Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 12/03/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Ferrara, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Anna Ghedini Presidente relatore, dott. Marianna Cocca Giudice, dott. Costanza Perri Giudice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale iscritto al n. 6
2025 r.g.p.u., promosso su ricorso di Siena NPL 2018 s.r.l., tramite la mandataria Special Gardanti s.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Massimo
Mannocchi del foro di Roma.
- ricorrente contro
IRMA S.R.L., con sede legale in VIA FIORILE, 28 FERRARA, rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Beccati del foro di Ferrara.
-resistente
Il Tribunale, rilevato che con ricorso depositato il 7.2.15, parte creditrice premesso di essere creditrice di IRMA S.R.L. e che quest'ultima non ha pagato il suo debito e si trova in stato di insolvenza, ha chiesto che fosse dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte debitrice;
osservato che la parte debitrice si è costituita, eccependo in via preliminare
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nel merito poi la debitrice sosteneva di non possedere i requisiti dimensionali per essere sottoposta a liquidazione giudiziale, pur confermando di non essere in grado di produrre i bilanci degli ultimi tre anni in quanto la formazione dei bilanci sarebbe stata impedita dalla pendenza di giudizi penali;
visti i documenti acquisiti nel corso dell'istruttoria e sentito il giudice relatore;
ritenuta la propria competenza territoriale in ordine alla decisione sulla domanda ex art. 27, co. 2 e 3, del d.l.vo 12 gennaio 2019, n. 14, atteso che
IRMA S.R.L. ha la propria sede nel circondario del Tribunale di Ferrara;
rilevato che, quanto alla eccezione di carenza di legittimazione attiva, la parte ricorrente ha prodotto in atti: il contratto di mutuo fondiario da cui origina il debito di euro 300.560 qui azionato;
la pubblicazione di Avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte Seconda n.
151 del 23 dicembre 2017; la dichiarazione di cessione di Banca MPS;
che, cio' premesso, giova rammentare, come costantemente affermato dalla
S.C. (anche, specificamente, con ordinanza n. 17944 del 22 giugno 2023), che a fronte della contestazione della parte debitrice, il perfezionamento della fattispecie traslativa del credito deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può
pag. 2 di 9 avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni;
che tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58
T.U.B: in tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella
Gazzetta Ufficiale, prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione;
se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio;
che, laddove, peraltro, “l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo”;
pag. 3 di 9 che la lettura della memoria di costituzione di parte debitrice consente di affermare che ad essere contestata non sia la cessione in se' ma il fatto che il debito della ricorrente sia fra quelli oggetto di cessione ( vedi inizio pagina
5 della memoria);
che in questo caso, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
b) quella in cui (come nella fattispecie in esame) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58
T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
“D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari pag. 4 di 9 ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità” (cfr. Cass. ordinanza n. 17944 del 22 giugno 2023; conformi le successive Cass. 10860/24 e 3405/24);
che dunque l'applicazione dei richiamati principi al caso in esame richiede di verificare, a fronte della specifica contestazione da parte del debitore ceduto dell'esistenza stessa della cessione, se la cessionaria, odierna ricorrente, abbia o meno fornito adeguata prova dell'inclusione dello specifico credito oggetto del precetto opposto nel “blocco” dei rapporti ceduti;
che la possibilità di includere il credito in esame nella cessione è consentita non solo dalla sua sussumibilità alle caratteristiche dei crediti descritti nell'avviso contenuto in Gazzetta Ufficiale ( (i) rapporti giuridici regolati dalla legge italiana;
(ii) rapporti giuridici sorti in capo a BM (o a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31 dicembre 2016, per effetto dell'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sue forme;
(iii) rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
(iv) rapporti giuridici classificati in "sofferenza" sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla data del
20 dicembre 2017; (v) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA), costituito ai sensi del D.P.R. n. 278 del 28 maggio
1987, come successivamente modificato e riorganizzato;
(vi) rapporti pag. 5 di 9 giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da Fidi Toscana S.p.A.; (vii) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da Unifidi Emilia Romagna Soc. Coop.
a r.l. (i "Crediti BM")”, ma anche l'indicazione dei crediti ceduti su sito internet (con relativo indirizzo indicato in Gazzetta) della cedente;
che, in conclusione è, quindi, possibile affermare che, quanto meno con riferimento alla sommarietà che connota il presente procedimento, è stata fornita una adeguata prova dell'inclusione dello specifico credito oggetto del precetto opposto nel “blocco” dei rapporti ceduti;
ritenuto che ricorrano i presupposti previsti dall'art. 121 del d.l.vo 12 gennaio 2019, n. 14, per far luogo all'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte debitrice;
rilevato infatti che la parte resistente è un imprenditore commerciale soggetto all'applicazione delle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, come emerge dalla visura camerale prodotta e risultando provato, il superamento dei limiti stabiliti dall'art. 2, co. 1, lett. d), del d.l.vo n. 14 del 2019: a prescindere infatti dal mancato deposito dei bilanci a fare data dal 2015 in avanti, circostanza che non puo' che giocare a discapito della resistente atteso il declinarsi dell'onere della prova sul punto non trovando alcuna giustificazione l'inadempimento all'obbligo civilistico della formazione dei bilanci in riferimento a non meglio documentate pendenze penali, giova sottolineare che, oltre al debito verso la ricorrente la debitrice e' gravata anche da poco meni di 900mila euro di debiti scaduti e definitivi verso l'Erario, con conseguente superamento della soglia stabilita dall'art. 2, co. 1, lett. d), del d.l.vo n. 14 del 2019 in riferimenti ai debiti scaduti;
pag. 6 di 9 osservato inoltre che la parte debitrice versa in stato di insolvenza, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come si evince dalla circostanza del mancato deposito dei bilanci da dieci anni, dall'ingentissimo debito verso l'Erario;
rilevato che l'esposizione debitoria della parte resistente è superiore ad euro
30.000,00 per debiti scaduti e non pagati, come emerge da quanto sopra evidenziato e dallo stesso credito azionato dalla ricorrente;
ritenuto pertanto che sia soddisfatto il requisito previsto dall'art. 49, co. 5, del d.l.vo n. 14 del 2019 per l'apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto, quanto alla nomina del curatore, dei criteri stabiliti dall'art. 358, co. 3, del d.l.vo n. 14 del 2019,
P. Q. M.
il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale, visti gli artt. 27, co. 2 e 3,
49, 121 e 125 del d.l.vo 12 gennaio 2019, n. 14, così provvede:
a) dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di IRMA
S.R.L., con sede VIA FIORILE, 28 FERRARA;
b) nomina Giudice delegato la dott.ssa Anna Ghedini;
c) nomina curatore l'avv. Paolo Pifferi, con studio in Ferrara;
d) ordina alla debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis del cod. civ., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 del d.l.vo n. 14 del 2019;
pag. 7 di 9 e) fissa l'udienza del giorno 10.7.25 h. 11 davanti al Giudice delegato dott.ssa Anna Ghedini per l'esame dello stato passivo;
f) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione;
g) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. del cod. proc. civ.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Rilevato che fra i beni compresi nella liquidazione giudiziale di IRMA
S.R.L. ( 01106310384) non vi è denaro necessario per far fronte alle spese relative agli atti previsti e richiesti dalla legge, ordina che tali spese, dalla sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale alla chiusura o fino a che non saranno disponibili somme di denaro, siano prenotate a debito o anticipate dall'erario ai sensi dell'art. 146 del D.P.R. 30.5.2002 n.
115.
Così deciso in Ferrara, il giorno 11.3.25.
Il Presidente estensore pag. 8 di 9 ( dott. Anna Ghedini)
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