso fortuito per fatto illecito del terzo Pt_1 estraneo al rapporto contrattuale tra il RI e l'utente malcapitato (…)”.
Con comparsa di risposta depositata in data 14/05/2020 chiedeva di rigettare Controparte_1 tutti i motivi di appello e di confermare la sentenza n. 317/2019.
Con ordinanza del 10/12/2024 la causa, di natura documentale, veniva rinviata per precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 17.9.2025, dopo la discussione della causa attraverso lo scambio di note a trattazione scritta, si decide la controversia con la presente sentenza. pagina 2 di 5 ***
Con l'unico motivo di appello ha censurato la sentenza n. 317/2019, Parte_1 depositata e pubblicata in data 21/10/2019 dal Giudice di Pace di Ragusa, lamentando la mancata applicazione dell'esimente di cui all'articolo 1218 c.c.
In particolare, l'appellante ha lamentato che il Giudice di prime cure ha omesso di considerare che la ditta aveva l'esclusivo compito di incassare le somme ricevute dagli utenti per Controparte_3 poi trasferire dette somme alla sede centrale, unica deputata al pagamento delle somme in favore degli enti creditori.
In buona sostanza, l'odierno appellante, il quale ha pacificamente ammesso di essere affiliato della ditta
“Poste & Poste”, ritiene di aver agito diligentemente e di dover andare esente da responsabilità, in forza dell'esimente di cui all'art. 1218 c.c. -ossia dell'impossibilità sopravvenuta dovuta a causa a lui non imputabile -.
Ciò posto, l'appello non può essere accolto per le ragioni che seguono.
Come ammesso dall'odierno appellante, il rapporto in essere tra lo stesso e la ditta
[...]
” con sede a Massa va qualificato come contratto di franchising. Controparte_5
L'affiliazione commerciale (c.d. franchising) è definita come il contratto a prestazioni corrispettive, stipulato tra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti ( in quanto non legati da rapporti di lavoro, subfornitura, agenzia), con il quale una parte (affiliante o franchisor) concede all'altra (affiliato o franchisee) la disponibilità di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale in modo continuativo, per un periodo determinato o indeterminato, verso un corrispettivo, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi in ogni settore di attività economica (Cass. 647/2007; Cass. 30671/2017).
Nella prassi commerciale, l'affiliazione è sorta come specie del genus dei contratti di gestione e di distribuzione di beni o servizi, per le peculiari caratteristiche assunte rispetto alle fattispecie già conosciute della somministrazione ex art 1559 c.c. e ss. e della concessione di vendita, ai quali la figura è stata tradizionalmente accostata (Cass. 8376/2000; Trib. Napoli n. 10501/2006).
Il principale ed evidente vantaggio reciproco di questa forma di collaborazione commerciale consiste nella possibilità, per il franchisor, di accedere o estendersi in nuovi mercati senza dover effettuare investimenti diretti, mentre il franchisee può iniziare l'attività di impresa non al buio, servendosi di un canale distributivo già avviato e più o meno solido al quale conseguono rischi economici inferiori.
Nel merito, deve osservarsi che, secondo la disciplina su indicata, l'affiliato (nel caso di specie
[...]
, nella qualità di titolare della sua ditta individuale) aveva la responsabilità di gestire la Parte_1 propria agenzia (nella specie, di posta privata) e di sopportare gli oneri che da essa derivano.
Né dal contratto versato in atti risulta una diversa volontà delle parti, tenuto conto del fatto che nessuna delle clausole contrattuali contempla un diverso regime di ripartizione della responsabilità e che lo stesso documento contrattuale è privo degli allegati. Anzi, gli allegati versati in atti non hanno ad oggetto il rapporto di affiliazione commerciale ma l'utilizzo del software denominato ITPOSTE che esula dall'oggetto del presente giudizio (cfr. doc. 1 contratto di affiliazione allegato al fascicolo di primo grado di parte attrice). pagina 3 di 5 Se ne desume che l'affiliato opera in piena autonomia rispetto all'affiliante, tanto nei confronti del franchisor che della clientela.
Per tale ragione non può trovare applicazione l'esimente di cui all'art. 1218 c.c. invocata dall'appellante.
E infatti, l'esimente dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione opera in favore del debitore solo nell'ipotesi in cui quest'ultimo fornisca la prova che detta impossibilità è dipesa da causa a lui non imputabile.
Nel caso in esame l'appellante non ha fornito la suddetta prova.
Anzi, dalla documentazione versata in atti risulta che RI non solo non ha dimostrato la presenza di fatti che hanno reso impossibile ed imprevedibile l'adempimento della prestazione - in specie pagamento della TARSU di in favore del Comiso – ma ha operato a suo rischio CP_1 CP_2 nei confronti degli utenti che hanno affidato l'incarico all'agenzia di posta privata a lui facente capo.
Né può dirsi che l'appellante abbia agito con la diligenza richiesta, tenuto conto che, a seguito delle lamentele ricevute da diversi clienti che reclamavano la mancata esecuzione dei pagamenti, lamentando di essere stati sollecitati dagli enti creditori, lo stesso si è limitato a informare l'affiliante “Poste & Poste” a mezzo mail, la quale ha sempre fornito spiegazioni lacunose e generiche.
In particolare, dallo scambio di mail tra le parti, si legge che l'affiliante ha fornito risposte generiche senza mai attivarsi per risolvere quanto segnalato dall'attore (cfr. doc. 4 fascicolo di primo grado di parte attrice). Né l'attore ha evocato in giudizio la ditta affiliante, al fine di eventualmente chiedere di essere manlevato.
Inoltre, appare rilevante la circostanza secondo cui lo stesso appellante ha dichiarato di aver nutrito sospetti circa l'affidabilità dell'affiliante già a partire dal Dicembre 2011 - quindi prima di accettare il mandato di pagamento da parte dell'appellata – ma non abbia mai agito nei confronti dell'affiliante stessa.
Pertanto, per le ragioni esposte, l'appello deve essere rigettato con conseguente conferma della sentenza n. 317/2019 del Giudice di Pace di Ragusa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (in applicazione dei parametri forensi di cui al D.M. 55/2014, parametri tra minimi e medi, tenuto conto della natura e complessità della causa e in considerazione del mancato svolgimento di attività istruttoria).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1100/2020 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) rigetta l'appello proposto da e, di conseguenza, conferma la sentenza n. Parte_1
317/2019 del Giudice di Pace di Ragusa;
2) condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite, da corrispondersi in favore di
[...]
, che ai sensi del D.M. 55/2014, così liquida: Controparte_1
- conferma per il primo grado di giudizio le statuizioni in punto di spese e compensi come liquidate in sentenza;
pagina 4 di 5 - liquida, per il grado di appello, le spese e i compensi in complessivi € 900,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- condanna, ai sensi dell0'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, parte appellante al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Ragusa, 24.9.2025
Il Giudice
Emanuela Antonia Favara
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