Decreto cautelare 13 marzo 2023
Decreto cautelare 28 marzo 2023
Sentenza breve 14 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Aosta, sez. I, sentenza breve 14/06/2023, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Aosta |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/06/2023
N. 00025/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00008/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex articolo 60 del codice del processo amministrativo;
sul ricorso numero di registro generale 8 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Cape s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Riccardo Viriglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione autonoma Valle d’Aosta, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Saverio Marini e Massimiliano Cadin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e Ministero dell’economia e delle finanze, in persona dei rispettivi Ministri in carica, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, presso i cui uffici, in via dell’Arsenale n. 21, sono domiciliati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Cogne Acciai Speciali s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Vivani ed Elisabetta Sordini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Compagnia Valdostana delle Acque - Compagnie Valdôtaine des Eaux s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Fraccastoro, Alice Volino e Nunziante Di Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della nota del 23 febbraio 2023, prot. n. 3453, con cui il RUP - Dirigente dell’Assessorato Sviluppo economico, Formazione e Lavoro della Regione autonoma Valle d’Aosta ha comunicato alla società ricorrente la manifesta irricevibilità della domanda di agevolazione presentata nella procedura indetta dalla Regione con l’avviso pubblico, approvato con provvedimento dirigenziale del 29 dicembre 2022, n. 8362, finalizzato alla selezione di proposte progettuali volte alla realizzazione di impianti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse, da finanziare nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile”, Investimento 3.1 “Produzione in aree industriali dismesse”, finanziato dall’Unione Europea - Next Generation EU;
- della nota del 28 febbraio 2023, n. 3453, con cui il RUP ha comunicato alla società ricorrente il mancato accoglimento dell’istanza di riammissione presentata il 27 febbraio 2023;
- dell’avviso pubblico e del provvedimento dirigenziale di approvazione del 29 dicembre 2022, n. 8362, ove e nella sola parte in cui essi siano intesi nel senso di escludere il soccorso istruttorio nella procedura in oggetto;
nonché per il risarcimento del danno in forma specifica mediante la riammissione della società ricorrente alla procedura in oggetto;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla società Cape a r.l. in data 28 marzo 2023:
- del provvedimento del 21 marzo 2023, n. 1571, con cui il Dirigente della Struttura Sviluppo energetico sostenibile della Regione autonoma Valle d’Aosta ha approvato <<la graduatoria di cui all’articolo 13 dell’avviso pubblico approvato con P.D. 8362/2022, relativa alle domande di agevolazione da finanziare per la realizzazione di impianti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), missione 2 “rivoluzione verde e transizione ecologica”, componente 2 “energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile”, investimento 3.1 “produzione in aree industriali dismesse”, finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU>>;
- della graduatoria pubblicata sul sito della Struttura Sviluppo energetico sostenibile della Regione autonoma Valle d’Aosta;
- degli atti della Commissione di ammissione e valutazione adottati nella procedura in oggetto, ancorché non conosciuti, ivi comprese la nota del 17 marzo 2023, prot. n. 4382, con cui il Presidente della Commissione ha trasmesso alla Regione il verbale delle attività di istruttoria e di valutazione delle domande, e la proposta di graduatoria, successivamente approvata dal Dirigente della Struttura Sviluppo energetico sostenibile;
nonché per il risarcimento del danno in forma specifica mediante la riammissione della società ricorrente alla procedura in oggetto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione autonoma Valle d’Aosta, del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero dell’economia e delle finanze, della società Cogne Acciai Speciali p.a. nonché della società Compagnia Valdostana delle Acque - Compagnie Valdôtaine des Eaux p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 maggio 2023, fissata contestualmente alla camera di consiglio per la discussione anche dell’istanza cautelare formulata con i motivi aggiunti, la dott.ssa Rosanna Perilli;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’articolo 60 del codice del processo amministrativo;
1. Con provvedimento dirigenziale n. 8362 del 29 dicembre 2022 la Regione autonoma Valle d’Aosta ha approvato l’avviso pubblico finalizzato alla selezione di proposte progettuali volte alla realizzazione di siti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse, da finanziare nell’ambito dell’Investimento 3.1 - Produzione in aree industriali dismesse, previsto nella Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente 2 - Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con il programma Next Generation EU (NGEU).
In data 16 febbraio 2023 la società Cape a r.l. ha presentato la domanda di agevolazione, per l’importo di undici milioni di euro, per la realizzazione di un impianto per la produzione di idrogeno rinnovabile e degli impianti addizionali di alimentazione, nell’area industriale dismessa e nelle aree adiacenti, ubicate in località Miure del Comune di Issogne.
In data 23 febbraio 2023 il RUP ha comunicato alla Cape s.r.l. che, all’esito delle verifiche preliminari, la domanda di agevolazione dalla stessa presentata è risultata manifestamente irricevibile, dal momento che:
a) è stata allegata soltanto l’ultima pagina dello schema di domanda di agevolazione contenuto nell’appendice A.1 dell’avviso pubblico e formato da 13 pagine;
b) a causa dell’incompletezza della domanda, non è stato possibile acquisire le informazioni sui costi ammissibili, poiché nell’allegata relazione sulla gestione del progetto, di cui all’appendice A - punto 4 dell’avviso pubblico, << risulta del tutto assente il quadro economico contenente le informazioni sui costi ammissibili di cui all’articolo 7 …>>.
Con nota del 27 febbraio 2023 la Cape s.r.l. ha chiesto all’Assessorato Sviluppo economico, Formazione e Lavoro della Regione autonoma Valle d’Aosta di essere riammessa alla procedura di finanziamento, sostenendo che l’incompleta trasmissione della domanda di agevolazione sarebbe stata determinata da un involontario errore tecnico nella scansione del documento, ed ha, all’uopo, trasmesso la domanda in formato integrale.
Co nota del 28 febbraio 2023 il RUP, ritenuta inammissibile l’integrazione della domanda di agevolazione successivamente al termine di scadenza fissato per la sua presentazione, ha confermato l’esclusione della Cape s.r.l. dalla procedura di finanziamento.
1.1. Con ricorso notificato e depositato in data 13 marzo 2023, la Cape s.r.l. ha domandato, previa concessione di idonee misure cautelari:
a) l’annullamento delle note del 23 febbraio 2023 e del 28 febbraio 2023, con le quali il RUP ha rispettivamente ritenuto manifestamente irricevibile la domanda di agevolazione ed inaccoglibile la domanda di riammissione nonché dell’avviso pubblico, nella parte in cui lo stesso è stato interpretato nel senso di escludere il ricorso all’istituto generale del soccorso istruttorio nella fase di verifica della ricevibilità e della completezza delle domande;
b) il risarcimento del danno in forma specifica, mediante riammissione alla procedura selettiva.
In particolare, la società ricorrente ha censurato il mancato ricorso al soccorso istruttorio per sanare l’incompletezza della domanda di ammissione (primo e terzo motivo) nonché la carenza di istruttoria, il difetto di motivazione e l’illogicità del provvedimento impugnato (secondo motivo).
1.2. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ed il Ministero dell’economia e delle finanze.
1.3. Con provvedimento del 21 marzo 2023, n. 1571, il Dirigente della Struttura Sviluppo energetico sostenibile della Regione autonoma Valle d’Aosta ha approvato la graduatoria della procedura selettiva in oggetto ed ha ammesso all’agevolazione i progetti presentati dalla Cogne Acciai Speciali s.p.a., per un importo di euro 7.900.000,00, e dalla Compagnia Valdostana delle Acque - Compagnie Valdôtaine des Eaux s.p.a., per un importo di euro 6.100.000,00.
1.4. Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 28 marzo 2023 anche alle società controinteressate e depositato in pari data, la Cape s.r.l. ha domandato l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, del provvedimento con il quale la Regione autonoma Valle d’Aosta ha approvato la graduatoria della procedura selettiva, riproponendo in via derivata le medesime censure e domande specificate con il ricorso introduttivo.
1.5. Hanno resistito al ricorso introduttivo ed al ricorso per motivi aggiunti la Regione autonoma Valle d’Aosta e le società Cogne Acciai Speciali p.a. e Compagnia Valdostana delle Acque - Compagnie Valdôtaine des Eaux p.a., le quali hanno preliminarmente eccepito:
a) l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti per carenza di legittimazione a ricorrere del soggetto escluso dalla procedura selettiva (Cogne Acciai Speciali s.p.a. e Compagnia Valdostana delle Acque - Compagnie Valdôtaine des Eaux s.p.a.);
b) l’inammissibilità del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti per mancata impugnazione delle clausole contenute nello schema del bando-tipo per la concessione delle agevolazioni, riproposto nell’avviso pubblico impugnato in parte qua (Cogne Acciai Speciali s.p.a.);
c) l’inammissibilità del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti per mancata contestazione di un ulteriore profilo di irricevibilità della domanda di agevolazione, relativo all’assenza del quadro economico nella relazione sulla gestione del progetto, di cui all’appendice A - punto 4 (Regione autonoma Valle d’Aosta).
1.6. In prossimità della camera di consiglio, fissata per la trattazione delle domande cautelari proposte con il ricorso introduttivo e con il ricorso per motivi aggiunti, e dell’udienza pubblica, fissata per la trattazione del merito del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti, le parti hanno depositato documentazione, memorie e memorie di replica a sostegno delle rispettive posizioni.
1.7. Alla data del 16 maggio 2023, nella quale sono state contestualmente fissate sia l’udienza pubblica che la camera di consiglio per la trattazione della domanda cautelare, la causa è stata discussa e trattenuta per la decisione.
2. Il Collegio ritiene di poter definire l’intera controversia nel merito con sentenza in forma semplificata, in quanto sussistono tutti i presupposti richiesti dall’articolo 60 del codice del processo amministrativo, ossia la decorrenza del termine dilatorio di dieci giorni dal perfezionamento, per le altre parti del giudizio, della notificazione del ricorso per motivi aggiunti, la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, la mancata dichiarazione delle parti dell’intenzione di proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o di giurisdizione e l’avviso, dato dal Presidente del Collegio alle parti presenti in udienza, della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata.
3. Il Collegio ritiene di dover altresì prescindere dalla trattazione delle plurime eccezioni preliminari sollevate dalla Regione autonoma Valle d’Aosta e dalle società controinteressate, in ragione della infondatezza del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti.
4. Per esigenze di logica e di economia processuale, il Collegio intende procedere alla trattazione congiunta del primo e del terzo motivo del ricorso introduttivo, riproposti in via derivata nel ricorso per motivi aggiunti, con i quali la società ricorrente ha censurato la violazione dell’articolo 6, lettera b), della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4.1. Essi sono infondati.
4.2. L’articolo 10, comma 1, dell’avviso pubblico prevede che le domande di agevolazione devono essere:
a) << redatte utilizzando il format di cui all’Appendice A.1. e corredate della documentazione di cui all’Appendice A >>;
b) presentate via PEC dal soggetto proponente << a decorrere dalle ore 09:00 del 09-01-2023 e fino alle ore 12:00 del 16-02-2023 >>.
Al comma 2 del medesimo articolo è espressamente comminata l’irricevibilità delle domande di agevolazione presentate con modalità o con tempistiche difformi da quelle enunciate nel comma 1.
Ai sensi dell’articolo 12 dell’avviso pubblico, la procedura selettiva è strutturata secondo un modello trifasico:
a) nella prima fase, da espletarsi entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle domande di agevolazione, è rimessa alla Struttura Sviluppo energetico e sostenibile della Regione la verifica della ricevibilità e della completezza delle domande nonché della sussistenza dei requisiti di ammissibilità, a pena di inammissibilità della domanda di agevolazione (commi 1 e 3);
b) nella seconda fase, riservata esclusivamente alle domande di agevolazione che abbiano superato il controllo di cui alla prima fase, è rimessa ad un’apposita Commissione di ammissione e valutazione (articolo 11) un’istruttoria tecnica volta a verificare l’idoneità della proposta progettuale, anche questa prevista a pena di inammissibilità della domanda di agevolazione (commi 2, lettera a), e 3);
c) nella terza fase, riservata esclusivamente alle domande di agevolazione che abbiano superato il controllo di cui alla seconda fase, è rimessa alla medesima Commissione la valutazione tecnica delle proposte progettuali (comma 2, lettera b); solo in tale fase è prevista la possibilità di richiedere al soggetto proponente, per una sola volta ed entro termini procedimentali stringenti, l’integrazione delle informazioni, dei dati e dei documenti ritenuti necessari (commi 4 e 5).
4.3. Dalla chiara ed inequivocabile formulazione della lex specialis si evince che:
a) in capo ai soggetti proponenti sono imposti degli oneri collaborativi, quali quelli di redigere le domande di agevolazione utilizzando il format di cui all’Appendice A.1. e di allegare a queste la documentazione di cui all’Appendice A;
b) le domande di agevolazione presentate in modi e tempi differenti rispetto a quelli indicati sono ritenute irricevibili.
La società ricorrente ha allegato, entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande di agevolazione, solo l’ultima delle 13 pagine dello schema di domanda di cui all’Appendice A.1 dell’avviso pubblico.
4.4. Il Collegio ritiene che non sia applicabile alla presente fattispecie l’istituto generale del soccorso istruttorio, di cui all’articolo 6, lettera b), della legge 7 agosto 1990, n. 241, seconda parte, per cui il responsabile del procedimento può chiedere la rettifica delle dichiarazioni o delle istanze erronee od incomplete.
Per quanto possa ampliarsi la portata applicativa del potere generale di soccorso istruttorio, al fine di perseguire l’interesse pubblico della selezione del miglior progetto da ammettere al finanziamento, occorre pur sempre individuare dei limiti al suo esercizio, i quali sono segnati dai principi generali di autoresponsabilità e di par condicio competitorum .
Secondo i principi di diritto enunciati dal Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 25 febbraio 2014, n. 9, << nelle procedure di gara non disciplinate dal codice dei contratti pubblici >>, alle quali è assimilabile la procedura selettiva in oggetto, il potere generale di soccorso istruttorio di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b) della legge 7 agosto 1990, n. 241, può essere utilizzato solo per regolarizzare le carenze di elementi formali della domanda di partecipazione e non per sanare la mancanza assoluta della stessa o delle dichiarazioni sostanziali in essa contenute.
4.5. Nel caso si specie non si può ragionevolmente sostenere che la domanda di agevolazione presentata dalla società ricorrente risulti incompleta di qualche elemento, in quanto la stessa consta solo dell’ultima pagina, nella quale è contenuta la richiesta di un’agevolazione a fondo perduto, pari ad euro 11.000.000,00 (undicimilioni/00).
La società ricorrente non ha infatti allegato:
a) le pagine da 4 a 5 della domanda, nelle quali avrebbe dovuto indicare i costi ammissibili del progetto, di cui all’articolo 7, comma 1, dell’avviso pubblico (punto 8);
b) le pagine da 6 a 10 della domanda, nelle quali il legale rappresentante avrebbe dovuto rendere la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in relazione a numerosi requisiti di ammissibilità specificati nell’avviso pubblico (punto 9);
c) le pagine da 11 a 12 della domanda, nelle quali il legale rappresentante avrebbe dovuto assumere i numerosi e stringenti impegni sostanziali e procedurali, specificati nell’articolo 17 dell’avviso pubblico (punto 9).
Il Collegio ritiene che l’essenzialità degli elementi non dichiarati equivalga in sostanza alla mancata presentazione della domanda di agevolazione, sicché l’allegazione dell’ultima pagina non è idonea a configurare un’incompletezza formale sanabile mediante il ricorso al soccorso istruttorio.
Le gravi carenze della domanda, consistenti nella mancata allegazione delle pagine da 1 a 12 dello schema contenuto nell’Appendice A.1., hanno infatti ad oggetto elementi sostanziali, ritenuti essenziali dalla lex specialis , tanto da essere espressamente previsti a pena di irricevibilità, i quali non possono essere integrati con il ricorso al potere di soccorso istruttorio (Consiglio di Stato, sezione V, 14 aprile 2020, n. 2401).
La lex specialis contiene dunque delle regole chiare e precise che vincolano l’amministrazione alla loro interpretazione letterale ed alla loro rigida applicazione, senza che possa ravvisarsi alcun margine di discrezionalità, a tutela dei principi di affidamento e di parità di trattamento dei proponenti (Consiglio di Stato, sezione VI, 5 maggio 2023, n. 4566; 6 febbraio 2023, n. 1232 e n. 1237).
La mancata allegazione di singoli requisiti di partecipazione o addirittura, come nel caso di specie, di tutti i requisiti contenuti nella domanda di partecipazione costituisce infatti un limite all’attivazione del soccorso istruttorio, dal momento che la loro integrazione postuma determinerebbe per il soggetto negligente un indebito vantaggio rispetto agli altri competitori della procedura selettiva e dunque la violazione del principio della par condicio competitorum .
Nella procedura selettiva in oggetto i soggetti proponenti, a prescindere dal numero degli stessi, si contendono risorse finanziarie scarse e non facilmente riproducibili: ai sensi dell’articolo 3 dell’avviso pubblico, le risorse finanziare disponibili per la concessione delle agevolazioni ammontano infatti a quattordici milioni di euro.
Per tale ragione, ammettere uno di essi a regolarizzare la partecipazione affetta da lacune di natura sostanziale significherebbe arrecargli un vantaggio in danno degli altri proponenti.
4.6. Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, l’errore nella presentazione della domanda non può essere qualificato come errore materiale, dal momento che questo si configura quando la mancata trasmissione dei documenti si sia verificata per cause non imputabili al soggetto proponente, come accade, ad esempio, in caso di documentato malfunzionamento del sistema di trasmissione telematico.
Come pacificamente ammesso dalla società ricorrente, la mancata trasmissione delle prime dodici pagine della domanda di agevolazione è stata determinata da un errore di scansione del documento effettuato dalla propria segreteria, errore che si sarebbe potuto agevolmente evitare utilizzando l’ordinaria diligenza e cioè verificando, con congruo anticipo rispetto al termine di scadenza, il completo invio della documentazione richiesta a pena di irricevibilità.
Né la qualificazione dell’errore come meramente formale può ricondursi, come pure sostenuto dalla società ricorrente, alle difficoltà tecniche riconducibili all’utilizzo della firma digitale richiesta, atteso che non sono state allegate difficoltà oggettive, riscontrate nell’utilizzo del formato di firma digitale CADES richiesto dall’avviso pubblico.
A fronte di un avviso pubblico particolarmente chiaro e dettagliato come quello in oggetto, trova dunque integrale applicazione il principio di autoresponsabilità, per cui il rischio della trasmissione della domanda di partecipazione difforme rispetto al modello richiesto dall’avviso pubblico ricade interamente sul proponente.
4.7. Le dichiarazioni omesse non si riferiscono inoltre al possesso di requisiti di partecipazione, la cui verifica può costituire oggetto di soccorso istruttorio, ove si dimostri il loro possesso alla data di scadenza della domanda di partecipazione.
Le dichiarazioni omesse integrano delle vere e proprie dichiarazioni di volontà, quali, a titolo meramente esemplificativo, la volontà di realizzare la proposta progettuale ad un determinato costo e secondo determinati standard qualitativi, la volontà di assumere determinati impegni contabili, gestionali e finanziari o di rispettare le specifiche indicazioni previste nella circolare RGS-MEF del 13 ottobre 2022, n. 33, le quali avrebbero dovuto essere espresse entro il termine prefissato.
Né tali impegni possono essere, come sostiene la parte ricorrente, richiesti in un momento successivo all’ammissione del progetto al finanziamento o desunti aliunde dalla documentazione allegata: le manifestazioni di volontà del proponente sono infatti richieste nelle forme e nei tempi indicati nell’avviso pubblico, a pena di irricevibilità della domanda di agevolazione, a conferma della serietà della partecipazione e della veridicità delle dichiarazioni.
Ammettere l’integrazione postuma di un documento carente di una dichiarazione di volontà, la cui manifestazione è stata espressamente richiesta in una determinata forma, significherebbe dunque violare anche l’altro limite del soccorso istruttorio, che è quello del rispetto del principio di parità di trattamento dei partecipanti (Consiglio di Stato, sezione IV, 12 gennaio 2017, n. 50).
L’invio della domanda di agevolazione in forma integrale, avvenuto solo in data successiva (27 febbraio 2023) al termine di scadenza fissato per la sua presentazione (16 febbraio 2023) non è idoneo perciò a sanare le gravi carenze sostanziali della stessa.
4.8. La società ricorrente ha altresì domandato l’annullamento degli articoli 10, comma 2, e 12, commi 1 e 3, dell’avviso pubblico, siccome contrari all’articolo 6, lettera b), della legge 7 agosto 1990, n. 241, seconda parte.
4.9. Anche tale censura non merita di essere favorevolmente apprezzata.
4.10. Il ricorso al soccorso istruttorio deve essere riguardato non solo nell’interesse partecipativo del soggetto proponente ma anche alla luce dell’interesse pubblico che l’amministrazione si propone di realizzare e degli altri interessi coinvolti nella fattispecie concreta.
L’istituto del soccorso istruttorio, di portata generale, può dunque subire delle restrizioni ove si tratti di preservare esigenze di pari valore rispetto alla realizzazione dei diritti partecipativi, quali quelle di particolare celerità dell’azione amministrativa.
Le procedure di finanziamento che, come quella in oggetto, afferiscono al PNRR sono caratterizzate dall’esigenza di garantire la celere allocazione delle risorse disponibili per il finanziamento di progetti caratterizzati da un elevato grado di complessità tecnica, entro i termini definiti dall’Unione Europea per il raggiungimento di determinati traguardi qualitativi.
Tale esigenza giustifica la ragionevolezza e la proporzionalità delle clausole dell’avviso pubblico che impongono ai soggetti proponenti, a pena di irricevibilità della domanda di agevolazione, oneri collaborativi che si traducono nell’allegazione di documenti secondo un determinato format (Consiglio di Stato, sezione VI, 5 maggio 2023, n. 4566) e che, come nel caso di specie, escludano l’applicabilità del soccorso istruttorio nelle fasi dedicate alla ricevibilità ed all’ammissibilità delle domande di agevolazione (Consiglio di Stato, sezione VI, 6 febbraio 2023, n. 1232 e n. 1237).
Le garanzie partecipative dei proponenti si riespandono tuttavia nella fase della valutazione degli elaborati processuali, nella quale sono espressamente disciplinati i tempi ed i modi di svolgimento del soccorso c.d. procedimentale, volto ad acquisire, mediante l’attività di istruttoria tecnica, informazioni, dati o documenti ulteriori, rispetto a quelli già presentati dal soggetto proponente, per meglio interpretare le proposte progettuali, in relazione ai criteri di valutazione di cui all’Appendice B, in modo da assicurare la massima soddisfazione dell’interesse pubblico alla migliore allocazione delle risorse finanziarie.
5. Alla non configurabilità di una fattispecie riconducibile all’esercizio del potere di soccorso istruttorio nonché alla legittimità dell’esclusione del ricorso al soccorso istruttorio nella fase prodromica della ricevibilità delle domande di agevolazione, consegue l’infondatezza anche del secondo motivo del ricorso introduttivo, riproposto in via derivata nel ricorso per motivi aggiunti, con il quale sono state eccepite la carenza di istruttoria, il difetto di motivazione e l’illogicità dei provvedimenti impugnati.
5.1. La parte ricorrente sostiene che tutte le informazioni e le dichiarazioni contenute nelle pagine non trasmesse della domanda di agevolazione in realtà sarebbero << già contenute nel dossier di candidatura, oppure riguardano condizioni soggettive comunque da verificare successivamente, o ancora attengono a impegni che di per sé non possono gravare sul partecipante (bensì su chi riceverà il finanziamento)>>.
L’avviso pubblico ha richiesto una serie di autodichiarazioni e di impegni in capo ai soggetti proponenti, a conferma della serietà e dell’affidabilità della propria partecipazione, la cui carenza è stata non irragionevolmente prevista a pena di irricevibilità.
In particolare, la società ricorrente deduce che i costi ammissibili del progetto, che avrebbero dovuto essere indicati al punto 8 della domanda di agevolazione, risulterebbero indicati, diversamente da quanto sostenuto nella nota del RUP del 23 febbraio 2023, n. 3453, a pagina 19 della Relazione tecnica di progetto.
5.2. Neppure tale censura può essere favorevolmente apprezzata.
5.3. La Relazione sulla gestione del progetto, di cui all’Appendice A - punto 4, contiene infatti il cronoprogramma degli interventi da realizzare e si limita ad enunciare che << l’ammontare complessivo dell’investimento è pari all’agevolazione richiesta ed è stato esplicitato nella relazione tecnica allegata >>, ma non specifica gli importi per ciascuna tipologia di costo ammissibile.
6. In conclusione, tutte le censure e le domande specificate con i motivi di ricorso e con i motivi aggiunti devono essere rigettate.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte ricorrente e sono liquidate, nei confronti delle amministrazioni resistenti e delle società controinteressate, nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta (Sezione Unica) definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle amministrazioni resistenti e delle società controinteressate, della somma complessiva di euro 12.000,00 (dodicimila/00) oltre accessori, di cui euro 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori in favore della Regione autonoma Valle d’Aosta, euro 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori in favore dei Ministeri dell’ambiente e della sicurezza energetica nonché dell’economia e delle finanze, euro 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori in favore della società Cogne Acciai Speciali p.a. ed euro 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori in favore della società Compagnia Valdostana delle Acque - Compagnie Valdôtaine des Eaux p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2023 con l’intervento dei magistrati:
Silvia La Guardia, Presidente
Antonio De Vita, Consigliere
Rosanna Perilli, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosanna Perilli | Silvia La Guardia |
IL SEGRETARIO