CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 13/01/2026, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 52/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:50 in composizione monocratica:
TACCARDI MARIA EVANGELISTA, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 479/2024 depositato il 15/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catanzaro - Via Jannoni 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2254 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1351/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento esecutivo con richiesta di pagamento dell'Imu anno 2018 (comprese le sanzioni amministrative ) n. 2254 del 03/04/2023, Prot. n. 114915 del 17/11/2023, emesso dal Comune di Catanzaro e notificato il 07/12/2023, relativo a Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2018, per una pretesa complessiva di euro 3.003,14. Eccepisce che il Comune accerta, la proprietà dei terreni di cui al Indirizzo_1, considerandoli aree edificabili in relazione ai quali non sarebbe stata pagata alcuna imposta, attribuendo un valore sulla base dei criteri previsti dall'art. 5 comma 5 del D. Lgs. 504/92. Sostiene che il valore venale di ogni area è stato quantificato di euro 48,11 a metro quadrato;
afferma che con l'atto impugnato il Comune di Catanzaro, nella quantificazione dell'imposta, imputa al ricorrente il 33,33% della proprietà dei terreni di cui al Indirizzo_1, senza tener conto che vi è stato lo scioglimento della comunione ereditaria è con atto di divisione del 07/08/2017, registrato il 10/08/2017 al n. 2691 Serie 1T, trascritto il
10/08/2017 n.ri 10709-10710 R.G., n.ri 8268, 8269 R.P. per cui con tale atto è stata assegnata alle altre parti la piena proprietà delle particelle Indirizzo_2.;chiede l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.
Si costituisce il Comune di Catanzaro, rilevando quanto segue : 1)l'Ufficio ha emesso l'avviso di accertamento contestato sulla base delle risultanze catastali in suo possesso e sulla base dei dati trasmessi dall'Ufficio
Tecnico utilizzando, per la liquidazione delle aree accertate, il valore delle aree al 1° gennaio dell'anno di imposizione comunicato dall'Ufficio Tecnico Comunale;
2 )non risulta inviato agli uffici da parte del ricorrente alcuna variazione e il valore deriva dalla deliberazione della Giunta comunale n. 701 del 02 dicembre
2009 la quale ha determinato il valore venale in comune commercio delle aree edificabili ai fini ICI integralmente visionabile anche sul sito istituzionale del Comune www.comunecatanzaro.it ; 3 )L'iter seguito dall'Ufficio nella quantificazione del valore delle aree accertate è indicato dettagliatamente nella delibera suddetta, correttamente richiamata nell'avviso di accertamento impugnato;
4 ) Il valore venale di ogni area utilizzato per gli accertamenti IMU 2018, riportato con la delibera n. 701/2009, corrisponde al valore determinato per il 2009, sottoposto ad aggiornamento annuale in funzione del corrispondente parametro
ISTAT ;5 )Il provvedimento oggetto di impugnazione, sotto la voce “Motivazione dell'avviso di accertamento”, indica chiaramente i criteri utilizzati per la valutazione delle aree fabbricabili accertate, specificando gli identificativi catastali (foglio e particella), la classificazione dell'area (zona omogenea e ambito territoriale), la superficie di ogni singola area;
6) si sottolinea che il ricorrente non ha alcun obbligo di pagare l'IMU per aree fabbricabili secondo il valore venale attribuito alle stesse dal Comune, qualora ritenga che le aree di sua proprietà abbiano un valore diverso, può dichiarare e pagare per il valore che ritiene congruo nei termini previsti dal D. Lgs. 504/1992 e s.m.i., salvo poi fornire prova della congruità della valutazione operata nella eventuale fase contenziosa e nell'esercizio del proprio diritto alla difesa;
7) nessuna valutazione diversa da quella effettuata per zone omogenee dal Comune è stata quantificata dalla controparte con una stima sintetico-comparativa che dimostri l'errata valutazione del Comune;
8) si precisa che il certificato del 29 ottobre 2003 prot. 52581 esibito dalla controparte e riferito al rischio idrogeologico PAI ha validità di un anno ed è, pertanto, valido fino al 29 ottobre 2004 e, di conseguenza, non riguarda l'accertamento IMU 2018 ;9) si precisa che per poter costruire su un terreno appartenente alla zona omogenea B5 è necessario possedere
1.500 mq come previsto dalle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore del Comune di Catanzaro
( cfr. l'allegato n. 8 ) 10 ) tutte le superfici edificabili potevano essere utilizzate per la costruzione di manufatti edilizi atteso che anche quelle inferiori a 1.500 mq ricadevano in un unico comparto classificato in ambito territoriale – zona 5 ; 11 ) Il valore a metro quadro applicato dal Comune pari ad € 48,11 è da ritenersi esiguo per un Comune capoluogo di regione se si considera che si tratta di aree classificate B5 per le quali
è sufficiente un lotto minimo di 1.500 mq. per costruire;
12 ) l'avviso di accertamento impugnato è correttamente motivato con riferimento ai presupposti impositivi e all'entità del tributo, determinata sulla scorta delle previsioni di legge e il ricorrente non ha dedotto elementi specifici atti a comprovare la non congruità del valore accertato;
chiede il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'udienza del 17.12.2025,Il Giudice Monocratico, trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva che il secondo comma, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 individua il presupposto impositivo dell'imposta comunale sugli immobili nel possesso -a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie - di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi i beni strumentali e quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa.
Non appaiono condivisibili le censure mosse all'atto impugnato sotto il profilo dell'adeguatezza del suo impianto motivazionale. Al contrario, si rileva che l'ente impositore ha emesso l'avviso di accertamento opposto alla stregua delle risultanze catastali e sulla base dei dati trasmessi dall'Ufficio Tecnico ,utilizzando per la liquidazione dell'imposta il valore delle aree all'01 gennaio dell'anno di imposta per come comunicato dall'UTC, valore pubblicizzato con l'adozione della delibera della Giunta Comunale di Catanzaro n. 701 del
02 dicembre 2009 che ha determinato il valore venale in commercio delle aree edificabili ai fini ICI per le annualità di imposta 2004/2009. La suddetta delibera risulta adottata in ottemperanza al D.Lgs. 30 dicembre
1997, n 446, che all'art. 59, comma 1, lett. g), prevede, nell'ambito dell'esercizio della potestà regolamentare in materia di ICI, la possibilità per i Comuni di determinare, periodicamente e per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili;
come precisato dalla parte resistente negli scritti difensivi, il provvedimento impugnato, sotto la voce "Motivazione dell'avviso di accertamento", indica chiaramente i criteri utilizzati per la valutazione delle aree edificabili accertate, specificando gli identificativi catastali (foglio e particella), la classificazione dell'area (zona omogenea e ambito territoriale), la superficie di ogni singola area espressa in mq. e il valore di ogni singolo mq., oltre al valore complessivo delle varie aree. Va, altresì, considerato che le stesse questioni , riferite alle stesse parti e per gli anni precedenti per la stessa imposizione tributaria (ICI/IMU), sono state esaminate con le sentenze n.1083/2016-n.1245/2019-
n.869/2018 delle Commissioni Tributarie di Catanzaro ,tutte definite con il rigetto del ricorso. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. Ogni altra eccezione rimane assorbita. Le spese sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico:
1-Rigetta il Ricorso;
2-Condanna il ricorrente al pagamento delle Spese di Giudizio in favore del Comune di Catanzaro, liquidate in € 780,00 oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di Legge.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:50 in composizione monocratica:
TACCARDI MARIA EVANGELISTA, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 479/2024 depositato il 15/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catanzaro - Via Jannoni 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2254 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1351/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento esecutivo con richiesta di pagamento dell'Imu anno 2018 (comprese le sanzioni amministrative ) n. 2254 del 03/04/2023, Prot. n. 114915 del 17/11/2023, emesso dal Comune di Catanzaro e notificato il 07/12/2023, relativo a Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2018, per una pretesa complessiva di euro 3.003,14. Eccepisce che il Comune accerta, la proprietà dei terreni di cui al Indirizzo_1, considerandoli aree edificabili in relazione ai quali non sarebbe stata pagata alcuna imposta, attribuendo un valore sulla base dei criteri previsti dall'art. 5 comma 5 del D. Lgs. 504/92. Sostiene che il valore venale di ogni area è stato quantificato di euro 48,11 a metro quadrato;
afferma che con l'atto impugnato il Comune di Catanzaro, nella quantificazione dell'imposta, imputa al ricorrente il 33,33% della proprietà dei terreni di cui al Indirizzo_1, senza tener conto che vi è stato lo scioglimento della comunione ereditaria è con atto di divisione del 07/08/2017, registrato il 10/08/2017 al n. 2691 Serie 1T, trascritto il
10/08/2017 n.ri 10709-10710 R.G., n.ri 8268, 8269 R.P. per cui con tale atto è stata assegnata alle altre parti la piena proprietà delle particelle Indirizzo_2.;chiede l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.
Si costituisce il Comune di Catanzaro, rilevando quanto segue : 1)l'Ufficio ha emesso l'avviso di accertamento contestato sulla base delle risultanze catastali in suo possesso e sulla base dei dati trasmessi dall'Ufficio
Tecnico utilizzando, per la liquidazione delle aree accertate, il valore delle aree al 1° gennaio dell'anno di imposizione comunicato dall'Ufficio Tecnico Comunale;
2 )non risulta inviato agli uffici da parte del ricorrente alcuna variazione e il valore deriva dalla deliberazione della Giunta comunale n. 701 del 02 dicembre
2009 la quale ha determinato il valore venale in comune commercio delle aree edificabili ai fini ICI integralmente visionabile anche sul sito istituzionale del Comune www.comunecatanzaro.it ; 3 )L'iter seguito dall'Ufficio nella quantificazione del valore delle aree accertate è indicato dettagliatamente nella delibera suddetta, correttamente richiamata nell'avviso di accertamento impugnato;
4 ) Il valore venale di ogni area utilizzato per gli accertamenti IMU 2018, riportato con la delibera n. 701/2009, corrisponde al valore determinato per il 2009, sottoposto ad aggiornamento annuale in funzione del corrispondente parametro
ISTAT ;5 )Il provvedimento oggetto di impugnazione, sotto la voce “Motivazione dell'avviso di accertamento”, indica chiaramente i criteri utilizzati per la valutazione delle aree fabbricabili accertate, specificando gli identificativi catastali (foglio e particella), la classificazione dell'area (zona omogenea e ambito territoriale), la superficie di ogni singola area;
6) si sottolinea che il ricorrente non ha alcun obbligo di pagare l'IMU per aree fabbricabili secondo il valore venale attribuito alle stesse dal Comune, qualora ritenga che le aree di sua proprietà abbiano un valore diverso, può dichiarare e pagare per il valore che ritiene congruo nei termini previsti dal D. Lgs. 504/1992 e s.m.i., salvo poi fornire prova della congruità della valutazione operata nella eventuale fase contenziosa e nell'esercizio del proprio diritto alla difesa;
7) nessuna valutazione diversa da quella effettuata per zone omogenee dal Comune è stata quantificata dalla controparte con una stima sintetico-comparativa che dimostri l'errata valutazione del Comune;
8) si precisa che il certificato del 29 ottobre 2003 prot. 52581 esibito dalla controparte e riferito al rischio idrogeologico PAI ha validità di un anno ed è, pertanto, valido fino al 29 ottobre 2004 e, di conseguenza, non riguarda l'accertamento IMU 2018 ;9) si precisa che per poter costruire su un terreno appartenente alla zona omogenea B5 è necessario possedere
1.500 mq come previsto dalle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore del Comune di Catanzaro
( cfr. l'allegato n. 8 ) 10 ) tutte le superfici edificabili potevano essere utilizzate per la costruzione di manufatti edilizi atteso che anche quelle inferiori a 1.500 mq ricadevano in un unico comparto classificato in ambito territoriale – zona 5 ; 11 ) Il valore a metro quadro applicato dal Comune pari ad € 48,11 è da ritenersi esiguo per un Comune capoluogo di regione se si considera che si tratta di aree classificate B5 per le quali
è sufficiente un lotto minimo di 1.500 mq. per costruire;
12 ) l'avviso di accertamento impugnato è correttamente motivato con riferimento ai presupposti impositivi e all'entità del tributo, determinata sulla scorta delle previsioni di legge e il ricorrente non ha dedotto elementi specifici atti a comprovare la non congruità del valore accertato;
chiede il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'udienza del 17.12.2025,Il Giudice Monocratico, trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva che il secondo comma, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 individua il presupposto impositivo dell'imposta comunale sugli immobili nel possesso -a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie - di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi i beni strumentali e quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa.
Non appaiono condivisibili le censure mosse all'atto impugnato sotto il profilo dell'adeguatezza del suo impianto motivazionale. Al contrario, si rileva che l'ente impositore ha emesso l'avviso di accertamento opposto alla stregua delle risultanze catastali e sulla base dei dati trasmessi dall'Ufficio Tecnico ,utilizzando per la liquidazione dell'imposta il valore delle aree all'01 gennaio dell'anno di imposta per come comunicato dall'UTC, valore pubblicizzato con l'adozione della delibera della Giunta Comunale di Catanzaro n. 701 del
02 dicembre 2009 che ha determinato il valore venale in commercio delle aree edificabili ai fini ICI per le annualità di imposta 2004/2009. La suddetta delibera risulta adottata in ottemperanza al D.Lgs. 30 dicembre
1997, n 446, che all'art. 59, comma 1, lett. g), prevede, nell'ambito dell'esercizio della potestà regolamentare in materia di ICI, la possibilità per i Comuni di determinare, periodicamente e per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili;
come precisato dalla parte resistente negli scritti difensivi, il provvedimento impugnato, sotto la voce "Motivazione dell'avviso di accertamento", indica chiaramente i criteri utilizzati per la valutazione delle aree edificabili accertate, specificando gli identificativi catastali (foglio e particella), la classificazione dell'area (zona omogenea e ambito territoriale), la superficie di ogni singola area espressa in mq. e il valore di ogni singolo mq., oltre al valore complessivo delle varie aree. Va, altresì, considerato che le stesse questioni , riferite alle stesse parti e per gli anni precedenti per la stessa imposizione tributaria (ICI/IMU), sono state esaminate con le sentenze n.1083/2016-n.1245/2019-
n.869/2018 delle Commissioni Tributarie di Catanzaro ,tutte definite con il rigetto del ricorso. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. Ogni altra eccezione rimane assorbita. Le spese sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico:
1-Rigetta il Ricorso;
2-Condanna il ricorrente al pagamento delle Spese di Giudizio in favore del Comune di Catanzaro, liquidate in € 780,00 oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di Legge.