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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 23/05/2025, n. 1309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1309 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Terza Sezione Civile, in persona del giudice unico dott.
Salvatore Nasti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1769/2022 R.G., vertente
tra
e , con sede in Piano di Sorrento al Parte_1 Parte_2
Mercato Ortofrutticolo, Post. N. 1, C.F. e P.IVA iscritta alla CCIAA P.IVA_1 P.IVA_2
di Napoli al numero Na – 389303, in persona del socio amministratore, a mezzo dell'Avv.
Giovanni Palomba (CF: , PEC: Fax: C.F._1 Email_1
0818072655) che lo rapp.ta e difende e presso lo stesso elett.te dom.to in Sorrento alla Via
Marziale n. 9, giusta procura rilasciata su foglio separato allegato all'atto di oppposizione
-ricorrente
e
il (C.F.: ; P.Iva ), in persona Controparte_1 P.IVA_3 P.IVA_4
del Sindaco p.t., Dr. , rapp.to e difeso dal PROF. AVV. ERIK FURNO Parte_3
(C.F.: , in sostituzione all'Avv. Pier Francesco Rina, rinunciatario che CodiceFiscale_2
le rappresenta e difende in virtù di procura in atti
-resisteni
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si da atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello
“svolgimento del processo” e dunque ai sensi delle indicazioni del secondo comma dell'art.132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45 comma 17
della legge 18 giugno 2009 n. 69 Pertanto, devono all'uopo considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo che la comparsa che ogni altro atto del giudizio nonché le istanze di cui ai verbali di causa ed ogni altra attività ivi verbalizzata.
La legittimazione è dimostrata dalla documentazione versata in atti.
In base al principio consacrato nell'art. 2697 c.c. “onus probandi incumbit ei qui dicit non ei qui negat”, l'attore che agisca in giudizio al fine di far valere la responsabilità contrattuale del convenuto e di ottenere il risarcimento del danno arrecatogli dall'inadempimento della controparte dell'obbligazione su di essa gravante, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato e, quindi, deve dimostrare l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio, l'adempimento della propria obbligazione che non abbia un termine di scadenza successivo a quella della controparte e che sia alla stessa sinallagmaticamente collegata e, nel caso in cui chieda il risarcimento del danno arrecatogli dal comportamento inadempiente dell'altro contraente, il danno subito e la sua riconducibilità sul piano causale al dedotto inadempimento. Mentre l'onere della prova incombente sul creditore secondo la regola dell'art. 2697 c.c. è limitato al fatto costitutivo del diritto fatto valere, cioè all'esistenza di un obbligo che si assume inadempiuto, grava sul debitore l'onere di fornire la prova di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento. Cass., Sez. Unite, n.
13533/2001.
Oramai costantemente, si afferma che il giudizio di opposizione è un momento processuale intimamente collegato al procedimento iniziato con il ricorso per ingiunzione, del quale costituisce una fase eventuale e non un'impugnazione vera e propria. L'opposizione a decreto ingiuntivo, pertanto, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente, in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione. In effetti, è
certo che nel giudizio di opposizione il giudice dovrà valutare l'an ed il quantum della pretesa del creditore entrando così nel merito della controversia (Cass.civ. 4974/2000; Cass. 10704/1999; Cass. 3319/1996; Cass. 1052/1995; Cass. 9708/1994; Cass. 5171/1994; Cass.
7448/1993; Cass. 7224/1987; Cass. 3628/1987).
Tale ontologica essenza dell'istituto fa sì che, in realtà, è l'opposto che riveste il ruolo dell'attore, poiché quest'ultimo ha instaurato il procedimento mediante la richiesta di emissione di un provvedimento monitorio e l'opponente, in qualità di destinatario del provvedimento di natura sommaria, si trova nella posizione sostanziale di convenuto. Tale
distinzione è rilevante poiché l'onere di provare i fatti, ovvero del credito, incomberà in capo all'opposto e non all'opponente; parimenti, però, le domande riconvenzionali, le eccezioni di incompetenza non rilevabili d'ufficio, la chiamata del terzo, per la quale non opera il meccanismo del differimento d'udienza, il disconoscimento della sottoscrizione della scrittura privata, e così tutti i fatti modificativi, estintivi od impeditivi dovranno essere proposte solo nell'atto introduttivo( Cass. 7448/93; Cass 2124/94)
Tale stato di fatto e di diritto impone al giudicante di verificare la legittimità della richiesta su cui si fonda il decreto ingiuntivo non solo verificando l'esistenza del credito in base ai criteri del procedimento sommario di cui all'art. 633 c.p.c. ma soprattutto l'esistenza stessa del credito secondo i principi istruttori normali del giudizio a cognizione piena. Quindi , il giudice deve verificare non solo la fondatezza della “prova scritta” in base alla quale fu emesso il decreto ingiuntivo ma deve valutare tutte le prove introdotte nel giudizio secondo i normali canoni di ermeneutica ( Cass. 6879/1994; Cass 10280/1990).
Ciò posto in termini generali, si deve stabilire che il conduttore ai sensi dell'art 1587 c.c.
deve:1) prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di famiglie nel servirsene per l'uso determinato nel contratto o per l'uso che può altrimenti presumersi dalle circostanze.All'obbligo del locatore di consegnare la cosa locata in buono stato di manutenzione, corrisponde quello del conduttore di prendere in consegna la cosa;
all'obbligo di mantenerla in istato da servire all'uso convenuto corrisponde quello di osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene;
alla garanzia del pacifico godimento durante la locazione corrisponde l'obbligo di dare il corrispettivo pattuito nei termini convenuti. A tele posizione giuridica del conduttore, corrisponde la posizione del locatore che, ai sensi dell'art 1575 cc e ss che è tenuto a consegnare e mantenere la cosa in buono stato locativo al fine di servire all'uso convenuto, in base alle pattuizioni in concreto intercorse tra le parti, conseguentemente rispondendo solo ove la cosa al momento della consegna o successivamente risulti affetta da vizi occulti, tali da impedirne o ridurne notevolmente il godimento secondo la pattuita destinazione contrattuale ( Cass 38084/2021)
Chiariti questi concetti la ctu è determinante per la decisione le cui conclusioni devono condividersi la la precisa ricostruzione delle cause delle infiltrazioni e dello stato dei luoghi. Così si esprime
“Pertanto, dopo tale precisazione appena riportata e dopo quanto affermato nel quesito n.1 passo ad evidenziare
una valutazione economica dei danni non riconducibili a normale usura per vetustà: locale ingresso muratura
perimetrale (tre delle quattro pareti perimetrali), presentano danni anche nella parte bassa presumibilmente per
umidità da risalita;
la copertura della cella frigo 02 evidenzia danni da fenomeni infiltrativi sia sulle pareti
laterali che al soffitto;
nel locale wc, antibagno e disimpegno sono evidenti danni sia sul soffitto che sulle pareti
laterali prive di rivestimento;
Danni al soffitto ed alle pareti laterali dell'ambiente dove è posto l'ingresso con
evidenti e diffuse tracce di pregresse infiltrazioni. Le pareti perimetrali ed i soffitti sono da ripristinare per la
gran parte delle superfici In merito al pavimento non ci sono particolari anomalie da segnalare è in discreto stato
di conservazione. In merito a tale quesito ritengo che è possibile ricondurre le attività evidenziate tutte a carico
del Locatore in quanto è evidente che i danni da infiltrazione sono conseguenza del cattivo stato della guaina
bituminosa in copertura che per lungo tempo è stata lasciata in tale stato prima di intervenire con i lavori di
rifacimento che hanno avuto luogo dopo diverso tempo, nonostante le ripetute segnalazioni fatte dal conduttore
Pertanto, ritengo utile elencare le opere necessarie per il risanamento strutturale e igienico sanitario dei locali.
Pertanto, ho prodotto un C.M.E. (vedi Allegato n. 03) utilizzando il Capitolato LL.PP. Regione Campania anno
2023. La somma necessaria per eliminare i danni rilevati utilizzando a riferimento la documentazione in Atti e
principalmente utilizzando gli elementi acquisiti in occasione dell'accesso peritale ammonta ad € 7.355,10 (Euro
Settemilatrecentocinquantacinque//10). I danni da infiltrazione hanno generato la polverizzazione dell'intonaco
e il conseguente distacco della pellicola pittorea. Tale situazione certamente non rende un servizio alle condizioni
igieniche richieste per un locale al cui interno viene espletata l'attività di vendita di generi alimentari non
sottoposto a confezionamento che ne garantisce protezione ed integrità igienico sanitaria. E' evidente che
attualmente il locale viene utilizzato privato di una delle due celle frigo;
è opportuno chiarire che
l'apparecchiatura atta alla refrigerazione non è priva della macchina “condensante”; ma visto il suo posizionamento (contornata da materiale ingombrante) la macchina non è nelle condizioni di un corretto
scambio per la refrigerazione della cella sottostante. Infatti, per funzionare correttamente deve avere volumetria
di scambio ampia e libera. La condizione riportata nella foto che il CTP ha trasmesso nelle Osservazioni,
certamente non permette tale libero e corretto scambio. Pertanto, dichiarare con assoluta certezza che la causa
della rottura del condensatore è legata alle pregresse infiltrazioni non è possibile con gli elementi a disposizione
e neanche corretto ai fini della consulenza. In occasione dell'accesso NON ho potuto rilevare che la condensante
fosse nella parte soppalcata in quanto completamente nascosta e coperta da materiale ingombrante. Infine, circa
la funzionalità dello scambiatore interno alla cella frigo, quest'ultimo non è funzionante. Viceversa, che tale
refrigeratore sia guasto a causa delle pregresse infiltrazioni non è possibile affermarlo con assoluta certezza.
Infatti, come in precedenza evidenziato la macchina per funzionare correttamente deve avere volumetria di
scambio ampia e libera. La condizione riportata nella foto presente nelle osservazioni del CTP, certamente,
evidenzia che tale libero e corretto scambio non è possibile effettuarlo. Per cui non si ritiene possibile esprimere
alcun giudizio in merito alla richiesta di un risarcimento per il guasto del refrigeratore interno alla cella
Dalla ctu emerge, pertanto che in parte le doglianze della conduttrice sono state provate ovvero nela misura di euro 7.355,10 mentre le altre inefficienze e vizi lamentati devono addebitarsi al comportamento, in parte anche omissivo, della società conduttrice che in alcuni casi ha impedito l'accesso ad una precisa ctu per stabilire che le infiltrazioni avessero causato la rottura del condensatore avendone impedito l'accesso lasciando materiali ingombranti. Così come le atre doglianze a cui la ctu risponde puntualmente.
In ordine alla compensazione questa consiste nel fenomeno per cui, quando due soggetti sono obbligati l'uno verso l'altro, i due debiti si estinguono per la quantità corrispondente.
Opera ex lege quando i due debiti sono fungibili, liquidi ed esigibili. Ed il giudice può
dichiarare la compensazione anche quando il credito opposto in liquidazione non sia liquido ma di facile e pronta liquidazione.
Deve , pertanto annullarsi il decreto ingiuntivo e compensando con la cifra accertata per i danni causati dalla infiltrazione di euro 7.355,10, il conduttore va condannato alla cifra residua di euro 34.578,45. La domanda di riduzione del canone deve essere rigettata per la accertata idoneità del locale all'attività svolta anche per il periodo in cui vi erano le infiltrazione.
Spese come da dispositivo che vanno compensate per un terzo per il parziale accoglimento
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così
provvede:
Accoglie la opposizione ed annulla il decreto ingiuntivo
Accoglie la domanda di compensazione e condanna parte conduttrice opponente al pagamento in favore dell'ente opposto al pagamento di euro 34.578,45 oltre interessi legali dalla data di deposito della ctu al soddisfo
Condanna parte opponente al pagamento della somma di euro 280,00 per spese ed euro
2.100,00 per competenze oltre iva e c.p.a e spese generali 15 e spese di ctu in favore del procuratore dichiaratosi antistatario
Così deciso, in Torre Annunziata
Il Giudice
Dott. Salvatore Nasti