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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 15/09/2025, n. 1536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1536 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 414/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Lama Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 414 del ruolo generale dell'anno 2021 promossa da
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore in Parte_1 P.IVA_1
carica, rappresentata e difesa dagli Avv. Alessia Pinsino (c.f. ) e Renato C.F._1
Catuogno (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in C.F._2
Via Mariano Stabile n. 85 a Palermo, giusta procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore in carica, rappresentata e difesa dagli Avv. Laura Golini (c.f.
) e Patrizia Dioguardi (c.f. con domicilio C.F._3 C.F._4
digitale eletto agli indirizzi p.e.c. e Email_1
giusta procura in atti Email_2
APPELLATA
e nei confronti
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 P.IVA_3
tempore in carica rappresentata e difesa dall'Avv. Amalia Monopoli (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Laura C.F._5
Cervellati (c.f. ) in Strada Maggiore n. 10 a Bologna, giusta procura C.F._6
pagina 1 di 12 in atti
APPELLATA
c.f. Controparte_3 P.IVA_4
APPELLATA - CONTUMACE
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 1116/2020 del 20.7.2020, pubblicata il 27.07.2020.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 15.10.2024:
Appellante : Parte_1
“sospendere ex art. 283 c.p.c l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata stante la sussistenza dei gravi e fondati motivi dedotti in narrativa;
- Accogliere il presente atto di appello ed accogliere le domande ed eccezioni tutte spiegate da in seno all'atto di citazione in opposizione che si intendono integralmente Parte_1 ripetute.
Riformare la sentenza n. 1116/2020, pubblicata il 27 luglio 2020 del Tribunale Civile di
Bologna – Seconda Sezione Civile - emessa nell'ambito del giudizio n. 3838/2018 RG cui è stato riunito il giudizio portante il n. 5222/18 R.G, non notificata, respingendo la domanda originariamente proposta da nei confronti di e Controparte_1 Parte_1 per l'effetto revocare il D.I. n. 178/2018 del 11/01/2018 emesso dal Tribunale di Bologna, nel procedimento portante il n. 16031/2017 R.G., mandando esente l'esponente da qualsiasi obbligo nei confronti di altresì disponendo che la controparte provveda senza CP_1 indugio alla restituzione della somma che l'appellante fosse costretto a versare in caso di esecuzione della detta sentenza, maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo;
- condannare alla rifusione delle spese di lite (compenso ai Controparte_1 sensi del d.m. n. 55 del 2014, come modif. con d.m. n. 37 del 2018, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio.
- in via istruttoria, occorrendo, ammettere i mezzi di prova già chiesti nel giudizio di primo grado e non ammessi e di cui alla memoria ex art. 183 VI comma n. 3 c.p.c. del 03.06.2019”.
Appellata ): Controparte_1
“respingere le domande tutte avanzate da nei suoi confronti e quindi Parte_1
l'appello dalla stessa proposto avverso la Sentenza n. 1116/2020 del Tribunale di Bologna e questa confermare in ogni sua parte.
Con vittoria di spese e compensi anche del presente grado di giudizio.”
Appellata ( : Controparte_2
“1. confermare la statuizione di cui alla Sentenza di primo grado nella parte in cui ha accertato e dichiarato la inammissibilità della chiamata in causa del terzo Controparte_2 effettuata dalla essendo scesa su detta statuizione il giudicato;
Controparte_3
2. confermare la Sentenza di primo grado nella parte in cui dichiara l'inammissibilità della chiamata in causa della effettuata dalla per non aver Controparte_2 Controparte_3 richiesto ed ottenuto la preventiva autorizzazione del Giudice;
pagina 2 di 12
3. accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza della facoltà della di Controparte_4 chiamare in giudizio la Controparte_2
4. accertare e dichiarare infondate in fatto ed in diritto tutte le domande formulate nei confronti della per ogni quanto esposto nel presente Atto;
Controparte_2
5. condannare l'odierna opponente in p.l.r.p.t., e/o la Parte_1 Controparte_3
in solido tra loro o disgiuntamente tra loro, al pagamento delle spese e competenze
[...] professionali per il presente grado di giudizio, da liquidarsi in applicazione dei criteri di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 e s.m.i., in favore del costituito difensore Avvocato
Amalia Monopoli che espressamente si dichiara antistatario.
In aggiunta alle sopra trascritte conclusioni, in ogni caso, si chiede che l'adita Corte di appello voglia accertare e dichiarare intervenuta la rinuncia, depositata in data 02 aprile
2019 dal difensore della agli Atti nei confronti della e Controparte_4 Controparte_2 da quest'ultima accettata all'udienza del 03 ottobre 2019 con conseguente richiesta di estromissione di quest'ultima dal presente giudizio, con ogni conseguenza in ordine al riconoscimento delle spese e competenze di lite da riconoscersi al difensore dichiaratosi antistatario.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La da qui otteneva dal Tribunale di Controparte_1 CP_1
Bologna il decreto ingiuntivo n. 178/2018 del 11.1.2018 con il quale veniva ingiunto alla e (da qui Controparte_3 Parte_2 Parte_1
anche quali aderenti all'Associazione Temporanea di Imprese (da qui ATI), Parte_1 di pagare la somma di € 21.879,00 dovuta a titolo di rivalsa a seguito dell'escussione della polizza fideiussoria n. 56279657 dell'11.3.2015 stipulata con;
Controparte_5
detta polizza era stata stipulata a garanzia dell'adempimento dell'ATI degli obblighi inerenti la partecipazione alla gara di appalto indetta dal Ministero della Difesa – 8° Rep.
Infrastrutture per lavori di straordinaria manutenzione della copertura e degli impianti e di rifacimento dei gruppi servizi igienici nella scuola interforze per la difesa NBC di Rieti.
2. Avverso il provvedimento monitorio, la proponeva tempestiva Parte_1
opposizione (Rg. 3838/2018), esponendo:
- il legale rappresentante della non aveva mai Parte_1 Controparte_6
sottoscritto la polizza fideiussoria de qua e quindi contestava, ex art. 214 c.p.c.,
l'autenticità della sottoscrizione apposta in calce alla predetta polizza;
- la falsità della firma era stata già contestata dall'opponente alla con la CP_1
raccomandata del 20.09.2017;
- la on aveva mai partecipato all'ATI. Parte_1
L'opponente concludeva chiedendo la revoca del provvedimento monitorio.
3. La i costituiva in giudizio, esponendo: Controparte_1
pagina 3 di 12 - la fideiussione assicurativa era stata emessa ex Codice degli Appalti a garanzia della partecipazione alla gara di appalto pubblico (cauzione pari al 2% dell'importo dei lavori);
- la partecipazione alla gara d'appalto delle tre società facenti parte dell'ATI era dimostrata dalla documentazione prodotta nel fascicolo monitorio e in particolare da tutta la documentazione proveniente dal Ministero;
- a seguito della richiesta del 18.9.2015 di escussione della garanzia da parte del
Ministero, la in proprio e quale capogruppo dell'ATI Controparte_3
aveva diffidato la Compagnia assicuratrice dal provvedere al pagamento, confermando la partecipazione delle imprese alla gara;
- la veva provveduto al pagamento in favore del Ministero;
CP_1
- la veva a sua volta fatto opposizione – con autonomo Controparte_3
atto - al decreto ingiuntivo confermando la costituzione dell'ATI e la partecipazione della nonché la presentazione dell'offerta alla gara da parte dell'ATI stessa, Parte_1
poi esclusa per irregolarità contributive della con la quale l'ATI Controparte_2
aveva un contratto di avvalimento;
- stante la suddetta documentazione, il disconoscimento della firma apposta su timbro da parte della era irrilevante, essendo provato e non contestato dall'opponente Parte_1
di aver presentato al Ministero della Difesa un'offerta per l'affidamento dei lavori corredata della polizza, senza la quale la partecipazione alla gara di appalto sarebbe stata inammissibile;
- l'opponente, a prescindere dal dato formale della legittimazione alla sottoscrizione, aveva goduto del contratto fideiussorio e quindi aveva tacitamente ratificato l'operato del falso rappresentante. oncludeva per il rigetto dell'opposizione. CP_1
4. Avverso il medesimo Decreto Ingiuntivo, la aveva Controparte_3
proposto opposizione (Rg. 5222/2018) chiedendo di essere manlevata dalla CP_2
ritenuta responsabile dell'esclusione dell'ATI dalla gara. In detta causa si era costituita
[...]
oltre alla anche la quale terza chiamata da parte della CP_1 Controparte_2
eccependo l'inammissibilità della chiamata in causa per Controparte_3
difetto di preventiva autorizzazione del giudice.
5. All'udienza del 13.9.2018 la causa Rg. n. 5222/2018 veniva riunita alla causa Rg. n.
3838/2018 e concessa la provvisoria esecuzione, veniva disposta la mediazione (che dava esito negativo),
pagina 4 di 12 6. Successivamente, la in data 2.4.2019 depositava l'atto di Controparte_3
rinuncia agli atti nei confronti della che l'accettava, insistendo per le Controparte_2
spese di lite.
7. All'esito della trattazione il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 1116/2020, rigettava le opposizioni di la (condannando quest'ultima Parte_1 Controparte_3
anche al pagamento delle spese processuali nei confronti della terza chiamata
[...]
. CP_2
8. Avverso la sentenza ha proposto appello la Parte_1
9. Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del Controparte_1
gravame.
10. Successivamente la Corte, con ordinanza del 7.9.2021, disponeva la notificazione dell'appello alla alla Controparte_3 Controparte_2
11. Si costituiva il giudizio la chiedendo la conferma della sentenza Controparte_2
impugnata in punto di inammissibilità della chiamata in causa da parte della
[...]
Controparte_3
12. La sebbene ritualmente intimata, non si costituiva in Controparte_3
giudizio e pertanto la Corte all'udienza del 15.2.2022 ne dichiarava la contumacia.
13. All'udienza del 15.10.2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
14. Con l'unico motivo di gravame, l'appellante si duole della decisione del Tribunale il quale, pur avendo ritenuto inutilizzabile il documento relativo alla polizza fideiussoria (non essendo stata proposta da 'istanza di verificazione a seguito di disconoscimento CP_1
della sottoscrizione da parte di , ha ritenuto sussistente il rapporto di garanzia Parte_1
sulla base degli elementi presuntivi ricavabili da altri documenti e dal comportamento dell'appellante. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che l'adesione di alla Parte_1
fideiussione de qua può essere desunta dal comportamento della medesima che non ha negato di aver partecipato alla gara (la polizza difatti era indispensabile per la presentazione della domanda), come risultante dalla documentazione inviata dal Ministero appaltante e inviata via
PEC alla stessa appellante. Secondo l'appellante, il giudice di prime cure avrebbe invece pagina 5 di 12 errato nel ritenere la sussistenza del rapporto di garanzia solo perché la fideiussione era richiesta ex lege a corredo della domanda di partecipazione alla gara di appalto. Difatti, a seguito della produzione della predetta documentazione da parte della
[...]
(v. memoria istruttoria del 15.5.2019), la aveva Controparte_3 Parte_1
immediatamente contestato (v. memoria del 3.6.2019) l'autenticità delle sottoscrizioni apposte sulla domanda di partecipazione e sugli altri documenti. Pertanto, il Tribunale non avrebbe potuto accertare la sussistenza del vincolo negoziale fideiussorio solo sulla base del comportamento stragiudiziale (i.e. il non aver immediatamente contestato a la CP_1
propria mancata partecipazione all'ATI) e dei documenti inviati dal Ministero, considerato che fin dall'atto di opposizione la veva negato di aver “manifestato la propria Parte_1
volontà di partecipare all'associazione temporanea” per cui la partecipazione alla gara sarebbe stata frutto di una iniziativa della sola all'insaputa Controparte_3
dell'appellante.
15. L'appello è infondato.
16. Secondo l'appellante, il Tribunale, a seguito del disconoscimento dei documenti prodotti relativi alla procedura di appalto e sottoscritti e timbrati da in difetto Parte_1
dell'istanza di verificazione da parte di non avrebbe potuto porre a fondamento CP_1
del proprio convincimento non solo il documento contestato, ma qualsiasi altro elemento presuntivo estraneo al procedimento stesso.
17. La Corte ricorda, per quanto attiene al disconoscimento delle sottoscrizioni e alla procedura di verificazione ex art. 216 c.p.c., che la Suprema Corte ha affermato che quando gli elementi già acquisiti o la situazione processuale siano ritenuti sufficienti, ai fini del relativo accertamento il giudice ben può formare il proprio convincimento sulla base di ogni elemento istruttorio obiettivamente conferente, compresa la valutazione del complessivo comportamento tenuto dalla parte cui la sottoscrizione sia attribuita (cfr. Cass. n. 4538/2021;
v. anche n. 14227/1999). In breve, il giudice di primo grado può trarre il proprio convincimento da ogni mezzo di prova obbiettivamente conferente, anche presuntivo, ed attraverso la valutazione di tutti gli elementi probatori, pur a valore indiziario, emergenti dalle risultanze processuali che possono essere liberamente apprezzati in concorso con altre circostanze, se la parte offre ulteriori elementi indiziari, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., che vanno letti in combinazione con la stessa scrittura privata disconosciuta, che - sebbene inutilizzabile come fonte diretta di prova - costituisce comunque fonte di indizi (cfr. Cass. n.
33769/2019).
pagina 6 di 12 18. Con specifico riferimento alla fideiussione, va ricordato che “l'art. 1937 c.c., nel prescrivere che la volontà di prestare la fideiussione deve essere espressa, si interpreta nel senso che non è necessaria la forma scritta o l'utilizzo di formule sacramentali, purché la volontà sia manifestata in modo inequivocabile, potendosi fornire la relativa prova con ogni mezzo e, dunque, anche con presunzioni.” (Cass. n. 34239/2024 - Rv. 673334 – 01; idem n.
3628/2016). La volontà di prestare fideiussione deve essere manifestata in modo chiaro ed inequivocabile e qualora la dichiarazione sia inserita in un atto posto in essere allo scopo della conclusione di un diverso negozio, per stabilire se la dichiarazione integri anche l'assunzione delle obbligazioni conseguenti alla fideiussione è necessario valutare se essa possa essere interpretata solo in questo modo, o se essa piuttosto non abbia un contenuto congruente con il negozio per cui l'atto è stato formato ed esaurisca in esso il suo significato (v. Cass. n.
26064/2008) (sulla prova presuntiva v. Cass. n. 2394/2008 che in massima recita: “la prova per presunzioni costituisce prova completa, alla quale il giudice del merito può legittimamente ricorrere, anche in via esclusiva, nell'esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di prova, di controllarne
l'attendibilità, di scegliere tra gli elementi sottoposti al suo esame quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione, senza che possa predicarsi
l'esistenza di una gerarchia delle fonti di prova, salvo il limite della motivazione del proprio convincimento da parte del giudicante. Non esiste, infatti, una gerarchia di efficacia delle prove. Le prove, pertanto, anche se hanno carattere indiziario, sono tutte liberamente valutabili dal giudice del merito per essere poste a fondamento del suo convincimento. Nella prova per presunzioni - ancora - non occorre che tra il fatto noto e il fatto ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità”).
19. Nella fattispecie, esclusa qualsiasi valenza probatoria della polizza disconosciuta, la prova della garanzia, o meglio della sua pattuizione, è evincibile dalla documentazione agli atti e segnatamente da quella proveniente dal Ministero, oltre che dal comportamento conseguente tenuto dalla CO.GE.ZAF.; il primo giudice si è attenuto ai predetti principi valutando i vari elementi di prova acquisiti in giudizio e procedendo ad un esame complessivo degli stessi, in modo da verificarne il valore indiziario di ciascuno e in connessione con gli altri.
20. Tali elementi sono senz'altro individuabili nelle seguenti circostanze. In primo luogo, va pagina 7 di 12 valorizzato il fatto che la fideiussione era richiesta ex lege come allegato essenziale ai fini della partecipazione alla gara di appalto;
difatti l'art. 75 co. 1 D.Lgs. n. 163/2006 prevedeva che “l'offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.” La cauzione provvisoria prevista dall'art. 75 del D.lgs. n. 163/2006 costituiva una forma di risarcimento forfettario del danno ed aveva la finalità di garantire alla P.A. committente la serietà e affidabilità dell'offerta in fase precontrattuale, riconoscendo a favore dell'Ente pubblico un risarcimento nel caso di mancata stipula del contratto addebitabile a colpa dell'aggiudicatario provvisorio, sia esso singolo o collettivo. La cauzione ex art. 75 è un obbligo gravante solidalmente su tutte le imprese componenti l'ATI, al momento della presentazione della domanda, che determina la sua inammissibilità in suo difetto.
21. Orbene, la contestazione avanzata in giudizio da parte di i aver partecipato Parte_1
all'ATI ed alla gara (e quindi anche di aver prestato il proprio consenso alla fideiussione disconoscendo le sottoscrizioni su tutti i documenti inerenti alla domanda di partecipazione alla gara), è incompatibile con il comportamento tenuto dalla stessa impresa e soprattutto con quanto emerge dai documenti agli atti.
22. Il Ministero, il 18.9.2015 (prot. 16255), aveva inviato una PEC alla con la Parte_1
quale veniva comunicata l'esclusione dell'ATI dalla gara a causa delle irregolarità rilevate in capo alla con richiesta di pagamento della somma garantita. A tale Controparte_2
comunicazione la on ha opposto alcuna contestazione non solo a tale richiesta Parte_1
inviata all'appellante quale soggetto facente parte dell'ATI partecipante, ma neppure ha opposto la propria estraneità all'ATI ed alla gara stessa.
23. Analogamente è avvenuto per le successive richieste dell'Amministrazione confermative dell'esclusione dalla gara inviate sempre via PEC alla ed alle altre parti Parte_1
interessate (non contestate). Poiché, come detto, la partecipazione alla gara dell'ATI era subordinata alla prestazione della cauzione a mezzo fideiussione e le comunicazioni erano state inviate a tutte le imprese dell'ATI ed alla compagnia assicuratrice, la Parte_1
avrebbe dovuto immediatamente significare quantomeno la propria estraneità all'ATI e alla gara sia al Ministero sia alle altre imprese.
24. Il comportamento concludente della emerge anche nella lettera del Parte_1
20.9.2017 (doc. 4) inviata da a in risposta alla richiesta di Parte_1 CP_1
pagamento di quest'ultima; in detta nota l'appellante non ha eccepito la partecipazione pagina 8 di 12 all'ATI e alla gara di appalto, limitandosi ad affermare di non aver mai sottoscritto o richiesto la polizza fideiussoria;
ciò offre un quadro preciso e concordante con le comunicazioni da parte del Ministero anch'esse non contestate. Solo nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, la ha allegato di non aver manifestato “la propria volontà di Parte_1 partecipare all'associazione temporanea”.
25. Tale allegazione, è quindi incompatibile con il comportamento tenuto in precedenza dalla stessa appellante che si era limitata solo a contestare la sottoscrizione della polizza, ma non la propria partecipazione all'ATI e quindi di aver espresso la volontà di prestare la garanzia richiesta per la partecipazione alla gara. L'asserita falsità delle sottoscrizioni mal si concilia con il fatto che mai la veva addotto tale falsità prima della presente causa. Parte_1
26. Ma a prescindere dalla riconducibilità delle firme (e dei timbri) al suo legale rappresentante, il comportamento della - anche nell'ipotesi di rappresentanza Parte_1
apparente - costituisce una ratifica in quanto espressione della volontà di fare proprio il negozio compiuto da altri.
27. Il quadro probatorio, quindi, evidenzia elementi che costituiscono chiari indici sia della partecipazione di ll'ATI, sia della sua volontà inequivoca di offrire la garanzia Parte_1
richiesta per la partecipazione alla gara di appalto, dovendosi dare rilievo al fatto che l'appellante, pur asserendo la falsità delle sottoscrizioni, non si è tempestivamente attivata in alcun modo.
28. Da quanto precede consegue il rigetto delle richieste istruttorie avanzate dall'appellante e non ammesse in primo grado, ancorché la sua formulazione sia inammissibile.
29. I motivi di appello concorrono a determinare l'oggetto del relativo giudizio ed incidono sullo stesso esercizio del potere d'impugnazione, non potendosi considerare proposti all'esame del giudice del gravame i capi della sentenza di primo grado che non siano stati in concreto oggetto di specifiche censure nell'atto di appello. Pertanto, la parte non può riproporre istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal giudice di primo grado senza espressamente censurare, con motivo di gravame, le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta o dolersi della omessa pronuncia al riguardo (Cass. n. 12036/2011; ex plurimis n. 15519/2006, 1691/2006). Pertanto “in osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica, sicché è inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado” (Cass. n. 16420/2023 - Rv. 668195 – 01; idem n. 5812/2016).
pagina 9 di 12 30. Nella fattispecie, l'appellante si è limitata ad insistere per l'ammissione dei mezzi di prova orale richiamando quelli indicati nella terza memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. del
3.6.2019. La richiesta non è stata tuttavia oggetto né di specifico motivo di appello, né risulta sviluppata nelle argomentazioni a supporto della medesima, considerando il suo rigetto da parte del Tribunale con propria ordinanza a verbale del 3.10.2019.
31. Occorre altresì ricordare che le ordinanze con cui il giudice istruttore decide sulle richieste di ammissione delle prove e dispongono in ordine all'istruzione della causa sono di norma revocabili e non pregiudicano il merito della decisione della controversia;
il giudice potrebbe apprezzare nel corso del giudizio la sopravvenuta rilevanza delle prove richieste, ben potendo modificare o revocare le ordinanze istruttorie nel corso del procedimento ovvero in sede di decisione (art. 177 c.p.c.) (ex plurimis Cass. n. 30161/2018; n. 1596/2007; n.
16113/2000). Tuttavia, è sempre onere della parte che vi abbia interesse contestare nella prima difesa o udienza utile il provvedimento adottato dal giudice. Ciò assume particolare rilievo proprio nel caso in cui vi sia stato un provvedimento reiettivo di istanze probatorie da parte del giudice istruttore, giacché detto provvedimento sollecita la parte interessata a ribadire espressamente le proprie richieste istruttorie, che - in difetto - debbono intendersi tacitamente rinunciate. Rispetto a tale provvedimento, la parte che si è vista rigettare le proprie istanze, ha quindi l'onere - ricavabile dall'art. 177 c.p.c. - di sollecitare il Giudice, attraverso una motivata istanza di riesame della decisione sull'istruttoria.
32. Dall'esame delle carte processuali emerge che on ha contestato la predetta Parte_1
ordinanza a verbale del Tribunale del 3.10.2019, limitandosi nelle successive note di trattazione scritta per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.5.2020, a riportarsi genericamente “alle domande spiegate nell'atto di opposizione del 05.03.2018, nelle successive memorie ex art. 183 VI comma nn. 1 e 3 nonché nei verbali di causa”. In ogni caso
- a prescindere dalla rilevata inammissibilità - i capitoli di prova orale formulati nella terza memoria non attengono a circostanze nuove nascenti dalla produzione documentale avversaria (e quindi a controprova), ma attengono a fatti (la partecipazione della CO.GE.ZAF. all'ATI) già allegati in atto di opposizione (v. pag. 3) e che quindi dovevano essere oggetto di prova diretta entro il termine di decadenza di cui alla seconda memoria istruttoria (non depositata).
33. L'appello in conclusione va rigettato.
34. Le spese di lite, in ragione del principio di causalità che le governa, seguono la pagina 10 di 12 soccombenza e sono liquidate per il presente grado di appello come in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022.
35. Quanto alla posizione della sebbene parte processuale in primo Controparte_2
grado, non è stata rivolta alcuna domanda nei suoi confronti, né questa ha proposto appello incidentale.
36. Ciò ha rilievo per la condanna alle spese processuali che a norma dell'articolo 91 c.p.c. presuppone necessariamente la qualità di parte processuale, che richiede una specifica
“vocatio in ius” e la soccombenza (ex plurimis Cass. n. 2208/2012; n. 5508/2016, n.
4352/2019). Non essendo state svolte domande nei suoi confronti né essendo stati svolti appelli incidentali, trattandosi di litis denuntiatio, per giurisprudenza costante la parte che si costituisca in giudizio non ha diritto al rimborso delle spese sostenute, ancorché la notifica sia stata disposta dal giudice (l'ordine del giudice non costituisce una vera e propria vocatio in ius, ma una mera litis denuntiatio).
37. Pertanto, non sussistono i presupposti per la pronuncia a favore della CP_2
della condanna alle spese. D'altra parte, le spese di lite non potrebbero essere poste a
[...]
carico della soccombente posto che questa non ha sostenuto alcuna tesi che Parte_1
rendesse necessaria la difesa da parte di non essendo coinvolta nel Controparte_2
merito delle questioni fra l'appellante e la CP_7
38. Nulla per le spese nei confronti di rimasta contumace Controparte_3
39. Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228/2012, art. 1, co. 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 31.1.2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell'appellante a norma dello stesso art. 13, co. 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Bologna n. 1116/2020 del 20.7.2020, pubblicata il 27.07.2020;
- condanna a rifondere a le Parte_1 Controparte_1 spese del presente grado di giudizio che liquida, in € 3.966,00 per compensi oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
- compensa le spese di lite del presente giudizio di appello fra e Parte_1
pagina 11 di 12 APPALTI CP_2
- nulla per le spese di lite per presente giudizio di appello nei confronti di
[...]
Controparte_3
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico di il Parte_1
versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Bologna, 22 luglio 2025.
Il Presidente
Dott. Andrea Lama
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Lama Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 414 del ruolo generale dell'anno 2021 promossa da
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore in Parte_1 P.IVA_1
carica, rappresentata e difesa dagli Avv. Alessia Pinsino (c.f. ) e Renato C.F._1
Catuogno (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in C.F._2
Via Mariano Stabile n. 85 a Palermo, giusta procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore in carica, rappresentata e difesa dagli Avv. Laura Golini (c.f.
) e Patrizia Dioguardi (c.f. con domicilio C.F._3 C.F._4
digitale eletto agli indirizzi p.e.c. e Email_1
giusta procura in atti Email_2
APPELLATA
e nei confronti
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 P.IVA_3
tempore in carica rappresentata e difesa dall'Avv. Amalia Monopoli (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Laura C.F._5
Cervellati (c.f. ) in Strada Maggiore n. 10 a Bologna, giusta procura C.F._6
pagina 1 di 12 in atti
APPELLATA
c.f. Controparte_3 P.IVA_4
APPELLATA - CONTUMACE
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 1116/2020 del 20.7.2020, pubblicata il 27.07.2020.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 15.10.2024:
Appellante : Parte_1
“sospendere ex art. 283 c.p.c l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata stante la sussistenza dei gravi e fondati motivi dedotti in narrativa;
- Accogliere il presente atto di appello ed accogliere le domande ed eccezioni tutte spiegate da in seno all'atto di citazione in opposizione che si intendono integralmente Parte_1 ripetute.
Riformare la sentenza n. 1116/2020, pubblicata il 27 luglio 2020 del Tribunale Civile di
Bologna – Seconda Sezione Civile - emessa nell'ambito del giudizio n. 3838/2018 RG cui è stato riunito il giudizio portante il n. 5222/18 R.G, non notificata, respingendo la domanda originariamente proposta da nei confronti di e Controparte_1 Parte_1 per l'effetto revocare il D.I. n. 178/2018 del 11/01/2018 emesso dal Tribunale di Bologna, nel procedimento portante il n. 16031/2017 R.G., mandando esente l'esponente da qualsiasi obbligo nei confronti di altresì disponendo che la controparte provveda senza CP_1 indugio alla restituzione della somma che l'appellante fosse costretto a versare in caso di esecuzione della detta sentenza, maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo;
- condannare alla rifusione delle spese di lite (compenso ai Controparte_1 sensi del d.m. n. 55 del 2014, come modif. con d.m. n. 37 del 2018, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio.
- in via istruttoria, occorrendo, ammettere i mezzi di prova già chiesti nel giudizio di primo grado e non ammessi e di cui alla memoria ex art. 183 VI comma n. 3 c.p.c. del 03.06.2019”.
Appellata ): Controparte_1
“respingere le domande tutte avanzate da nei suoi confronti e quindi Parte_1
l'appello dalla stessa proposto avverso la Sentenza n. 1116/2020 del Tribunale di Bologna e questa confermare in ogni sua parte.
Con vittoria di spese e compensi anche del presente grado di giudizio.”
Appellata ( : Controparte_2
“1. confermare la statuizione di cui alla Sentenza di primo grado nella parte in cui ha accertato e dichiarato la inammissibilità della chiamata in causa del terzo Controparte_2 effettuata dalla essendo scesa su detta statuizione il giudicato;
Controparte_3
2. confermare la Sentenza di primo grado nella parte in cui dichiara l'inammissibilità della chiamata in causa della effettuata dalla per non aver Controparte_2 Controparte_3 richiesto ed ottenuto la preventiva autorizzazione del Giudice;
pagina 2 di 12
3. accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza della facoltà della di Controparte_4 chiamare in giudizio la Controparte_2
4. accertare e dichiarare infondate in fatto ed in diritto tutte le domande formulate nei confronti della per ogni quanto esposto nel presente Atto;
Controparte_2
5. condannare l'odierna opponente in p.l.r.p.t., e/o la Parte_1 Controparte_3
in solido tra loro o disgiuntamente tra loro, al pagamento delle spese e competenze
[...] professionali per il presente grado di giudizio, da liquidarsi in applicazione dei criteri di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 e s.m.i., in favore del costituito difensore Avvocato
Amalia Monopoli che espressamente si dichiara antistatario.
In aggiunta alle sopra trascritte conclusioni, in ogni caso, si chiede che l'adita Corte di appello voglia accertare e dichiarare intervenuta la rinuncia, depositata in data 02 aprile
2019 dal difensore della agli Atti nei confronti della e Controparte_4 Controparte_2 da quest'ultima accettata all'udienza del 03 ottobre 2019 con conseguente richiesta di estromissione di quest'ultima dal presente giudizio, con ogni conseguenza in ordine al riconoscimento delle spese e competenze di lite da riconoscersi al difensore dichiaratosi antistatario.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La da qui otteneva dal Tribunale di Controparte_1 CP_1
Bologna il decreto ingiuntivo n. 178/2018 del 11.1.2018 con il quale veniva ingiunto alla e (da qui Controparte_3 Parte_2 Parte_1
anche quali aderenti all'Associazione Temporanea di Imprese (da qui ATI), Parte_1 di pagare la somma di € 21.879,00 dovuta a titolo di rivalsa a seguito dell'escussione della polizza fideiussoria n. 56279657 dell'11.3.2015 stipulata con;
Controparte_5
detta polizza era stata stipulata a garanzia dell'adempimento dell'ATI degli obblighi inerenti la partecipazione alla gara di appalto indetta dal Ministero della Difesa – 8° Rep.
Infrastrutture per lavori di straordinaria manutenzione della copertura e degli impianti e di rifacimento dei gruppi servizi igienici nella scuola interforze per la difesa NBC di Rieti.
2. Avverso il provvedimento monitorio, la proponeva tempestiva Parte_1
opposizione (Rg. 3838/2018), esponendo:
- il legale rappresentante della non aveva mai Parte_1 Controparte_6
sottoscritto la polizza fideiussoria de qua e quindi contestava, ex art. 214 c.p.c.,
l'autenticità della sottoscrizione apposta in calce alla predetta polizza;
- la falsità della firma era stata già contestata dall'opponente alla con la CP_1
raccomandata del 20.09.2017;
- la on aveva mai partecipato all'ATI. Parte_1
L'opponente concludeva chiedendo la revoca del provvedimento monitorio.
3. La i costituiva in giudizio, esponendo: Controparte_1
pagina 3 di 12 - la fideiussione assicurativa era stata emessa ex Codice degli Appalti a garanzia della partecipazione alla gara di appalto pubblico (cauzione pari al 2% dell'importo dei lavori);
- la partecipazione alla gara d'appalto delle tre società facenti parte dell'ATI era dimostrata dalla documentazione prodotta nel fascicolo monitorio e in particolare da tutta la documentazione proveniente dal Ministero;
- a seguito della richiesta del 18.9.2015 di escussione della garanzia da parte del
Ministero, la in proprio e quale capogruppo dell'ATI Controparte_3
aveva diffidato la Compagnia assicuratrice dal provvedere al pagamento, confermando la partecipazione delle imprese alla gara;
- la veva provveduto al pagamento in favore del Ministero;
CP_1
- la veva a sua volta fatto opposizione – con autonomo Controparte_3
atto - al decreto ingiuntivo confermando la costituzione dell'ATI e la partecipazione della nonché la presentazione dell'offerta alla gara da parte dell'ATI stessa, Parte_1
poi esclusa per irregolarità contributive della con la quale l'ATI Controparte_2
aveva un contratto di avvalimento;
- stante la suddetta documentazione, il disconoscimento della firma apposta su timbro da parte della era irrilevante, essendo provato e non contestato dall'opponente Parte_1
di aver presentato al Ministero della Difesa un'offerta per l'affidamento dei lavori corredata della polizza, senza la quale la partecipazione alla gara di appalto sarebbe stata inammissibile;
- l'opponente, a prescindere dal dato formale della legittimazione alla sottoscrizione, aveva goduto del contratto fideiussorio e quindi aveva tacitamente ratificato l'operato del falso rappresentante. oncludeva per il rigetto dell'opposizione. CP_1
4. Avverso il medesimo Decreto Ingiuntivo, la aveva Controparte_3
proposto opposizione (Rg. 5222/2018) chiedendo di essere manlevata dalla CP_2
ritenuta responsabile dell'esclusione dell'ATI dalla gara. In detta causa si era costituita
[...]
oltre alla anche la quale terza chiamata da parte della CP_1 Controparte_2
eccependo l'inammissibilità della chiamata in causa per Controparte_3
difetto di preventiva autorizzazione del giudice.
5. All'udienza del 13.9.2018 la causa Rg. n. 5222/2018 veniva riunita alla causa Rg. n.
3838/2018 e concessa la provvisoria esecuzione, veniva disposta la mediazione (che dava esito negativo),
pagina 4 di 12 6. Successivamente, la in data 2.4.2019 depositava l'atto di Controparte_3
rinuncia agli atti nei confronti della che l'accettava, insistendo per le Controparte_2
spese di lite.
7. All'esito della trattazione il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 1116/2020, rigettava le opposizioni di la (condannando quest'ultima Parte_1 Controparte_3
anche al pagamento delle spese processuali nei confronti della terza chiamata
[...]
. CP_2
8. Avverso la sentenza ha proposto appello la Parte_1
9. Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del Controparte_1
gravame.
10. Successivamente la Corte, con ordinanza del 7.9.2021, disponeva la notificazione dell'appello alla alla Controparte_3 Controparte_2
11. Si costituiva il giudizio la chiedendo la conferma della sentenza Controparte_2
impugnata in punto di inammissibilità della chiamata in causa da parte della
[...]
Controparte_3
12. La sebbene ritualmente intimata, non si costituiva in Controparte_3
giudizio e pertanto la Corte all'udienza del 15.2.2022 ne dichiarava la contumacia.
13. All'udienza del 15.10.2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
14. Con l'unico motivo di gravame, l'appellante si duole della decisione del Tribunale il quale, pur avendo ritenuto inutilizzabile il documento relativo alla polizza fideiussoria (non essendo stata proposta da 'istanza di verificazione a seguito di disconoscimento CP_1
della sottoscrizione da parte di , ha ritenuto sussistente il rapporto di garanzia Parte_1
sulla base degli elementi presuntivi ricavabili da altri documenti e dal comportamento dell'appellante. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che l'adesione di alla Parte_1
fideiussione de qua può essere desunta dal comportamento della medesima che non ha negato di aver partecipato alla gara (la polizza difatti era indispensabile per la presentazione della domanda), come risultante dalla documentazione inviata dal Ministero appaltante e inviata via
PEC alla stessa appellante. Secondo l'appellante, il giudice di prime cure avrebbe invece pagina 5 di 12 errato nel ritenere la sussistenza del rapporto di garanzia solo perché la fideiussione era richiesta ex lege a corredo della domanda di partecipazione alla gara di appalto. Difatti, a seguito della produzione della predetta documentazione da parte della
[...]
(v. memoria istruttoria del 15.5.2019), la aveva Controparte_3 Parte_1
immediatamente contestato (v. memoria del 3.6.2019) l'autenticità delle sottoscrizioni apposte sulla domanda di partecipazione e sugli altri documenti. Pertanto, il Tribunale non avrebbe potuto accertare la sussistenza del vincolo negoziale fideiussorio solo sulla base del comportamento stragiudiziale (i.e. il non aver immediatamente contestato a la CP_1
propria mancata partecipazione all'ATI) e dei documenti inviati dal Ministero, considerato che fin dall'atto di opposizione la veva negato di aver “manifestato la propria Parte_1
volontà di partecipare all'associazione temporanea” per cui la partecipazione alla gara sarebbe stata frutto di una iniziativa della sola all'insaputa Controparte_3
dell'appellante.
15. L'appello è infondato.
16. Secondo l'appellante, il Tribunale, a seguito del disconoscimento dei documenti prodotti relativi alla procedura di appalto e sottoscritti e timbrati da in difetto Parte_1
dell'istanza di verificazione da parte di non avrebbe potuto porre a fondamento CP_1
del proprio convincimento non solo il documento contestato, ma qualsiasi altro elemento presuntivo estraneo al procedimento stesso.
17. La Corte ricorda, per quanto attiene al disconoscimento delle sottoscrizioni e alla procedura di verificazione ex art. 216 c.p.c., che la Suprema Corte ha affermato che quando gli elementi già acquisiti o la situazione processuale siano ritenuti sufficienti, ai fini del relativo accertamento il giudice ben può formare il proprio convincimento sulla base di ogni elemento istruttorio obiettivamente conferente, compresa la valutazione del complessivo comportamento tenuto dalla parte cui la sottoscrizione sia attribuita (cfr. Cass. n. 4538/2021;
v. anche n. 14227/1999). In breve, il giudice di primo grado può trarre il proprio convincimento da ogni mezzo di prova obbiettivamente conferente, anche presuntivo, ed attraverso la valutazione di tutti gli elementi probatori, pur a valore indiziario, emergenti dalle risultanze processuali che possono essere liberamente apprezzati in concorso con altre circostanze, se la parte offre ulteriori elementi indiziari, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., che vanno letti in combinazione con la stessa scrittura privata disconosciuta, che - sebbene inutilizzabile come fonte diretta di prova - costituisce comunque fonte di indizi (cfr. Cass. n.
33769/2019).
pagina 6 di 12 18. Con specifico riferimento alla fideiussione, va ricordato che “l'art. 1937 c.c., nel prescrivere che la volontà di prestare la fideiussione deve essere espressa, si interpreta nel senso che non è necessaria la forma scritta o l'utilizzo di formule sacramentali, purché la volontà sia manifestata in modo inequivocabile, potendosi fornire la relativa prova con ogni mezzo e, dunque, anche con presunzioni.” (Cass. n. 34239/2024 - Rv. 673334 – 01; idem n.
3628/2016). La volontà di prestare fideiussione deve essere manifestata in modo chiaro ed inequivocabile e qualora la dichiarazione sia inserita in un atto posto in essere allo scopo della conclusione di un diverso negozio, per stabilire se la dichiarazione integri anche l'assunzione delle obbligazioni conseguenti alla fideiussione è necessario valutare se essa possa essere interpretata solo in questo modo, o se essa piuttosto non abbia un contenuto congruente con il negozio per cui l'atto è stato formato ed esaurisca in esso il suo significato (v. Cass. n.
26064/2008) (sulla prova presuntiva v. Cass. n. 2394/2008 che in massima recita: “la prova per presunzioni costituisce prova completa, alla quale il giudice del merito può legittimamente ricorrere, anche in via esclusiva, nell'esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di prova, di controllarne
l'attendibilità, di scegliere tra gli elementi sottoposti al suo esame quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione, senza che possa predicarsi
l'esistenza di una gerarchia delle fonti di prova, salvo il limite della motivazione del proprio convincimento da parte del giudicante. Non esiste, infatti, una gerarchia di efficacia delle prove. Le prove, pertanto, anche se hanno carattere indiziario, sono tutte liberamente valutabili dal giudice del merito per essere poste a fondamento del suo convincimento. Nella prova per presunzioni - ancora - non occorre che tra il fatto noto e il fatto ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità”).
19. Nella fattispecie, esclusa qualsiasi valenza probatoria della polizza disconosciuta, la prova della garanzia, o meglio della sua pattuizione, è evincibile dalla documentazione agli atti e segnatamente da quella proveniente dal Ministero, oltre che dal comportamento conseguente tenuto dalla CO.GE.ZAF.; il primo giudice si è attenuto ai predetti principi valutando i vari elementi di prova acquisiti in giudizio e procedendo ad un esame complessivo degli stessi, in modo da verificarne il valore indiziario di ciascuno e in connessione con gli altri.
20. Tali elementi sono senz'altro individuabili nelle seguenti circostanze. In primo luogo, va pagina 7 di 12 valorizzato il fatto che la fideiussione era richiesta ex lege come allegato essenziale ai fini della partecipazione alla gara di appalto;
difatti l'art. 75 co. 1 D.Lgs. n. 163/2006 prevedeva che “l'offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.” La cauzione provvisoria prevista dall'art. 75 del D.lgs. n. 163/2006 costituiva una forma di risarcimento forfettario del danno ed aveva la finalità di garantire alla P.A. committente la serietà e affidabilità dell'offerta in fase precontrattuale, riconoscendo a favore dell'Ente pubblico un risarcimento nel caso di mancata stipula del contratto addebitabile a colpa dell'aggiudicatario provvisorio, sia esso singolo o collettivo. La cauzione ex art. 75 è un obbligo gravante solidalmente su tutte le imprese componenti l'ATI, al momento della presentazione della domanda, che determina la sua inammissibilità in suo difetto.
21. Orbene, la contestazione avanzata in giudizio da parte di i aver partecipato Parte_1
all'ATI ed alla gara (e quindi anche di aver prestato il proprio consenso alla fideiussione disconoscendo le sottoscrizioni su tutti i documenti inerenti alla domanda di partecipazione alla gara), è incompatibile con il comportamento tenuto dalla stessa impresa e soprattutto con quanto emerge dai documenti agli atti.
22. Il Ministero, il 18.9.2015 (prot. 16255), aveva inviato una PEC alla con la Parte_1
quale veniva comunicata l'esclusione dell'ATI dalla gara a causa delle irregolarità rilevate in capo alla con richiesta di pagamento della somma garantita. A tale Controparte_2
comunicazione la on ha opposto alcuna contestazione non solo a tale richiesta Parte_1
inviata all'appellante quale soggetto facente parte dell'ATI partecipante, ma neppure ha opposto la propria estraneità all'ATI ed alla gara stessa.
23. Analogamente è avvenuto per le successive richieste dell'Amministrazione confermative dell'esclusione dalla gara inviate sempre via PEC alla ed alle altre parti Parte_1
interessate (non contestate). Poiché, come detto, la partecipazione alla gara dell'ATI era subordinata alla prestazione della cauzione a mezzo fideiussione e le comunicazioni erano state inviate a tutte le imprese dell'ATI ed alla compagnia assicuratrice, la Parte_1
avrebbe dovuto immediatamente significare quantomeno la propria estraneità all'ATI e alla gara sia al Ministero sia alle altre imprese.
24. Il comportamento concludente della emerge anche nella lettera del Parte_1
20.9.2017 (doc. 4) inviata da a in risposta alla richiesta di Parte_1 CP_1
pagamento di quest'ultima; in detta nota l'appellante non ha eccepito la partecipazione pagina 8 di 12 all'ATI e alla gara di appalto, limitandosi ad affermare di non aver mai sottoscritto o richiesto la polizza fideiussoria;
ciò offre un quadro preciso e concordante con le comunicazioni da parte del Ministero anch'esse non contestate. Solo nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, la ha allegato di non aver manifestato “la propria volontà di Parte_1 partecipare all'associazione temporanea”.
25. Tale allegazione, è quindi incompatibile con il comportamento tenuto in precedenza dalla stessa appellante che si era limitata solo a contestare la sottoscrizione della polizza, ma non la propria partecipazione all'ATI e quindi di aver espresso la volontà di prestare la garanzia richiesta per la partecipazione alla gara. L'asserita falsità delle sottoscrizioni mal si concilia con il fatto che mai la veva addotto tale falsità prima della presente causa. Parte_1
26. Ma a prescindere dalla riconducibilità delle firme (e dei timbri) al suo legale rappresentante, il comportamento della - anche nell'ipotesi di rappresentanza Parte_1
apparente - costituisce una ratifica in quanto espressione della volontà di fare proprio il negozio compiuto da altri.
27. Il quadro probatorio, quindi, evidenzia elementi che costituiscono chiari indici sia della partecipazione di ll'ATI, sia della sua volontà inequivoca di offrire la garanzia Parte_1
richiesta per la partecipazione alla gara di appalto, dovendosi dare rilievo al fatto che l'appellante, pur asserendo la falsità delle sottoscrizioni, non si è tempestivamente attivata in alcun modo.
28. Da quanto precede consegue il rigetto delle richieste istruttorie avanzate dall'appellante e non ammesse in primo grado, ancorché la sua formulazione sia inammissibile.
29. I motivi di appello concorrono a determinare l'oggetto del relativo giudizio ed incidono sullo stesso esercizio del potere d'impugnazione, non potendosi considerare proposti all'esame del giudice del gravame i capi della sentenza di primo grado che non siano stati in concreto oggetto di specifiche censure nell'atto di appello. Pertanto, la parte non può riproporre istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal giudice di primo grado senza espressamente censurare, con motivo di gravame, le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta o dolersi della omessa pronuncia al riguardo (Cass. n. 12036/2011; ex plurimis n. 15519/2006, 1691/2006). Pertanto “in osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica, sicché è inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado” (Cass. n. 16420/2023 - Rv. 668195 – 01; idem n. 5812/2016).
pagina 9 di 12 30. Nella fattispecie, l'appellante si è limitata ad insistere per l'ammissione dei mezzi di prova orale richiamando quelli indicati nella terza memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. del
3.6.2019. La richiesta non è stata tuttavia oggetto né di specifico motivo di appello, né risulta sviluppata nelle argomentazioni a supporto della medesima, considerando il suo rigetto da parte del Tribunale con propria ordinanza a verbale del 3.10.2019.
31. Occorre altresì ricordare che le ordinanze con cui il giudice istruttore decide sulle richieste di ammissione delle prove e dispongono in ordine all'istruzione della causa sono di norma revocabili e non pregiudicano il merito della decisione della controversia;
il giudice potrebbe apprezzare nel corso del giudizio la sopravvenuta rilevanza delle prove richieste, ben potendo modificare o revocare le ordinanze istruttorie nel corso del procedimento ovvero in sede di decisione (art. 177 c.p.c.) (ex plurimis Cass. n. 30161/2018; n. 1596/2007; n.
16113/2000). Tuttavia, è sempre onere della parte che vi abbia interesse contestare nella prima difesa o udienza utile il provvedimento adottato dal giudice. Ciò assume particolare rilievo proprio nel caso in cui vi sia stato un provvedimento reiettivo di istanze probatorie da parte del giudice istruttore, giacché detto provvedimento sollecita la parte interessata a ribadire espressamente le proprie richieste istruttorie, che - in difetto - debbono intendersi tacitamente rinunciate. Rispetto a tale provvedimento, la parte che si è vista rigettare le proprie istanze, ha quindi l'onere - ricavabile dall'art. 177 c.p.c. - di sollecitare il Giudice, attraverso una motivata istanza di riesame della decisione sull'istruttoria.
32. Dall'esame delle carte processuali emerge che on ha contestato la predetta Parte_1
ordinanza a verbale del Tribunale del 3.10.2019, limitandosi nelle successive note di trattazione scritta per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.5.2020, a riportarsi genericamente “alle domande spiegate nell'atto di opposizione del 05.03.2018, nelle successive memorie ex art. 183 VI comma nn. 1 e 3 nonché nei verbali di causa”. In ogni caso
- a prescindere dalla rilevata inammissibilità - i capitoli di prova orale formulati nella terza memoria non attengono a circostanze nuove nascenti dalla produzione documentale avversaria (e quindi a controprova), ma attengono a fatti (la partecipazione della CO.GE.ZAF. all'ATI) già allegati in atto di opposizione (v. pag. 3) e che quindi dovevano essere oggetto di prova diretta entro il termine di decadenza di cui alla seconda memoria istruttoria (non depositata).
33. L'appello in conclusione va rigettato.
34. Le spese di lite, in ragione del principio di causalità che le governa, seguono la pagina 10 di 12 soccombenza e sono liquidate per il presente grado di appello come in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022.
35. Quanto alla posizione della sebbene parte processuale in primo Controparte_2
grado, non è stata rivolta alcuna domanda nei suoi confronti, né questa ha proposto appello incidentale.
36. Ciò ha rilievo per la condanna alle spese processuali che a norma dell'articolo 91 c.p.c. presuppone necessariamente la qualità di parte processuale, che richiede una specifica
“vocatio in ius” e la soccombenza (ex plurimis Cass. n. 2208/2012; n. 5508/2016, n.
4352/2019). Non essendo state svolte domande nei suoi confronti né essendo stati svolti appelli incidentali, trattandosi di litis denuntiatio, per giurisprudenza costante la parte che si costituisca in giudizio non ha diritto al rimborso delle spese sostenute, ancorché la notifica sia stata disposta dal giudice (l'ordine del giudice non costituisce una vera e propria vocatio in ius, ma una mera litis denuntiatio).
37. Pertanto, non sussistono i presupposti per la pronuncia a favore della CP_2
della condanna alle spese. D'altra parte, le spese di lite non potrebbero essere poste a
[...]
carico della soccombente posto che questa non ha sostenuto alcuna tesi che Parte_1
rendesse necessaria la difesa da parte di non essendo coinvolta nel Controparte_2
merito delle questioni fra l'appellante e la CP_7
38. Nulla per le spese nei confronti di rimasta contumace Controparte_3
39. Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228/2012, art. 1, co. 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 31.1.2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell'appellante a norma dello stesso art. 13, co. 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Bologna n. 1116/2020 del 20.7.2020, pubblicata il 27.07.2020;
- condanna a rifondere a le Parte_1 Controparte_1 spese del presente grado di giudizio che liquida, in € 3.966,00 per compensi oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
- compensa le spese di lite del presente giudizio di appello fra e Parte_1
pagina 11 di 12 APPALTI CP_2
- nulla per le spese di lite per presente giudizio di appello nei confronti di
[...]
Controparte_3
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico di il Parte_1
versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Bologna, 22 luglio 2025.
Il Presidente
Dott. Andrea Lama
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
pagina 12 di 12