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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Padova, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Padova |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 67/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA Sezione 2, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
APOSTOLI CAPPELLO ALESSANDRO, Presidente
FAVARETTO SILVANO, Relatore
GUERRA MICHELE, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 409/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Padova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Padova - Via Domenico Turazza 37 35128 Padova PD
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07720250002421852000 IRAP 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl, con sede legale in Fontaniva (PD), Indirizzo_1, ricorre per l'annullamento di Cartella di Pagamento n° 07720250002421852000, derivante da controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR
600/1973, relativa ad Irap, Ires ed Iva per l'anno di imposta 2021, per l'importo complessivo di €.
27.379,48.
La ricorrente eccepisce:
. l'inesistenza giuridica/nullità della notifica, poiché l'atto impugnato è stato notificato da indirizzo pec non istituzionale del mittente, diverso dal domicilio digitale dell'Agente della Riscossione, come risultante dai pubblici registri Ipa, Reginde e Unipec;
- il difetto di motivazione, poiché la ricorrente non è stata messa nelle condizioni di conoscere l'iter seguito dall'Ufficio per giungere alla determinazione delle pretese (norme di legge applicate, calcolo degli interessi, definizione delle sanzioni, etc...);
- l'assenza del presupposto impositivo di importi IVA relativi all'anno 2018.
Si oppongono, per la rispettiva competenza, l'Agenzia delle Entrate- Riscossione e Direzione Provinciale, quest'ultima con Atto di Intervento Volontario, ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 546/1992. L'Agente della
Riscossione contesta l'eccezione relativa alla notifica, che in realtà è avvenuta, nel pieno rispetto delle norme in vigore, all'indirizzo pec del destinatario, entrando nella sfera di conoscenza della contribuente, che infatti ha proposto ricorso.
Quanto al secondo punto di contestazione, l'Agente della Riscossione precisa che l'obbligo di motivazione è stato assolto, considerato anche che la Cartella contiene pretese fiscali dovute a seguito di controllo automatizzato, distintamente per capitale, sanzioni ed interessi, con indicazione delle modalità di calcolo, anche con richiamo alle norme di legge.
L'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale infine contesta l'eccezione riguardante l'Iva anno 2018, rilevando che si tratta di un evidente errore della contribuente, perchè nella Cartella impugnata non vi è alcun riferimento all'IVA, ma solo alle imposte Ires, Irap e sui redditi di rivalutazione TFR, sempre relative all'anno 2021. Nel caso di specie, si tratta di riprese ex art. 36 bis DPR 600/1973, sulla base dei dati contabili direttamente riportati nella dichiarazione dei redditi, forniti dallo stesso contribuente, che quindi si trova fin dall'origine a conoscenza dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche delle riprese fiscali: in particolare si tratta di divergenza tra importi dichiarati e quelli effettivamente versati.
Le parti resistenti chiedono quindi il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Con successiva Memoria, la soc. ricorrente contesta l'inammissibilità dell'intervento dell'Agenzia delle
Entrate-Direzione Provinciale e la carenza di prova della regolarità della sottoscrizione del funzionario delegato.
Nell'odierna pubblica udienza, le parti si riportano sostanzialmente alle rispettive argomentazioni e conclusioni già presenti nei rispettivi atti di causa. La parte ricorrente evidenzia il vizio di rappresentanza e quindi l'inammissibilità della costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale, non sussistendo nel caso il litisconsorzio necessario. L'Agenzia delle Entrate conferma invece la sussistenza del proprio interesse alla costituzione in giudizio, che legittima l'Atto di intervento volontario;
conferma inoltre la sussistenza della delega di firma al funzionario delegato alla sottoscrizione dell'atto impugnato, presente in atti dell'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il Collegio ritiene senz'altro ammissibile l'Intervento volontario nel giudizio dell'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale, sussistendone l'interesse e rilevando che il caso di specie attiene al litisconsorzio necessario, previsto dall'art. 14 D.Lgs. 546/1992; ritiene altresi' superabile l'eccezione di carenza di prova della regolarità della sottoscrizione della Cartella impugnata, stante la dichiarata presenza della delega di sottoscrizione in atti dell'Ufficio.
Per il resto, il ricorso è infondato e va respinto. Infatti, con riferimento alla contestazione di notifica a mezzo PEC effettuata da indirizzo di ADER non presente nei pubblici registri, le vigenti norme sulla notifica via pec degli atti esattoriali (ex artt. 26, comma 2, DPR 602/1973; art. 30, comma 4 DL 78/2010;
DPR 68/2005) dispongono espressamente che l'indirizzo pec del destinatario deve risultare dagli elenchi previsti dalla legge, ma nulla dicono in ordine all'indirizzo pec del mittente, non imponendo a quest'ultimo di usare necessariamente l'indirizzo di pec risultante dai pubblici elenchi. Inoltre, è principio consolidato che qualsivoglia ipotesi di vizio della notificazione è da considerarsi sanato, se la notifica ha raggiunto il suo scopo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 160 e 156, terzo comma cpc, allorquando sia provato che il contribuente abbia avuto piena cognizione dell'atto, entrato nella sua sfera di conoscenza: nel caso, la ricorrente, non solo ha dimostrato di aver ricevuto l'atto in notifica, ma ha anche provveduto alla sua tempestiva impugnazione ed alla sua allegazione, evocando correttamente in giudizio l'Agente della
Riscossione che lo ha emesso (in tal senso ex multis, Cassazione, n° 15979/2022).
Quanto all'eccepito difetto di motivazione, va precisato che la Cartella di Pagamento configura un provvedimento redatto su un apposito modello approvato con decreto ministeriale e che dalla sua lettura si ricavano facilmente tutti gli elementi che ne determinano il contenuto;
l'esigenza motivazionale risulta ben piu' limitata rispetto a quella propria di un atto conseguente alla attività di accertamento, poichè si basa sul presupposto che la pretesa tributaria è già conosciuta dal contribuente. Si tratta infatti di riprese ex art. 36 bis del DPR 600/1973, sulla base dei dati della Dichiarazione dei Redditi predisposta dalla stessa contribuente, che quindi fin dall'origine si trova a conoscenza dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche delle pretese fiscali;
la Cartella, riproduttiva del Ruolo, specifica nel dettaglio le varie voci del debito, distinto per capitale, interessi e sanzioni, con le modalità di calcolo anche attraverso il richiamo alle relative norme di legge. In tali casi, l'onere motivazionale risulta ampiamente assolto con l'indicazione degli elementi prescritti dall'art. 25 del DPR 602/1973.
Il terzo motivo del ricorso, riguardante un'asserita ripresa IVA per l'anno 2018, all'evidenza, non è altro che un evidente errore materiale della ricorrente.
Per tutte le argomentazioni soprariportate, il ricorso deve essere rigettato con addebito delle spese di giudizio a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA, rigetta il ricorso e condanna la Parte
Ricorrente al pagamento di spese che liquida in euro 4400,00 complessivi e omnicomprensivi.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA Sezione 2, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
APOSTOLI CAPPELLO ALESSANDRO, Presidente
FAVARETTO SILVANO, Relatore
GUERRA MICHELE, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 409/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Padova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Padova - Via Domenico Turazza 37 35128 Padova PD
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07720250002421852000 IRAP 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl, con sede legale in Fontaniva (PD), Indirizzo_1, ricorre per l'annullamento di Cartella di Pagamento n° 07720250002421852000, derivante da controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR
600/1973, relativa ad Irap, Ires ed Iva per l'anno di imposta 2021, per l'importo complessivo di €.
27.379,48.
La ricorrente eccepisce:
. l'inesistenza giuridica/nullità della notifica, poiché l'atto impugnato è stato notificato da indirizzo pec non istituzionale del mittente, diverso dal domicilio digitale dell'Agente della Riscossione, come risultante dai pubblici registri Ipa, Reginde e Unipec;
- il difetto di motivazione, poiché la ricorrente non è stata messa nelle condizioni di conoscere l'iter seguito dall'Ufficio per giungere alla determinazione delle pretese (norme di legge applicate, calcolo degli interessi, definizione delle sanzioni, etc...);
- l'assenza del presupposto impositivo di importi IVA relativi all'anno 2018.
Si oppongono, per la rispettiva competenza, l'Agenzia delle Entrate- Riscossione e Direzione Provinciale, quest'ultima con Atto di Intervento Volontario, ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 546/1992. L'Agente della
Riscossione contesta l'eccezione relativa alla notifica, che in realtà è avvenuta, nel pieno rispetto delle norme in vigore, all'indirizzo pec del destinatario, entrando nella sfera di conoscenza della contribuente, che infatti ha proposto ricorso.
Quanto al secondo punto di contestazione, l'Agente della Riscossione precisa che l'obbligo di motivazione è stato assolto, considerato anche che la Cartella contiene pretese fiscali dovute a seguito di controllo automatizzato, distintamente per capitale, sanzioni ed interessi, con indicazione delle modalità di calcolo, anche con richiamo alle norme di legge.
L'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale infine contesta l'eccezione riguardante l'Iva anno 2018, rilevando che si tratta di un evidente errore della contribuente, perchè nella Cartella impugnata non vi è alcun riferimento all'IVA, ma solo alle imposte Ires, Irap e sui redditi di rivalutazione TFR, sempre relative all'anno 2021. Nel caso di specie, si tratta di riprese ex art. 36 bis DPR 600/1973, sulla base dei dati contabili direttamente riportati nella dichiarazione dei redditi, forniti dallo stesso contribuente, che quindi si trova fin dall'origine a conoscenza dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche delle riprese fiscali: in particolare si tratta di divergenza tra importi dichiarati e quelli effettivamente versati.
Le parti resistenti chiedono quindi il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Con successiva Memoria, la soc. ricorrente contesta l'inammissibilità dell'intervento dell'Agenzia delle
Entrate-Direzione Provinciale e la carenza di prova della regolarità della sottoscrizione del funzionario delegato.
Nell'odierna pubblica udienza, le parti si riportano sostanzialmente alle rispettive argomentazioni e conclusioni già presenti nei rispettivi atti di causa. La parte ricorrente evidenzia il vizio di rappresentanza e quindi l'inammissibilità della costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale, non sussistendo nel caso il litisconsorzio necessario. L'Agenzia delle Entrate conferma invece la sussistenza del proprio interesse alla costituzione in giudizio, che legittima l'Atto di intervento volontario;
conferma inoltre la sussistenza della delega di firma al funzionario delegato alla sottoscrizione dell'atto impugnato, presente in atti dell'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il Collegio ritiene senz'altro ammissibile l'Intervento volontario nel giudizio dell'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale, sussistendone l'interesse e rilevando che il caso di specie attiene al litisconsorzio necessario, previsto dall'art. 14 D.Lgs. 546/1992; ritiene altresi' superabile l'eccezione di carenza di prova della regolarità della sottoscrizione della Cartella impugnata, stante la dichiarata presenza della delega di sottoscrizione in atti dell'Ufficio.
Per il resto, il ricorso è infondato e va respinto. Infatti, con riferimento alla contestazione di notifica a mezzo PEC effettuata da indirizzo di ADER non presente nei pubblici registri, le vigenti norme sulla notifica via pec degli atti esattoriali (ex artt. 26, comma 2, DPR 602/1973; art. 30, comma 4 DL 78/2010;
DPR 68/2005) dispongono espressamente che l'indirizzo pec del destinatario deve risultare dagli elenchi previsti dalla legge, ma nulla dicono in ordine all'indirizzo pec del mittente, non imponendo a quest'ultimo di usare necessariamente l'indirizzo di pec risultante dai pubblici elenchi. Inoltre, è principio consolidato che qualsivoglia ipotesi di vizio della notificazione è da considerarsi sanato, se la notifica ha raggiunto il suo scopo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 160 e 156, terzo comma cpc, allorquando sia provato che il contribuente abbia avuto piena cognizione dell'atto, entrato nella sua sfera di conoscenza: nel caso, la ricorrente, non solo ha dimostrato di aver ricevuto l'atto in notifica, ma ha anche provveduto alla sua tempestiva impugnazione ed alla sua allegazione, evocando correttamente in giudizio l'Agente della
Riscossione che lo ha emesso (in tal senso ex multis, Cassazione, n° 15979/2022).
Quanto all'eccepito difetto di motivazione, va precisato che la Cartella di Pagamento configura un provvedimento redatto su un apposito modello approvato con decreto ministeriale e che dalla sua lettura si ricavano facilmente tutti gli elementi che ne determinano il contenuto;
l'esigenza motivazionale risulta ben piu' limitata rispetto a quella propria di un atto conseguente alla attività di accertamento, poichè si basa sul presupposto che la pretesa tributaria è già conosciuta dal contribuente. Si tratta infatti di riprese ex art. 36 bis del DPR 600/1973, sulla base dei dati della Dichiarazione dei Redditi predisposta dalla stessa contribuente, che quindi fin dall'origine si trova a conoscenza dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche delle pretese fiscali;
la Cartella, riproduttiva del Ruolo, specifica nel dettaglio le varie voci del debito, distinto per capitale, interessi e sanzioni, con le modalità di calcolo anche attraverso il richiamo alle relative norme di legge. In tali casi, l'onere motivazionale risulta ampiamente assolto con l'indicazione degli elementi prescritti dall'art. 25 del DPR 602/1973.
Il terzo motivo del ricorso, riguardante un'asserita ripresa IVA per l'anno 2018, all'evidenza, non è altro che un evidente errore materiale della ricorrente.
Per tutte le argomentazioni soprariportate, il ricorso deve essere rigettato con addebito delle spese di giudizio a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA, rigetta il ricorso e condanna la Parte
Ricorrente al pagamento di spese che liquida in euro 4400,00 complessivi e omnicomprensivi.