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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 07/10/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI OMOLOGA DELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott. Salvatore REGASTO - Giudice
3) dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 650 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra - CF - nata a Parte_1 C.F._1
COSENZA (CS) in data 01/08/1962, residente in [...]I TRAVERSA N. 42 88049 IA
AN, elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale dell'Avv. CAVALIERI SIMONA - CF
– pec - che la rappresenta e difende in giudizio C.F._2 Email_1 giusta procura rilasciata in calce al ricorso e sig. - CF - nato in IA CP_1 C.F._3
AN (CZ) ed in data 07/10/1960 e residente in [...]I TRAVERSA N. 40 88049
IA AN, rappresentato e difeso dall'avv. MUSCARA' MARIALUISA - CF – C.F._4 pec - elettivamente domiciliato presso il di lei Studio legale, Email_2 giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, separatamente depositate in cancelleria in data 02/10/2025.
FATTO E DIRITTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 01/09/2025 – che:
- I sigg.r , hanno contratto matrimonio in VE LL (CZ), in data 28 aprile 1984, Parte_2 come da Estratto Riassunto dal Registro degli atti di matrimonio, del 15 maggio 2025, (Anno 1984, Parte V,
Serie A, N. 100, Comune di Cosenza); 2
- I coniugi, hanno fissato la sede della residenza del nucleo familiare a VE LL, Via Frazione Colla, I traversa, n. 42;
- Dal loro rapporto sono nati:
a , nato a [...], il [...]; CP_2
b , nato a [...], il [...]. CP_3
- La sig.r è casalinga mentre il sig è operaio. Pt_1 CP_1
- Ormai da svariati mesi la convivenza è divenuta insostenibile, a causa di una insanabile incompatibilità caratteriale, tant'è che i coniugi sono separati in casa e, nello specifico, mentre la sig.r è rimasta a Pt_1 vivere nella casa coniugale, insieme al figlio (numero civico 42) il sig si è trasferito al piano CP_2 CP_1 inferiore, individuabile con il n. civico 40, dove vive da solo;
- Il figlio , di anni 36, invece, si è sposato, ha un nucleo familiare a sé ed è autonomo CP_3 economicamente.
- Vani sono risultati tutti i tentativi esperiti al fine di superare la crisi insorta e non appare possibile ripristinare il consortium vitae.
Tanto esposto, i coniug , hanno raggiunto la comune determinazione di Parte_1 CP_1 addivenire alla separazione alle seguenti condizioni.
Casa coniugale - beni mobili-Corredo nuziale
I coniugi hanno fissato la residenza del proprio nucleo familiare in VE LL (CZ), Via Frazione Colla, I traversa, n. 42. Detto immobile è di proprietà del sig . CP_1
Ormai da svariati mesi la convivenza è divenuta insostenibile, a causa di una insanabile incompatibilità caratteriale, tant'è che i coniug hanno, di fatto, interrotto la stessa e, nello specifico: Parte_2
- La sig.r , insieme al figlio , vive in VE LL, alla via Frazione Colla, I traversa, n. Pt_1 CP_2 civico 42 (piano superiore);
- Il sig , vive in VE LL, via Frazione Colla, I traversa, N. civico 40 (piano CP_1 inferiore).
La casa coniugale, pertanto, è stata divisa in due appartamenti anche se le utenze, ad oggi, sono uniche.
Pertanto, sino a quando non verranno installati due distinti contatori di acqua, luce e riscaldamento le spese per i consumi verranno suddivisi a metà tra i coniugi.
Per quanto concerne gli altri BENI MOBILI in comproprietà dei coniugi gli stessi dichiarano di aver già provveduto alla loro equa divisione.
Per ciò che riguarda, invece, il corredo nuziale, presente nella casa coniugale e quant'altro, i coniugi dichiarano di aver già provveduto alla divisione degli stessi e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro, per qualsiasi ragione e titolo derivante dal rapporto di coniugio.
Mantenimento del coniuge
La sig.r è casalinga ed alla stessa, visto il suo stato di salute, è stato riconosciuto un assegno di Pt_1 invalidità civile, pari ad € 330,00 circa.
Il sig , invece, è operaio percepisce annualmente circa € 24.000,00. CP_1 3
L'obbligo di mantenimento in costanza di separazione, stabilito dall'art. 156 c.c., è una continuazione ed un affievolimento del dovere di contribuzione previsto, in piena vigenza del matrimonio, dal terzo comma dell'art. 143 c.c.
La sig.r dichiara di riconoscere la propria autosufficienza economica e di non avere alcuna Parte_1 pretesa economica di cui onerare il coniuge.
Mantenimento del figlio
Il figli , di anni 21, vive con la mamma e, visti i suoi problemi di salute, è titolare di pensione di invalidità. CP_2
Pur tuttavia, considerato che lo stesso deve essere sottoposto a terapie continue e necessita di medicinali il padre si impegna a versare allo stesso la somma di € 300,00 mensili, a titolo di mantenimento, mediante bonifico bancario, entro giorno 5 di ogni mese.
Beni mobili registrati.
I coniugi sono proprietari di due autovetture:
1) Fiat Lancia Y, intestata alla sig.r ma in uso al sig . Pt_1 CP_1
2) Fiat Punto, intestata ed in uso alla sig.r . Pt_1
Il sig si impegna ad effettuare ul trasferimento di proprietà della macchina dallo stesso utilizzata. CP_1
Conto corrente
Le parti sono titolari di due distinti conto correnti e dichiarano di non pretendere nulla l'uno dall'altro.
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano che venissero accolte le seguenti concordate conclusioni:
I Volersi dichiarare lo stato di separazione personale dei coniugi.
II Volersi approvare le condizioni sopra descritte e rappresentate.
III Volersi emettere decreto di omologazione della separazione nel rispetto delle condizioni sopra rassegnate.
Le parti dichiaravano, altresì, di non volersi riconciliare e chiedevano di voler sostituire l'udienza in presenza con note di trattazione scritta (vedi ricorso congiunto in atti).
Ciò posto, va ora dato atto del fatto che, nel procedimento in esame, recante il n. 650 del 2025 R.G.V.G., avente ad oggetto Separazione consensuale, promosso congiuntamente dai coniugi sig.ra Parte_1
- CF – rappresentata e difesa dall'Avv. CAVALIERI SIMONA - CF
[...] C.F._1
- e sig. - CF - a sua volta rappresentato e difeso C.F._2 CP_1 C.F._3 dall'avv. MUSCARA' MARIALUISA - CF , giusta procura in atti e di cui al citato ricorso C.F._4 congiunto, il Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, nominava sé medesimo quale relatore della controversia in oggetto e con provvedimento emesso in data 2 settembre 2025, in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., unitamente – in rito – al disposto di cui all'art. 473-bis.51, comma 2°, c.p.c., espressamente richiamato all'interno del citato provvedimento, disponeva che il procedimento si svolgesse mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi
“note di trattazione scritta” (o dicitura similare), redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con termine concesso alle parti per il deposito telematico delle predette note scritte, a fronte di un'udienza telematica fissata per la data del 07/10/2025 e che deve intendersi sostituita dal deposito delle predette note scritte di udienza;
rilevato che, all'interno del medesimo provvedimento, oltre agli adempimenti di natura processuale ivi descritti, era stato parimenti assegnato termine alle parti sino alla stessa data prevista per il deposito delle note scritte, 4
per il deposito di dichiarazione sottoscritta dai coniugi separandi, con la quale gli stessi attestassero espressamente: 1) di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza; 2) di avere letto le condizioni della separazione e di condividerle appieno e senza riserve, e, pertanto, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto per separazione consensuale;
3) di rinunciare entrambi espressamente a comparire personalmente in udienza e di essere in ciò sostituiti, per ogni incombente, dai rispettivi procuratori costituiti;
4) di non essere intenzionati a conciliarsi e che le parti a ciò tempestivamente ottemperavano, depositando separatamente in cancelleria, in data 2 ottobre 2025, sia le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza che le relative dichiarazioni a sostegno provenienti ai coniugi personalmente.
Ciò posto, il Giudice relatore, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero – che emetteva il proprio parere nel termine perentorio previsto ex lege;
vedi in atti – sentite le parti, sia pure in forma figurata e preso atto della loro comune e non rimediabile volontà di non conciliarsi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Rileva il Collegio che: 1) appare senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ragion per cui deve parimenti ritenersi che la convivenza sotto lo stesso tetto sia divenuta del tutto insostenibile, anche nel superiore interesse della prole;
2) che i coniugi avanzavano appunto la citata richiesta di separazione, optando per le condizioni concordate di seguito esposte, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, oltre che reiterate all'interno delle note di trattazione scritta in atti (vedi ricorso congiunto e note;
in atti); 3) che gli accordi raggiunti non risultano sono affatto pregiudizievoli per il superiore interesse della prole;
4) che le parti stesse hanno inequivocabilmente manifestato, in presenza o in forma figurata, la loro ferma volontà di non riconciliarsi.
Ciò posto, va detto che il PM – avuti gli atti - ha tempestivamente richiesto, nel termine di giorni tre prima dell'udienza (figurata) in oggetto, che venisse omologato l'accordo di separazione con parere favorevole reso in data 11/09/2025.
I coniugi, a loro volta, già nel corso della prima udienza svoltasi dinanzi al Giudice Istruttore (comunque individuato nello scrivente Presidente del Tribunale) – anche se svoltasi in forma figurata - hanno manifestato la loro ferma intenzione di volersi separare, così frustrando l'esperito tentativo di conciliazione, formulando espressamente e per iscritto la loro non redimibile volontà di non conciliarsi.
Lo scadimento del loro rapporto, risalente ormai nel tempo, ha evidenziato l'impossibilità della loro ulteriore convivenza e nulla osta – pertanto - alla pronuncia della separazione consensuale per come richiesta, alle condizioni già concordate.
Le stesse non contrastano con norme di legge, tantomeno imperative e non ostano all'interesse dei figli, e deve altresì prendersi atto del parere favorevole del PM - Sede come sopra richiamato, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, stante la natura consensuale nativa della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 650 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai 5
coniugi sig.ra - CF - nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]I TRAVERSA N. 42 88049 IA AN ITALIA, elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale dell'Avv. CAVALIERI SIMONA - CF – pec C.F._2
- che la rappresenta e difende in giudizio giusta procura rilasciata in Email_1 calce al ricorso e sig. - CF - nato in IA AN (CZ) ed in data CP_1 C.F._3
07/10/1960 e residente in [...]I TRAVERSA N. 40 88049 IA AN ITALIA, rappresentato e difeso dall'avv. MUSCARA' MARIALUISA - CF – pec C.F._4
- elettivamente domiciliato presso il di lei Studio legale, Email_2 giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede -
- Interventore ex lege -
Così provvede:
OMOLOGA
La separazione personale consensuale dei coniugi, come sopra generalizzati in atti, alle seguenti e concordate condizioni:
1) Casa coniugale - beni mobili-Corredo nuziale
La sig.ra , insieme al figlio , continuerà a vivere in VE LL, alla via Frazione Colla, I Pt_1 CP_2 traversa, n. civico 42 (piano superiore);
Il sig. continuerà a vivere in VE LL, via Frazione Colla, I traversa, N. civico 40 (piano CP_1 inferiore); sino a quando non verranno installati due distinti contatori di acqua, luce e riscaldamento le spese per i consumi verranno suddivisi a metà tra i coniugi.
Per quanto concerne gli altri BENI MOBILI in comproprietà dei coniugi gli stessi dichiarano di aver già provveduto alla loro equa divisione.
Per ciò che riguarda, invece, il corredo nuziale, presente nella casa coniugale e quant'altro, i coniugi dichiarano di aver già provveduto alla divisione degli stessi e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro, per qualsiasi ragione e titolo derivante dal rapporto di coniugio.
2) Mantenimento del coniuge
La sig.r è casalinga ed alla stessa, visto il suo stato di salute, è stato riconosciuto un assegno di Pt_1 invalidità civile, pari ad € 330,00 circa.
Il sig , invece, è operaio percepisce annualmente circa € 24.000,00. CP_1
L'obbligo di mantenimento in costanza di separazione, stabilito dall'art. 156 c.c., è una continuazione ed un affievolimento del dovere di contribuzione previsto, in piena vigenza del matrimonio, dal terzo comma dell'art. 143 c.c.
La sig.r dichiara di riconoscere la propria autosufficienza economica e di non avere alcuna Parte_1 pretesa economica di cui onerare il coniuge.
3) Mantenimento del figlio 6
Il figli , di anni 21, vive con la mamma e, visti i suoi problemi di salute, è titolare di pensione di invalidità. CP_2
Pur tuttavia, considerato che lo stesso deve essere sottoposto a terapie continue e necessita di medicinali il padre si impegna a versare allo stesso la somma di € 300,00 mensili, a titolo di mantenimento, mediante bonifico bancario, entro giorno 5 di ogni mese.
4) Beni mobili registrati.
I coniugi sono proprietari di due autovetture:
1) Fiat Lancia Y, intestata alla sig.r ma in uso al sig . Pt_1 CP_1
2) Fiat Punto, intestata ed in uso alla sig.r . Pt_1
Il sig si impegna ad effettuare il trasferimento di proprietà della macchina dallo stesso utilizzata. CP_1
5) Conto corrente
Le parti sono titolari di due distinti conto correnti e dichiarano di non pretendere nulla l'uno dall'altro.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cosenza – atto n. 100, parte II, serie A, anno 1984 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L. 6.3.1987
n.74;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025.
Il Presidente Estensore
(dott. Giovanni GAROFALO)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI OMOLOGA DELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott. Salvatore REGASTO - Giudice
3) dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 650 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra - CF - nata a Parte_1 C.F._1
COSENZA (CS) in data 01/08/1962, residente in [...]I TRAVERSA N. 42 88049 IA
AN, elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale dell'Avv. CAVALIERI SIMONA - CF
– pec - che la rappresenta e difende in giudizio C.F._2 Email_1 giusta procura rilasciata in calce al ricorso e sig. - CF - nato in IA CP_1 C.F._3
AN (CZ) ed in data 07/10/1960 e residente in [...]I TRAVERSA N. 40 88049
IA AN, rappresentato e difeso dall'avv. MUSCARA' MARIALUISA - CF – C.F._4 pec - elettivamente domiciliato presso il di lei Studio legale, Email_2 giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, separatamente depositate in cancelleria in data 02/10/2025.
FATTO E DIRITTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 01/09/2025 – che:
- I sigg.r , hanno contratto matrimonio in VE LL (CZ), in data 28 aprile 1984, Parte_2 come da Estratto Riassunto dal Registro degli atti di matrimonio, del 15 maggio 2025, (Anno 1984, Parte V,
Serie A, N. 100, Comune di Cosenza); 2
- I coniugi, hanno fissato la sede della residenza del nucleo familiare a VE LL, Via Frazione Colla, I traversa, n. 42;
- Dal loro rapporto sono nati:
a , nato a [...], il [...]; CP_2
b , nato a [...], il [...]. CP_3
- La sig.r è casalinga mentre il sig è operaio. Pt_1 CP_1
- Ormai da svariati mesi la convivenza è divenuta insostenibile, a causa di una insanabile incompatibilità caratteriale, tant'è che i coniugi sono separati in casa e, nello specifico, mentre la sig.r è rimasta a Pt_1 vivere nella casa coniugale, insieme al figlio (numero civico 42) il sig si è trasferito al piano CP_2 CP_1 inferiore, individuabile con il n. civico 40, dove vive da solo;
- Il figlio , di anni 36, invece, si è sposato, ha un nucleo familiare a sé ed è autonomo CP_3 economicamente.
- Vani sono risultati tutti i tentativi esperiti al fine di superare la crisi insorta e non appare possibile ripristinare il consortium vitae.
Tanto esposto, i coniug , hanno raggiunto la comune determinazione di Parte_1 CP_1 addivenire alla separazione alle seguenti condizioni.
Casa coniugale - beni mobili-Corredo nuziale
I coniugi hanno fissato la residenza del proprio nucleo familiare in VE LL (CZ), Via Frazione Colla, I traversa, n. 42. Detto immobile è di proprietà del sig . CP_1
Ormai da svariati mesi la convivenza è divenuta insostenibile, a causa di una insanabile incompatibilità caratteriale, tant'è che i coniug hanno, di fatto, interrotto la stessa e, nello specifico: Parte_2
- La sig.r , insieme al figlio , vive in VE LL, alla via Frazione Colla, I traversa, n. Pt_1 CP_2 civico 42 (piano superiore);
- Il sig , vive in VE LL, via Frazione Colla, I traversa, N. civico 40 (piano CP_1 inferiore).
La casa coniugale, pertanto, è stata divisa in due appartamenti anche se le utenze, ad oggi, sono uniche.
Pertanto, sino a quando non verranno installati due distinti contatori di acqua, luce e riscaldamento le spese per i consumi verranno suddivisi a metà tra i coniugi.
Per quanto concerne gli altri BENI MOBILI in comproprietà dei coniugi gli stessi dichiarano di aver già provveduto alla loro equa divisione.
Per ciò che riguarda, invece, il corredo nuziale, presente nella casa coniugale e quant'altro, i coniugi dichiarano di aver già provveduto alla divisione degli stessi e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro, per qualsiasi ragione e titolo derivante dal rapporto di coniugio.
Mantenimento del coniuge
La sig.r è casalinga ed alla stessa, visto il suo stato di salute, è stato riconosciuto un assegno di Pt_1 invalidità civile, pari ad € 330,00 circa.
Il sig , invece, è operaio percepisce annualmente circa € 24.000,00. CP_1 3
L'obbligo di mantenimento in costanza di separazione, stabilito dall'art. 156 c.c., è una continuazione ed un affievolimento del dovere di contribuzione previsto, in piena vigenza del matrimonio, dal terzo comma dell'art. 143 c.c.
La sig.r dichiara di riconoscere la propria autosufficienza economica e di non avere alcuna Parte_1 pretesa economica di cui onerare il coniuge.
Mantenimento del figlio
Il figli , di anni 21, vive con la mamma e, visti i suoi problemi di salute, è titolare di pensione di invalidità. CP_2
Pur tuttavia, considerato che lo stesso deve essere sottoposto a terapie continue e necessita di medicinali il padre si impegna a versare allo stesso la somma di € 300,00 mensili, a titolo di mantenimento, mediante bonifico bancario, entro giorno 5 di ogni mese.
Beni mobili registrati.
I coniugi sono proprietari di due autovetture:
1) Fiat Lancia Y, intestata alla sig.r ma in uso al sig . Pt_1 CP_1
2) Fiat Punto, intestata ed in uso alla sig.r . Pt_1
Il sig si impegna ad effettuare ul trasferimento di proprietà della macchina dallo stesso utilizzata. CP_1
Conto corrente
Le parti sono titolari di due distinti conto correnti e dichiarano di non pretendere nulla l'uno dall'altro.
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano che venissero accolte le seguenti concordate conclusioni:
I Volersi dichiarare lo stato di separazione personale dei coniugi.
II Volersi approvare le condizioni sopra descritte e rappresentate.
III Volersi emettere decreto di omologazione della separazione nel rispetto delle condizioni sopra rassegnate.
Le parti dichiaravano, altresì, di non volersi riconciliare e chiedevano di voler sostituire l'udienza in presenza con note di trattazione scritta (vedi ricorso congiunto in atti).
Ciò posto, va ora dato atto del fatto che, nel procedimento in esame, recante il n. 650 del 2025 R.G.V.G., avente ad oggetto Separazione consensuale, promosso congiuntamente dai coniugi sig.ra Parte_1
- CF – rappresentata e difesa dall'Avv. CAVALIERI SIMONA - CF
[...] C.F._1
- e sig. - CF - a sua volta rappresentato e difeso C.F._2 CP_1 C.F._3 dall'avv. MUSCARA' MARIALUISA - CF , giusta procura in atti e di cui al citato ricorso C.F._4 congiunto, il Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, nominava sé medesimo quale relatore della controversia in oggetto e con provvedimento emesso in data 2 settembre 2025, in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., unitamente – in rito – al disposto di cui all'art. 473-bis.51, comma 2°, c.p.c., espressamente richiamato all'interno del citato provvedimento, disponeva che il procedimento si svolgesse mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi
“note di trattazione scritta” (o dicitura similare), redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con termine concesso alle parti per il deposito telematico delle predette note scritte, a fronte di un'udienza telematica fissata per la data del 07/10/2025 e che deve intendersi sostituita dal deposito delle predette note scritte di udienza;
rilevato che, all'interno del medesimo provvedimento, oltre agli adempimenti di natura processuale ivi descritti, era stato parimenti assegnato termine alle parti sino alla stessa data prevista per il deposito delle note scritte, 4
per il deposito di dichiarazione sottoscritta dai coniugi separandi, con la quale gli stessi attestassero espressamente: 1) di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza; 2) di avere letto le condizioni della separazione e di condividerle appieno e senza riserve, e, pertanto, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto per separazione consensuale;
3) di rinunciare entrambi espressamente a comparire personalmente in udienza e di essere in ciò sostituiti, per ogni incombente, dai rispettivi procuratori costituiti;
4) di non essere intenzionati a conciliarsi e che le parti a ciò tempestivamente ottemperavano, depositando separatamente in cancelleria, in data 2 ottobre 2025, sia le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza che le relative dichiarazioni a sostegno provenienti ai coniugi personalmente.
Ciò posto, il Giudice relatore, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero – che emetteva il proprio parere nel termine perentorio previsto ex lege;
vedi in atti – sentite le parti, sia pure in forma figurata e preso atto della loro comune e non rimediabile volontà di non conciliarsi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Rileva il Collegio che: 1) appare senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ragion per cui deve parimenti ritenersi che la convivenza sotto lo stesso tetto sia divenuta del tutto insostenibile, anche nel superiore interesse della prole;
2) che i coniugi avanzavano appunto la citata richiesta di separazione, optando per le condizioni concordate di seguito esposte, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, oltre che reiterate all'interno delle note di trattazione scritta in atti (vedi ricorso congiunto e note;
in atti); 3) che gli accordi raggiunti non risultano sono affatto pregiudizievoli per il superiore interesse della prole;
4) che le parti stesse hanno inequivocabilmente manifestato, in presenza o in forma figurata, la loro ferma volontà di non riconciliarsi.
Ciò posto, va detto che il PM – avuti gli atti - ha tempestivamente richiesto, nel termine di giorni tre prima dell'udienza (figurata) in oggetto, che venisse omologato l'accordo di separazione con parere favorevole reso in data 11/09/2025.
I coniugi, a loro volta, già nel corso della prima udienza svoltasi dinanzi al Giudice Istruttore (comunque individuato nello scrivente Presidente del Tribunale) – anche se svoltasi in forma figurata - hanno manifestato la loro ferma intenzione di volersi separare, così frustrando l'esperito tentativo di conciliazione, formulando espressamente e per iscritto la loro non redimibile volontà di non conciliarsi.
Lo scadimento del loro rapporto, risalente ormai nel tempo, ha evidenziato l'impossibilità della loro ulteriore convivenza e nulla osta – pertanto - alla pronuncia della separazione consensuale per come richiesta, alle condizioni già concordate.
Le stesse non contrastano con norme di legge, tantomeno imperative e non ostano all'interesse dei figli, e deve altresì prendersi atto del parere favorevole del PM - Sede come sopra richiamato, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, stante la natura consensuale nativa della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 650 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai 5
coniugi sig.ra - CF - nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]I TRAVERSA N. 42 88049 IA AN ITALIA, elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale dell'Avv. CAVALIERI SIMONA - CF – pec C.F._2
- che la rappresenta e difende in giudizio giusta procura rilasciata in Email_1 calce al ricorso e sig. - CF - nato in IA AN (CZ) ed in data CP_1 C.F._3
07/10/1960 e residente in [...]I TRAVERSA N. 40 88049 IA AN ITALIA, rappresentato e difeso dall'avv. MUSCARA' MARIALUISA - CF – pec C.F._4
- elettivamente domiciliato presso il di lei Studio legale, Email_2 giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede -
- Interventore ex lege -
Così provvede:
OMOLOGA
La separazione personale consensuale dei coniugi, come sopra generalizzati in atti, alle seguenti e concordate condizioni:
1) Casa coniugale - beni mobili-Corredo nuziale
La sig.ra , insieme al figlio , continuerà a vivere in VE LL, alla via Frazione Colla, I Pt_1 CP_2 traversa, n. civico 42 (piano superiore);
Il sig. continuerà a vivere in VE LL, via Frazione Colla, I traversa, N. civico 40 (piano CP_1 inferiore); sino a quando non verranno installati due distinti contatori di acqua, luce e riscaldamento le spese per i consumi verranno suddivisi a metà tra i coniugi.
Per quanto concerne gli altri BENI MOBILI in comproprietà dei coniugi gli stessi dichiarano di aver già provveduto alla loro equa divisione.
Per ciò che riguarda, invece, il corredo nuziale, presente nella casa coniugale e quant'altro, i coniugi dichiarano di aver già provveduto alla divisione degli stessi e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro, per qualsiasi ragione e titolo derivante dal rapporto di coniugio.
2) Mantenimento del coniuge
La sig.r è casalinga ed alla stessa, visto il suo stato di salute, è stato riconosciuto un assegno di Pt_1 invalidità civile, pari ad € 330,00 circa.
Il sig , invece, è operaio percepisce annualmente circa € 24.000,00. CP_1
L'obbligo di mantenimento in costanza di separazione, stabilito dall'art. 156 c.c., è una continuazione ed un affievolimento del dovere di contribuzione previsto, in piena vigenza del matrimonio, dal terzo comma dell'art. 143 c.c.
La sig.r dichiara di riconoscere la propria autosufficienza economica e di non avere alcuna Parte_1 pretesa economica di cui onerare il coniuge.
3) Mantenimento del figlio 6
Il figli , di anni 21, vive con la mamma e, visti i suoi problemi di salute, è titolare di pensione di invalidità. CP_2
Pur tuttavia, considerato che lo stesso deve essere sottoposto a terapie continue e necessita di medicinali il padre si impegna a versare allo stesso la somma di € 300,00 mensili, a titolo di mantenimento, mediante bonifico bancario, entro giorno 5 di ogni mese.
4) Beni mobili registrati.
I coniugi sono proprietari di due autovetture:
1) Fiat Lancia Y, intestata alla sig.r ma in uso al sig . Pt_1 CP_1
2) Fiat Punto, intestata ed in uso alla sig.r . Pt_1
Il sig si impegna ad effettuare il trasferimento di proprietà della macchina dallo stesso utilizzata. CP_1
5) Conto corrente
Le parti sono titolari di due distinti conto correnti e dichiarano di non pretendere nulla l'uno dall'altro.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cosenza – atto n. 100, parte II, serie A, anno 1984 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L. 6.3.1987
n.74;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025.
Il Presidente Estensore
(dott. Giovanni GAROFALO)